Gazzetta n. 53 del 3 marzo 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 10 gennaio 2008
Modifiche ed integrazioni al decreto 5 novembre 2004, concernente «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL MINISTRO
PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», ed in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare i commi 587 e 591;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modifiche, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 21 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;
Visto il decreto 5 novembre 2004 del Ministro per la funzione pubblica, recante: «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;
Ravvisata la necessita' di apportare al citato decreto 5 novembre 2004 del Ministro della funzione pubblica talune modifiche per l'adeguamento degli obiettivi e delle competenze del Dipartimento della funzione pubblica alle disposizioni normative e derivanti dal riassetto delle funzioni assegnate nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzato dal decreto-legge 18 maggio 2006, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dalle funzioni individuate della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' ai contenuti della delega conferita al Ministro con il citato decreto del 15 giugno 2006;
Visti il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, il Programma Operativo Nazionale «Governance e Assistenza Tecnica FESR», il Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE»;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 13 aprile 2006 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale non dirigente, sottoscritto in data 17 maggio 2004;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi degli articoli 6 e 8 del C.C.N.L. area dirigenza e dell'art. 6, lettera C, comma 1,1) lettera a) del CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche all'art. 4 del decreto
del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004
1. All'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "Servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini": definizione delle strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento; attivita' di ricerca e di monitoraggio sulla qualita' dei servizi delle pubbliche amministrazioni;»;
b) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente :
«d) "Servizio per la stampa e documentazione": rassegna della stampa quotidiana e periodica; cura dei rapporti con gli organi di comunicazione, nazionali ed esteri; organizzazione delle conferenze stampa cui partecipa il vertice politico; attivita' di supporto al portavoce del Ministro; coordinamento della diffusione di notizie e dei comunicati riguardanti l'attivita' del Dipartimento attraverso i mezzi di comunicazione; coordinamento dell'attivita' redazionale concernente le pubblicazioni del Dipartimento».
 
Art. 2.
Modifiche all'art. 5 del decreto
del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004
1. All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004, le lettere e) ed f) sono sostituite come segue:
«e) Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali;»;
«f) Ufficio per il programma di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni;».
 
Art. 3.
Modifiche all'art. 7 del decreto
del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004
1. L'art. 7 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promuove la valorizzazione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia; esercita la vigilanza sulla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e sul Formez; sviluppa programmi e azioni di rafforzamento della capacita' amministrativa, definisce strategie organizzative e di rafforzamento istituzionale delle P.A.; sviluppa la programmazione integrata delle risorse nazionali ordinarie e aggiuntive e delle risorse comunitarie per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni e cura la gestione di quelle affidate; dispone il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, degli interventi effettuati nei diversi settori, in raccordo con la Commissione Europea, le Autorita' di Gestione regionali e nazionali, gli organismi intermedi e gli enti attuatori.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti Servizi:
a) "Servizio per lo sviluppo della qualita' e dell'efficacia nel sistema formativo pubblico": supporto alla elaborazione degli indirizzi e delle direttive in materia di formazione e potenziamento di processi e prodotti nelle pubbliche amministrazioni, anche in raccordo con istituzioni, enti comunitari ed internazionali; promozione di interventi mirati al miglioramento della qualita' e dell'efficacia del sistema formativo pubblico; monitoraggio delle attivita' di formazione e di valorizzazione delle risorse umane in ambito pubblico nazionale e regionale; analisi qualitativa dei programmi formativi delle amministrazioni statali e regionali; coordinamento della realizzazione del rapporto annuale sulla formazione nel settore pubblico;
b) "Servizio per la programmazione e gestione di interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, delle pertinenti risorse aggiuntive e da risorse ordinarie": programmazione, progettazione e gestione di interventi per il potenziamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni; analisi delle fonti finanziarie disponibili in una logica di integrazione tra fondi comunitari e nazionali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari; coordinamento dei rapporti con gli organismi di gestione e sorveglianza del FESR; cura dei rapporti con la Commissione Europea; vigilanza e coordinamento sulla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e sul Formez;
c) "Servizio per la programmazione e gestione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalle pertinenti risorse aggiuntive": programmazione, progettazione e gestione di interventi per il potenziamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni; analisi delle fonti finanziarie disponibili in una logica di integrazione tra fondi comunitari e nazionali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari; coordinamento dei rapporti con gli organismi di gestione e sorveglianza del FSE; cura dei rapporti con la Commissione Europea.».
 
Art. 4.
Modifiche all'art. 9 del decreto
del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004
1. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004 e' soppresso.
 
Art. 5.
Modifiche all'art. 10 del decreto
del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004
1. L'art. 10 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali). - 1. L'Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali promuove e cura iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento dell'informazione statistica in materia di pubblica amministrazione, svolge le attivita' connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN, gestisce la banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e delle collaborazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cura l'attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 587-591 in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni a societa' e consorzi, cura le attivita' volte allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi del Dipartimento; promuove l'integrazione e il controllo delle attivita' afferenti ai vari servizi informativi, al fine di una migliore flessibilita' ed efficienza globale dei sistemi; analizza l'organizzazione dei processi al fine di rilevare i fabbisogni di informatizzazione e le opportunita' di sviluppo ottimale dell'infrastruttura tecnologica del Dipartimento; supporta lo sviluppo delle banche dati del Dipartimento e cura la gestione di quelle assegnate all'Ufficio; elabora progetti pilota sui sistemi di gestione della conoscenza, cura la progettazione e la gestione dei siti web internet e intranet.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) "Servizio per l'informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati": attivita' connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN, supporto allo sviluppo delle banche dati istituzionali, gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e delle collaborazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 587-591; gestione delle altre banche dati affidate all'Ufficio; controllo delle attivita' svolte da fornitori e consulenti esterni nelle attivita' di sviluppo e di redazione dei contenuti al fine di alimentare sia le banche dati che i sistemi di gestione della conoscenza; promozione dello scambio di conoscenza e della collaborazione in materia con la comunita' scientifica, il settore privato, le amministrazioni nazionali ed estere;
b) "Servizio per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo": predisposizione delle condizioni tecniche, amministrative e funzionali, volte alla gestione dell'infrastruttura tecnologica di rete e delle postazioni di lavoro del Dipartimento; acquisizione di beni e servizi di natura informatica, curando in particolare gli aspetti di efficienza e qualita' delle prestazioni; predisposizione ed attuazione del piano della sicurezza informatica; cura delle iniziative di sperimentazione volte all'introduzione di tecnologie e di sistemi sempre piu' innovativi all'interno del sistema informativo ed approfondimento degli aspetti giuridico-normativi legati al trattamento automatico delle informazioni;
c) "Servizio progettazione e gestione sito web": studio, analisi e progettazione del sito dipartimentale; ideazione, coordinamento e attivita' redazionali concernenti le pagine web del sito dipartimentale; ideazione e gestione dell'intranet dipartimentale; analisi dei processi interni al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni tenendo presente i necessari aspetti di sicurezza e i prodotti dell'evoluzione tecnologica nel settore.».
 
Art. 6.
Modifiche all'art. 11 del decreto
del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004
1. L'art. 11 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Ufficio per il programma di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'Ufficio per il programma di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione. Favorisce il contributo delle diverse leve di intervento alla realizzazione degli obiettivi prioritari di modernizzazione attraverso: l'analisi della domanda di cambiamento, la formulazione degli obiettivi strategici e delle alternative di intervento, la valutazione dell'attuazione e dei risultati conseguiti in funzione dei successivi cicli di programmazione; assicura lo scambio di conoscenze e la collaborazione con la comunita' scientifica, le amministrazioni estere e le organizzazioni internazionali; realizza attivita' di studio e indagine volte ad individuare la domanda emergente di cambiamento; promuove la partecipazione degli interlocutori interni ed esterni al processo di pianificazione strategica.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) "Servizio per la competitivita' delle imprese e la qualita' della vita dei cittadini": pianificazione e verifica dei risultati degli interventi integrati di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, finalizzati a: i) favorire la competitivita' delle imprese italiane; ii) migliorare i servizi ai cittadini e favorire la loro partecipazione alle diverse fasi di definizione e attuazione delle politiche pubbliche;
b) "Servizio per la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche": pianificazione degli interventi integrati di modernizzazione finalizzati ad aumentare la produttivita' e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche privilegiando il cambiamento organizzativo, il miglioramento dei processi interorganizzativi e l'uso efficace delle tecnologie; verifica dei risultati.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2008
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nelle pubbliche amministrazioni
Nicolais Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 251
 
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