Gazzetta n. 55 del 5 marzo 2008 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 21 febbraio 2008
Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
del Lazio
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dalcomitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;
Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
Vista la disposizione organizzativa n. 24, protocollo n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;
Vista la nota del 6 febbraio 2008, protocollo n. 5383, con la quale l'Ufficio Provinciale di Roma2 ha comunicato che il giorno 5 febbraio 2008 si e' verificato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicita' immobiliare, a causa di un'assemblea del personale dell'Ufficio;
Vista la nota n. 1630 dell'11 febbraio 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;
Vista la nota protocollo n. 63 del 14 febbraio 2008 con la quale il Garante per il contribuente del Lazio esprime parere favorevole;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;
Determina:
Il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare del sotto indicato ufficio e accertato come segue:
per il giorno 5 febbraio 2008 mancato funzionamento del Servizio di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma 2;
regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2008
Il direttore regionale: Molinari
 
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