Gazzetta n. 56 del 6 marzo 2008 (vai al sommario)
LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2007).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3 . Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio»:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari.»:
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa). - 1. - 7. (Omissis).
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui
al presente articolo possono essere adottati nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»:
«Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La
pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di
rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di
privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o
accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice,
avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di
studio o di salute del condannato, puo' disporre che la
pena venga eseguita in giorni diversi della settimana
ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
2. La durata della permanenza domiciliare non puo'
essere inferiore a sei giorni ne' superiore a
quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato
di detenzione.
3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato,
valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del
codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi
nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza
domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di
lavoro, di studio o di salute del condannato.
4. Il divieto non puo' avere durata superiore al
doppio della durata massima della pena della permanenza
domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata
interamente scontata la pena della permanenza
domiciliare.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari»:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Nota all'art. 3:
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi note all'art. 1.
Note all'art. 4:
- L'art. 9, comma 2, della citata legge 4 febbraio
2005, n. 1l, cosi' recita:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1.
(Omissis).
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa»:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici
per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del
testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate,
fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in
particolare per quanto attiene alla informazione, alla
partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai
quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del
presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti
di esclusivita', anche alla luce della normativa
comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione
per standard qualitativi e delle certificazioni di
conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la
vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche
privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle
fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche'
dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente
a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni
amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi
o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la
piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da
parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste
equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle
materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse
pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di
poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidianeta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi
e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'
delle conferenze di servizi, previste dalle normative
vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o
piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai
sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite
le responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5 . I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
emanati su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti che sono resi entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano,
oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedono, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli
obiettivi di semplificazione e di qualita' della
regolazione con la definizione della posizione italiana da
sostenere in sede di Unione europea nella fase di
predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Assicura la partecipazione italiana ai programmi di
semplificazione e di miglioramento della qualita' della
regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e
di amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della
legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2005»:
«Art. 8 (Delega al Governo per il riordino normativo
nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1
. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, testi unici delle disposizioni
dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare
le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le sole modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa.».
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2, della citata legge 4 febbraio
2005, n. 11, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei). - 1 . Al fine di concordare le linee
politiche del Governo nel processo di formazione della
posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti
comunitari e dell'Unione europea e di consentire il
puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente
legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Comitato interministenale per gli affari
comunitari europei (CIACE), che e' convocato e presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per le politiche comunitarie e al quale partecipano il
Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari
regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
inseriti all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano
questioni che interessano anche le regioni e le province
autonome, possono chiedere di partecipare il presidente
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di
regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli
ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle
associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto
delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla
legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il
CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito
presso il Dipartimento per le politiche comunitarie,
coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche
comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico
fanno parte direttori generali o alti funzionari con
qualificata specializzazione in materia, designati da
ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si
trattano questioni che interessano anche le regioni e le
province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli
assessori regionali competenti per le materie in
trattazione o loro delegati, e' convocato e presieduto dal
Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il
Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento
del CIACE e del comitato tecnico permanente sono
disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per
le politiche comunitarie.
4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie potra' valesi
entro un contingente massimo di venti unita', di personale
appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in
posizione di comando proveniente da altre amministrazioni,
al quale si applica la disposizione di cui all'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto
prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo
di servizio di ameno due anni, o in qualita' di esperto
nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione
europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi
dell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle
unita' di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di
ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie
disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il testo dell'art. 8, della citata legge 4 febbraio
2005, n. 11, come modificato dalla presente legge cosi'
recita:
«Art. 8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le
regioni e le province autonome, nelle materie di propria
competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle
direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa con
tempestivita' le Camere e, per il tramite della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, le regioni e le province autonome, degli atti
normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
europea e delle Comunita' europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato
di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi
di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e
comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformita', agli
organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, per la formulazione di ogni opportuna
osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne
trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con
riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni
anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
titolo e' completato dall'indicazione: «Legge comunitaria»
seguita dall'anno di riferimento.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 deve
contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre,
in cui il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo
stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da
parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da
attuare in via amministrativa;
c) da' partitamente conto delle ragioni
dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con
regolamento ai sensi dell'art. 11, nonche' l'indicazione
degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione
gia' adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i
quali nelle singole regioni e province autonome si e'
provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie
di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali
di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e
dalle province autonome. L'elenco e' predisposto dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il
25 gennaio di ogni anno.».
- Il testo dell'art. 15-bis, della citata legge
4 febbraio 2005, n. 11 come modificata dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 15-bis (Informazione al Parlamento su
procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti
l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro per le politiche europee, sulla base delle
informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti,
trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti
un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee e degli altri organi giurisdizionali
dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia
stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per
l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi
dell'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea o dell'art. 35 del Trattato sull'Unione europea da
organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure di infrazione avviate nei
confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, con
informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del
procedimento nonche' sulla natura delle eventuali
violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati
dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le politiche europee,
trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti
informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere
finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su
richiesta di una delle due Camere, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici
atti o procedure, informazioni sulle attivita' e sugli
orientamenti che il Governo intende assumere e una
valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
3-bis. Quando uno degli atti della Comunita' europea
di cui al comma 1 e' posto alla base di un disegno di legge
di iniziativa governativa, di un iniziativa governativa, di
un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo
sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
europee comunica al Parlamento le informazioni relative a
tali atti.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 18, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, cosi' come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 18 (Armonizzazione e razionalizzazione in
materia di controlli e di frodi alimentari). - 1. L'AGEA
quale autorita' competente ai sensi del Titolo II, capitolo
4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei
confronti dell'Agecontrol S.p.A. il controllo ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 del
4 gennaio 1985 della Commissione. A tale scopo sono
trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie
del Ministero delle politiche agricole e forestali e
dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
1-bis. L'AGEA e' l'autorita' nazionale responsabile
delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle
normative comunitarie, relative ai controlli di conformita'
alle norme di commercializzazione nel settore degli
ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol S.p.A. L'AGEA
opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a
legislazione vigente.
1-ter. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individuare ulteriori organismi di controllo.
1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento
delle attivita' dei controlli di conformita' degli
organismi di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al
comma 1-bis, una volta verificata la compatibilita' con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di
AGEA e Agecontrol S.p.A.
2. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto legislativo I
4 maggio 2001, n. 223, e' sostituito dal seguente:
«7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.A., nei casi
previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai
sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217 del
Ministro delle politiche agricole e forestali, alle
irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' di riparto dei proventi delle
predette sanzioni».
3 . Per lo svolgimento delle attivita' di controllo
di propria competenza, l'AGEA puo' avvalersi
dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla
base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle
politiche agricole e forestali.
4. All'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente comma:
«4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta
all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione
delle sanzioni amministrative».
5. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi
dell'art. 357 del codice penale», sono aggiunte le
seguenti: «, nonche', nei limiti del servizio cui sono
destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto,
la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi
dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.A. gli
stanziamenti dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole e forestali relativi
alle funzioni dell'Agecontrol S.p.A., trasferite in
attuazione del presente articolo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle attivita' produttive, sono altresi'
trasferite all'Agecontrol S.p.A. le risorse umane e
finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui
al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto
nazionale per il commercio estero ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.».
Note all'art. 8:
- Il regolamento (CE) n. 1028/2006 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 7 luglio 2006, n. L 186.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
3 maggio 1971, n. 419, recante: «Applicazione dei
regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti
norme sulla commercializzazione delle uova», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1971, n. 167.
«Art. 5. - Sempre che il fatto non sia previsto come
reato dal codice penale o da altre leggi, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
1) da lire 300.000 a lire 800.000 a carico di
chiunque effettui la classificazione di uova in categorie
di qualita' e di peso senza l'autorizzazione di cui al
precedente art. 2, primo comma;
2) da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei
titolari dei centri d'imballaggio che classifichino le uova
in violazione delle norme di cui agli articoli 6, punto 1),
7, punto 1 ), 8 e 10 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
3) da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:
a) dei titolari di centri d'imballaggio e dei
raccoglitori che non osservino, nella raccolta delle uova
presso il produttore, i termini fissati dall'art. 4, punto
2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
b) dei raccoglitori che, in violazione della norma
di cui all'art. 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n.
1619/68, non consegnino le uova al centro d'imballaggio
entro il terzo giorno feriale successivo a quello della
raccolta;
c) dei titolari dei centri d'imballaggio che non
tengano aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova,
in conformita' dell'art. 5, punto 1), del regolamento
C.E.E. n. 1619/68;
4) da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:
a) chiunque sottoponga le uova di categoria A a
trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione
contravvenendo alle norme di cui all'art. 7, punti 2) e 3)
del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
b) chiunque violi le norme di cui all'art. 9 del
regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda la
commercializzazione di uova di categoria C e delle uova
incubate classificate in tale categoria secondo le
prescrizioni di cui all'art. 6, punto 2), del regolamento
C.E.E. n. 1619/68;
5) da lire 100.000 a lire 500.000 a carico di
chiunque vende, detiene per vendere, o pone altrimenti in
commercio uova in imballaggi non recanti le fascette ed i
dispositivi d'imballaggio o le indicazioni conformemente a
quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del
regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 5, 6, 7 e 8
del regolamento C.E.E. n. 95/69;
6) da lire 50.000 a lire 300.000 nei riguardi di
chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in
commercio uova non conformi alle indicazioni riportate
nelle fascette o sui dispositivi d'imballaggio o
sugl'imballaggi medesimi conformemente a quanto stabilito
dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. n.
1619/68 o ai marchi apposti su di essi ai sensi degli
articoli 12, 1 3 e 23 dello stesso regolamento C.E.E. n.
1619/68 e dell'art. 9 del regolamento C.E.E. n. 95/69;
7) da lire 110.000 a lire 100.000 nei confronti di
chiunque, sia nella fase di classificazione che di
commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di
altra specie, violando la norma di cui all'art. 3 del
regolamento C.E.E. n. 1619/68;
8) da lire 50.000 a lire 200.000 a carico di
chiunque violi le norme prescritte dall'art. 20 del
regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda
l'esposizione per la vendita o la messa in vendita nel
commercio al minuto delle uova;
9) da lire 100.000 a lire 600.000 a carico di
chiunque:
a) violi le disposizioni di cui agli articoli 14,
15 e 21 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
b) violi le disposizioni di cui agli articoli, 3
e 4 del regolamento C.E.E. n. 95/69.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui
al comma precedente sono aumentate da un terzo alla meta';
in caso di recidiva reiterata e' revocata l'autorizzazione
di cui al precedente art. 2, primo comma, ed e' disposta la
cancellazione dall'elenco di cui al precedente art. 2,
quart'ultimo comma.».
- La legge 10 aprile 1991, n. 137, reca: «Norme per
l'esercizio delle funzioni di controllo sulla
commercializzazione delle uova».
- Il regolamento (CEE) n. 1907/90 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 6 luglio 1990, n. 173.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007,
n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
2007, n. 40, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 20 (Comunicazioni periodiche all'AGEA in
materia di produzione di olio di oliva e di olive da
tavola). - 1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui
all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005 della
Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese
di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a
comunicare mensilmente, anche attraverso le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale
(CAAF), o i centri di assistenza agricola (CAA)
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli
elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di
olive da tavola.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le
modalita' e la tempistica delle comunicazioni di cui al
comma 1.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 10.000 in relazione alla gravita' della
violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni e'
disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i
controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di
aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol
S.p.A.).
4. In relazione alla nuova disciplina
dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di
cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del
29 aprile 2004, all'art. 7, comma 3, della legge 27 gennaio
1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole:
«quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri:»
sono inserite le seguenti: «0,05,».».
- Il testo dell'art. 25, della citata legge
6 febbraio 2007, n. l3, come modificata dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 25 (Attuazione delle decisioni dei
rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione
europea riuniti in sede di Consiglio del 15 ottobre 2001,
del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a
privilegi e immunita' accordati ad agenzie e meccanismi
istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica
estera e di sicurezza comune e della politica europea di
sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale). - 1
. E' data attuazione alle seguenti decisioni dei
rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione
europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono
obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) decisione del 15 ottobre 2001, relativa a
privilegi e immunita' accordati all'Istituto per gli studi
sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea
nonche' ai loro organi e al loro personale;
b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a
privilegi e immunita' accordati ad ATHENA;
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a
privilegi e immunita' accordati all'Agenzia europea per la
difesa e ai membri del suo personale.».
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 3, della legge 8 luglio 1997, n.
213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1997, n.
162, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 3 (Sanzioni per violazione delle disposizioni
in materia di tecniche di classificazione non
automatizzata). - 1 . Salvo che il fatto costituisca reato,
il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di
identificazione e di classificazione di cui all'art. 1,
comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una
marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto
dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dello stabilimento che viola le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico
classificatore, quale definito all'art. 1, comma 1, che
effettua le operazioni di identificazione e classificazione
delle carcasse bovine con modalita' difformi da quelle
stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata
al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi
dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della
Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive
modificazioni, supera la percentuale del 10 per cento.
5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e'
abrogato.».
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 150 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941,
n. 166, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo
13 febbraio 2006, n. 118, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 marzo 2006, n. 71, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
«Art. 8 (Sostituzione dell'art. 150 della legge
22 aprile 1941, n. 633). - 1. L'art. 150 della legge
22 aprile 1 941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'art. 144 e'
dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3
.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i
compensi dovuti ai sensi dell'art. 144 sono cosi'
determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita
fino a 50.000 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita
compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita
compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita
compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di
vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non puo' essere
comunque superiore a 12.500,00 euro.».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato
nella Gazzetta Ufficciale 7 dicembre 1982, n. 336, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 2. - Agli effetti del presente decreto si
intendono per:
sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti
allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni
industriali;
preparati: i miscugli e le soluzioni composti da
due o piu' sostanze;
articoli di purecultura: qualsiasi prodotto
destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene,
il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia
destinato alla cura delle attivita' giornaliere dei bambini
e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca.».
Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
reca: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali»,
Note all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, reca: «Approvazione del testo unico delle
norme in materia valutaria».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125,
reca: «Norme in materia di circolazione transfrontaliera di
capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
- Il regolamento (CE) n. 1889/2005 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della
legge 1 7 gennaio 2000, n. 7, recante: «Nuova disciplina
del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva
98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16:
«Art 1 (Commercio dell'oro). - 1. (Omissis).
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di
oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel
territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione
all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della
stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro.
All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli
operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino
per conto proprio, sia che operino per conto di terzi.
Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni
effettuate dalla Banca d'Italia.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno
1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 agosto 1990, n. 186, cosi' recita:
«Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e
valori mobiliari). - 1 . I trasferimenti al seguito ovvero
mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero,
da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
valori mobiliari in lire o valute estere, di importo
superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore, devono
essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e
sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalita' complete e gli estremi del
documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalita' complete del soggetto per conto
del quale il trasferimento e' eventualmente effettuato,
nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto
di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione
effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
valutaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f) la data.
3 . Se si tratta di trasferimenti in cui
intervengono, come mittenti o destinatari, banche
residenti, effettuati da vettori specializzati,
l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 puo'
essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti
datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte
integrante della dichiarazione.
4. La dichiarazione e' depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli
uffici doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una
banca, se la dichiarazione e' resa in occasione di
un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero
presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando
della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive
all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita
dal territorio dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante
plico postale la dichiarazione e' depositata presso
l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle
quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4,
lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno
dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve
recare tale esemplare al seguito per i passaggi
extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi
intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si
applicano alla distinta prevista dal comma 3.».
- La direttiva 2005/60 e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
Note all'art. 16:
- Il regolamento (CE) 2173/2005 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
reca: «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale».
Note all'art. 17:
-La direttiva 2006/138/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 29 dicembre 2006, n. L 384.
- La direttiva 2006/112/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della
legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di
controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di
aiuti comunitari nel settore agricolo»:
«Art. 3. - 1. Indipendentemente dalla sanzione
penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2
il percettore e' tenuto in ogni caso alla restituzione
dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia
superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente
percepito.».
- Il regolamento (CE) n. 1975/2006 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 23 dicembre 2006, n. L 368.
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 7 (Irregolarita' nella circolazione di prodotti
soggetti ad accisa). - 1. In caso di irregolarita' o di
infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono
d'imposta ai sensi dell'art. 4, commessa nel corso della
circolazione di prodotti in regime sospensivo, si
applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio
dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono
reato, le seguenti disposizioni:
a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o
giuridica che si e' resa garante per il trasporto;
b) l'accisa e' riscossa in Italia se
l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa nel
territorio dello Stato;
c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata
nel territorio dello Stato e non e' possibile stabilire il
luogo in cui e' stata effettivamente commessa, essa si
presume commessa nel territorio dello Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato
non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non
e' possibile stabilire il luogo i cui sono stati messi in
consumo, l'irregolarita' o l'infrazione si considera
commessa nel territorio dello Stato e si procede alla
riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore
alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova
della regolarita' dell'operazione ovvero la prova che
l'irregolarita' o l'infrazione e' stata effettivamente
commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita
nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di
spedizione o da quella in cui il mittente e' venuto a
conoscenza che e' stata commessa una irregolarita' o
un'infrazione.
e) se entro tre anni dalla data di rilascio del
documento di accompagnamento viene individuato il luogo in
cui l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa, e la
riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa
eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi
nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della
riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.
2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad
irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti
da altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria
informa le competenti autorita' del Paese di provenienza.
3. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni
necessarie per l'attuazione della cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri, nonche' le
azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi
Stati e con i servizi antifrode dell'Unione europea,
avvengono in conformita' delle disposizioni comunitarie e
con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti
organi comunitari.».
Nota all'art. 20:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
reca: «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale».
Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175,
supplemento ordinario.
- La direttiva 2002/95/CE e la direttiva 2002/96/CE
sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 37 del 13 febbraio
2003.
- La direttiva 2003/108/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003.
- La parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,
n. 88, supplemento ordinario, reca: «Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».
- La direttiva 2006/117/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L 337 del 5 dicembre 2006.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
supplemento ordinario.
- La direttiva 89/618/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L 357 del 7 dicembre 1989.
- La direttiva 90/641/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.C.E. 13 dicembre 1990, n. L 349.
- La direttiva 92/3/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.
- La direttiva 96/29/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.
Note all'art. 23:
- La direttiva 2006/68/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 25 settembre 2006, n. L 264.
- La direttiva 77/91/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 settembre 2006, n. L 264.
- L'art. 2357, commi secondo e terzo del codice
civile, cosi' recita:
«Art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni). -
(Omissis).
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni
acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la
decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal
fine anche delle azioni possedute da societa'
controllate.».
- L'art. 2358, terzo comma, del codice civile, cosi'
recita:
«Art. 2358 (Altre operazioni sulle proprie azioni). -
(Omissis).
Le disposizioni dei due commi precedenti non si
applicano alle operazioni effettuate per favorire
l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della societa'
o di quelli di societa' controllanti o controllate. In
questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie
prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili
distribuibili regolarmente accertati e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato.».
Note all'art. 24:
- La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.
- La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.
- La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- La direttiva 84/253/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 12 maggio 1984, n. L 126.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2007, n. 7,
supplemento ordinario.
- La parte IV, titolo III, capo Il, Sezione VI del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento
ordinario, reca: «Disciplina degli emittenti».
Note all'art. 25:
- La direttiva 2001/65/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.
- Per le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, vedi note
all'art. 24.
- La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1984, n. L 372.
- La direttiva 2003/51/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 luglio 2003, n. L 178.
- Il regolamento (CE) n. 1606/2002 e' pubblicato
nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
Note all'art. 26:
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi note all'art. 1.
- Il regolamento (CE) n. 423/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 aprile 2007, n. L 103.
Note all'art. 27:
- Il regolamento (CE) n. 882/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
reca: «Attuazione delle direttive 93/11 8/CE e 96/43/CE che
modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale».
Note all'art. 28:
- La decisione quadro 2003/568/GAI e' pubblicata
nella G.U.U.E. 31 luglio 2003, n. L 192.
- La decisione quadro 2003/577/GAI e' pubblicata
nella G.U.U.E. 2 agosto 2003, n. L 196.
- La decisione quadro 2005/212/GAI e' pubblicata
nella G.U.U.E. 15 marzo 2005, n. L 68.
- La decisione quadro 2005/214/GAI e' pubblicata
nella G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 76.
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi note all'art. 1.
- L'art. 81, quarto comma, della Costituzione, cosi'
recita: «Ogni altra legge che importi nuove e maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».
Note all'art. 29:
- Per la decisione quadro 2003/568/GAI vedi note
all'art. 28.
- Il libro II, titolo VIII, capo II, del codice
penale, cosi' recita: «Dei delitti contro l'industria e il
commercio».
- La sezione III del capo I del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 giugno 2001 n. 140, cosi' recita: «Responsabilita'
amministrativa da reato».
Nota all'art. 30:
- Per la decisione quadro 2003/577/GAI vedi note
all'art. 28
Note all'art. 31:
- Per la decisione quadro 2005/212/GAI vedi note
all'art. 28
- L'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
1992, n. 1 8, cosi' recita:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). -
1 . Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 3l9-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,
629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale,
nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui
al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
nel periodo precedente si applicano anche in caso di
condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300.».
Nota all'art. 32:
- Per la decisione quadro 2005/214/GAI, vedi note
all'art. 28.



 
ART. 2.
(Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.
 
ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. 1 decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.
 
ART. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonche' di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
 
ART. 5. (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i principi ed i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
2. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, per l'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, con le norme legislative vigenti nella stessa materia, e' prorogato al 30 giugno 2008.
3. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
 
ART. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potra' valersi, entro un contingente massimo di venti unita', di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualita' di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unita' di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri";
b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:";
c) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
"ART. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si e' riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste";
d) all'articolo 15-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando uno degli atti della Comunita' europea di cui al comma 1 e' posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti";
e) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
"ART. 16-bis. - (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario). - 1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricola di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalita' strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui a1 comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
5. Lo Stato ha altresi' diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita' speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, e' stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entita' del credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello Stato e l'indicazione delle modalita' e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma".
2. I commi da 1213 a 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
 
ART. 7.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e' sostituito dai seguenti:
" 1-bis. L'AGEA e' l'autorita' nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol S.p.a. L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
1-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.
1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' degli organismi di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.".
 
ART. 8.
(Applicazione del regolamento (CE) n. 102&
2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006,
recante norme di commercializzazione
applicabili alle uova)

1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione dei centri nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma 3.
5. I controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006 sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.
7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalita' di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.
 
ART. 9.
(Modifiche alla legge 6 febbraio 2007, n. 13)

1. Alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)" sono inserite le seguenti: "o i centri di assistenza agricola (CAA)";
b) all'articolo 25, le parole: "del 21 ottobre 2001", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "del 15 ottobre 2001".
 
ART. 10.
(Modifica all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213,
e successive modificazioni, recante classificazione
delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".
 
ART. 11.
(Modifica all'articolo 150, comma 2, lettera a),
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio)

1. All'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, le parole: "compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro;" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 50.000 euro;".
 
ART. 12.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE,
relativa alla immissione sul mercato ed all'uso
di talune sostanze e preparati pericolosi)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il seguente capoverso:
"articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attivita' giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca".
 
ART. 13.
(Modifica dell'articolo 2449
del codice civile)

1. L'articolo 2449 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 2449. - (Societa' con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa' per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto puo' ad essi conferire la facolta' di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
Alle societa' che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine e' in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti".
2. Il consiglio di amministrazione, nelle societa' che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma I.
 
ART. 14.
(Delega al Governo per la modifica
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214,
di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunita)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilita' dei prodotti sin dalla loro produzione.
 
ART. 15.
(Disposizioni occorrenti per modifiche di norme
in materia valutaria per effetto del regolamento (CE)
n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante
in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonche' di quelli specifici di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa, salva la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;
c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorita' competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/ 2005 e le autorita' di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonche' le autorita' competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;
d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;
e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettivita' dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
ART. 16.
(Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento (CE)
n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativo alla istituzione di un sistema FLEGT
per le importazioni di legname nella Comunita' europea)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunita' europea, secondo i seguenti principi direttivi:
a) individuazione di una o piu' autorita' nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse gia' previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
e) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
d) determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorita' competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
 
ART. 17.
(Attuazione della direttiva 2006/112/CE)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e' sostituito dal seguente:
" ART. 2. - (Periodo di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici".
 
ART. 18.
(Delega al Governo per la modifica dell'articolo 3, comma 1,
della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione
alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure
di sostegno dello sviluppo rurale)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai principi di proporzionalita' della sanzione in base alla gravita', entita' e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.
 
ART. 19.
(Irregolarita' nella circolazione
dei prodotti soggetti ad accisa)

1. All'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarita' o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarita' dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarita' o l'infrazione e' stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente e' venuto a conoscenza che e' stata commessa una irregolarita' o un'infrazione".
 
ART. 20.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo
19 agosto 2005, n.196, recante attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione
di un sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.
2. Il decreto legislativo e' adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
ART. 21.
(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive
al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche' allo smaltimento dei rifiuti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura d'infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonche' per apportare le modifiche necessarie per consentire un piu' efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai principi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
ART. 22.
(Disposizioni occorrenti per l'attuazione
della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio,
del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza
ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi
e di combustibile nucleare esaurito)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;
b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonche' delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;
c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorita' locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonche' sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;
e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/ EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;
f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.
2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo e' trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
ART. 23
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente
alla costituzione delle societa' per azioni nonche'
alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale)

1. Il Governo e' delegato ad adottare con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei principi indicati nella direttiva e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facolta' previste in tema di conferimenti in natura dall'articolo 10-bis della direttiva 77/91/ CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;
b) non avvalersi, con riguardo alle sole societa' che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facolta' prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006168/CE;
c) avvalersi, con riguardo alle societa' che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facolta' di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/ 91/CEE, confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile;
d) consentire che le societa' anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, terzo comma, del codice civile e confermando, altresi', la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del codice civile.
 
ART. 24.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE
del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, dell'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i principi e i criteri direttivi di seguito indicati:
a) individuazione delle societa' obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE, in modo da garantire l'idoneita' professionale dei revisori;
c) disciplina del regime della responsabilita' civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualita' e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalita' della responsabilita' dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;
d) disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio;
e) individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina piu' stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonche', in sede di prima applicazione del numero 13) dell'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese di investimento;
f) previsione, nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE, di soluzioni che consentano alle societa' di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali;
g) coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale;
h) previsione dell'applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea;
i) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.
2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
 
ART. 25.
(Deleghe al Governo per il completamento dell'attuazione
delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003,
nonche' per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione)

1. Al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/ CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o piu' decreti legislativi, secondo i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' secondo gli ulteriori principi e criteri di seguito indicati:
a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando un congruo periodo interinale per l'adeguamento;
b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;
c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, facendo salva la completezza e l'analiticita' dell'informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;
d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attivita', e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;
e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facolta' di semplificazione prevista dalla direttiva 78/660/CEE anche per le societa' medio-piccole come individuate dall'articolo 27 della direttiva;
f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i principi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;
g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.
2. Al fine di completare l'adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai principi contabili internazionali, il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, estendendo l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio.
3. Dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
 
ART. 26.
(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione
del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive
nei confronti dell'Iran)

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 6 e 8, della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonche' a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.
2. L'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 42312007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;
c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;
d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;
e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformita' delle autorizzazioni ivi previste;
f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo puo' emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.
4. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
ART. 27.
(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo
relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali
di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;
b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.
 
ART. 28.
(Delega al Governo per l'attuazione
di decisioni quadro)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;
d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.
6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.
 
ART. 29.
(Principi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio,
del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attivita' professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per se' o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entita' del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreche' tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilita' con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attivita' professionali, direttamente o tramite intermediario, da', offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione 111 del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entita' nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
 
ART. 30.
(Principi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio,
del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere nell'ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorita' giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro;
b) prevedere che:
1) per "bene" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
2) per "provvedimento di blocco o di sequestro" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
3) la "prova" concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla lettera d) del presente comma;
c) prevedere che l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;
d) prevedere che i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilita';
e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera d), il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro:
1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso e' stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;
2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso e' stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;
f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente, e assicurando in ogni caso modalita' di trasmissione degli atti che consentano all'autorita' giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita'; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
g) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che, nell'ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorita' giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilita' di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d'ufficio, da parte dell'autorita' giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorita' giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato membro;
i) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana riconosca validita' al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresi' che venga dato immediato avviso dell' avvenuto blocco o sequestro all'autorita' richiedente;
l) prevedere che il vincolo di indisponibilita' sul bene disposto dall'autorita' giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facolta' di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilita' di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell'autorita' giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;
m) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunita' o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l'assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del "ne bis in idem"; nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro;
n) prevedere che, nell'ipotesi in cui il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l'autorita' giudiziaria italiana possa imporre un termine all'autorita' giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l'autorita' giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;
o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente;
p) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un'indagine penale gia' in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova gia' siano sottoposti a vincolo di indisponibilita' nell'ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all'autorita' giudiziaria richiedente dello Stato membro;
q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro, un'indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;
r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;
s) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l'assenza del requisito della doppia incriminabilita', qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;
t) prevedere l'esperibilita' dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;
u) prevedere, in caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro, l'attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilita', alla parte lesa.
 
ART. 31.
(Principi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio,
del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni,
strumenti e proventi di reato)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorieta' della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilita' di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;
3) applicabilita' della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato e' stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorita' amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorita' amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;
b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorieta' della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonche' del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilita' di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilita' o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;
3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;
c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;
d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro;
e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l'autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;
f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai principi di cui alle lettere b), c) ed e);
g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.
 
ART. 32.
(Principi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio,
del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che ogni decisione, cosi' come definita dall'articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall'autorita' giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorita' competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;
b) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana, che ha, all'esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell'autorita' centrale di cui alla lettera d), alla competente autorita' dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;
e) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), della decisione quadro;
d) individuare l'autorita' centrale amministrativa per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorita' competenti;
e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all'autorita' dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalita' di cui all'articolo 4 della decisione quadro;
f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell'autorita' di altro Stato membro, con riferimento ai reati indicati all'articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell'altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilita';
g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;
h) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all'esecuzione della decisione emessa dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 7 della decisione quadro;
i) prevedere la possibilita' per lo Stato italiano di ridurre o convertire l'importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall'autorita' competente dell'altro Stato membro secondo quanto stabilito all'articolo 8 della decisione quadro, ovvero la possibilita' di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonche' dall'articolo 10 della decisione quadro;
l) prevedere l'applicabilita' della legge italiana all'esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall'autorita' di altro Stato membro di decisione, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonche' la possibilita' di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilita' penale delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;
m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano possa decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall'autorita' italiana;
n) prevedere che l'autorita' italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l'autorita' competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione e' stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, si' da consentire all'autorita' richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l'autorita' italiana sospenda l'esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;
o) prevedere che le somme riscosse dall'autorita' italiana, in qualita' di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;
p) prevedere che la competente autorita' italiana informi l'autorita' dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalita' di cui all'articolo 14 della decisione quadro;
q) disciplinare i casi in cui la competente autorita' dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della decisione quadro;
r) prevedere la possibilita' per l'autorita' italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalita', lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
 
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/851 CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa', 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.

2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.

2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Visto, il Guardasigilli: Scotti

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1448):
Presentato dal Ministro delle politiche europee
(Bonino) il 30 marzo 2007.
Assegnato alla commissione 14ª (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, l'11 aprile 2007, con pareri
delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª,
11ª, 12ª, 13ª e per le questioni regionali.
Esaminato dalla 14ª commissione il 2, 16, 17 maggio;
5, 6, 7, 12 e 13 giugno 2007.
Esaminato in aula il 5, 12 giugno; 3, 18, 19 luglio;
19 settembre 2007 e approvato, con lo stralcio dell'art. 8
a formare l'atto S:1448-bis, il 25 settembre 2007.
Camera dei deputati (atto n. 3062):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 26 settembre 2007, con
pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII e per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione il 23, 24, 25, 30
ottobre; 6, 7, 8, 15 e 21 novembre 2007.
Relazione scritta annunciata il 21 novembre 2007
(atto n. 3062/A) relatore on. Bimbi.
Esaminato in aula il 14 gennaio 2008 e approvato il
19 febbraio 2008.
 
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