Gazzetta n. 56 del 6 marzo 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 35
Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario, in particolare l'articolo 7 che conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario e per l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non piu' vigenti;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante norme sulla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non aderire alla indicazione di modifica avanzata dalla Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui stabilisce che i magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della Corte di appello di Roma, indicazione, non condivisa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati; infatti i magistrati della Direzione nazionale antimafia non svolgono funzioni di legittimita', tanto che, diversamente da quelli esercenti tali funzioni, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11-bis del codice di procedura penale e, a norma dell'articolo 23, secondo comma, lettera b), della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2002, n. 44, possono essere eletti al Consiglio superiore della magistratura nella sola aliquota dei magistrati requirenti di merito; cio' impone, sul piano sistematico, di interpretare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111, nel senso che tale elettorato compete soltanto ai magistrati «in servizio» presso la Corte di cassazione e la Procura generale ove esplicano le proprie funzioni;
Ritenuto altresi' di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 6, commi 2 e 3, atteso che la durata del termine per proporre reclamo appare comunque sufficiente e non sono contemplate ulteriori forme di impugnazione al di fuori del reclamo e che la norma corrisponde a quella contenuta nel previgente articolo 10, comma 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264;
Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalle Commissioni in ordine all'articolo 3, comma 2, relative alla possibilita' per tutti i magistrati fuori ruolo di votare nell'ufficio elettorale del distretto della Corte d'appello di Roma, in quanto per i magistrati fuori ruolo che svolgono incarichi presso il Ministero della giustizia il parere per la valutazione di professionalita' e' espresso dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 160, mentre per i magistrati fuori ruolo in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, il parere e' gia' espresso dallo stesso organo cui e' devoluta la competenza a formulare il giudizio;
Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla Commissione della Camera dei deputati in ordine all'articolo 3, comma 1, in ordine alla costituzione di uffici elettorali distaccati anche nelle ipotesi di uffici che nel distretto non superino le 300 unita' per evitare la eccessiva frammentazione degli stessi e un appesantimento dell'organizzazione delle attivita' elettorali;
Ritenuto di accogliere le indicazioni di modifica del testo contenute nei suddetti pareri delle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle precedentemente esposte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Epoca delle elezioni e termine per la nomina
dei componenti avvocato e professore universitario
1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedi' successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari ed i giudici di pace in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festivita' della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedi' immediatamente successivi.
3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario.



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio 2007, n.
111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2007, n. 175,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 7 (Delega al Governo per l'adozione di norme di
coordinamento in materia di ordinamento giudiziario). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) procedere al coordinamento delle norme che
costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle
disposizioni contenute nella presente legge;
b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni
ritenute non piu' vigenti.
I decreti legislativi sono emanati su proposta del
Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati competenti per materia. Il parere e' espresso
entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute
corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti
nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla
emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi
entro sessanta giorni dalla richiesta.».
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante:
Ordinamento giudiziario, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
recante: Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge
25 luglio 2005, n. 150, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, supplemento ordinario.
- L'art. 11-bis del codice di procedura penale reca:
«Art. 11-bis (Competenza per i procedimenti riguardanti
i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I
procedimenti in cui assume la qualita' di persona
sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona
offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla
Direzione nazionale antimafia di cui all'art. 76-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di
competenza del giudice determinato ai sensi dell'art. 11.».
- Il testo dell'art. 23, della legge 24 marzo 1958, n.
195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), e' il seguente:
«Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - 1.
L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici
componenti del Consiglio superiore della magistratura
avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati
che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte
suprema di cassazione e la Procura generale presso la
stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale, per quattro
magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero
presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale
antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale
presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art.
116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dieci
magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli
uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte
suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115
dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto
n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 2 della citata
legge n. 48 del 2001.».
- La legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge
24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e
sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 marzo 2002, n. 75.
- Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25, e' il seguente:
«Art. 1 (Istituzione e composizione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione). - 1. E' istituito il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal
primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa
Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da
otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni
requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in
servizio presso la Corte e la Procura generale, nonche' da
due professori universitari di ruolo di materie giuridiche,
nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un
avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della
professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo
speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.».
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 264, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1946, n. 253 e ratificato con
legge 10 febbraio 1953, n. 73.
- Il testo dell'art 11, del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in
magistratura, nonche' in materia di progressione economica
e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), e' il
seguente:
«Art. 11 (Valutazione della professionalita). - 1.
Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di
professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di
nomina fino al superamento della settima valutazione di
professionalita'.
2. La valutazione di professionalita' riguarda la
capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa
e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati
dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del
comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a
periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di
valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacita', oltre che alla preparazione
giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e'
riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle
tecniche di argomentazione e di indagine, anche in
relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e
nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla
conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la
presiede, all'idoneita' a utilizzare, dirigere e
controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita',
intesa come numero e qualita' degli affari trattati in
rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del
lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione
svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli
standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore
della magistratura, in relazione agli specifici settori di
attivita' e alle specializzazioni;
c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e
puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei
giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei
termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o
comunque per il compimento di attivita' giudiziarie,
nonche' alla partecipazione alle riunioni previste
dall'ordinamento giudiziario per la discussione e
l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche'
per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
a) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per
sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di
corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore
della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva,
inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di
tipo organizzativo e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplina con propria delibera gli
elementi in base ai quali devono essere espresse le
valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per
consentire l'omogeneita' delle valutazioni, la
documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere
ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
anno. In particolare disciplina:
a) i modi di raccolta della documentazione e di
individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali
delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma
possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di
accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le
valutazioni di professionalita';
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli
giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri
uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli
elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli
indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa
con il Ministro della giustizia;
e) l'individuazione per ciascuna delle diverse
funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della
specializzazione, di standard medi di definizione dei
procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura
obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla
tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e
all'eventuale specializzazione.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il
consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio
superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura
contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma
possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di
accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e
quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di
atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di
sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione
con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato
e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia
partecipato, scelti a campione sulla base di criteri
oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i
provvedimenti di cui al comma 3, se non gia' acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con
l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno
comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi
degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni
specifiche rappresentate da terzi, nonche' le segnalazioni
pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre
che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla
professionalita', con particolare riguardo alle situazioni
eventuali concrete e oggettive di esercizio non
indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino
evidente mancanza di equilibrio o di preparazione
giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le
segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono
trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della
Corte di appello o dal procuratore generale presso la
medesima Corte, titolari del poteredovere di sorveglianza,
con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi
obbligatoriamente al Consiglio superiore della
magistratura.
5. Il consiglio giudiziario puo' assumere informazioni
su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai
dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli
avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito
all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti,
e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta
se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5,
il consiglio giudiziario formula un parere motivato che
trasmette al Consiglio superiore della magistratura
unitamente alla documentazione e ai verbali delle
audizioni.
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del
parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al
Consiglio superiore della magistratura le proprie
osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede
alla valutazione di professionalita' sulla base del parere
espresso dal consiglio giudiziario e della relativa
documentazione, nonche' sulla base dei risultati delle
ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi
di conoscenza.
9. Il giudizio di professionalita' e' «positivo» quando
la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno
dei parametri di cui al comma 2; e' "non positivo" quando
la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu'
dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la valutazione
evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu' dei
suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu'
dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato
"non positivo".
10. Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio
superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere
del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti
solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo
giudizio e' "positivo". Nel corso dell'anno antecedente
alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo
svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio e' "negativo", il magistrato e'
sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo un
biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo'
disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di
riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche
carenze di professionalita' riscontrate; puo' anche
assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una
diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino
alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere
a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni
specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova
valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari.
12. La valutazione negativa comporta la perdita del
diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio.
Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e'
dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
dalla scadenza del biennio.
13. Se il Consiglio superiore della magistratura,
previa audizione del magistrato, esprime un secondo
giudizio negativo, il magistrato stesso e' dispensato dal
servizio.
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il
magistrato deve essere informato della facolta' di prendere
visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.
Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non
inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta' di
depositare atti e memorie fino a sette giorni prima
dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato
nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione
puo' essere differita per una sola volta.
15. La valutazione di professionalita' consiste in un
giudizio espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge
24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al
Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
giudizio di professionalita', inserito nel fascicolo
personale, e' valutato ai fini dei tramutamenti, del
conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita',
del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di
qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per
incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano
anche per la valutazione di professionalita' concernente i
magistrati fuori ruolo. Il giudizio e' espresso dal
Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i
magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
il parere del consiglio di amministrazione, composto dal
presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine
giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso
la Corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati
in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio
all'estero. Il parere e' espresso sulla base della
relazione dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono
servizio, illustrativa dell'attivita' svolta, e di ogni
altra documentazione che l'interessato ritiene utile
produrre, purche' attinente alla professionalita', che
dimostri l'attivita' in concreto svolta.
17. Allo svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo si fa fronte con le risorse di personale
e strumentali disponibili.».



 
Art. 2.
Uffici elettorali
1. Entro il martedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello.
2. L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione e' composto dal primo presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione con maggiore anzianita' di servizio. Gli uffici elettorali per i magistrati ordinari ed i giudici di pace sono costituiti presso le Corti di appello e sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalita'. In caso di impedimento dei presidenti di sezione presso la Corte d'appello l'estrazione avviene alla presenza di due consiglieri della Corte stessa aventi la maggiore anzianita'.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione puo' delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della Cassazione a presiedere l'ufficio elettorale. Il presidente della Corte di appello puo' delegare uno dei presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani.
4. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianita' di servizio.
5. Le liste di candidati sono presentate all'ufficio elettorale competente entro il giovedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
6. Scaduto tale termine, nei due giorni successivi, ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 4, 12 e 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni.



Nota all'art. 2:
- Il testo degli articoli 4, 12 e 12-ter del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e' il seguente:
«Art. 4 (Presentazione delle liste e modalita' di
elezione dei componenti togati). - 1. Concorrono
all'elezione le liste di candidati presentate da almeno
venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere
composta da un numero di candidati superiore al numero di
eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu'
di una lista.
2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una
lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e
dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi
delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna
delle categorie di magistrati di cui all'art. 1, ed esprime
il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della
lista votata.» .
«Art. 12 (Presentazione delle liste ed elezione dei
componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. Concorrono
all'elezione le liste di candidati presentate da almeno
venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere
composta da un numero di candidati superiore al numero di
eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato
puo' essere inserito in piu' di una lista.
2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una
lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio
giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna
delle categorie di magistrati di cui all'art. 9, ed esprime
il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della
lista votata.».
«Art. 12-ter (Presentazione delle liste per la elezione
dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio
giudiziario relativa ai giudici di pace). - 1. Concorrono
all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione
di cui all'art. 10, che si tiene contemporaneamente a
quella per i componenti togati e negli stessi locali e
seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici
elettori. Ciascuna lista non puo' essere composta da un
numero di candidati superiore al numero di eleggibili per
il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere
inserito in piu' di una lista.
2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una
lista; le firme sono autenticate dal coordinatore
dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del
tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi
delegato.
3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto
di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista
votata.».



 
Art. 3.
Articolazione degli uffici elettorali
1. Se l'organico dei magistrati ordinari e dei giudici di pace degli uffici del distretto supera le trecento unita', il presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici di pace, presso uno o piu' degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non piu' di trecento magistrati e giudici di pace. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale.
2. Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace, con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copia di essi e' consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati o i giudici di pace aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso l'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura votano nell'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma.
3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti.
 
Art. 4.
Votazione
1. La votazione e' segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedi' successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia.
2. All'esterno di ciascun seggio elettorale devono essere affissi i manifesti riportanti l'indicazione delle liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna lista.
3. Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante le schede conformi ai modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, indicare il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione o della procura generale se il votante e' in servizio presso uffici di legittimita' o, del distretto di appartenenza negli altri casi. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.
4. Il giudice di pace esprime il suo voto sulla scheda indicando sulla scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, indicare il nome e cognome di un solo giudice di pace del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna riservata ai giudici di pace.
5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 e' nullo; e', altresi', nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili.
 
Art. 5.
Scrutinio e proclamazione degli eletti
1. Alle ore quattordici del lunedi', dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario; la lista e' chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno dei componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti partendo dall'elezione dei magistrati ordinari in servizio presso gli uffici giudicanti, estraendo da ciascuna urna le schede una per volta; letti a voce alta la lista e i nomi dei candidati per i quali e' espresso il voto, la scheda e' consegnata ad uno dei componenti che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti che ciascuna lista e ciascun candidato hanno riportato. Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria, in base ai voti riportati dalle liste ed all'interno di esse da ciascun candidato.
2. Nel caso di costituzione di piu' uffici elettorali nel distretto i presidenti trasmettono, subito dopo il compimento delle operazioni previste dal comma 1, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio avente sede nel capoluogo del distretto.
3. Se l'ufficio elettorale e' unico, al termine delle operazioni elettorali si procede alla proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 4-bis, 12-bis e 12-quater, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, introdotti dalla legge 30 luglio 2007, n. 111. Se la Corte di appello comprende sezioni distaccate, o presso di essa siano stati costituiti piu' uffici, l'ufficio elettorale avente sede nel capoluogo del distretto, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni lista e da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto.
4. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale e' trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Gli originali dei verbali e delle liste sono conservati nell'archivio di ciascuna Corte.



Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 4-bis, 12-bis e 12-quater del
citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e' il
seguente:
«Art. 4-bis (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio
elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base
per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti
validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna
categoria di magistrati di cui all'art. 1 per il numero dei
seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna
lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa
conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in
tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle
liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di
parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore
cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede
per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero
di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni
lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al
candidato che ha maggiore anzianita' di servizio
nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di
servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano
per eta'.».
«Art. 12-bis (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio
elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base
per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti
validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna
categoria di magistrati di cui all'art. 9 per il numero dei
seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna
lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa
conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in
tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste
cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di
resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra
elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per
sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero
di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni
lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al
candidato che ha maggiore anzianita' di servizio
nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di
servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano
per eta'.».
«Art. 12-quater (Assegnazione dei seggi per i giudici
di pace). - 1. L'ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base
per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti
validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del
collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna
lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa
conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in
tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle
liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di
parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore
cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede
per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero
di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni
lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al
candidato che ha maggiore anzianita' di servizio
nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di
servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano
per eta'.».
- Per i riferimenti alla legge n. 111 del 2007 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 6.
Contestazioni e reclami
1. L'ufficio elettorale della Corte di cassazione e quelli aventi sede nel capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le contestazioni relative alla validita' delle liste, alla eleggibilita' dei candidati ed alle operazioni elettorali. Se taluno dei candidati risulta ineleggibile, provvedono ad escluderlo dall'elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni elettorali. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. L'interessato ha la facolta' di proporre reclamo ai sensi del comma 2.
2. I reclami relativi alla validita' delle liste, alla eleggibilita' dei candidati ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione o delle Corti di appello entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione della Corte di cassazione o della Corte di appello competente per gli affari civili con ordinanza motivata non impugnabile adottata entro otto giorni; copia dell'ordinanza e' trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna corte ordina la distruzione delle schede.
 
Art. 7.
Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive
1. La Corte con l'ordinanza che dichiara in tutto o in parte la nullita' delle elezioni, ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione. Il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello da' comunicazione della nuova data rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari interessati del distretto i quali provvederanno alla affissione all'albo di ciascun ufficio del relativo avviso almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed alla trasmissione della relativa notizia ai singoli magistrati anche a mezzo di posta elettronica.
2. Fino al completamento delle nuove operazioni elettorali, rimane in carica il precedente consiglio direttivo della Corte di cassazione o consiglio giudiziario.
3. Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un giorno, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione dalla carica, con decreto del primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello. Il decreto e' comunicato rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformita' del comma 1.
 
Art. 8.
Modelli di schede elettorali
1. I modelli di scheda per le elezioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari sono quelli riprodotti negli allegati A1, A2, A3, A4 e A5 del presente decreto.
 
Art. 9.
Clausola di invarianza
1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Scotti, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Scotti
 
Allegati

(articolo 8) Allegato A1 - Modello della scheda per le elezioni dei componenti del
consiglio direttivo presso la Corte di cassazione in servizio
presso la Corte di cassazione (colore rosso)
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

=====================================================================
Lista | Componente in servizio presso la Corte di cassazione =====================================================================

(articolo 8) Allegato A2 - Modello della scheda per le elezioni dei componenti del
consiglio direttivo presso la Corte di cassazione in servizio
presso la procura generale (colore grigio)
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

=====================================================================
Lista | Componente in servizio presso la procura generale =====================================================================

(articolo 8) Allegato A3 - Modello della scheda per le elezioni dei componenti
aventi funzioni giudicanti dei consigli giudiziari (colore verde)
ELEZIONE DEI COMPONENTI CON FUNZIONI
GIUDICANTI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO Presso la Corte di appello di

=====================================================================
Lista | Componente magistratura giudicante =====================================================================

(articolo 8) Allegato A4 - Modello della scheda per le elezioni dei componenti
aventi funzioni requirenti dei consigli giudiziari (colore giallo)
ELEZIONE DEI COMPONENTI CON FUNZIONI
REQUIRENTI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO Presso la Corte di appello di

=====================================================================
Lista | Componente magistratura requirente =====================================================================

(articolo 8) Allegato A5 - Modello della scheda per le elezioni dei componenti
giudici di pace dei consigli giudiziari (colore celeste)
ELEZIONE DEI COMPONENTI GIUDICI DI
PACE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO Presso la Corte di appello di

=====================================================================
Lista | Componente Giudice di pace =====================================================================
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone