Gazzetta n. 56 del 6 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 febbraio 2008
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, e successive integrazioni, con i quali sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Criteri di applicazione degli studi di settore
per le imprese multiattivita'
1. I contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attivita' esercitate, nonche' quelli derivanti dall'attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
2. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nei decreti di approvazione degli studi medesimi. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
 
Art. 2.
Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione
degli studi di settore per le imprese multiattivita'
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui al precedente comma sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresi' ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
3. Le disposizioni di cui al presente art. entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie per il periodo d'imposta 2007
1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, valgono le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto e i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui al citato art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non possono essere utilizzati per l'attivita' di accertamento di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei confronti dei soggetti che svolgono l'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attivita' prevalente supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
2. Per il periodo d'imposta di cui al comma 1, nei confronti dei predetti soggetti, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresi' ai fini dell'applicazione del comma 4-bis, dell'art. 10, della legge 10 maggio 1998, n. 146.
 
Art. 4. Abrogazione delle disposizioni che riguardano l'annotazione separata
nei confronti dei contribuenti multipunto e multiattivita'.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e' abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2002 riguardante «Criteri di applicazione degli studi a imprese multipunto e multiattivita» e successive integrazioni. Sono altresi' abrogati i provvedimenti del direttore generale del Dipartimento delle Entrate del 24 dicembre 1999, recante «Modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore» e del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2001 recante «Modifiche concernenti le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore».
2. A decorrere dallo stesso periodo d'imposta sono altresi' abrogate tutte le disposizioni previste nei singoli decreti di approvazione degli studi di settore in contrasto con quanto disposto nel presente decreto, nonche' quelle riguardanti le cause di inapplicabilita' relative all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, ovvero all'esercizio dell'attivita' d'impresa svolto attraverso l'utilizzo di piu' unita' locali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2008
Il Vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 193
 
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