IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali Visto l'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile; Visto l'art. 1, comma 7, primo periodo della medesima legge, che prevede che la minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 e' rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni; Visto il successivo periodo del medesimo art. 1, comma 7 il quale stabilisce che entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto; Visto il terzo periodo del medesimo art. 1, comma 7, il quale dispone che i comuni trasmettono al Ministero dell'Interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008; Visto l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 244 del 2007, il quale prevede che l'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettante a ciascun comune a fronte della diminuzione del gettito ICI e' determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007; Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione e di individuare le modalita' di trasmissione; Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle politiche fiscali e dell'Agenzia del territorio; Sentita l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI); Decreta: Art. 1. Modello di certificazione e modalita' di trasmissione 1. E' approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. Il modello, redatto in doppio originale, e' sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile dell'ufficio tributi, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente al minore gettito ICI previsto per l'anno 2008, derivante dalla ulteriore detrazione dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007, come previsto dall'art. 1, comma 287, della citata legge n. 244 del 2007. 2. I comuni, entro il termine del 30 aprile 2008, inoltrano, in duplice copia, la certificazione di cui all'allegato A del presente decreto alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente, all'Ufficio di Presidenza della giunta regionale per i comuni della regione Valle d'Aosta ed ai Commissariati di governo delle province autonome di Trento e Bolzano per i comuni della regione Trentino-Alto Adige, i quali provvedono a trasmettere, anche per via telematica, una copia della certificazione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2008 Il capo dipartimento: Troiani |