Gazzetta n. 59 del 10 marzo 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008
Approvazione del regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al «Codice media e sport». (Deliberazione n. 14/08/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 31 gennaio 2008;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» (di seguito, «testo unico»), e in particolare, gli articoli 3, 4, comma 1, lettera b), 34 e 35;
Vista la delibera n. 165/06/CSP del 15 marzo 2006, recante «Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignita' personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;
Vista la legge 4 aprile 2007, n. 41, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche»;
Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto-legge, che prevede la sottoscrizione di un codice di autoregolamentazione che individui specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive e anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario;
Visto il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato «Codice media e sport», sottoscritto il 25 luglio 2007;
Visto il decreto in data 23 gennaio 2008 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e con il Ministro della giustizia, con il quale e' stato recepito il «Codice media e sport»;
Considerato che il «Codice media e sport» e' stato sottoscritto dalle emittenti radiotelevisive, dalle associazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive, dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali, soggetti, tutti questi, che, a prescindere dallo strumento di diffusione utilizzato, hanno assunto l'impegno di condividere la responsabilita' di vigilare sulla corretta informazione sportiva;
Considerato che in virtu' di tali sottoscrizioni il codice, in armonia con i principi stabiliti a tutela dei minori dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c) per il sistema radiotelevisivo nel suo complesso, e' applicabile a tutte le emittenti, sia radiofoniche che televisive, nonche' ai soggetti che hanno la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati ad essere diffusi con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica;
Considerato che, del resto, ai sensi dell'art. 34, comma 6-bis, del testo unico, sono tenuti all'osservanza delle specifiche misure previste dal codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva anche i fornitori di contenuti, e la definizione di «fornitore di contenuti» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del testo unico, riferendosi a tutti i soggetti che hanno la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica, ricomprende necessariamente al suo interno anche la categoria delle emittenti radiofoniche operanti in tecnica analogica o digitale;
Vista la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che l'art. 35, comma 4-bis, del testo unico e l'art. 5 del «Codice media e sport» affidano a questa Autorita' il compito di vigilare sull'osservanza del codice di autoregolamentazione e di irrogare le eventuali sanzioni;
Ritenuto, pertanto, opportuno disciplinare mediante apposito regolamento l'attivita' di vigilanza e sanzionatoria concernente il rispetto del «Codice media e sport», alla luce degli articoli 5 e 6 del codice medesimo nonche' in base alle previsione degli articoli 34, comma 6-bis, e 35, comma 4-bis, del testo unico;
Considerato che, ai sensi dell'art. 14 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita', l'attivita' di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatoria in materia di norme a tutela dei minori e' attribuita alla competenza della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
Vista la delibera n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, recante delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni, che indica tra i compiti da delegare ai predetti comitati quello della vigilanza sulle norme a tutela dei minori, materia nel cui ambito possono considerarsi ricomprese le disposizioni contenute nel «Codice media e sport»;
Vista la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
1. L'esercizio dell'attivita' di vigilanza e sanzionatoria prevista dagli articoli 34, comma 6-bis e 35, comma 4-bis, del testo unico e dagli articoli 5 e 6 del «Codice media e sport» e' disciplinato dal regolamento approvato con la presente delibera e riportato nell'allegato A.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Napoli, 31 gennaio 2008

Il presidente
Calabro'

I commissari relatori
Innocenzi Botti - Sortino
 
Allegato A
alla delibera n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI VIGILANZA
E SANZIONATORIE RELATIVE AL «CODICE MEDIA E SPORT»
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «Autorita», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
b) «testo unico», il testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni;
c) «Codice», il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato anche «Codice media e sport», previsto dall'art. 34, comma 6-bis, del testo unico e recepito con decreto ministeriale 23 gennaio 2008;
d) «Co.re.com», i comitati regionali per le comunicazioni;
e) «Direzione competente», la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita';
f) «Direttore», il direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
g) «emittente televisiva», il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le tipologie previste dal testo unico;
h) «fornitore di contenuti», il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica, ivi comprese le emittenti radiofoniche che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica;
i) «regolamento in materia di procedure sanzionatorie», il regolamento, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successivamente modificato dalle delibere n. 173/07/CONS e n. 54/08/CONS, che disciplina le procedure per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorita'.
Art. 2.
Impulso al procedimento
1. L'Autorita' esercita le proprie competenze di vigilanza sul rispetto del «Codice media e sport» d'ufficio o su denuncia di chiunque vi abbia interesse, avvalendosi anche, in base alle disposizioni vigenti, dei Co.re.com., della Guardia di finanza, della Polizia postale e delle telecomunicazioni e degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.
2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei loro interessi possono denunciare le violazioni delle disposizioni del «Codice media e sport» inviando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita', via delle Muratte n. 25 - 00187 Roma, fax n. 06/69644175:
a) il modello previamente compilato disponibile sul sito ufficiale dell'Autorita' (www.agcom..it); oppure
b) un'apposita denuncia contenente i dati necessari all'identificazione dell'emittente televisiva o del fornitore di contenuti responsabile della presunta violazione, con l'indicazione del giorno e dell'ora della violazione denunciata e la descrizione del fatto che avrebbe dato luogo a quest'ultima.
3. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita' puo' denunciare comportamenti in violazione del Codice.
4. Se la presunta violazione riguarda trasmissioni diffuse da emittenti, televisive o radiofoniche, di ambito locale, la segnalazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Co.re.com competente per territorio.
Art. 3.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
1. I comitati regionali per le comunicazioni oppure, ove non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, nonche' i comitati provinciali per le comunicazioni, avvalendosi anche della collaborazione degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, svolgono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza i seguenti compiti:
a) vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Codice da parte delle emittenti radiofoniche e televisive e dei fornitori di contenuti in ambito locale;
b) segnalazione delle eventuali violazioni trasmettendo alla Direzione competente, entro quindici giorni dalla verifica dei fatti, una dettagliata relazione con l'evidenziazione della disposizione del Codice che si presume violata, l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione, i dati necessari all'identificazione dell'emittente o fornitore di contenuti responsabile, i supporti probatori acquisiti in merito alla sussistenza della violazione. La segnalazione che contenga i predetti elementi non e' suscettibile di archiviazione ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie.
Art. 4.
Contestazione della violazione e provvedimento sanzionatorio
1. Nell'atto di contestazione, che riporta gli elementi previsti dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie, e' indicato il termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale gli interessati possono presentare le proprie giustificazioni, e figura l'esplicito avvertimento dell'impossibilita' di avvalersi del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'esito del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 35 del testo unico, la Commissione per i servizi e i prodotti delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del testo unico, la sanzione si applica anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Art. 5.
Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori
1. Ferma restando la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorita' a norma dell'art. 12 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, il soggetto al quale e' stata inflitta una sanzione per violazione delle disposizioni del «Codice media e sport» deve darne comunicazione, entro sette giorni dalla notifica del relativo provvedimento, nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto.
2. La Direzione competente comunica immediatamente i provvedimenti sanzionatori adottati:
a) alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva;
b) al CONI, alle federazioni sportive, alle leghe e all'Unione stampa sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi;
c) all'Ordine professionale per i giornalisti eventualmente coinvolti nei fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, l'attivita' di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione delle disposizioni del «Codice media e sport» e' soggetta alle norme del regolamento in materia di procedure sanzionatorie.
 
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