Gazzetta n. 59 del 10 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 febbraio 2008
Modifica dei PDG di iscrizione dell'«Organismo di conciliazione bancaria», nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza del 1° febbraio 2008, pervenuta il 6 febbraio 2008, con le quali l'avv. Corrado Conti nato a Citta' Sant'Angelo il 16 giugno 1933, in qualita' di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario -Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», chiede che vengano inseriti ulteriori 6 conciliatori;
Visto il PDG 23 gennaio 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», e' stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
Visti i PPDG 10 maggio 2007, 16 luglio 2007 e 5 novembre 2007 con i quali e' stato ampliato il numero dei conciliatori;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;
che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
Verificato che i conciliatori nelle persone di:
prof. Alberici Adalberto, nato a Sorengo Lucano (Svizzera) il 4 novembre 1946 (rapporto non in esclusiva);
prof. avv. Benincasa Maurizio nato a Catanzaro il 14 gennaio 1967 (rapporto non in esclusiva);
avv. Alvaro Antonio nato a Messina il 1° giugno 1955 (rapporto in esclusiva);
prof. Marano Pierpaolo nato a Cosenza il 1° settembre 1965 (rapporto in esclusiva);
dott. Pozzoli Marco Antonio nato a Desio (Milano) il 21° gennaio 1956 (rapporto in esclusiva);
prof. Santoro Vittorio nato a Napoli il 16 marzo 1950 (rapporto in esclusiva); sono in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Dispone:
La modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007 e 5 novembre 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Concillatore Bancario -Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54 (C.F. e P.I. 08934091003) denominato «Organismo di conciliazione bancaria», limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 6 unita':
prof. Alberici Adalberto, prof. Avv. Benincasa Maurizio, avv. Alvaro Antonio, prof. Marano Pierpaolo, dott. Pozzoli Marco Antonio, prof. Santoro Vittorio.
Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'ente o l'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 15 febbraio 2008
Il direttore generale: Papa
 
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