Gazzetta n. 59 del 10 marzo 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TORINO
DECRETO RETTORALE 22 febbraio 2008
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000, con decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002, con decreto rettorale n. 181 del 21 marzo 2005 e con decreto rettorale n. 2406 del 12 aprile 2007;
Considerato che, per un mero errore materiale, l'allegato al decreto rettorale n. 2406 del 12 aprile 2007 riporta un testo non aderente a quanto deliberato del Senato accademico nella seduta del 25 settembre 2006 e sottoposte al Ministero dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e di merito, relativamente ai seguenti articoli: 19, 21, 25, 26, 29 del titolo III, 43 del titolo IV e 80 del titolo IX dello Statuto dell'Universita' degli studi di Torino;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Il testo degli articoli 19, 21, 25, 26, 29 del titolo III, 43 del titolo IV e 80 del titolo IX dello statuto dell'Universita' di Torino, allegato al presente decreto, per la ragione indicata in premessa, annulla e sostituisce il testo dei medesimi articoli presenti nell'allegato al decreto rettorale n. 2406 del 12 aprile 2007.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 22 febbraio 2008
Il rettore: Pelizzetti
 
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DI ATENEO
Art. 19.
Attivita' amministrativa
1. I regolamenti di Ateneo ed il sistema informativo di Ateneo garantiscono la piena realizzazione dei principi di semplificazione dell'azione e dei procedimenti amministrativi, affermando la valorizzazione delle professionalita' ed assicurando l'individuazione della responsabilita'.
2. Agli interessati e' garantito, anche in forma telematica, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo modalita' disciplinate dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione.
Sono inoltre garantite la pubblicita' e l'informazione sugli atti di rilevanza generale.
3. I provvedimenti dell'Universita' sono comunicati ai destinatari in forma completa, analitica e motivata, anche in forma telematica.
4. Le deliberazioni ed i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'Universita' sono pubblici. Dopo l'approvazione sono tempestivamente depositati in un luogo accessibile al pubblico anche in forma telematica.
5. I bilanci e le risultanze degli appalti e di altre materie d'interesse generale sono resi pubblici, anche in forma telematica.
(Omissis).
Art. 21.
Regolamento d'organizzazione
1. L'organizzazione delle strutture dell'Universita', le forme di coordinamento e di collaborazione tra le stesse sono disciplinate dal regolamento generale di organizzazione, deliberato dal senato accademico previa consultazione delle organizzazioni sindacali individuate dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva e previa acquisizione del parere del consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento generale di organizzazione definisce i tipi di strutture, anche decentrate, dell'Universita', responsabili di realizzare risultati coerenti in termini di efficacia e di efficienza, cui sono riconosciuti autonomi poteri di gestione amministrativa, finanziaria e contabile, indicati dallo stesso regolamento di organizzazione.
3. Le strutture con autonomi poteri di gestione sono individuate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, in conformita' al regolamento generale di organizzazione.
4. Le strutture di cui ai commi 2 e 3 possono essere dotate di propri servizi amministrativo-contabili oppure utilizzare a tali fini centri di servizio sovrastruttura, conformemente alla delibera istitutiva.
5. La deliberazione del regolamento generale di organizzazione comporta la conforme modifica delle norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', odi altri regolamenti dell'Universita', per adeguarli alla nuova normativa.
(Omissis).
Art. 25.
Centri interstrutture e di interesse di Ateneo
1. Per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario e per l'erogazione di servizi di rilevante impegno necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' didattiche e di ricerca, possono essere costituiti centri interstrutture.
2. Possono essere costituiti altresi' centri per servizi d'interesse generale di Ateneo.
3. Gli organi, le funzioni fondamentali dei centri, le forme di gestione e il grado di autonomia degli stessi sono disciplinati dal regolamento generale di organizzazione.
4. I centri sono istituiti con decreto rettorale, su proposta delle strutture interessate, approvata dal senato accademico sentito il parere del consiglio di amministrazione; tale approvazione comprende anche un regolamento del centro, che viene allegato al decreto rettorale.
5. Le risorse umane, e materiali per lo svolgimento delle attivita' dei centri sono fornite dalle strutture partecipanti e, qualora il centro rivesta un ruolo d'interesse generale per l'intero Ateneo, dal consiglio di amministrazione.
Art. 26.
Strutture per attivita' di collaborazione
1. Per l'espletamento di attivita' di ricerca, didattiche, assistenziali o di servizi aventi particolare rilevanza in rapporto all'impegno gestionale e alla specializzazione delle prestazioni o per l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, l'Universita' - secondo le norme del regolamento generale di organizzazione - puo' promuovere, in accordo con altri enti pubblici e privati, la gestione di attivita' in modo coordinato, attraverso convenzioni, o costituire organismi autonomi ed enti strumentali, anche in collaborazione con soggetti terzi. In particolare puo':
a) costituire organismi o enti strumentali per l'esercizio o la gestione di attivita' di particolare rilevanza, nella forma di istituzioni, aziende speciali, fondazioni o altri enti o soggetti ammessi dalla legge;
b) costituire, con soggetti terzi, associazioni, consorzi, fondazioni, societa' o altri enti e soggetti ammessi dalla legge.
2. Nel caso di collaborazione con soggetti esterni, devono essere assicurati all'Ateneo appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attivita' oggetto di collaborazione nonche' le opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale.
3. Gli enti sono istituiti con decreto rettorale, previa deliberazione favorevole del senato accademico adottata sentito il parere del consiglio di amministrazione; essa coinvolge anche lo statuto e un piano finanziario almeno quinquennale, accompagnati da una relazione del collegio dei revisori e da una relazione di presentazione dell'attivita' dell'ente, comprovante l'impossibilita' di un'utile fruizione di enti gia' istituiti.
4. Il rettore, o suo delegato, fa parte dell'assemblea o dell'organo di amministrazione dell'ente. L'atto costitutivo indica l'organo cui spetta la designazione dei rappresentanti dell'Universita' nell'organo di amministrazione dell'ente.
(Omissis).
Art. 29.
Cooperazione interuniversitaria
1. Per lo svolgimento di attivita' didattiche e scientifiche, l'Universita', in attuazione delle linee di sviluppo deliberate dal senato accademico, puo' stipulare accordi di cooperazione con universita', istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri.
2. Gli accordi di cooperazione sono disciplinati dal regolamento generale di organizzazione e devono essere compatibili con il funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca interessate.
3. Sono deliberati dal senato accademico, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ove riguardino corsi di laurea e laurea magistrale o le strutture dell'amministrazione centrale, negli altri casi unicamente dagli organi delle strutture interessate.
4. L'Universita', nel programmare la cooperazione interuniversitaria, predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi accademiche.
5. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'Universita' puo' avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari di altre universita' nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.
(Omissis).
Titolo IV
STRUTTURE E ORGANI DIDATTICI
(Omissis).
Art. 43.
Autonomia gestionale delle facolta'
1. Le facolta' sono strutture con autonomi poteri di gestione; possono essere dotate di propri servizi amministrativo-contabili oppure utilizzare a tali fini centri di servizio sovrastruttura.
2. Le facolta' dispongono di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie e materiali assegnate dall'amministrazione centrale. I contributi finanziari assegnati alle facolta', sono da queste utilizzati anche a favore delle diverse strutture all'interno delle quali si svolgono le attivita' didattiche.
3. Sono organi funzionali all'autonomia gestionale della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di gestione.
4. Il consiglio di gestione della facolta' e' l'organo che gestisce l'attivita' amministrativa e contabile della facolta' stessa. Ne fanno parte docenti e studenti eletti, nel proprio interno, dal consiglio di facolta'; inoltre il segretario amministrativo responsabile della contabilita' della facolta' al sensi dei regolamenti di Ateneo e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta'. La composizione e le modalita' di funzionamento del consiglio di gestione sono stabilite nel regolamento di facolta'. Il consiglio di gestione dura in carica tre anni.
(Omissis).
Titolo IX
NORME TRANSITORIE
(Omissis).
Art. 80.
1. L'organizzazione dei centri di gestione autonoma permane fino alla emanazione della disciplina di attuazione del presente statuto.
2. Fino all'emanazione del regolamento generale di organizzazione la commissione di coordinamento dei dipartimenti e' composta da tutti i direttori e i segretari amministrativi dei dipartimenti dell'Ateneo.
 
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