Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 16 gennaio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Nicoletta Cotugno, di titolo di formazione professionale acquisito in Austria, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per lo sviluppo e la competitivita' del turismo

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale e' stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;
Vista l'istanza della sig.ra Nicoletta Cotugno, cittadina austriaca, nata a Salisburgo l'8 gennaio 1973, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «fremdenfu"rer», acquisito in Austria ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: tedesco e italiano;
Visto che con la predetta istanza la sig.ra Nicoletta Cotugno ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 3 aprile 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui al citato art. 6 consistente in un tirocinio di adattamento della durata di mesi dodici;
Acquisito agli atti il parere scritto del rappresentante di categoria;
Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della misura compensativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Nicoletta Cotugno, cittadina austriaca, nata a Salisburgo l'8 gennaio 1973, e' riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue tedesco e italiano.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e' subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici, da svolgersi sotto la responsabilita' di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2008
Il capo del Dipartimento: Balducci
 
Allegato A
Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attivita' di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Nicoletta Cotugno.
Il tirocinio di adattamento nell'attivita' di guida turistica e' finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Nicoletta Cotugno, nata a Salisburgo l'8 gennaio 1973 e residente a Neumarkt, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Roma e provincia.
Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» gia' qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che e' stata accertata la sua conoscenza delle lingue tedesco e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono cosi' individuate:
Cultura storico-artistica generale: conoscenza di eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, sotto il profilo storico/archeologico/artistico e culturale, in relazione al territorio regionale e, in particolare e con maggior dettaglio, a quello della provincia di Roma.
Geografia economica ed ambientale generale e delle localita' in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e, in particolare, della provincia di Roma per quanto attiene a: le vie di comunicazione principali, la situazione orografica, i parchi e riserve naturali, l'ubicazione delle principali attivita' produttive ed industriali.
Nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.
Nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme d'esercizio della professione.
Lingua italiana: e' richiesto l'uso corretto della lingua italiana.
Il tirocinio avverra' sotto la responsabilita' di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia che curera' l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei.
Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilita' ad assumere la responsabilita' del tirocinio, nonche' le proprie generalita', gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.
Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale da parte della provincia.
A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmettera' alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneita' della medesima allo svolgimento professionale dell'attivita' nell'ambito di Roma e provincia.
In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio puo' essere ripetuto o prolungato.
Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante e' tenuto al rispetto delle norme regionali.
 
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