Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 gennaio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Vidakovic Zivomirka, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra. Vidakovic Zivomirka, nata il 31 maggio 1970 a Paracin (Repubblica di Serbia), cittadina serba, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingegnere laureato in Scienze agrarie per l'allevamento del bestiame» conseguito presso la Universita' degli studi di Belgrado nel dicembre 1998, ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008;
Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata l'8 febbraio 2005 dalla Questura di Vicenza a tempo indeterminato;
Ritenuto che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta in Italia al «dottore agronomo e dottore forestale» sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Vidakovic Zivomirka, nata il 31 maggio 1970 a Paracin (Repubblica di Serbia), cittadina serba, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione .
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, consistente in un colloquio, vertera' sulle seguenti materie: a) estimo, b) matematica finanziaria.
Roma, 22 gennaio 2008
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: concerne le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali».
 
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