Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 gennaio 2008
Riconoscimento, al sig. De Pauli Andrea, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/ 51/ CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente i regolamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 319/1994 come sopra modificato, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;
Vista l'istanza del sig. De Pauli Andrea, nato il 28 settembre 1973 a Palmanova (Italia), cittadino italiano, direretta ad ottevnere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia;
Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Laurea magistrale in Lettere» presso l'Universita' «Alma Mater studiorum» di Bologna in data 12 luglio 2005;
Rilevato che il sig. De Pauli risulta essere iscritto alla «Asociacion Barcelonesa de la Prensa Sportiva» in Spagna;
Preso atto che, in base a dichiarazione dell'Autorita' competente spagnola, risulta che la professione di giornalista non e' regolamentata in Spagna, ma il sig. De Pauli risponde a quanto richiesto dalla direttiva 92/51/CEE, in quanto ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale come giornalista presso la «Revista Don Balon s.a.» dal 1° gennaio 2005;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;
Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista professionista» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali sulle materie indicate nell'allegato A;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;
Vista la richiesta di modifica del decreto datato 12 ottobre 2007, presentata dal Consiglio nazionale dei giornalisti;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. De Pauli Andrea, nato il 28 settembre 1973 a Palmanova (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, e che consiste nello svolgimento di attivita' giornalistica continuativa e retribuita per uno o piu' organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, si compone di un esame scritto e orale. L'esame scritto consiste nella redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione: 1) interno, 2) esteri, 3) economia - sindacato, 4) cronaca, 5) sport, 6) cultura - spettacolo.
 
Art. 4.
L'esame orale, verte sulle seguenti materie: 1) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista. 2) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione. 3) Teoria e tecniche dell'informazione giornalistica. 4) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.
 
Art. 5.
Il decreto cosi' modificato sostituisce integralmente il predente provvedimento e dispiega efficacia a decorrere dal 12 ottobre 2007.
Roma, 22 gennaio 2008
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate rispettivamente nei precedenti articoli 3 e 4; il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
Potra' accedere all'esame orale solo il candidato che abbia superato con successo la prova scritta.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui e' stato svolto il tirocinio.
 
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