Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 febbraio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Formica Rodriguez Lugina, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Formica Rodriguez Lugina, nata a Caracas il 17 maggio 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui e' in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Titulo de Abogado», conseguito presso 1'«Universidad Santa Maria» come attestato in data 20 novembe 1997;
Considerato che l'istante e' iscritta presso il «Colegio de Abogados» dal 14 agosto 2007 con il numero 40.563;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 dicembre 2007 nella quale e' stato espresso parere favorevole;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Formica Rodriguez Lugina, nata a Caracas il 17 maggio 1974, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 12 febbraio 2008
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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