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| Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 25 febbraio 2008 |  | Proroga   dell'autorizzazione   rilasciata  all'organismo  denominato «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare   -   Spa»,   ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 1897/04 del 29 ottobre 2004, con il quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Cartoceto»;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto  il  decreto  24 febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005, con il quale  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della  qualita'  nell'agroalimentare - Spa», con sede in Roma, piazza Marconi  n.  25, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto»;
 Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere  dal  25 febbraio  2005,  data  di  emanazione  del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
 Considerato  che  il Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine  di  oliva «Cartoceto», con nota del 19 febbraio 2008 ha comunicato  di confermare l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione   della  qualita'  nell'agroalimentare  -  Spa»  quale organismo  di  controllo  e  di  certificazione  ai  sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta «Cartoceto»  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di consentire    all'organismo   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare   -  Spa»  la predisposizione del piano di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  24 febbraio 2005, fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa»;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata all'organismo «Agroqualita' - Societa' per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa», con sede  in Roma, piazza Marconi n. 25, con decreto 24 febbraio 2005, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Cartoceto»  registrata  con  il  regolamento  (CE)  n.  1897/04  del 29 ottobre   04,   e'   prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con il decreto ministeriale 15 febbraio 2005.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 febbraio 2008
 Il direttore generale: La Torre
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