Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 febbraio 2008
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta Zafferano di San Gimignano;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2005, con il quale l'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Zafferano di San Gimignano;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005;
Considerato che il Comitato per il riconoscimento D.O.P. Zafferano di San Gimignano, con nota del 19 febbraio 2008 ha comunicato di confermare l'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Zafferano di San Gimignano anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa la predisposizione del piano di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 febbraio 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa;

Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, con decreto 15 febbraio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Zafferano di San Gimignano registrata con il regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005, e' prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 15 febbraio 2005.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2008
Il direttore generale: La Torre
 
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