Gazzetta n. 61 del 12 marzo 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 20 febbraio 2008
Regolamento concernente il gruppo assicurativo di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo IV (gruppo assicurativo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 15).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 85, comma 5, 87, comma 1 e 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «albo»: l'albo dei gruppi assicurativi di cui all'art. 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «controllo»: i rapporti, partecipativi e non partecipativi, che danno luogo alle ipotesi di cui all'art. 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazione private;
d) «impresa di assicurazione»: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
e) «impresa di assicurazione autorizzata in Italia» ovvero «impresa di assicurazione italiana»: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) «impresa di assicurazione comunitaria»: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
g) «impresa di assicurazione extracomunitaria»: la societa' di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
h) «impresa di partecipazione assicurativa»: la societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Ai fini della sussistenza della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione si applicano le norme di cui al titolo XV, capo IV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
i) «impresa di riassicurazione»: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
j) «impresa di riassicurazione italiana»: l'impresa di riassicurazione con sede in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di riassicurazione con sede legale in un altro Stato;
k) «impresa strumentale»: la societa' non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo assicurativo quali, tra l'altro, quelle consistenti nella proprieta' e nella gestione di immobili, nell'intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarieta' dell'attivita' deve essere desumibile dallo statuto della societa' stessa;
l) «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
m) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione, o, nelle imprese che adottano il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione;
n) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che adottano un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo sulla gestione;
o) «ristrutturazione del gruppo assicurativo»: il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, modificazioni statutarie, trasferimenti di portafoglio, costituzione di imprese di partecipazione assicurativa, promosse dalla capogruppo e rientranti nell'ambito di un programma unitario.
 
Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
a) alle imprese che hanno i requisiti richiesti per l'assunzione della qualifica di capogruppo secondo la nozione di cui all'art. 5;
b) alle imprese di assicurazione, alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazioni aventi sede legale in uno Stato terzo, alle imprese di riassicurazione, alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese strumentali, ricomprese nella struttura del gruppo assicurativo secondo la composizione di cui all'art. 4.
 
Art. 4.

Composizione del gruppo assicurativo

1. Il gruppo assicurativo e' composto alternativamente:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali o imprese di partecipazione assicurativa ovunque abbiano sede le imprese da queste ultime partecipate o controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali o imprese di partecipazione assicurativa ovunque abbiano sede le imprese da queste ultime partecipate o controllate.
 
Art. 5.

Capogruppo

1. Si considera capogruppo di un gruppo assicurativo:
a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana che controlli, direttamente o indirettamente, almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero un'impresa strumentale e non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa che possa essere considerata capogruppo;
b) l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia che sia costituita sotto forma di societa' di capitali, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana e che non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa che possa essere considerata capogruppo.
2. L'impresa di partecipazione assicurativa di cui al comma 1, lettera b), puo' non essere considerata capogruppo qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) lo statuto della societa' prevede espressamente che alla societa' medesima e' preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;
b) l'impresa non possiede altra partecipazione di rilievo se non quella nell'impresa di partecipazione assicurativa o nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui alla successiva lettera c);
c) esiste un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un'altra impresa di partecipazione assicurativa da essa controllata che possiede le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) o b) e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.
3. L'organo amministrativo dell'impresa di partecipazione assicurativa di cui al comma 1, lettera b), sentito l'organo di controllo, verifica annualmente il rispetto della condizione del controllo principale di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) e comunica immediatamente all'ISVAP il venir meno della condizione medesima.
4. Resta in ogni caso ferma per l'ISVAP la possibilita' di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo assicurativo diversa da quella comunicata.
 
Art. 6.

Poteri della capogruppo

1. La capogruppo assume il ruolo di referente dell'ISVAP per la vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento che le e' propria, adotta nei confronti delle componenti il gruppo assicurativo i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni di carattere generale e particolare impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Tali disposizioni possono riguardare il gruppo assicurativo complessivamente considerato o singole societa' componenti il gruppo assicurativo.
3. La capogruppo richiede alle imprese componenti il gruppo assicurativo notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.
4. La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole imprese componenti il gruppo assicurativo dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell'ISVAP. La capogruppo informa tempestivamente l'ISVAP dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le componenti estere del gruppo ostino alla esecuzione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo assicurativo.
5. Unitamente al bilancio, la capogruppo invia all'ISVAP una relazione che illustra:
a) le direttive impartite alle societa' del gruppo nell'ambito della attivita' di direzione e coordinamento;
b) i sistemi di controllo interno e le procedure di gestione dei rischi adottati ai sensi dell'art. 87 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione in materia di controllo interno e gestione dei rischi, inclusi gli esiti degli accertamenti effettuati sulle societa' del gruppo assicurativo;
c) i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 per dare attuazione alle disposizioni impartite dall'Autorita' in materia di gruppo assicurativo;
d) gli esiti delle attivita' di verifica di cui al comma 4.
6. La relazione di cui al comma 5 e' previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo della capogruppo.
 
Art. 7.

Obblighi delle societa' incluse nel gruppo assicurativo

1. L'organo amministrativo delle imprese che fanno parte del gruppo assicurativo e' tenuto a dare attuazione ai provvedimenti adottati dalla capogruppo in esecuzione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.
2. L'organo amministrativo delle imprese che fanno parte del gruppo assicurativo e' tenuto a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione nonche' ogni dato, documento ed informazione per l'adozione dei provvedimenti da parte di quest'ultima.
 
Art. 8.

Statuti

1. Lo statuto della capogruppo e' conforme alle seguenti prescrizioni:
a) l'oggetto sociale della capogruppo indica che: «la societa', nella sua qualita' di capogruppo del gruppo assicurativo (denominazione), nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle assicurazione private adotta nei confronti delle societa' componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo»;
b) le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP sono riservate alla esclusiva competenza dell'organo amministrativo della capogruppo;
c) nei soli casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), lo statuto riporta l'indicazione che l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e' soggetta ai controlli di vigilanza in conformita' alle disposizioni del decreto e che lo statuto medesimo e' sottoposto all'accertamento dell'ISVAP.
2. Nel caso in cui la capogruppo sia la sede secondaria di un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o di un'impresa di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato, l'atto istitutivo della sede secondaria deve soddisfare le prescrizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Lo statuto di ciascuna impresa controllata componente il gruppo assicurativo indica l'appartenenza dell'impresa al gruppo assicurativo, evidenziando che «la societa' fa parte del gruppo assicurativo (denominazione). In tale qualita' essa e' tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della societa' forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti».
4. Nel caso in cui l'impresa controllata componente il gruppo sia un'impresa di partecipazione assicurativa, lo statuto, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, specifica il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle imprese controllate. Lo statuto contiene altresi' l'indicazione che l'impresa e' tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, i provvedimenti che la capogruppo adotta nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attivita' propria e delle proprie controllate.
 
Art. 9.

Contenuto del progetto

1. La capogruppo che intende dare corso ad una ristrutturazione del gruppo assicurativo predispone un apposito progetto, deliberato dall'organo amministrativo, contenente una dettagliata descrizione delle operazioni da attuare, ed in particolare:
a) le singole operazioni in cui il processo di ristrutturazione si articola e la scansione temporale del processo stesso. Nel caso in cui una o piu' operazioni siano soggette all'autorizzazione preventiva di un'Autorita' di vigilanza diversa dall'ISVAP, e' necessario indicare quale Autorita' di vigilanza autorizza ciascuna operazione. Nel caso di operazioni di fusione, sono indicate anche le operazioni nelle quali siano coinvolte societa' o enti non facenti parte del gruppo assicurativo;
b) la composizione del gruppo assicurativo risultante al termine del progetto;
c) gli assetti di governance ed organizzativi delle imprese componenti il gruppo assicurativo e gli strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno della struttura di gruppo risultante dal processo; in particolare devono essere illustrate le modifiche che il progetto comporta sulle procedure di controllo interno e sul sistema di quantificazione e controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
2. La capogruppo trasmette tempestivamente all'ISVAP il progetto, unitamente a copia della relativa delibera di approvazione da parte dell'organo amministrativo e, in caso di modifiche statutarie, copia degli schemi statutari delle imprese interessate.
 
Art. 10.

Valutazione delle operazioni incluse nel progetto

1. Le imprese interessate dalle singole operazioni incluse nel progetto di cui all'art. 9, comma 1, presentano all'ISVAP, ove previsto, le singole istanze di autorizzazione, corredate dalla documentazione prevista dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. Le imprese possono provvedere all'invio all'ISVAP delle istanze anche attraverso la capogruppo.
2. Fermi restando i procedimenti previsti dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'autorizzazione delle singole operazioni, l'ISVAP puo' sospendere i termini dei singoli procedimenti qualora ritenga necessario acquisire dalla capogruppo, al fine di verificare che non sia pregiudicata la stabile ed efficiente gestione del gruppo, dati e informazioni circa:
a) l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi del gruppo assicurativo risultante dal processo di ristrutturazione;
b) l'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio e dei sistemi di controllo interno del gruppo assicurativo risultante dal processo di ristrutturazione.
3. L'ISVAP comunica alla capogruppo e alle imprese che hanno presentato le istanze di autorizzazione delle singole operazioni la sospensione dei termini, richiedendo dati e informazioni ai sensi del comma 2, e la relativa riapertura.
 
Art. 11.

Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto

1. In caso di autorizzazione da parte dell'ISVAP delle singole operazioni di cui si compone il progetto, la capogruppo o le singole imprese interessate comunicano all'ISVAP la realizzazione delle operazioni stesse entro il termine di dieci giorni dal loro perfezionamento, allegando la documentazione prevista dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, ovvero l'eventuale decisione di non dare corso alle operazioni.
2. L'ISVAP apporta le conseguenti modifiche all'albo delle imprese di assicurazione ed all'albo dei gruppi assicurativi.
 
Art. 12.

Costituzione e contenuto dell'albo

1. E' istituito presso l'ISVAP l'albo dei gruppi assicurativi.
2. L'albo dei gruppi assicurativi contiene le seguenti indicazioni:
a) la denominazione, la forma giuridica, la tipologia di attivita', la sede legale della capogruppo e delle altre imprese appartenenti al gruppo assicurativo e, se diversa, la Direzione generale della capogruppo;
b) la data di iscrizione del gruppo assicurativo e delle singole societa' appartenenti al gruppo assicurativo;
c) il codice identificativo e la denominazione del gruppo assicurativo.
3. Ai fini della corretta tenuta dell'albo e degli adempimenti connessi, i soggetti tenuti alle relative comunicazioni secondo le disposizioni del decreto e del presente titolo prestano particolare attenzione alla qualita' e alla tempestivita' delle informazioni trasmesse all'ISVAP.
4. Con successivi provvedimenti l'ISVAP definisce le modalita' di acquisizione, anche informatica, dei dati richiesti dal presente titolo.
 
Art. 13.

Comunicazione per l'iscrizione all'albo

1. Ai fini dell'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi assicurativi, le societa' che possiedono le caratteristiche richieste per essere qualificate capogruppo ai sensi dell'art. 5 inviano all'ISVAP apposita comunicazione recante gli elementi di cui all'art. 14.
2. La comunicazione di cui al comma 1 viene effettuata entro trenta giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione di detta qualifica ed e' trasmessa in copia anche alle imprese appartenenti al gruppo assicurativo.
 
Art. 14.

Contenuto della comunicazione per l'iscrizione all'albo

1. La comunicazione di cui all'art. 13 contiene i seguenti elementi informativi:
a) la composizione del gruppo assicurativo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
b) la mappa del gruppo assicurativo che rappresenti in maniera chiara la struttura del gruppo assicurativo e le principali entita' che lo compongono alla luce della struttura organizzativa di cui alla lettera f);
c) il tipo di controllo esercitato sulle imprese facenti parte del gruppo assicurativo e, nel caso di controllo partecipativo, la misura percentuale della partecipazione;
d) l'indicazione dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale della capogruppo o comunque di controllo. In quest'ultimo caso, il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
e) l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al venti per cento del capitale in societa' non rientranti nel gruppo assicurativo, utilizzando lo schema per la vigilanza informativa di cui all'art. 213 del decreto e relative disposizioni di attuazione. Fino all'emanazione di tali disposizioni si applica lo schema di cui alla circolare ISVAP n. 456/2001;
f) la struttura organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalita' con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento;
g) l'eventuale applicazione dell'art. 5, comma 2, e la sussistenza delle condizioni di cui al comma medesimo.
 
Art. 15.

Allegati alla comunicazione per l'iscrizione all'albo

1. Nel caso in cui l'impresa capogruppo sia un'impresa di partecipazione assicurativa, la comunicazione di cui all'art. 13 e' corredata dalla documentazione di seguito indicata:
a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo, qualora quest'ultimo non sia gia' stato trasmesso all'ISVAP;
b) codice fiscale della capogruppo;
c) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo della capogruppo, ai sensi dell'art. 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
d) dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo che attestino la verifica del rispetto della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione di cui all'art. 5, comma 3;
e) copia in lingua italiana degli statuti delle societa' del gruppo assicurativo diverse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione da cui risulti chiaramente il tipo di attivita' economica svolta.
2. Nel caso in cui la capogruppo sia un'impresa di assicurazione e' richiesta la sola documentazione di cui al comma 1, lettera e).
3. Non sono tenuti a comprovare i requisiti di cui al comma 1, lettera c), i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.
4. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera c), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'art. 45, comma 1 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008.
 
Art. 16.

Verifiche dell'ISVAP e condizioni per l'iscrizione

1. L'ISVAP iscrive il gruppo assicurativo nell'albo dei gruppi assicurativi entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 13, 14 e 15. Il termine e' sospeso qualora l'ISVAP richieda notizie, documenti e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di invio degli stessi.
2. Ferma restando l'autonomia decisionale della capogruppo in ordine alle scelte relative ai modelli organizzativi adottati, l'assetto strutturale del gruppo deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza.
3. L'ISVAP non procede ad iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi se nella struttura del gruppo assicurativo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dall'Autorita' o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento. In tali ipotesi, l'ISVAP indica alla societa' posta al vertice del gruppo assicurativo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione nell'albo ha luogo al termine del processo di riassetto conseguente alle modifiche richieste dall'ISVAP.
 
Art. 17.

Iscrizione d'ufficio

1. L'ISVAP puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione di un gruppo assicurativo.
2. L'ISVAP, al termine degli accertamenti di cui al comma 1, iscrive il gruppo assicurativo nell'albo dei gruppi assicurativi e ne da' comunicazione alla capogruppo che informa tempestivamente le singole imprese appartenenti al gruppo assicurativo.
 
Art. 18.

Variazioni all'albo

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi assicurativi, la capogruppo e' tenuta a comunicare all'ISVAP ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la tipologia di attivita' delle singole imprese componenti il gruppo assicurativo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro il termine di dieci giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese del verbale assembleare relativo alle modifiche stesse; per le imprese del gruppo aventi sede legale fuori dal territorio della Repubblica, la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente.
3. La capogruppo comunica tempestivamente all'ISVAP le modifiche degli statuti delle societa' diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione inviati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), trasmettendo all'Autorita' una copia in lingua italiana dello statuto modificato.
4. La capogruppo comunica all'ISVAP le modifiche della struttura del gruppo assicurativo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni di controllo. La comunicazione e' effettuata entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento delle operazioni.
5. La capogruppo comunica all'ISVAP il venir meno delle condizioni richieste, rispettivamente, per l'acquisizione della qualifica di capogruppo e per l'appartenenza al gruppo delle imprese controllate. La comunicazione e' effettuata entro il termine di dieci giorni dal venir meno delle condizioni.
 
Art. 19.

Cancellazione dall'albo

1. L'ISVAP procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi assicurativi nelle ipotesi in cui ne sia disposta la decadenza dall'autorizzazione, la revoca dall'autorizzazione, la liquidazione coatta amministrativa, nonche' nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi si applicano le norme previste per la cancellazione della capogruppo dall'albo delle imprese.
2. L'ISVAP procede altresi' a cancellare dall'albo dei gruppi assicurativi la capogruppo e le imprese appartenenti al gruppo nei casi in cui, anche d'ufficio, accerti il venir meno delle condizioni richieste, rispettivamente, per l'acquisizione della qualifica di capogruppo e per l'appartenenza al gruppo assicurativo.
 
Art. 20.

Pubblicita' dell'iscrizione

1. Le societa' appartenenti al gruppo assicurativo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
 
Art. 21.

Pubblicazione dell'albo e modalita' di consultazione

1. L'ISVAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nell'albo dei gruppi assicurativi sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi del presente regolamento nonche' delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuati a norma del presente regolamento.
2. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'albo dei gruppi assicurativi e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet.
 
Art. 22.

Disciplina dei procedimenti

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le imprese in possesso delle caratteristiche richieste per essere qualificate capogruppo ai sensi dell'art. 5 inviano all'ISVAP la comunicazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione, ferma restando la facolta' dell'ISVAP di richiederne copia, l'invio della documentazione di cui all'art. 15, lettera e), e' sostituita da dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo che attestino la conformita' degli statuti delle societa' del gruppo assicurativo diverse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione alle previsioni del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, la capogruppo e le societa' del gruppo assicurativo hanno un anno di tempo dall'iscrizione all'albo per adeguare alle previsioni del presente regolamento i propri statuti ovvero, nel caso di cui all'art. 8, comma 2, l'atto istitutivo della sede secondaria.
 
Art. 24.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorita'.
 
Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2008
Il presidente: Giannini
 
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