Gazzetta n. 61 del 12 marzo 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008
Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, e, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera i), che include tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile le organizzazioni di volontariato;
Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, tra l'altro, assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita' naturali e catastrofi, riconoscendo e stimolando le iniziative di volontariato civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 che pone in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri la promozione del coordinamento delle attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, la determinazione delle politiche di protezione civile, che a tal fine si avvale del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile;
Considerata l'imprescindibile esigenza di avvalersi di un contributo di consulenza in tema di coordinamento operativo delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e per la definizione di politiche di promozione e di sviluppo del volontariato;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di istituire per tali finalita' presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un organo a carattere collegiale con funzioni consultive che approfondisca le problematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato di protezione civile, nonche' per il coordinamento operativo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
Visti la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali, e il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 29, concernente il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi, e ritenuto che l'istituendo organismo rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile ed alla disciplina delle relative modalita' organizzative e di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.
1. E' istituita la Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, in prosieguo denominata Consulta;
2. La Consulta, anche su richiesta del Dipartimento della protezione civile, svolge compiti di ricerca e di approfondimento su tematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato di protezione civile, nonche' per il coordinamento operativo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
 
Art. 2.
1. La Consulta e' composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione nazionale di volontariato di protezione civile, con sedi in almeno sei regioni, iscritta nell'elenco nazionale istituito presso il Dipartimento della protezione civile, designato dalle medesime organizzazioni sulla base delle rispettive disposizioni organizzative e statutarie.
2. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvedera' alla costituzione della Consulta e alla conseguente individuazione nominativa dei componenti.
3. La Consulta elegge a maggioranza il Presidente tra i componenti.
4. Il Presidente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede alla convocazione della Consulta ogni volta ne ravvisi la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno.
5. Il servizio volontariato dell'ufficio volontariato, relazioni istituzionali e internazionali del Dipartimento della protezione civile cura la segreteria tecnica della Consulta.
6. La Consulta, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
7. Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il Capo del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il direttore dell'ufficio volontariato relazioni istituzionali ed internazionali, il coordinatore del servizio volontariato, un rappresentante dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari, un rappresentante dell'associazione Croce Rossa Italiana ed un rappresentante del Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico in relazione alla componente volontaristica dei medesimi enti, nonche' i funzionari del Dipartimento della protezione civile di volta in volta individuati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Per l'esame di specifici argomenti il Presidente puo' procedere ad audizioni ed invitare a tal fine persone che possano offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.
8. Per l'esame di particolari questioni di carattere tecnico specialistico la Consulta puo' istituire specifici gruppi di lavoro.
 
Art. 3.
1. Ai componenti della Consulta, che svolgono la propria opera a titolo gratuito, sono riconosciuti, per la partecipazione ai lavori, i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, in favore dei volontari impiegati in attivita' di protezione civile.
 
Art. 4.
1. La Consulta, individua tra i componenti i rappresentanti effettivi e supplente del Comitato operativo della protezione civile di cui all'art. 5, comma 3-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 25 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi
 
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