Gazzetta n. 61 del 12 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Mela del Friuli Venezia Giulia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione per la certificazione DOP della Mela Friulana, via Morsano, 89 - 33050 Mortegliano (Udine), e acquisito inoltre il parere della regione Friuli Venezia Giulia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.
 
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Mela del Friuli Venezia Giulia»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Mela del Friuli Venezia Giulia» e' riservata alle mele che rispondono alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La Denominazione di origine protetta «Mela del Friuli Venezia Giulia» identifica le mele, ottenute nella zona delimitata di cui al successivo art. 3, delle seguenti varieta': Zeuka, Golden Delicious, Red Delicious, Morgenduft, Granny Smith, Gala.
Al momento dell'immissione al consumo il prodotto con la denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia» deve presentare le seguenti caratteristiche:
categoria: Extra e 1ª (prima);
aspetto esterno: i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze e odori estranei;
forma dei frutti: da appiattito globosa a conico globosa, anche asimmetrica oppure conica;
colorazione: per le varieta' Zeuka, Red Delicious, Morgenduft e Gala, sovracolore da rosso arancione a rosso intenso piu' o meno uniforme e da sfumato a striato; colore di fondo da verde a giallo. Per la Golden Delicious da giallo-verde a giallo. Per la Granny Smith verde;
parametri chimico fisici:
varieta' Zeuka: durezza dei frutti non inferiore a 5,0 kg/cm2; contenuto zuccherino non inferiore a 12,0 oBrix; grado di acidita' non inferiore a 2,3 g/l di acido malico;
varieta' Golden Delicious: durezza dei frutti non inferiore a 5,0 kg/cm2; contenuto zuccherino non inferiore a 11,5 oBrix; grado di acidita' non inferiore a 3,35 g/l di acido malico;
varieta' Red Delicious: durezza dei frutti non inferiore a 5,5 kg/cm2; contenuto zuccherino non inferiore a 10,0 oBrix; grado di acidita' non inferiore a 2,35 g/l di acido malico;
varieta' Morgenduft: durezza dei frutti non inferiore a 5,5 kg/cm2; contenuto zuccherino non inferiore a 11,0 oBrix; grado di acidita' non inferiore a 3,5 g/l di acido malico;
varieta' Granny Smith: durezza dei frutti non inferiore a 5,5 kg/cm2; contenuto zuccherino non inferiore a 11,0 oBrix; grado di acidita' non inferiore a 3,0 g/l di acido malico;
varieta' Gala: durezza dei frutti non inferiore a 5,5 kg/cm2; contenuto zuccherino non inferiore a 11,0 oBrix; grado di acidita' non inferiore a 3,0 g/l di acido malico.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione comprende i seguenti comuni della Regione Friuli Venezia Giulia:
in Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Montealbano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Preone, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Carnico, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio;
in Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sacile, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Valvasone, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola;
in Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdo' del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano/Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;
in Provincia di Trieste: Duino Aurisina.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Sistema di coltivazione. Il prodotto deve essere ottenuto applicando le tecniche tradizionali in uso nel territorio di origine assieme a metodi di produzione integrata.
Materiale vivaistico. Gli astoni di melo da utilizzare nei nuovi impianti devono essere prodotti nella zona di origine.
Tecnica di impianto e sistema di allevamento. I frutteti dovranno essere disposti su filari singoli; i sistemi di allevamento ammessi sono: forma libera, semilibera, a spalliera oppure a fusetto; densita' massima d'impianto: 5.000 piante per ettaro. E' ammesso l'impiego di astoni innestati. L'impianto di un nuovo frutteto dovra' essere eseguito a partire dal mese di ottobre e fino al successivo mese di aprile.
Gestione del terreno. Gli interfilari dovranno essere sempre inerbiti e le infestanti dovranno essere controllate con metodi riconosciuti di lotta integrata. E' ammessa la pacciamatura lungo i filari.
Ristoppio e conservazione della fertilita' del suolo. In caso di ristoppio, il nuovo sesto d'impianto dovra' essere sfalsato rispetto a quello precedentemente applicato. Solo nel caso del ristoppio, sara' possibile lavorare l'interfilare durante il primo anno dall'impianto ed eseguire l'inerbimento a partire dal secondo anno.
Concimazione e fertilizzazione. L'apporto di concimi e fertilizzanti in fase di impianto, mantenimento e produzione dei frutteti dovra' essere effettuato con l'applicazione di metodi riconosciuti di produzione integrata.
La potatura. Sono ammesse: la potatura secca (dalla caduta delle foglie al successivo mese di aprile) e la potatura verde (dal mese di maggio al successivo mese di settembre). Le potature dovranno essere eseguite manualmente o con l'ausilio di attrezzature agevolatrici.
Regolazione della produzione e diradamento. Nei nuovi impianti dovranno essere intercalati con frequenza diversificata, filari di diverse varieta'. Nei casi di impianti monovarietali, dovra' essere previsto l'impianto di impollinatori scelti fra le seguenti gruppi varietali: Zeuka, Golden Delicious, Red Delicious, Morgenduft, Granny Smith, Gala; il carico produttivo del frutteto deve essere regolato con operazioni di potatura e/o di diradamento. Quest'ultima pratica colturale potra' essere svolta con mezzi manuali oppure secondo metodi di produzione integrata riconosciuti.
L'irrigazione. E' ammessa, sopra o sotto chioma, secondo le seguenti tipologie: irrigazione di soccorso (dalla primavera fino alla raccolta), irrigazione antibrina (ogni qualvolta si verifichi la necessita), fertirrigazione (dalla primavera alla raccolta). Gli interventi irrigui devono essere registrati in ordine alla data di effettuazione ed al volume di adacquamento impiegato.
La gestione delle concimazioni, della lotta fitosanitaria e dei diserbi dovra' essere effettuata con metodo integrato a basso impatto ambientale applicando i criteri contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola ovvero nelle Misure Agroambientali contenute nel PSR della Regione Friuli Venezia Giulia ovvero in altre procedure riconosciute di produzione integrata. L'impiego dei prodotti dovra' essere opportunamente registrato.
Raccolta. La raccolta non potra' iniziare prima della terza decade di luglio e protrarsi oltre la terza decade di ottobre. Lo stacco delle mele dovra' essere eseguito solo manualmente.
La produzione massima ammissibile e' di 65 ton/ha.
Operazioni post-raccolta. Le mele dovranno essere immesse in cella frigorifera entro 48 ore dalla raccolta rispettando i seguenti parametri di conservazione che dovranno essere raggiunti entro 96 ore: temperatura compresa fra -- 1° e +3,0 °C; umidita' relativa: compresa fra il 40 e il 95%. Le tecniche di frigoconservazione ammesse sono: Atmosfera Controllata - AC (frigoconservazione tradizionale), atmosfera modificata.
La durata della conservazione non potra' superare: il 31 gennaio successivo alla data di raccolta quando conservate in «AC»; dodici mesi dalla data di raccolta quando conservate in «atmosfera modificata». Le fasi di lavorazione, conservazione e confezionamento dovranno essere effettuate esclusivamente nella zona di origine allo scopo di ridurre al minimo la durata dei trasferimenti del prodotto dai frutteti agli impianti di lavorazione e la movimentazione del prodotto stesso che possono provocare lo scuotimento dei frutti e l'ammaccatura della polpa con grave danno qualitativo. L'ammaccatura comporterebbe infatti la rottura dei tessuti cellulari, il versamento dei liquidi vacuolari (ricchi di zuccheri, sali minerali e acidi organici) e il conseguente innesco di ossidazioni, fermentazioni e la proliferazione di muffe che porterebbero alla rapida distruzione dei frutti. A questo scopo il confezionamento verra' effettuato utilizzando esclusivamente confezioni alveolate o monofrutto che permettono di immobilizzare le singole mele evitando il contatto fra esse. Questo metodo di lavorazione permette di evitare il decadimento chimico fisico delle mele, garantendo la freschezza e quel livello superiore di qualita' organolettica, chimico fisica ed estetica che deve distinguere e caratterizzare il prodotto con la denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia».

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Gli elementi distintivi che differenziano la «Mela del Friuli Venezia Giulia» DOP da quelle provenienti da altre zone geografiche sono di carattere sia fenologico che organolettico.
La combinazione irripetibile delle componenti pedoclimatiche come la mitezza delle temperature primaverili, l'ampiezza delle escursioni termiche (mediamente di 10°), la quota altimetrica contenuta combinata con la latitudine, la conseguente elevata quantita' e uniformita' di irraggiamento solare sul territorio, la natura asciutta e la composizione chimico fisica dei suoli interagiscono in maniera determinante sul metabolismo dei fruttiferi, sul rendimento della fotosintesi clorofilliana e sulla produzione dei fitoregolatori endogeni. I livelli di intensita' di questi processi metabolici condiziona in maniera diretta le caratteristiche fisiche e la qualita' dei frutti. In particolare, essi agiscono sulla sintesi degli zuccheri, degli acidi organici, sulla colorazione dell'epidermide, sulla durezza della polpa, sulla forma del frutto e soprattutto sulla produzione di precursori aromatici che insieme creano una combinazione fenologico-organolettica unica e rendono la polpa dolce e saporita con uno spettro aromatico molto ampio ed originale, ove emergono sentori di vaniglia, banana, melone e susina acerba.
La fine combinazione fra questi descrittori, la dolcezza mai eccessiva ed il grado di acidita' rendono la produzione denominata «Mela del Friuli Venezia Giulia» molto caratteristica e differente dalle mele di altra provenienza geografica. Anche il ciclo vegetativo risente delle componenti inizialmente descritte in quanto il periodo di raccolta delle mele friulane e' sensibilmente anticipato rispetto a quello che si verifica in altre aree geografiche situate alla stessa latitudine. La forma dei frutti e' tendenzialmente tondeggiante (globosa), le dimensioni sono elevate sia in termini di peso che di diametro, le lenticelle sull'epidermide sono caratteristicamente piu' fitte ed evidenti; la lunghezza del picciolo e' ridotta, la colorazione di fondo dei frutti tende al verde sfumato o al giallo-verde; la rugginosita' dell'epidermide e' quantomeno assente.
La saggia tecnica colturale e la scelta del momento ottimale della raccolta consentono di ottenere un prodotto di alta qualita' per cui le mele prodotte in Friuli Venezia Giulia (indipendentemente dalla varieta) posseggono un elevato indice di sapidita' differenziandosi da quelle di altra origine geografica per l'ampiezza e la ricchezza del gusto, del retrogusto e la combinazione unica dei descrittori sensoriali (profumi, sapori, aromi, consistenza della polpa e succulenza). Fra tutti i descrittori organolettici (studiati ed evidenziati grazie agli studi condotti dal laboratorio di analisi sensoriale dell'Universita' degli Studi di Udine) spiccano in particolare le seguenti casistiche: la varieta' Golden Delicious evidenzia un gusto/retrogusto di melone e/o vaniglia e/o banana; la varieta' Red Delicoius evidenzia un gusto/retrogusto di vaniglia e/o banana; la varieta' Gala evidenzia un gusto/retrogusto di banana e/o melone); la varieta' Morgenduft evidenzia un gusto/retrogusto dolce con tenue aroma di limone; la varieta' Granny Smith evidenzia un gusto/retrogusto erbaceo, di limone e/o susina acerba. La varieta' Zeuka, essendo geneticamente autoctona, possiede di per se' requisiti di esclusivita'.
La reputazione della Mela del Friuli Venezia Giulia e' indiscutibile, infatti la coltivazione del melo e' presente sul territorio del Friuli Venezia Giulia da oltre duemila anni.
Gia' nel I sec a.C., nell'agro della citta' di Aquileia veniva coltivata una varieta' autoctona, chiamata «Matiana» che giungeva sui mercati di Roma dove era apprezzatissima. Se ne trova testimonianza negli scritti del greco Ateneo, di Columella nel «De re rustica», di Macrobio Teodosio e di Caio Svetonio Tranquillo, nell'Editto di Diocleziano, nella dieta alimentare dell'Imperatore Domiziano e nel preziosissimo mosaico «Asaraton di Aquileia» (I sec. a.C.). Ulteriori testimonianze storiche sulla diffusione del melo in Friuli Venezia Giulia pervengono dagli affitti agrari, dalle terminologie linguistiche nella lingua friulana, dalle citazioni nella letteratura locale, in una serie di affreschi risalenti al XV e XVI secolo e nell'iconografia quattrocentesca della «Patria del Friuli». Nel 1450 Maestro Martino da Como, cuoco dei Patriarchi di Aquileia invento' le «frictelle de poma» o «frittelle ex pomis» (le frittelle di mele) assieme ad altre ricette che diventeranno la base dei piatti tradizionali friulani tramandati sino ad oggi. Dagli «Annali di Agricoltura» (pubblicazioni ministeriali del sec. XIX) si evince che in Friuli si trovavano aree molto vocate (le Valli del Natisone, la Carnia, la pedemontana del pordenonese) ove i paesi erano chiamati «i paesi delle mele» ed i frutti venivano esportati anche in Egitto e in Austria. Delle Valli del Natisone e' originaria la mela Zeuka, la regina fra oltre 200 varieta' autoctone friulane. Carlo Mader, professore trentino, pubblico' nel 1898 una relazione descrivendo la coltivazione del melo nella Contea di Gorizia e Gradisca ove si trovava «una pregiatissima collezione di frutta» con una produzione «non dissimile dalle mele tirolesi». Egli defini' «metodo friulano» la tipica modalita' locale di potare i meli la cui produzione veniva prevalentemente esportata, quale primizia, sui mercati dell'Impero Asburgico. Negli ultimi cinquant'anni la melicoltura friulana si e' sviluppata mantenendo una dimensione equilibrata e di elevata qualita'.
Le informazioni storiche riguardanti le origini del prodotto denominato «Mela del Friuli Venezia Giulia» dimostrano la vocazionalita' generalizzata del territorio friulano. La regione friulana e' caratterizzata da elementi geografici, climatici e pedologici non riscontrabili in altre zone produttive melicole e tali da caratterizzare in maniera tipica ed esclusiva le mele ivi ottenute. Infatti, la disposizione orografica dei rilievi montuosi e la presenza, a breve distanza, del mare caratterizzano in maniera determinante il clima ed hanno condizionato la pedogenesi del suolo agrario. L'Arco Alpino, formato dalle Alpi Carniche e dalle Alpi Giulie chiude l'accesso alle correnti molto fredde provenienti sia dal Nord Europa che da est favorendo l'accesso delle correnti piu' miti, temperate e ventilate provenienti dall'Adriatico. La conseguente e caratteristica presenza delle brezze marine o montane agisce sul ricambio delle masse d'aria mantenendo ridotta la concentrazione di umidita' e pressoche' assenti le foschie e le nebbie. La zona di origine e' inoltre situata a cavallo del 46° parallelo di latitudine che la colloca fra le piu' settentrionali del territorio italiano. Questa posizione determina una quantita' notevole di irraggiamento solare al suolo (superiore ai 2.330 kJ/m2) con oltre 10 ore di luce solare diretta al giorno. La quota altimetrica relativamente contenuta, la giacitura del frutteti generalmente pianeggiante e l'assenza di ostacoli orografici consentono alla radiazione solare di diffondersi in maniera uniforme su gran parte dell'area produttiva e di irraggiare i filari dei frutteti durante tutto il giorno e su entrambe le pareti fogliari, essendo disposti generalmente con orientamento nord-sud. Infine, la natura dei suoli coltivati a meleto, di origine glaciale ed alluvionale, e' tipicamente costituita da depositi ghiaiosi di natura calcarea o calcareo magnesiaca ricoperti da sottili strati di suolo attivo (generalmente 20/80 cm), non eccessivamente feraci e con un contenuto di sostanza organica ottimale variabile fra l'1,9 e il 3,0%. La pianura friulana storicamente considerata infeconda a causa della natura permeabile dei suoli e' stata rivitalizzata grazie alla costruzione di una fitta rete irrigua. La disponibilita' d'acqua e la forte vocazione territoriale desto' cosi' l'interesse di numerosi melicoltori altoatesini i quali, nel secondo dopoguerra, si trasferirono qui numerosi per impiantare nuove ed ampie superfici a melo, riavviando la tradizione produttiva locale.
La melicoltura rappresenta la coltura frutticola economicamente piu' importante della regione. La superficie media aziendale a melo e' di 2,24 ettari, per un totale di oltre 1.500 ettari, distribuiti sul territorio in piccoli frutteti inseriti nel contesto ambientale in maniera discreta, ma caratteristica. L'apprezzamento della «Mela del Friuli Venezia Giulia», specialmente presso le regioni limitrofe, e' affermato da decenni e questa denominazione usata correntemente, come dimostrato dai numerosi documenti di trasporto, rappresenta un elemento distintivo, sinonimo di qualita'. Gli interventi di sistemazione fondiaria ed idraulica, iniziati in epoca romana e proseguiti fino ad oggi, rappresentano uno dei fattori umani che maggiormente hanno accelerato la diffusione del melo, in gran parte del Friuli Venezia Giulia.
Le peculiarita' ambientali assieme alla tradizione storica ed alle tecniche produttive permettono di ottenere sul territorio friulano mele di elevata qualita' e dalle caratteristiche sorprendenti. Gran parte della produzione friulana viene da anni fortemente ricercata per essere rivenduta sui principali mercati melicoli delle regioni limitrofe grazie alla sua riconosciuta qualita' ed alla precocita' di maturazione che permette di avviare le vendite in attesa delle mele di montagna piu' tardive o in alternativa alle mele ottenute a latitudini meno elevate e di qualita' meno pregiata.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

L'etichettatura sulle confezioni e sui bollini adesivi applicati sui singoli frutti dovra' apparire in maniera evidente ed inconfondibile la dicitura «Mela del Friuli Venezia Giulia D.O.P.». A questa designazione non e' consentito associare qualsiasi altra indicazione di origine o espressione laudativa che possa trarre in inganno il consumatore. Alla dicitura della denominazione di origine potranno essere associati il nome ed il segno grafico che individuano il Consorzio incaricato della tutela. Sulle etichette e sulle confezioni dovra' essere riportato il simbolo riservato alle DOP costituito e riprodotto nel rispetto delle forme, delle dimensioni minime e dei requisiti grafici previsti dal Reg. CEE n 2037/93 e successive modifiche.
Tipologia delle confezioni. Il prodotto con la denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia D.O.P.» potra' essere commercializzato solo se confezionato nei seguenti tipi di contenitore: cassette in cartone, alveolate, da uno a quattro strati, delle seguenti misure: cm 30 x 50 da kg 3,5 a 14,5; cm 40 x 30 da kg 2,5 a 6,5; cm 40 x 60 da kg 6,5 a 15,5. Casse e cassette, alveolate, da uno a quattro strati, in materiale plastico riutilizzabile delle seguenti dimensioni: cm 30 x 50 da kg 3,5 a 14,5; cm 40 x 30 da kg 2,5 a 6,5; cm 40 x 60 da kg 6,5 a 15,5; cm 60 x 80 da kg 40 a 60; cm 80 x 120 da kg 60 a 120. Vassoi da 3 a 6 frutti. Scatolette monofrutto in cartoncino. Tutte le tipologie di cassette e vassoi utilizzati dovranno essere sigillati con film plastico trasparente. Almeno sull'80% dei frutti confezionati dovra' essere apposto il bollino riportante la denominazione di origine.
Caratteristiche grafiche della dicitura: al fine di rendere ottimale la distinguibilita' della dicitura prescelta sulle diverse tipologie di materiale utilizzato per il confezionamento, sono ammesse le seguenti versioni grafiche ove i caratteri di scrittura richiamano volutamente quelli usati dai Romani nei mosaici aquileiesi fra i quali primeggia «l'Asaraton» simbolo del legame fra la produzione denominata «Mela del Friuli Venezia Giulia» ed il territorio di origine:
1) Colore di sfondo: Pantone 295 EC. Caratteri utilizzati per la dicitura: Albertus MT Light; colore: bianco; Dimensioni del modello standard: larghezza mm 150; altezza: mm 10:

MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA D.O.P.

2) Colore di sfondo: bianco. Caratteri utilizzati per la dicitura: Albertus MT Light; colore: Pantone 295 EC; Dimensioni del modello standard: larghezza mm 150; altezza: mm 10;

MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA D.O.P.

3) Colore di sfondo: celeste (C=100%, M=30%, Y=0%; K=0% ovvero Blu Process). Caratteri utilizzati per la dicitura: Albertus MT Light; colore: bianco; Dimensioni del modello standard: larghezza mm 150; altezza: mm 10;

MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA D.O.P.

4) Colore di sfondo: bianco. Caratteri utilizzati per la dicitura: Albertus MT Light; celeste (C=100%, M=30%, Y=0%; K=0% ovvero Blu Process); Dimensioni del modello standard: larghezza mm 150; altezza: mm 10;

MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA D.O.P.

5) Colore di sfondo: trasparente. Caratteri utilizzati per la dicitura: Albertus MT Light; Colore: Pantone 295EC

MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA D.O.P.
Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Mela del Friuli Venezia Giulia» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P «Mela del Friuli Venezia Giulia» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscrivere in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n. 510/06.
 
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