IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-bis; Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2; Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000; Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della filiazione «Nostra Signora del Buon Consiglio»; Visto l'ultimo bilancio d'esercizio dell'Universita' approvato dal competente organo statutario e sottoscritto dal legale rappresentante dal quale non si evince la previsione di spesa per la filiazione; Visto il documento integrativo «Previsioni entrate uscite 2006-2007» allegato al bilancio 2005; Considerato che la previsione di spesa per la filiazione deve far parte del bilancio d'esercizio; Visto il ricorso presentato dalla Fondazione Nostra Signora del Buon Consiglio contro il Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia della nota prot. n. 175 del 23 febbraio 2007; Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione III con la quale si rigetta la suindicata domanda cautelare; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato con cui si respinge la richiesta di appello relativa all'annullamento della suindicata ordinanza del T.A.R. del Lazio Sezione III; Decreta: Art. 1. Non si autorizza l'attivita' in Italia della filiazione Nostra Signora del Buon Consiglio in quanto non sussistono i requisiti di cui all'art. 2, comma 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche con riferimento specifico ai motivi indicati nelle premesse. Bergamo, 25 febbraio 2008 Il Ministro: Mussi |