Gazzetta n. 63 del 14 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40
Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le societa' a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;
Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., societa' controllata da Equitalia S.p.A., gestisce le attivita' informatiche condivise tra gli agenti della riscossione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007;
A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le societa' a totale partecipazione pubblica;
b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;
c) «agenti della riscossione»: Equitalia S.p.A. e le societa' dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
d) «sistema informativo»: l'insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attivita' informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative informazioni;
e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321;
f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;
g) «operatore»: la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare la verifica;
h) «comunicazione»: la risposta con la quale Equitalia Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo caso con la completa indicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo vigente dell'art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito, e' il seguente:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
- Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 ottobre 2006, n. 230.
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- L'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,
convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005,
n. 230, dispone, tra l'altro, che le funzioni relative alla
riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle
entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora
Equitalia S.p.A.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il codice dell'amministrazione digitale, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati
personali e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 2003, n. 174.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' il
seguente:
«7. La Riscossione S.p.A., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.A.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.A. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.A. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 12, 24 e
25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito:
«Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1.
L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno
degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano.
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai
contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni
compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si
riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti i dati che il
ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua
formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali
procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i
concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero
del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo,
la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento
all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in
mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo
all'iscrizione.
4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo
delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene
esecutivo.».
«Art. 24 (Consegna del ruolo al concessionario). - 1.
L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito
territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita'
indicate con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono
individuati i compiti che possono essere affidati al
consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari
relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle
quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene
esclusivamente con modalita' telematiche.».
«Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. (Omissis).
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata.».
- Il decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 3 settembre 1999, n. 321, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per la determinazione
del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalita'
della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli
articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 settembre 1999, n. 218.



 
Art. 2.
Procedura di verifica
1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne da' comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.
 
Art. 3.
Effetti della verifica
1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo puo' conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.



Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 72-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito, e' il seguente:
«Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi). -
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando
quanto previsto dall'art. 545, commi quarto, quinto e
sesto, del codice di procedura civile, l'atto di
pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo'
contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543,
secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura
civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente
al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui
si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica
dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto
anche da dipendenti dell'agente della riscossione
procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca
l'indicazione a stampa dello stesso agente della
riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui
all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 2.».
- Il testo del terzo comma dell'art. 545 (crediti
impignorabili) del codice di procedura civile e' il
seguente:
«Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, n. 99,
e' il seguente:
«Art. 2 (Eccezioni alla insequestrabilita' e
all'impignorabilita). - Gli stipendi, i salari e le
retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le
indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri
enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono
soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al
netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al
netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli
altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende,
derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al
netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle
province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro
origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo
concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono
colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e,
quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non
possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al
netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel
caso di concorso anche di vincoli per cessioni e
delegazioni.».



 
Art. 4.
Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni
1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonche' l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione.
2. Le modalita' per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinre tepa.it
3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it
4. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.
5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione dei soli dati indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo.
6. Le modalita' di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 5.
Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il trattamento dei dati indicati all'articolo 4, comma 1, nonche' di quelli indicati al comma 3 del presente articolo e' riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione restano altresi' titolari del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003, e' Equitalia Servizi S.p.A. Il trattamento e' ammesso esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 48-bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo i principi di necessita', pertinenza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. La sicurezza nello scambio dei dati e' garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.
3. Ogni verifica effettuata e' identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonche' dal numero identificativo del pagamento da effettuare fornito dall'operatore. Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di due anni.
4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche di cui al comma 3.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 28, 29 e
30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
il codice in materia di protezione dei dati personali:
«Art. 28 (Titolare del trattamento). - 1. Quando il
trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento e'
l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto
autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza.».
«Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il
responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita'
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle
proprie istruzioni.».
«Art. 30 (Incaricati del trattamento). - 1. Le
operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorita' del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e
individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
Si considera tale anche la documentata preposizione della
persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato,
per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli
addetti all'unita' medesima.».



 
Art. 6.
Rinvio
1. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze verra' dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche nei confronti delle societa' a prevalente partecipazione pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 gennaio 2008
Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 209
 
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