Gazzetta n. 63 del 14 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 febbraio 2008
Approvazione del formato elettronico dei modelli di certificato-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto 25 febbraio 2005.

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile ed in particolare l'art. 24 che attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, anche a distanza, dei predetti certificati e che dispone in merito alla certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005, recante l'approvazione dei modelli dei certificati tipo inerenti il registro delle imprese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 contenente il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» cosi' come integrato e modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 che prevede che le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formino gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la deliberazione del CNIPA n. 4/2005 del 17 febbraio 2005, recante «Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico»;
Vista la deliberazione CNIPA n. 34/2006 del 18 maggio 2006 recante «Regole tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML»;
Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto, in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della deliberazione CNIPA n. 4/2005 del 17 febbraio 2005, che stabilisce il riconoscimento del formato di firma digitale definito nelle specifiche PDF (Portable Document Format);
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2002, n. 127 contenente il «Regolamento recante disciplina delle modalita' di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonche' la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti»;
Acquisito il parere tecnico del Centro Nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione (CNIPA);
Ritenuto necessario procedere ad una implementazione dei modelli di certificato di cui all'allegato A al richiamato decreto ministeriale del 13 luglio 2004, cosi' come integrato e modificato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005, al fine di prevedere un modello tipo di certificato del registro delle imprese in formato elettronico;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Camera di commercio» la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
b) per «registro», il registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) per «certificato elettronico», il certificato di cui all'art. 8, comma 8, lett.b) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 rilasciato per via telematica dagli Uffici del registro delle imprese secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 13 luglio 2004, come integrato e modificato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005;
d) per «richiedente» il soggetto che richiede il rilascio del certificato in formato elettronico all'Ufficio del registro delle imprese;
e) per «destinatario» il soggetto al quale il richiedente e' tenuto a fornire il certificato elettronico.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto:
a) disciplina le modalita' di richiesta e di rilascio in via telematica dei certificati elettronici ed approva i relativi modelli di richiesta e di rilascio;
b) approva le specifiche tecniche per l'individuazione della struttura e del formato dei certificati elettronici.
 
Art. 3.
Richiesta di certificato elettronico
1. La richiesta di certificato elettronico e' effettuata anche in via telematica. La richiesta in via telematica e' effettuata con l'utilizzo del modello di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Nella richiesta di certificato elettronico l'interessato indica :
a) la Camera di commercio alla quale richiede il rilascio del certificato;
b) la tipologia di certificato richiesto fra quelle previste nell'allegato A del decreto ministeriale del 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005 ;
c) i propri dati identificativi;
d) il nome o la denominazione del destinatario e l'indirizzo di quest'ultimo;
e) la clausola d'uso con la quale dichiara l'utilizzo del certificato.
3. La richiesta di certificato elettronico con l'apposizione della dicitura antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, e' effettuata dal legale rappresentante dell'impresa identificato dal certificato di autenticazione residente sulla Carta Nazionale dei Servizi.
 
Art. 4.
Rilascio di certificato elettronico
1. Il rilascio di certificato elettronico e' effettuato in via telematica con l'utilizzo del modello di cui all'allegato B al presente decreto.
2. Il modello di cui all'allegato B contiene un frontespizio, che e' parte integrante del certificato elettronico.
3. Nel frontespizio sono indicati:
a) la Camera di commercio che rilascia il certificato;
b) la tipologia di certificato richiesto fra quelle previste nell'allegato A del decreto ministeriale del 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005;
c) la dicitura che il certificato e' emesso esclusivamente in formato elettronico;
d) i dati identificativi del richiedente;
e) il nome o la denominazione del destinatario;
f) l'indirizzo del destinatario;
g) la clausola d'uso con la quale viene dichiarato l'utilizzo del certificato;
h) la data di rilascio.
4. Sul frontespizio e' apposta la firma digitale del Conservatore del registro delle imprese o di soggetto dallo stesso delegato ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 5.
Formato dei certificati elettronici
1. Il certificato elettronico e' un unico file informatico in formato PDF/A non modificabile costituito da un frontespizio e dal certificato tipo richiesto, cosi' come definito dal corrispondente modello di certificato approvato dal decreto ministeriale del 13 luglio 2004, e successive modifiche ed integrazioni del 25 febbraio 2005 .
2. Il documento informatico contenente il certificato in formato elettronico, generato ai sensi del comma 1, e' firmato digitalmente con procedura automatica dal Conservatore del registro imprese o dal soggetto delegato di cui al comma 4 dell'art. precedente.
3. La firma digitale e' apposta in conformita' ai formati previsti dalla deliberazione CNIPA 17 febbraio 2005 n. 4 .
4. Al certificato e' apposta marca temporale attestante il momento del rilascio.
5. L'imposta di bollo sui certificati elettronici e' assolta in modo virtuale ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2002, n. 127 e della sua circolare applicativa n. 67 del 7 agosto 2002 emanata dall'Agenzia delle Entrate.
 
Art. 6.
Attivazione della modalita' di rilascio
1. La modalita' di rilascio di certificati in formato elettronico di cui al presente decreto e' attivata dal 1° giugno 2008.
Roma, 15 febbraio 2008
Il Vice Ministro: D'Antoni
 
Allegato

----> Vedere immagini da pag. 20 a pag. 21 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone