Gazzetta n. 64 del 15 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e proposta del relativo disciplinare di produzione. |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Sulmona (L'Aquila) il giorno 9 gennaio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del giorno 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE AQUILANE» O «TERRE DE L'AQUILA».
Art. 1.
Denominazioni e vini 1. L'indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito; rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosato, anche nella tipologia frizzante; Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Verdicchio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Sirah.
Art. 2.
Base ampelografica 1. I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. 2. L'indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Verdicchio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Sirah, e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fmo ad un massimo del 15%. 3. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi; l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve 1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia de L'Aquila, nella regione Abruzzo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Per i vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a: tonnellate 16 per le tipologie bianco, rosso e rosato; tonnellate 14 per le tipologie con specificazione di vitigno/i. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,00 % vol. per le tipologie bianco, rosato e rosso; 10,50 % vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione Abruzzo puo' autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione 1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica. 3. E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%. 4. Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. 5. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo 1. I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» bianco, rosso e rosato anche nella tipologia frizzante: 11% vol.; «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» con specificazione di vitigno/i: 11,50% vol.; «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» novello: 11,50% vol.; «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» passito: 14% vol.
Art. 7.
Etichettatura e designazione 1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. |
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