Gazzetta n. 64 del 15 marzo 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 4 marzo 2008
Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 16).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 37, comma 1, 190 commi 1 e 2, 191, comma 1, lettera d) e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2.

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «altre spese di acquisizione»: spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite all'art. 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
b) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) «basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;
d) «CARD»: Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
e) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
f) «costo dei sinistri»: somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;
g) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
h) «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;
i) «forfait debitrice»: forfait e rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualita' di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati;
j) «forfait gestionaria»: forfait e rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualita' di gestionaria per conto di altre imprese;
k) «impresa gestionaria»: l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;
l) «impresa debitrice»: l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;
m) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validita' della tariffa ed i relativi valori attribuiti;
n) «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonche' ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;
o) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
p) «premio di tariffa»: il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, di eventuali variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa;
q) «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;
r) «provvigioni di acquisizione»: compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazione, come definiti all'art. 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
s) «rami danni»: rami di attivita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
t) «rapporto sinistri a premi»: l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;
u) «risarcimento diretto»: procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
v) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
w) «sinistri CARD»: sinistri e/o partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualita' di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici);
x) «sinistri no CARD»: sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CARD;
y) «spese di liquidazione»: spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'art. 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;
z) «spese dirette»: spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'art. 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio;
aa) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
bb) «variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati.
 
Art. 3.

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni.
2. Il presente regolamento reca le disposizioni ed i metodi di valutazione per il calcolo delle riserve tecniche relative alle assicurazioni dei rami danni ed i connessi adempimenti in capo alle imprese e all'attuario incaricato.
 
Art. 4.

Principi generali
1. Le imprese che esercitano i rami danni hanno l'obbligo di costituire, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
2. Le imprese costituiscono le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.
3. Le imprese calcolano le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituiscono, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri:
a) la riserva premi;
b) la riserva sinistri;
c) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio
d) le riserve di perequazione;
e) la riserva di senescenza;
f) le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni.
4. Le imprese si dotano di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.
5. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo.
 
Art. 5.

Definizione di riserva premi
1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.
2. La riserva premi e' composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.
3. La riserva per frazioni di premi di cui al comma 1, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'art. 37, comma 4, del decreto, e' integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati alla sezione III del presente capo.
 
Art. 6.

Verifiche sulla riserva premi
1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che, secondo specifiche analisi aziendali, hanno interessato i contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.
2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.
 
Art. 7.

Costituzione della riserva per frazioni di premi
1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi.
2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.
3. Le imprese, nell'ambito di ciascun ramo, calcolano la riserva per frazioni di premi in base ai criteri indicati all'art. 8.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le imprese, per i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, applicano i criteri di calcolo della riserva per frazioni di premio definiti nell'allegato 1.
 
Art. 8.

Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi
1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi separatamente per ciascun contratto con il metodo «pro rata temporis» sulla base dei premi lordi contabilizzati, di cui all'art. 7, comma 1, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i contratti di durata pluriennale, in caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti, e' deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.
2. In alternativa a quanto disposto al comma l, le imprese possono determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario solo qualora esso comporti un accantonamento non inferiore rispetto a quello risultante con il metodo «pro rata temporis» e lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al singolo ramo.
3. Le imprese, qualora effettuino il calcolo con un metodo forfettario, conservano nei propri atti le evidenze documentali da cui risultino le valutazioni operate ai fini della verifica della condizione di cui al comma 2.
4. Non e' consentito nell'ambito dello stesso ramo l'utilizzo contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai commi 1 e 2.
 
Art. 9.

Costituzione della riserva per rischi in corso
1. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima ditale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui agli articoli 15, 18 e 21, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtu' ditali contratti.
2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami ed eventualmente, in relazione alle diverse tipologie di rischio incluse nei singoli rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'art. 6.
 
Art. 10.

Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso
1. Le imprese, al fine di stimare il costo atteso di cui all'art. 9, comma 1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definiscono un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, analiticamente per ciascun contratto o per gruppi omogenei di contratti, la sinistralita' attesa nonche' ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.
2. Le imprese, in alternativa a quanto disposto al comma 1, possono determinare la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralita' attesa complessiva, secondo i criteri di cui all'art. 11.
3. Le imprese, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considerano gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti a copertura delle riserve tecniche.
 
Art. 11.

Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso
1. La riserva per rischi in corso calcolata con il metodo empirico e' stimata sulla base di un valore prospettico del rapporto sinistri a premi netti di competenza della generazione corrente.
2. Il valore prospettico di cui al comma 1 e' determinato, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tiene anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.
3. Le imprese individuano l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al comma 2, in relazione alla peculiarita' dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.
4. Ai fini del calcolo del rapporto sinistri a premi netti di competenza le imprese considerano l'onere per sinistri dell'esercizio, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione e i premi netti di competenza, determinati sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili.
5. Le imprese calcolano il costo atteso dei futuri rischi che gravano sui contratti, in misura pari al prodotto tra il valore prospettico del rapporto sinistri a premi di competenza, di cui al comma 1, e la somma della riserva per frazioni di premi e degli eventuali premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili in virtu' di detti contratti.
6. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso in misura pari all'eventuale eccedenza tra il costo atteso dei futuri rischi, di cui al comma 5, e la riserva per frazioni di premi maggiorata dei futuri premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili sui contratti stipulati prima della fine dell'esercizio.
 
Art. 12.

Riserve integrative della riserva per frazioni di premi
1. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integrano la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento.
 
Art. 13.

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo
cauzione
1. Le imprese, per le assicurazioni del ramo cauzione, costituiscono una riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall'art. 14.
3. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi delle assicurazioni del ramo cauzione.
 
Art. 14.

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del
ramo cauzione
1. Le imprese, determinano la riserva integrativa di cui all'art. 13 separatamente per le seguenti tipologie di rischio:
a) garanzie di contratto:
1) appalti;
2) assimilate appalti;
3) concessioni esattoriali;
4) fedelta';
5) appalti esteri;
b) garanzie per obblighi di legge:
1) diritti doganali;
2) assimilate doganali;
3) diritti - regolamenti dell'Unione europea;
4) pagamenti e rimborsi imposte;
5) garanzie giudiziali;
c) altre garanzie.
2. Per ciascuna delle tipologie di rischio di cui al comma 1, le imprese tengono conto del valore assunto al termine dell'esercizio dal rapporto tra la riserva per frazioni di premi, prima dell'integrazione, ed i premi lordi contabilizzati (RP/P%).
3. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia uguale o inferiore al trentacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all'art. 13, comma 1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

premi esercizio N..... 35% premi esercizio N-1....30% premi esercizio N-2....25% premi esercizio N-3....10% premi esercizio N-4.... 5%
4. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia superiore al trentacinque per cento ed inferiore o uguale al settantacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all'art. 13, comma 1, in misura pari al prodotto tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula:

1--0,5*(RP/P%-35%)/65%
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia superiore al settantacinque per cento ed inferiore al cento per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all'art. 13, comma 1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

premi esercizio N..... 100%--RP/P% premi esercizio N-1.... 21% premi esercizio N-2.... 17% premi esercizio N-3.... 7% premi esercizio N-4.... 3%
6. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia uguale o superiore al cento per cento le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui all'art. 13, comma 1.
7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese calcolano comunque la riserva integrativa di cui all'art. 13, comma 1, mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro esercizi precedenti delle percentuali di cui al comma 5. Qualora tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso di cui al comma 6 le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui all'art. 13, comma 1.
 
Art. 15.

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni
causati dalla grandine e da altre calamita' naturali
1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamita' naturali costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese aggiungono alla riserva premi integrativa dell'esercizio precedente, un importo determinato sulla base dei criteri definiti all'art. 16.
3. Quando la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta per cento dell'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese cessano di effettuare l'accantonamento integrativo di cui al comma 2.
4. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall'art. 17. In tal caso le imprese non operano l'accantonamento aggiuntivo di cui al comma 2 e determinano la riserva integrativa in misura pari alla differenza positiva tra la riserva premi integrativa all'inizio dell'esercizio e l'importo imputato ai sensi dell'art. 17.
5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamita' naturali.
 
Art. 16.

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei
danni causati dalla grandine e da altre calamita' naturali
1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamita' naturali, operano l'accantonamento integrativo, di cui all'art. 15, comma 2, negli esercizi nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od inferiore all'ottantaquattro per cento.
2. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al comma 1 applicando ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio le aliquote indicate nella seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

=====================================================================
Rapporto sinistri a premi (%) | Aliquote di accantonamento (%) =====================================================================
84 | 1,00
83 | 2,00
82 | 3,00
81 | 4,00
80 | 5,00
79 | 6,00
78 | 7,00
77 | 8,00
76 | 9,00
75 e rapporto inferiore | 10,00
 
Art. 17.

Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni
dei danni causati dalla grandine e da altre calamita' naturali
1. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa di cui all'art. 15, comma 1, al verificarsi dei sinistri derivanti dagli eventi assicurati, qualora il rapporto sinistri a premi, di cui all'art. 16 risulti pari o superiore al centosei per cento.
2. Le imprese determinano l'importo da imputare alla riserva integrativa entro i limiti previsti dalla seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

=====================================================================
| Aliquote di utilizzo della riserva
| accantonata all'inizio dell'esercizio Rapporto sinistri a premi (%)| (%) =====================================================================
106 | 1,00 ---------------------------------------------------------------------
107 | 2,00 ---------------------------------------------------------------------
108 | 3,00 ---------------------------------------------------------------------
109 | 4,00 ---------------------------------------------------------------------
110 | 5,00 ---------------------------------------------------------------------
111 | 6,00 ---------------------------------------------------------------------
112 | 7,00 ---------------------------------------------------------------------
113 | 8,00 ---------------------------------------------------------------------
114 | 9,00 ---------------------------------------------------------------------
115 e rapporto superiore | 10,00
 
Art. 18.

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamita' naturali costituite da terremoto, maremoto,
eruzione vulcanica e fenomeni connessi
1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi, costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 19.
3. La riserva integrativa, di cui al comma 1, non puo' essere superiore a 100 volte l'importo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio.
4. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 20. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 20.
5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.
 
Art. 19.

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamita' naturali costituite da terremoto,
maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi
1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui all'art. 18, comma 1, in misura pari alla somma del trentacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del settanta per cento dei premi lordi contabilizzati degli esercizi precedenti.
2. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 20, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.
3. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 20, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.
 
Art. 20.

Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamita' naturali costituite da terremoto,
maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi
1. Le imprese utilizzano la riserva integrativa di cui all'art. 18, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
 
Art. 21.

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni
derivanti dall'energia nucleare
1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 22.
3. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 23. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 23.
4. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare.
 
Art. 22.

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei
danni derivanti dall'energia nucleare
1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui all'art. 21, comma 1, in misura pari alla somma del sessantacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del cento per cento dei premi lordi contabilizzati dei nove esercizi precedenti.
2. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 23, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.
3. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 23, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'ultimo esercizio di utilizzo.
 
Art. 23.

Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni
dei danni derivanti dall'energia nucleare
1. Le imprese utilizzano la riserva di cui all'art. 22, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
 
Art. 24.

Definizione di riserva sinistri
1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonche' alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine.
 
Art. 25.

Verifiche sulla riserva sinistri
1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione.
2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.
 
Art. 26.

Costituzione della riserva sinistri
1. Le imprese costituiscono la riserva sinistri separatamente per ciascun sinistro avvenuto e denunciato, il cui processo di liquidazione non si e' ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione.
2. Le imprese iscrivono i sinistri a riserva finche' non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri gia' definiti devono comunque essere appostate tra le riserve sinistri.
3. Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.
4. Le imprese nella determinazione delle riserve sinistri non possono considerare il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri ne' operare altre forme di deduzione o sconti.
 
Art. 27.

Criteri di calcolo della riserva sinistri
1. Le imprese determinano la riserva sinistri a partire da una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario.
2. Il costo del sinistro e' valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'art. 25.
3. Le imprese, ai fini della determinazione della riserva sinistri nel rispetto del principio del costo ultimo, tengono in debita considerazione gli specifici aspetti aziendali che contraddistinguono la gestione del ciclo sinistri nonche' le peculiarita' dei rami.
4. Per i rami caratterizzati da processi liquidativi lenti o nei quali comunque la valutazione analitica di cui al comma 1, non consente di tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, le imprese, ai fini della determinazione del costo ultimo dei sinistri, affiancano alle valutazioni di cui al comma 1, metodologie statistico-attuariali o sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione dei costi.
5. In deroga a quanto disposto al comma 1, limitatamente alla generazione corrente, le imprese, eccetto che per i rami credito e cauzioni, possono determinare la riserva sinistri mediante il criterio del costo medio secondo le disposizioni di cui all'art. 28.
6. Le imprese, nel caso di spese di liquidazione, non direttamente imputabili ai singoli sinistri o comuni a piu' rami, provvedono alla imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.
7. Qualora le imprese debbano pagare, in caso di sinistro, indennizzi in forma di rendita, valutano la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti.
 
Art. 28.

Criterio del costo medio per la generazione corrente
1. Le imprese, ai fini dell'applicazione del criterio del costo medio di cui all'art. 27, comma 5, individuano preliminarmente i rami che per caratteristiche tecniche si prestano all'applicazione del criterio stesso.
2. Nell'ambito di ciascuno dei rami prescelti, le imprese definiscono, per la generazione di bilancio, un adeguato modello per la identificazione di categorie di sinistri che, presentando numerosita' sufficiente ed omogeneita' quantitativa e qualitativa, possono essere oggetto di valutazione a costo medio.
3. Le imprese, per i sinistri della generazione corrente non riconducibili alle categorie omogenee individuate ai sensi del comma 2, applicano il metodo dell'inventario.
 
Art. 29.

Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo
1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 27 comma 4, le imprese applicano, ad opportune aggregazioni dei sinistri di uno stesso ramo, adeguate metodologie statistico-attuariali che si basano sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili.
2. Le imprese provvedono a ripartire sui singoli sinistri gli importi risultanti dalle valutazioni di cui al comma 1, secondo adeguati parametri di attribuzione.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, le imprese selezionano prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute. In tale ambito, le imprese considerano, fra l'altro, ipotesi concernenti l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti, le eliminazioni dei sinistri senza seguito, le riaperture e l'andamento evolutivo del costo dei sinistri, connesso all'anzianita' di pagamento nonche' a valutazioni prospettiche dello scenario economico, con particolare riferimento all'evoluzione del processo inflattivo.
4. Qualora, per particolari tipologie di sinistri, non sia possibile applicare le metodologie statistico-attuariali, di cui al comma 1, le imprese, sulla base del metodo dell'inventario, procedono ad un'attenta valutazione della documentazione in atti, integrata, tra l'altro, dall'osservazione e dall'eventuale impiego di appropriati coefficienti di smontamento delle riserve sinistri delle generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.
 
Art. 30.

Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora
denunciati
1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una stima prudente, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni nonche' alle relative spese di liquidazione.
 
Art. 31.

Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora
denunciati
1. Le imprese costituiscono la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati separatamente per ciascuno dei rami assicurativi o in relazione alle differenti tipologie di rischio incluse nei singoli rami.
2. Le imprese valutano la riserva sinistri di cui al comma 1 in misura pari al costo ultimo, tenendo conto, in relazione alla diversa natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.
 
Art. 32.

Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora
denunciati
1. Le imprese determinano la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e per importo, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonche' del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.
2. Le imprese, nel rispetto del principio di prudenza di cui all'art. 30, possono adottare un metodo di valutazione che si discosti da quello generale di cui al comma 1, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami caratterizzati da una elevata variabilita' del costo medio e della frequenza.
3. Le imprese verificano che i valori stimati per la riserva di cui all'art. 30 siano compatibili con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.
 
Art. 33.

Costituzione della riserva sinistri per il ramo responsabilita'
civile autoveicoli terrestri
1. Le imprese, per i contratti di assicurazione classificati nel ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, costituiscono la riserva sinistri per tutti i sinistri CARD e per tutti i sinistri NO CARD trattati, in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili nonche' dei «forfait gestionaria» dovuti all'impresa in base alla procedura di risarcimento diretto.
2. Le imprese costituiscono la riserva sinistri anche per tutti i sinistri per i quali l'impresa opera in qualita' di debitrice nell'ambito della CARD sulla base dei «forfait debitrice».
 
Art. 34.

Criteri di calcolo della riserva sinistri per il ramo responsabilita'
civile autoveicoli terrestri
1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva sinistri del ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3 del decreto, applicano i criteri di cui alle Sezioni I e II del presente Capo.
2. Le imprese determinano l'importo complessivo della riserva sinistri da iscrivere in bilancio sulla base dell'importo determinato a partire dalle valutazioni analitiche dei sinistri definiti all'art. 33, comma 1, aggiungendo i «forfait debitrice» relativi ai sinistri definiti all'art. 33, comma 2 dovuti dall'impresa alla fine dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2, le imprese considerano i «forfait gestionaria» e i «forfait debitrice» individuati secondo i criteri per l'iscrizione nella riserva sinistri dettati dal regolamento di cui all'art. 90 del decreto.
 
Art. 35.

Costituzione della riserva sinistri per il ramo credito
1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo credito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, fatti salvi i principi generali di cui alle Sezioni I e II del presente Capo, costituiscono la riserva sinistri quando ricorra una delle seguenti fattispecie:
a) insolvenza di diritto del debitore per:
1) fallimento;
2) liquidazione coatta amministrativa;
3) concordato preventivo;
4) amministrazione controllata;
5) amministrazione straordinaria;
6) procedure equivalenti all'estero;
b) insolvenza di fatto del debitore per:
1) procedura esecutiva;
2) scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori (proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore e debitore purche' previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali;
3) concordato stragiudiziale;
4) concorde constatazione, tenuto conto della situazione del debitore, della improbabilita' di pagamenti anche parziali del debito e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
5) accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione dei rischi politici.
2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore la riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita a seguito della comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilita' degli eventi stessi.
3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore la riserva sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato, deve essere in ogni caso costituita:
a) alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 1);
b) alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 2);
c) alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 3);
d) alla data della concorde constatazione da parte dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 4);
e) alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per il caso di cui al comma 1, lettera b), punto 5).
4. Le imprese nella costituzione della riserva sinistri tengono conto delle seguenti tipologie di rischio:
a) crediti commerciali all'interno;
b) crediti commerciali all'esportazione;
c) vendite rateali;
d) crediti ipotecari e crediti agevolati assistiti da garanzia reale;
e) crediti derivanti da contratti di leasing.
 
Art. 36.

Criteri particolari di calcolo della riserva sinistri per il ramo
credito
1. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga all'art. 26, comma 4, ridurne l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilita' certa delle somme portate in deduzione e la capacita' dell'impresa al relativo recupero. Le eventuali anticipazioni devono essere considerate come pagamenti parziali di sinistri.
2. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del debitore di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), punto 2), nella valutazione della riserva sinistri le imprese possono tenere conto dell'evoluzione dei propri dati storici, riferiti alle singole tipologie di rischio di cui all'art. 35, comma 4, alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di sinistri, purche' affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente documentati.
 
Art. 37.

Costituzione della riserva sinistri per il ramo cauzione e criteri
particolari di calcolo
1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo cauzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, fatti salvi i principi generali di cui alle Sezioni I e II del presente Capo, costituiscono la riserva sinistri sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione sia comunque al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia.
2. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga all'art. 26, comma 4, ridurne l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilita' certa delle somme portate in deduzione e la capacita' dell'impresa al relativo recupero.
 
Art. 38.

Procedure
1. Le imprese impartiscono adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione analitica della riserva sinistri di cui all'art. 26, comma 1, nel rispetto del principio di prudenza e dell'obiettivita' degli elementi valutativi desunti dall'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di sinistro anche in previsione della valutazione da parte delle imprese secondo il principio del costo ultimo ai sensi dell'art. 37, comma 5 del decreto.
 
Art. 39.

Organizzazione e conservazione dei dati
1. Le imprese dispongono di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri, nonche' di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve sinistri.
2. I sistemi di rilevazione dei dati di cui al comma 1 consentono di fornire evidenza, per i casi caratterizzati da una pluralita' di controparti, degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di esse, nonche' di un eventuale contenzioso in essere.
3. Le imprese conservano tra le proprie evidenze, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di formazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.
 
Art. 40.

Definizione di riserve di perequazione
1. Le imprese che esercitano l'attivita' assicurativa nei rami danni costituiscono, a norma di legge, riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.
 
Art. 41.

Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito
1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo, alla fine di ciascun esercizio.
2. Le imprese, alla fine di ogni esercizio, aggiungono alla riserva di perequazione dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti dall'art. 42.
3. La riserva di perequazione di cui al comma 1 non puo' essere superiore al centocinquanta per cento dell'ammontare piu' elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di valutazione.
4. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, le imprese non operano l'accantonamento integrativo di cui al comma 2 e determinano la riserva di perequazione di cui al comma 1 in misura pari alla eventuale eccedenza tra la riserva di perequazione dell'esercizio precedente e il saldo tecnico negativo nei limiti definiti dall'art. 43.
 
Art. 42.

Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito
1. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui all'art. 41, comma 2, applicando l'aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell'esercizio, realizzato nel ramo credito.
2. L'accantonamento di cui al comma 1, non puo' comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intendono il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione, relativi ai rischi delle assicurazioni dirette e indirette.
 
Art. 43.

Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito
1. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese utilizzano, fino a concorrenza del medesimo, la riserva di perequazione costituita nell'esercizio precedente.
 
Art. 44.

Riserva di perequazione per i rischi di calamita' naturale e per i
danni derivanti dall'energia nucleare
1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni costituiscono, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralita', secondo le condizioni e le modalita' fissate con il regolamento di cui all'art. 37, comma 7, del decreto, emanato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
 
Art. 45.

Definizione della riserva di senescenza
1. La riserva di senescenza e' un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'eta' degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto.
 
Art. 46.

Costituzione della riserva di senescenza
1. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza di cui all'art. 45 per i contratti di durata poliennale o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, in base all'eta' degli assicurati al momento della stipula del contratto.
2. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza in relazione ai contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza anche qualora, nel corso della durata contrattuale, possa variare, in quanto espressamente previsto nelle condizioni di polizza, l'importo dei premi, in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettivita'.
3. Le imprese determinano la riserva di senescenza in base ai criteri di cui all'art. 47.
 
Art. 47.

Criteri di calcolo della riserva di senescenza
1. Le imprese valutano la riserva di senescenza di cui all'art. 45, in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'eta' degli assicurati e alle basi tecniche adottate.
2. Le imprese valutano la riserva di senescenza, separatamente per ciascun contratto, sulla base dei criteri tecnico-attuariali analoghi a quelli adottati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita.
3. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2, le imprese, per i contratti a premio annuo possono determinare la riserva di senescenza per il rischio di malattia in modo forfettario, calcolandola in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate all'art. 46, comma 1.
4. L'ISVAP, ai fini del calcolo della riserva di senescenza per il rischio di malattia con metodo forfettario puo' fissare, anche per singola impresa, una aliquota piu' elevata rispetto a quella prevista al comma 3 tenuto conto della prevedibile durata dei contratti, dell'eta' degli assicurati e delle basi tecniche adottate.
5. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
 
Art. 48.

Criteri di determinazione della riserva per partecipazione agli utili
e ristorni
1. La riserva per partecipazione agli utili e ristorni comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purche' tali importi non siano stati gia' attribuiti agli assicurati.
 
Art. 49.

Relazione tecnica sulla tariffa
1. L'attuario incaricato, per ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa nell'ambito dei rami di responsabilita' civile veicoli e natanti, redige la relazione tecnica sulla tariffa, prevista dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico, di cui agli articoli 31 e 34 del decreto.
2. La relazione tecnica sulla tariffa di cui al comma 1 e' redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato in conformita' allo schema di cui all'allegato 2 del presente regolamento e riporta l'esito delle valutazioni operate dall'attuario incaricato ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 1.
3. L'attuario incaricato esprime nella relazione tecnica il proprio giudizio sulla tariffa.
 
Art. 50.

Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale
1. L'attuario incaricato redige la relazione tecnica sulle riserve dei rami di responsabilita' civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio, prevista dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto.
2. La relazione tecnica sulla riserve, di cui al comma 1, e' redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato in conformita' allo schema di cui all'allegato 3 del presente regolamento.
3. L'attuario incaricato redige una nota tecnica sulle riserve dei rami di responsabilita' civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano, che l'impresa intende iscrivere nella relazione semestrale, nella quale riporta il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche, dandone adeguata illustrazione.
 
Art. 51.

Relazione in caso di cessazione dell'incarico
1. L'attuario incaricato redige la relazione di cui all'art. 31, comma 6, del decreto anche nei casi in cui, cessi la propria attivita' in un'impresa, a seguito di fusione o scissione dell'impresa stessa.
2. In caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, l'attuario incaricato redige la relazione di cui all'art. 31, comma 6 del decreto con riferimento al portafoglio trasferito.
 
Art. 52.

Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami responsabilita' civile
veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato
1. Qualora l'attuario incaricato abbia espresso un giudizio negativo sulle ipotesi adottate dall'impresa per la costruzione di una tariffa, informa tempestivamente l'ISVAP trasmettendo copia della relazione tecnica di cui all'art. 49.
2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo sulla tariffa previste dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.
 
Art. 53.

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilita' civile veicoli e natanti in capo all'attuario
incaricato
1. Qualora l'attuario incaricato non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza di cui all'art. 37, comma 2, del decreto informa tempestivamente l'ISVAP trasmettendo copia della relazione tecnica di cui all'art. 50, corredata delle specifiche motivazioni.
2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo previste dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi gravi violazioni delle norme sulle riserve tecniche dei rami responsabilita' civile veicoli e natanti da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.
 
Art. 54.

Libero accesso ai dati aziendali
1. Qualora l'impresa non garantisca, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 31, comma 3 del decreto, il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'attuario incaricato, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'ISVAP il permanere degli impedimenti rilevati.
 
Art. 55.

Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attivita' di
riassicurazione
1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 62, comma 1 del decreto, le imprese che esercitano l'attivita' di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le imprese di cui al comma 1 iscrivono in bilancio le riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
3. Le imprese di cui al comma 1 valutano autonomamente la congruita' delle riserve del lavoro indiretto, comunicate dalle imprese cedenti, affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
 
Art. 56.

Riserve sinistri per i rami di responsabilita' civile autoveicoli
terrestri
1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 90 del decreto, si applicano ai fini delle individuazione dei forfait gestionaria e debitrice per la valutazioni della riserva sinistri le disposizioni di cui al provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2006, n. 2495.
 
Art. 57.

Riserve di perequazione per i rischi di calamita' naturali
1. Fino all'emanazione del regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 37, comma 7, del decreto, per il calcolo delle riserve di perequazione per i rischi di calamita' naturali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 705 del 19 novembre 1996.
 
Art. 58.

Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita'
civile veicoli e natanti
1. Fino all'emanazione del regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, all'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 67 del 28 gennaio 2004 e alla circolare ISVAP n. 531 del 14 maggio 2004 ad eccezione delle Sezioni I e II.
 
Art. 59.

Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione
elvetica
1. Alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni di cui all'art. 2, comma 3 del decreto, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.
 
Art. 60.

Abrogazioni
1. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento, secondo i termini stabiliti dall'art. 62, sono abrogate:
a) la circolare ISVAP n. 531 del 14 maggio 2004 relativamente alle Sezioni I e II;
b) la circolare ISVAP n. 360 del 21 gennaio 1999 relativamente alle seguenti sezioni e paragrafi:
- sezione A, paragrafi 1, 2, 4 e 5;
- sezione A.1, paragrafi 1 e 2;
- sezione A.1.1, lettera a), paragrafi 1, 2 e 3;
- sezione A.1.1, lettere b) e c);
- sezioni A.1.2, A.1.3, A.2.1, A.2.2 e A.2.3;
c) il provvedimento ISVAP n. 1978 del 4 dicembre 2001.
2. Non e' applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento.
 
Art. 61.

Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
 
Art. 62.

Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui al Titolo II e dell'art. 50 si applicano a partire dalla redazione della relazione semestrale al 30 giugno 2008.
3. Le disposizioni di cui all'art. 49 si applicano con riferimento alle tariffe la cui entrata in vigore e' successiva al 1° giugno 2008.
Roma, 4 marzo 2008
Il presidente: Giannini
 
Allegato 1

DISCIPLINA PARTICOLARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RISERVA PER FRAZIONI DI PREMI DEI CONTRATTI DELLE ASSICURAZIONI NEL RAMO CREDITO
STIPULATI O RINNOVATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1991

Art. 1.
1. In relazione ai contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, l'impresa determina, alla fine di ciascun esercizio, le riserve per frazioni di premi secondo i criteri indicati nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.
1. L'impresa, calcola la riserva analiticamente contratto per contratto, determinando l'accantonamento sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo n. 173/1997, limitatamente ai costi direttamente imputabili.
2. Per ciascun contratto, l'importo della riserva non puo' essere inferiore:
a) all'importo della quota di premio relativa all'ammontare del capitale esposto a rischio all'inizio dell'esercizio successivo, per le assicurazioni del credito nelle vendite rateali e, in generale, per tutte le assicurazioni del credito che coprono rischi decrescenti nel tempo;
b) all'importo dell'intero premio dovuto fino alla cessazione della garanzia, per le assicurazioni del credito che coprono rischi relativi ad eventi verificabili ad una determinata scadenza;
c) all'importo delle quote di premio di competenza degli esercizi successivi, maggiorato del 10%, per le assicurazioni del credito che coprono rischi costanti nel tempo.

Art. 3.
1. In alternativa a quanto disposto all'art. 2, l'impresa puo' determinare la riserva per frazioni di premio in misura forfettaria, sulla base dei premi lordi contabilizzati. La riserva in questo caso non puo' essere inferiore:
a) al 50% dei relativi premi lordi contabilizzati dell'esercizio, per le assicurazioni del credito commerciale;
b) all'importo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui alla seguente tabella ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e degli esercizi precedenti, per le assicurazioni del credito concernenti le operazioni indicate nella tabella stessa:

===================================================== 1. 2. Vendite rateali di beni mobili 3. Vendite rateali di beni immobili Rateazioni scarto
cartelle Operazioni di credito ipotecario a favore
di aziende industriali ed operazioni analoghe 4. Operazioni del credito fondiario ed edilizio 5. Assicurazione del titolo di proprietà =====================================================

=====================================================================
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ===================================================================== Premi dell'esercizio | 63% |67% |70% |70% Premi 1° esercizio precedente | 49% |59% |65% |66% Premi 2° esercizio precedente | 35% |52% |61% |63% Premi 3° esercizio precedente | 19% |45% |56% |59% Premi 4° esercizio precedente | 3% |38% |51% |56% Premi 5° esercizio precedente | - |31% |46% |52% Premi 6° esercizio precedente | - |24% |41% |49% Premi 7° esercizio precedente | - |16% |37% |45% Premi 8° esercizio precedente | - | 8% |32% |42% Premi 9° esercizio precedente | - | 1% |27% |38% Premi 10° esercizio precedente | - | - |22% |35% Premi 11° esercizio precedente | - | - |17% |31% Premi 12° esercizio precedente | - | - |12% |28% Premi 13° esercizio precedente | - | - | 8% |24% Premi 14° esercizio precedente | - | - | 3% |21% Premi 15° esercizio precedente | - | - | 2% |17% Premi 16° esercizio precedente | - | - | 1% |14% Premi 17° esercizio precedente | - | - | 1% |10% Premi 18° esercizio precedente | - | - | 1% | 7% Premi 19° esercizio precedente | - | - | 1% | 4% Premi 20° esercizio precedente | - | - | 1% | 1% Premi dal 21° fino ai 30° esercizio precedente | - | - | - | 1%

2. Se per uno o piu' degli esercizi anteriori al 1982 non sono disponibili i dati sulla ripartizione dei premi tra le operazioni indicate nella tabella sopra riportata, la ripartizione stessa si effettua per ciascuno di tali esercizi applicando la stessa distribuzione dei premi tra le predette operazioni rilevata nel primo esercizio successivo a quelli di cui sopra per il quale i dati sono disponibili.
3. Per le assicurazioni del credito diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1, l'impresa determina la riserva per frazioni di premi in misura forfettaria applicando gli stessi criteri di calcolo indicati alla lettera b), in ragione della durata massima della esposizione al rischio.
 
Allegato 2

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA SULLA TARIFFA DEI RAMI R.C. AUTOVEICOLI
TERRESTRI E R.C. VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI

La relazione tecnica sulle tariffe delle imprese di assicurazione che esercitano le assicurazioni obbligatorie nei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella quale sono riportate le verifiche svolte ed il giudizio espresso dall'attuario incaricato in relazione alla tariffa, e' preceduta dalla seguente intestazione:
«Relazione Tecnica sulla tariffa di cui al Regolamento del Ministero dello sviluppo economico emanato ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo n. 209/2005 per i rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (codice tariffa assegnato dall'impresa), in vigore dal al , settore di tariffazione formula tariffaria ................, della societa' (denominazione impresa)».

1. Descrizione delle basi tecniche utilizzate
L'attuario incaricato fornisce indicazioni sulla tipologia, sull'ampiezza e sull'estensione temporale dei dati utilizzati dalla compagnia ai fini della costruzione della tariffa.
Sono riportate informazioni dettagliate in merito:
alla fonte statistica dei dati, differenziati tra quelli di natura aziendale o esogena all'impresa (statistiche di altre imprese del gruppo, elaborazioni e fonti statistiche di mercato, etc.). In tale ultimo caso e' fornita dall'attuario incaricato la motivazione addotta dall'impresa ai fini del loro impiego nonche' l'evidenza delle singole fasi in cui i dati stessi vengono utilizzati;
alla consistenza campionaria o esaustiva della base dati;
agli interventi che l'impresa ha operato sulle eventuali informazioni erronee o carenti presenti nella base dati.

2. Verifiche sulle basi tecniche della tariffa
L'attuario incaricato illustra i controlli da lui operati per la verifica delle basi tecniche utilizzate dall'impresa ai fini della costruzione della tariffa.
Per le societa' che hanno utilizzato basi tecniche aziendali, l'attuario incaricato descrive i controlli che ha operato in merito alla corretta presa in carico dei rischi e dei sinistri costituenti la banca dati di riferimento (ad esempio corretto abbinamento tra rischi e sinistri, corretta misurazione dell'esposizione per ciascun contratto, compatibilita' fra le determinazioni di piu' variabili, etc.).
Qualora l'impresa abbia impiegato basi tecniche esogene, l'atturario incaricato descrive le valutazioni in ordine all'affidabilita' delle basi stesse, nonche', ove possibile, gli eventuali controlli compiuti.
Sono descritte inoltre le valutazioni operate dall'atturario incaricato in ordine alla significativita' delle basi tecniche, in termini di numerosita' e ripetibilita' degli andamenti delle principali variabili risposta (costo medio dei sinistri, frequenza di sinistro, rapporto sinistri a premi, etc.). E' altresi' valutata l'adeguatezza delle ipotesi concernenti l'introduzione di eventuali soglie limite per il costo di ciascun sinistro.
Nel caso in cui l'atturario incaricato accerti situazioni di criticita' o anomalie, ne illustra in maniera dettagliata gli elementi riscontrati.

3. Procedimenti eseguiti dalla societa' per il calcolo dei premi di
tariffa
L'attuario incaricato descrive le metodologie, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate dalla societa' per la determinazione del fabbisogno tariffario, e quindi del premio medio di tariffa.
In funzione della metodologia adottata per il calcolo dei premi di tariffa, l'atturario incaricato illustra le fasi di elaborazione sotto richiamate. a) Premio medio di tariffa
Sono descritte le singole fasi di determinazione del fabbisogno medio puro (frequenza dei sinistri, costo medio e premio puro finale) con indicazione degli eventuali margini di sicurezza applicati.
Sono illustrate e motivate le ipotesi finanziarie, e statistiche impiegate per la determinazione dei fattori correttivi di frequenza e costo medio, con particolare riferimento alla stima dell'onere futuro della generazione di sinistri afferente la tariffa (costi medi per antidurata, cadenza di eliminazione dei sinistri, tassi di crescita dei costi, etc).
E' data evidenza del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della Strada, dei caricamenti di tariffa con indicazione dei singoli elementi assunti (oneri di acquisizione, gestione e incasso) e del modello adottato ai fini della relativa imputazione al premio medio di tariffa.
Laddove sia prevista l'applicazione di meccanismi di flessibilita' tariffaria, sono descritte le analisi condotte ai fini della relativa quantificazione, anche in coerenza con le comunicazioni che l'impresa intende impartire alle reti di vendita nel rispetto della normativa vigente. Sono descritte le modalita' con le quali la flessibilita' viene inclusa nel fabbisogno di tariffa. b) Variabili di personalizzazione
Sono descritti, con riferimento ai fattori di personalizzazione del rischio, i seguenti passaggi metodologici, articolati in ognuna delle singole fasi che li caratterizzano:
criteri e metodologie di selezione delle variabili di personalizzazione a priori impiegate nella costruzione dei premi;
tecniche e procedimenti utilizzati per la determinazione delle classi di rischio per ciascuna variabile di personalizzazione;
metodi e procedimenti adottati per la determinazione dei coefficienti tecnici di personalizzazione relativi a ciascuna variabile tariffaria.
Laddove nel processo di personalizzazione siano impiegate variabili che per loro natura presentano caratteristiche di innovazione, l'atturario incaricato descrive gli elementi, statisticamente determinati o determinabili, che hanno consentito all'impresa di individuare i diversi gradi di correlazione al rischio. c) Formula tariffaria
E' descritta la formula tariffaria applicata (es. bonus-malus, franchigia, no claims discount, pejus, fissa, etc.) e il procedimento impiegato ai fini della determinazione dei relativi coefficienti.
In particolare, laddove previsto, e' illustrato il numero delle classi di merito, la classe di ingresso dei contratti, le regole evolutive tra le classi nonche' i coefficienti di maggiorazione e/o sconto di premio. Sono inoltre descritte le eventuali modalita' di determinazione delle regole evolutive caratterizzanti la formula adottata.
Nel caso la formula tariffaria preveda il movimento degli assicurati tra classi di merito in dipendenza del numero di sinistri osservati, sono inoltre illustrate le analisi effettuate dall'impresa ai fini della valutazione degli effetti nel tempo sui premi di tariffa, dovuti all'applicazione congiunta di coefficienti e regole evolutive. d) Premi di tariffa
Sono riportate dall'atturario incaricato, qualora sussistano differenze significative tra i coefficienti di personalizzazione risultanti dalle analisi tecniche e quelli realmente applicati in tariffa, le motivazioni addotte dall'impresa ai fini dell'applicazione di questi ultimi.
E' inoltre descritto il procedimento di calcolo del premio di riferimento determinato sulla base dei coefficienti di tariffa, avendo cura di illustrare il modello (moltiplicativo, additivo, etc.) adottato per la determinazione dei premi che l'impresa intende applicare.

4. Valori
L'attuario incaricato riporta tutti gli elementi che concorrono alla determinazione dei premi di tariffa che l'impresa intende praticare nel territorio della Repubblica.
In particolare sono indicati i valori del premio di riferimento, dei coefficienti di personalizzazione relativi a ciascuna classe di ogni variabile tariffaria e dei coefficienti relativi alla formula tariffaria adottata nonche' le aliquote relative al contributo al Servizio sanitario nazionale e alle imposte.

5. Analisi dell'attuario incaricato
L'attuario incaricato riporta, con riferimento alle singole fasi del procedimento di costruzione della tariffa, le analisi da lui effettuate ai fini della valutazione della coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, del fabbisogno tariffario nonche' di tutti gli altri elementi presi a riferimento ai fini della formazione del proprio giudizio sulla tariffa.
Sono inoltre riportati dall'attuario incaricato tutti gli elementi ritenuti necessari per un'adeguata comprensione delle problematiche tecniche-gestionali che possono aver influenzato le varie fasi di costruzione della tariffa.

6. Giudizio sulla tariffa
Si riportano nel seguito gli schemi tipo dell'attestazione rilasciata dall'attuario incaricato.
1) rilascio di giudizio positivo: «Attesto che la tariffa , settore di tariffazione , formula tariffaria , e' definita in conformita' alle norme di legge e regolamentari vigenti e che i premi di tariffa che l'impresa intende praticare nel territorio della Repubblica sono coerenti con le basi tecniche adottate, il fabbisogno tariffario e con tutti gli altri elementi presi a riferimento nella costruzione della tariffa stessa.»
2) rilascio di giudizio negativo: «Attesto che la tariffa , settore di tariffazione , formula tariffaria , che l'impresa intende praticare nel territorio della Repubblica non e' definita in conformita' alle norme di legge e/o regolamentari vigenti.»
L'attuario incaricato riporta dettagliatamente le motivazioni in base alle quali ravvisa la non conformita' della tariffa alle norme di legge e/o regolamentari vigenti nonche' eventuali ulteriori osservazioni sulla tariffa. data della relazione tecnica
firma dell'attuario incaricato

Allegati alla relazione tecnica sulla tariffa
L'attuario incaricato fornisce, con riferimento alle analisi di cui al punto 5, le informazioni, i dati e le statistiche utilizzate nelle fasi di verifica del procedimento di costruzione della tariffa. In particolare sono forniti:
a. un prospetto riepilogativo della procedura adottata per la determinazione del premio medio di tariffa, con indicazione dei dati riferiti a frequenza di sinistro, costo medio di sinistro, fattori correttivi di frequenza e costo medio, eventuali margini di sicurezza, caricamenti, eventuale flessibilita' tariffaria. Il prospetto e' altresi' corredato da elaborati esplicativi concernenti la quantificazione delle singole componenti sopra indicate;
b. le tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze relative all'eventuale applicazione di analisi statistiche per la selezione delle variabili di personalizzazione;
c. la distribuzione univariata dei rischi in portafoglio per ogni variabile selezionata e per singola modalita' di rilevazione, con indicazione dei parametri di risposta (numero dei rischi-anno, frequenza di sinistro, costo medio, rapporto sinistri a premi, quota danni, etc.) relativamente alla base tecnica considerata;
d. le tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze relative agli eventuali processi di aggregazione in classi di rischio operati sulle modalita' delle variabili;
e. la distribuzione univariata dei rischi in portafoglio per classe di rischio con indicazione dei parametri di risposta;
f. le distribuzioni univariate per classe di rischio con indicazione dei parametri di risposta riferite alle basi tecniche esogene eventualmente impiegate per la costruzione della tariffa;
g. le tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze relative all'applicazione di analisi statistiche per la determinazione dei coefficienti tecnici di ciascuna variabile di personalizzazione
h. le tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze concernenti la determinazione dei coefficienti che individuano la formula tariffaria adottata. Qualora la suddetta formula preveda il movimento degli assicurati tra classi tariffarie in dipendenza del numero di sinistri osservati (es. bonus-malus, no claims discount, pejus, etc.) sono fornite dall'attuario incaricato le eventuali analisi effettuate ai fini della determinazione delle regole evolutive nonche' le elaborazioni concernenti la valutazione degli effetti nel tempo sui premi di tariffa dovuti all'applicazione della formula tariffaria (es. matrice delle probabilita' di transizione tra le classi di merito e ulteriori ipotesi adottate per la simulazione del portafoglio).
 
Allegato 3

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA SULLE RISERVE DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE
La relazione tecnica sulle riserve delle imprese di assicurazione che esercitano le assicurazioni obbligatorie nei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella quale e' riportata la valutazione dell'attuario incaricato, e' preceduta dalla seguente intestazione:

«Relazione Attuariale sulle riserve tecniche dei rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (compresa la responsabilita' del vettore) di cui all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 209/05, per il bilancio dell'esercizio
(anno) della societa' (denominazione)».

1. Controlli sulla verifica del portafoglio
L'attuario incaricato descrive i controlli che ha operato nel corso dell'esercizio per la verifica della corretta presa in carico degli archivi polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche specificando, in particolare, la periodicita' degli stessi.
In tale ambito, l'attuario incaricato pone particolare attenzione alle modalita' di gestione, da parte dell'impresa, dei dati relativi alla procedura di risarcimento diretto.
L'attuario incaricato descrive inoltre le verifiche operate in relazione alle movimentazioni dei sinistri che trovano poi rappresentazione nella modulistica di vigilanza.
L'attuario incaricato evidenzia eventuali anomalie e situazioni di criticita' emerse nel corso dei propri controlli.

2. Metodi di calcolo delle riserve tecniche
L'attuario incaricato si attiene allo schema di seguito definito, distinto in due sotto paragrafi.
Nel sottoparagrafo 2.1 l'attuario incaricato descrive il processo di formazione e i metodi di calcolo delle riserve tecniche adottati dall'impresa.
Nel sottoparagrafo 2.2 l'attuario incaricato descrive le proprie verifiche condotte sulle riserve tecniche. In particolare illustra le metodologie impiegate per la verifica delle citate riserve e riporta le proprie valutazioni sui procedimenti ed i metodi seguiti dall'impresa nonche' le valutazioni sulla conformita' delle relative stime alle norme di legge e regolamentari.

2.1. Metodi di calcolo delle riserve tecniche adottati dall'impresa
a. Riserva premi
L'attuario incaricato descrive i criteri di calcolo della riserva premi, adottati dall'impresa distinguendo le componenti di riserva per frazioni di premi e di riserva per rischi in corso.
a.1. Riserva per frazioni di premi
L'attuario incaricato illustra il criterio di calcolo della riserva per frazioni di premio, adottato dall'impresa.
Laddove sia stato impiegato il metodo «pro rata temporis», l'attuario descrive le modalita' seguite dall'impresa ai fini della definizione, per ciascun rischio, della frazione di anno di competenza dell'esercizio successivo, della corretta imputazione dei premi che saranno esigibili (c.d. rate a scadere) e degli oneri di acquisizione direttamente imputabili ai premi lordi contabilizzati.
Qualora sia stato utilizzato un metodo forfettario, l'attuario incaricato riporta gli esiti delle verifiche operate dall'impresa sulle condizioni di applicabilita' di tale metodo alternativo, previste dall'art. 8, comma 2, del regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto.
a.2. Riserva per rischi in corso
L'attuario incaricato, anche qualora non ricorrano i presupposti tecnici per l'accantonamento di tale posta, descrive la metodologia impiegata dall'impresa per la valutazione dell'eventuale esigenza di appostazione della riserva per rischi in corso, con particolare riferimento alle tipologie di rischi per le quali la compagnia abbia ritenuto opportuno effettuare una valutazione separata.
L'attuario incaricato, in relazione alla metodologia adottata dall'impresa ai sensi dell'art. 10, comma 1 o comma 2, del regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto, illustra il modello previsionale adottato per la stima del costo atteso dei sinistri nonche' le relative ipotesi evolutive.
b. Riserva sinistri
L'attuario incaricato descrive i criteri di calcolo della riserva sinistri adottati dall'impresa distinguendo le componenti di riserva per sinistri avvenuti e denunciati e di riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati.
b.1. Riserva per sinistri avvenuti e denunciati
L'attuario incaricato illustra il processo di determinazione della riserva sinistri attraverso la valutazione analitica separata di ciascun sinistro (metodo dell'inventario). Laddove impiegata, illustra inoltre la metodologia e le ipotesi adottate dall'impresa per la valutazione a costo medio della generazione di bilancio. Descrive infine i criteri ed i metodi di stima adottati dalla compagnia per la determinazione del costo ultimo dei sinistri nonche' il procedimento di quantificazione ed attribuzione delle spese di liquidazione.
b.2. Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati
L'attuario incaricato descrive il metodo, adottato dall'impresa, per la stima della riserva per sinistri denunciati tardivamente fornendo nel dettaglio la descrizione delle singole fasi del procedimento di calcolo.

2.2 Valutazioni tecniche dell'attuario incaricato
a. Riserva premi
L'attuario incaricato fornisce idonee informazioni in ordine alla «tenuta», nel corso dell'esercizio, della riserva premi iniziale.
a.1. Riserva per frazioni di premi
L'attuario incaricato descrive le metodologie da lui adottate per il controllo del corretto accantonamento della riserva per frazioni di premi, fornendo l'indicazione dei dati utilizzati, delle ipotesi impiegate e dei risultati ottenuti.
a.2. Riserva per rischi in corso
L'attuario incaricato descrive le singole fasi delle verifiche condotte nonche' le risultanze della metodologia da lui impiegata per la valutazione della riserva per rischi in corso, anche nel caso in cui l'impresa non abbia costituito alcun accantonamento.
Tale evidenza e' peraltro fornita per ciascuna tipologia di rischi nei casi in cui l'attuario incaricato abbia ritenuto opportuno effettuare una valutazione separata, attese le diverse connotazioni che la sinistralita' puo' assumere in relazione ai diversi rischi.
Qualora l'attuario incaricato abbia impiegato, in ragione di verifiche autonome, un metodo empirico di calcolo, avra' cura di illustrare il modello previsionale della sinistralita' attesa da lui utilizzato nonche' le ipotesi sottostanti, riportando le motivazioni che ne hanno suggerito l'adozione.
Laddove l'attuario incaricato abbia applicato, nelle proprie verifiche, un metodo analitico, basato sulla ricostruzione dei premi di tariffa dei contratti per i quali e' stata costituita la riserva premi, descrive il procedimento adottato e indica i parametri, le ipotesi prese a riferimento ed i relativi risultati ottenuti.
b. Riserva sinistri
b.1. Riserva per sinistri avvenuti e denunciati
L'attuario incaricato fornisce idonee informazioni in ordine alla tenuta nel corso dell'esercizio della riserva iniziale, sia per quanto concerne la componente di risparmio o perdita che scaturisce dalle movimentazioni dei sinistri, che per quanto attiene all'eventuale rivalutazione o svalutazione della riserva residua operata dalla societa' a chiusura dell'esercizio.
L'attuario incaricato riferisce in ordine alle analisi statistiche condotte sui dati storici e sugli indicatori tecnici dell'impresa, ponendo particolare attenzione ai dati relativi ai sinistri interessati dalla procedura di risarcimento diretto nonche' dell'andamento dei relativi forfait gestionaria/debitrice, avendo cura di segnalare eventuali mutamenti della struttura gestionale e/o liquidativa che hanno comportato o potrebbero comportare variazioni significative nelle statistiche aziendali, fornendo un giudizio sull'attendibilita' delle medesime.
Descrive in maniera dettagliata le metodologie statistico-attuariali impiegate ed illustra il procedimento di calcolo, le ipotesi statistiche e finanziarie utilizzate nonche' i risultati ottenuti ai fini delle verifiche sulla riserva, fornendo evidenza anche di specifiche analisi effettuate per i sinistri interessati dalla procedura di risarcimento diretto.
L'attuario incaricato fornisce inoltre evidenza delle verifiche condotte in merito ai seguenti aspetti:
condizioni di applicabilita' delle metodologie adottate secondo la corretta tecnica attuariale;
motivazioni relative alla scelta delle ipotesi;
aderenza delle ipotesi impiegate alla realta' operativa dell'impresa;
coerenza delle ipotesi impiegate all'interno del medesimo scenario di valutazione;
analisi di sensibilita' dei risultati al variare delle ipotesi nell'ambito di un metodo, ovvero al variare dei diversi metodi applicati.
L'attuario incaricato tiene conto inoltre delle seguenti indicazioni:
i dati utilizzati nelle valutazioni sono classificati per anno di avvenimento;
le ipotesi relative all'orizzonte temporale di smontamento della riserva sinistri devono essere coerenti con le informazioni desumibili dai dati aziendali.
Qualora l'attuario incaricato, al fine di ottenere una maggiore significativita' statistica della stima, abbia utilizzato un livello di dettaglio o di aggregazione dei dati non desumibile dalla modulistica di vigilanza, illustra le motivazioni tecniche che ne hanno suggerito l'adozione. In tal caso allega alla relazione i dati di dettaglio nonche' prospetti di riconciliazione con i dati della modulistica di vigilanza.
Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'impiego di metodologie di stima statistico-attuariali, l'attuario incaricato motiva le condizioni di inapplicabilita' delle stesse e descrive le valutazioni effettuate con altri procedimenti (quali ad es. analisi per indicatori), avendo cura di illustrare le motivazioni concernenti il loro utilizzo.
b.2. Riserva per sinistri denunciati tardivamente
L'attuario incaricato fornisce le informazioni relative alla tenuta, nel corso dell'esercizio, della riserva stimata per sinistri denunciati tardivamente all'inizio dell'esercizio.
L'attuario incaricato descrive il metodo da lui adottato per la verifica della riserva per sinistri denunciati tardivamente fornendo nel dettaglio le singole fasi del procedimento di calcolo, nonche' le motivazioni alla base delle metodologie statistico-attuariali eventualmente applicate. In ogni caso illustra le analisi condotte sulla frequenza ed il costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, sul costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio e sulla determinazione dei forfait gestionaria/debitrice.

3. Valori
L'attuario incaricato evidenzia nella relazione gli importi delle riserve tecniche che l'impresa intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio e quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente secondo il livello di dettaglio di cui al precedente punto 2.

4. Osservazioni
a) Osservazioni di carattere generale
L'attuario incaricato riporta gli eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per consentire un'adeguata comprensione delle problematiche tecnico-gestionali e/o valutative alla base della quantificazione degli accantonamenti a riserva.
b) Osservazioni critiche
L'attuario incaricato illustra gli aspetti problematici riscontrati nel corso della verifica quali, ad esempio, anomalie e/o situazioni di criticita' emerse nel corso dei controlli sulla corretta presa in carico del portafoglio, inadeguatezze amministrative e/o contabili del ciclo sinistri, anomalie nei procedimenti seguiti dall'impresa nella determinazione delle riserve tecniche o dissensi nell'interpretazione della normativa.
L'attuario incaricato riporta inoltre le motivazioni per cui, pur in presenza di scostamenti tra gli importi che l'impresa intende iscrivere nel bilancio d'esercizio e le stime operate dal medesimo, ritenga ugualmente di poter rilasciare un giudizio positivo sulle riserve tecniche.

5. Rilievi
Qualora i procedimenti e i metodi seguiti dall'impresa nella determinazione delle riserve tecniche non diano una sufficiente affidabilita', o qualora ricorrano altri motivi che non consentano di poter rilasciare una valutazione positiva sulla loro corretta determinazione o rendano impossibile esprimere un giudizio, l'attuario incaricato specifica analiticamente gli elementi riscontrati, richiamando tra l'altro gli eventuali interventi e rilievi formulati all'impresa nel corso dell'esercizio ed indica, laddove possibile, l'ordine di grandezza dell'insufficienza delle riserve tecniche.

6. Giudizio sulle riserve
Si riportano nel seguito gli schemi tipo dell'attestazione rilasciata dall'attuario incaricato.
L'attuario incaricato, ove lo ritenga necessario, puo' aggiungere alla dichiarazione stessa ulteriori elementi ritenuti utili per la completezza del giudizio.
1) Rilascio di giudizio positivo senza rilievi
«Sulla base di quanto sopra esposto attesto la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano relative alle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005, nonche' la corretta determinazione delle relative stime che la societa' intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio per un importo pari a euro ritenuto, a mio giudizio, nel complesso sufficiente a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia.»
2) Rilascio di giudizio positivo con osservazioni critiche
«Sulla base di quanto sopra esposto, pur tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 4, punto b), attesto la corretta determinazione della stima delle riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005, che la societa' intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio per un importo pari a euro ritenuto, a mio giudizio, nel complesso sufficiente a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia.»
3) Rilascio di giudizio negativo
«Sulla base di quanto sopra esposto e a causa della rilevanza degli effetti indicati al paragrafo 5, attesto che le riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005, che la societa' intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio per un importo pari a euro, nel loro complesso, non risultano, a mio giudizio, sufficienti in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia.»
4) Mancato rilascio per impossibilita' di poter esprimere un giudizio
«Sulla base di quanto sopra esposto, attesto in conclusione che, a causa della rilevanza delle limitazioni indicate al paragrafo 5., non sono in grado di esprimere alcun giudizio in merito alla correttezza dei procedimenti ed i metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005, nonche' sulla corretta determinazione delle relative stime che la societa' intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio per un importo pari a euro» Data della relazione tecnica
Firma dell'attuario incaricato

Allegati alla relazione tecnica sulle riserve
a) tabelle relative alle singole fasi del processo di stima della riserva per rischi in corso separatamente per ciascuna delle eventuali categorie di rischi individuate, con indicazione delle ipotesi utilizzate e dei risultati della stima.
In particolare, laddove impiegata la metodologia empirica del rapporto sinistri a premi, sono indicate, con riferimento ad un orizzonte temporale sufficientemente ampio, le singole voci che concorrono alla formazione del suddetto rapporto (premi, sinistri e oneri di acquisizione direttamente imputabili ai premi), nonche' il valore di sinistralita' preso a riferimento per l'accantonamento;
b) tabelle relative alle indagini statistiche operate dall'attuario incaricato (analisi sui dati storici aziendali, sugli indicatori tecnici, sullo smontamento dei sinistri);
c) tabelle relative alle singole fasi del processo di stima della riserva sinistri, separatamente per ciascuna delle eventuali categorie di rischi individuate, comprensive dei dati posti alla base delle valutazioni, delle ipotesi utilizzate e dei risultati finali
d) tabelle di calcolo per la determinazione della stima della riserva dei sinistri accaduti ma non ancora denunciati;
e) prospetti di raccordo tra i dati utilizzati nella proiezione della riserva sinistri ed i dati della modulistica di vigilanza.
 
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