Gazzetta n. 65 del 17 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 febbraio 2008
Non iscrizione delle sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera a) e l'art. 6, paragrafo 1;
Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 1490/2002/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase e della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
Vista la decisione della Commissione 2007/553/CE del 2 agosto 2007 relativa alla non iscrizione delle sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che i notificanti delle sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin hanno informato la Commissione che non intendevano piu' sostenere la presentazione degli studi necessari per consentire all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) di completare la valutazione di tali sostanze attive ai fini della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/553/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione;
Considerato che in Italia non risultano attualmente registrati prodotti fitosanitari contenenti le citate sostanze attive;
Considerato che tale decisione di non inclusione delle sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin, non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione delle citate sostanze attive nell'allegato I della direttiva medesima;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria che prevede in questo caso, non avendo prodotti fitosanitari registrati, che non possono essere concesse registrazioni per prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2008
Il direttore generale: Borrello
 
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