Gazzetta n. 65 del 17 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 28 dicembre 2007
Nuovo regime delle esenzioni tariffarie di rotta e di terminale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento comunitario n. 1794 della Commissione europea del 6 dicembre 2006.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come successivamente modificato e integrato con i decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151 ed, in particolare, gli articoli 744, 746 e 748;
Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, recante «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta»;
Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, come successivamente modificato, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime»;
Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000, recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie», nonche' la connessa direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007, recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006, recante «Attuazione dell'art. 746, comma 4, del codice della navigazione»;
Visto il Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006, con il quale e' stato istituito un «sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea» ed, in particolare, l'art. 9, commi 1, 2 e 3, concernenti, rispettivamente, l'elenco delle fattispecie di esenzione obbligatoria dal pagamento delle tariffe di rotta, l'elenco delle fattispecie di esenzione facoltativa dal pagamento delle tariffe di rotta, nonche' la previsione della possibilita' di esonero dal pagamento delle tariffe di terminale per le fattispecie di cui ai menzionati commi 1 e 2;
Considerato che la Repubblica italiana, fruendo della facolta' concessa dall'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1794/2006, ha informato la Commissione europea sul rinvio dell'applicazione del Regolamento medesimo alla data del 1° gennaio 2008;
Ritenuta la necessita' di procedere, sia per le tariffe di rotta sia per le tariffe di terminale, ad una complessiva ricognizione della serie di esenzioni, obbligatorie e facoltative, dal pagamento di tali tariffe, esenzioni da applicarsi da parte della Repubblica italiana, in adesione al disposto dell'art. 9, rispettivamente, commi 1, 2 e 3, del predetto Regolamento (CE) n. 1794/2006;
Decreta:
Art. 1.
Esenzioni obbligatorie
A decorrere dalla data del 1° gennaio 2008 sono esonerate dal pagamento delle tariffe di rotta e dal pagamento delle tariffe di terminale, in adesione al disposto dell'art. 9, comma 1 e comma 3, del Regolamento (CE) n. 1794/2006, le seguenti tipologie di volo:
a) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo al decollo autorizzato e' inferiore a due tonnellate metriche;
b) voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, i Monarchi regnanti e i loro familiari diretti, i Capi di Stato, i Capi e i Ministri dei Governi in carica. In tutti i casi tale situazione e' debitamente comprovata dall'indicatore di stato nel piano di volo;
c) voli di ricerca e soccorso, debitamente autorizzati dall'organismo competente, quando sono effettuati con aeromobili di proprieta' dello Stato, appartenenti ai soggetti istituzionali all'uopo deputati, ivi compresi i voli effettuati dalla componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 2.
Esenzioni facoltative
A decorrere dalla data del 1° gennaio 2008 sono esonerate dal pagamento delle tariffe di rotta e dal pagamento delle tariffe di terminale, in adesione al disposto dell'art. 9, comma 2 e comma 3, del Regolamento (CE) n. 1794/2006, le seguenti tipologie di volo:
a) voli militari, effettuati dagli aeromobili militari di proprieta' dello Stato, appartenenti alle Forze Armate italiane (Esercito Italiano, Marina Militare, ivi compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri);
b) voli militari, effettuati da aeromobili militari di proprieta' di Stati esteri, a condizione della sussistenza di un regime di reciprocita', o in ottemperanza a specifici accordi e protocolli internazionali;
c) voli di addestramento, effettuati esclusivamente al fine del conseguimento di una licenza o di un'abilitazione nel caso del personale navigante di condotta come debitamente comprovato dall'indicatore di stato nel piano di volo. I voli devono essere effettuati esclusivamente all'interno dello spazio aereo della Repubblica italiana. I voli non devono servire al trasporto di passeggeri o merci, ne' per il posizionamento o il trasporto dell'aeromobile;
d) voli effettuati esclusivamente al fine di verificare o collaudare apparecchiature utilizzate o che sono utilizzate come aiuti al suolo per la navigazione aerea, ad esclusione dei voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili interessati (c.d. «voli per radiomisure»);
e) voli che terminano presso l'aeroporto dal quale l'aeromobile e' decollato e durante i quali non e' stato effettuato alcun atterraggio intermedio (c.d. «voli circolari»);
f) voli effettuati dai servizi doganali e di polizia della Repubblica italiana, con aeromobili di proprieta' dello Stato, appartenenti alle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato), se tali voli non sono qualificati come voli militari, ai sensi della lettera a) del presente articolo;
g) voli umanitari, effettuati con aeromobili di proprieta' dello Stato, specificatamente individuati e autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
 
Art. 3.
Esclusioni sanzioni
In relazione alle tipologie di volo di cui all'art. 1, lettere b) e c) e di cui all'art. 2, lettere a), b), f), g), del presente decreto, sono esclusi dal beneficio dell'esenzione tariffaria, sia per i canoni di rotta sia per i canoni di terminale, i relativi voli effettuati, per conto dello Stato, con aeromobili, di proprieta' di soggetti privati esercenti il trasporto aereo, appositamente noleggiati secondo specifiche convenzioni commerciali, il cui corrispettivo di noleggio include necessariamente anche l'ammontare delle tariffe di rotta e delle tariffe di terminale.
 
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
Al fine del rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio, ENAV provvede ad inoltrare alle amministrazioni fruitrici dei servizi oggetto delle esenzioni di cui agli articoli 1 e 2, nonche' al Ministero dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, l'indicazione del corrispettivo correlato all'erogazione dei servizi resi in regime di non remunerazione dei costi indicando, altresi', il numero dei voli e delle unita' di servizio erogate.
I costi derivanti dalle esenzioni tariffarie, disposte con il presente decreto ed indicate nel contratto di servizio tra le amministrazioni dello Stato competenti ed ENAV, dovranno essere contenute nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Roma, 28 dicembre 2007
Il Ministro dei trasporti Bianchi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Il Ministro della difesa Parisi Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 142
 
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