Gazzetta n. 65 del 17 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 marzo 2008
Modalita', termini ed effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista dal comma 48 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito d'impresa e dal valore della produzione effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
Visto il terzo periodo del citato comma 48 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire, con decreto di natura non regolamentare, le modalita', i termini e gli effetti dell'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostituiva;
Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, recante disposizioni per il recupero a tassazione ordinaria in sei quote costanti delle suddette eccedenze ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il comma 34, settimo e ottavo periodo, del citato art. 1, della stessa legge finanziaria 2008, recanti disposizioni per il recupero a tassazione in via ordinaria delle suddette eccedenze ai fini dell'imposta sul reddito e disposizioni per l'assoggettamento a imposta sostituiva dell'uno per cento delle riserve in sospensione d'imposta ad esse correlate;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Applicazione dell'imposta sostitutiva
1. Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, originate dalle deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, possono essere recuperate a tassazione, con conseguente riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili, mediante assoggettamento all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
2. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva puo' essere esercitata anche in relazione a singole classi di beni e altri elementi corrispondenti ai righi di ciascuna sezione del suddetto quadro EC. L'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascun rigo oggetto di riallineamento, l'intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o l'intero ammontare delle differenze residue risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei successivi periodi. Tuttavia, i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi, incluse nel rigo del suddetto quadro relativo ai beni immateriali (rigo EC4).
3. In deroga al precedente comma, se l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva. Con riguardo all'avviamento, tale disposizione si applica in caso di cessione dell'azienda.
4. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento della prima delle tre rate obbligatorie entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o, in caso di opzione successiva, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta di riferimento per l'individuazione delle differenze residue oggetto di riallineamento.
5. L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 12 per cento sulla parte delle differenze di valore complessivamente ricomprese nel limite di 5 milioni di euro; con l'aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con l'aliquota del 16 per cento sulla parte superiore a 10 milioni di euro. Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in piu' periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva.
 
Art. 2.
Effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva
1. Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all'applicazione dell'imposta sostitutiva produce effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, si considera effettuata l'opzione per la disciplina. A partire dalla stessa data, opera l'eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilita' gravante sulle riserve in sospensione d'imposta.
2. Nel caso in cui l'applicazione dell'imposta sostitutiva abbia ad oggetto le differenze di valore riguardanti i beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC e gli stessi siano realizzati in data anteriore all'inizio del quarto periodo d'imposta, successivo a quello di esercizio dell'opzione, il costo fiscale di detti beni e' ridotto delle differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggiore ammortamento dedotto. L'imposta sostitutiva relativa ai beni oggetto di anticipato realizzo e' scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 o 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'opzione per l'imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell'IRAP e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d'imposta. Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dopo il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la parte delle quote costanti gia' recuperate a tassazione ai fini dell'IRAP, in correlazione alle medesime differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva, costituisce componente negativo del valore della produzione deducibile, agli effetti dell'IRAP relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.
4. Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facolta' prevista dal comma 34, ottavo periodo, dell'art. 1, della legge finanziaria 2008, assoggettando in tutto o in parte le riserve e gli utili gravati dal vincolo di disponibilita' all'imposta sostitutiva dell'uno per cento ivi prevista, la successiva applicazione dell'imposta sostitutiva sulle differenze di valori non comporta comunque la restituzione della suddetta imposta dell'uno per cento.
 
Art. 3.
Versamento e disciplina dell'imposta sostitutiva
1. L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale e' stata esercitata l'opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali.
2. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Roma, 3 marzo 2008
Il Vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 246
 
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