Gazzetta n. 66 del 18 marzo 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2008, n. 43
Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 7 che prevede, tra l'altro, delega al Governo per l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante il regolamento dell'articolazione organizzativa e delle dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi da 404 a 416, da 426 a 428 e da 474 a 477, dell'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equita' sociale;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 15 giugno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2007, relativo al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007, del 27 agosto 2007 e del 17 settembre 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 gennaio 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dipartimenti del Ministero
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 300 del 1999». Il Ministero e' articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 945. In tale numero sono comprese 17 posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, 19 posizioni dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' 36 posizioni dirigenziali relative agli Uffici di diretta collaborazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
degll'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti Ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante: «Norme per
la ristrutturazione del Ministero delle finanze» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1991, n.
264).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, recante: «Regolamento degli uffici e del
personale del Ministero delle finanze» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1992, n. 116, supplemento
ordinario.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile
1997, n. 94, recante: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato»:
«Art. 7. - 1. Ai fini della razionalizzazione delle
strutture amministrative e del potenziamento degli
strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in
materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e'
disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione, che assume la denominazione di
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli
uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due
Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli
atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni
«Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero
del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro
del bilancio e della programmazione economica» sono
sostituite dalle dizioni «Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si
attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella
legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni
delle competenze non strettamente connesse ai fini
istituzionali;
b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e
sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le
strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra
queste ed altre amministrazioni;
c) organizzazione della struttura ministeriale
attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di
attivita', da individuare anche in forma dipartimentale, e,
nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale
generale, ove necessario anche periferici, articolati in
altre unita' organizzative interne, secondo le rispettive
attribuzioni;
d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca
economica e finanziaria, nonche' di analisi della
fattibilita' economico-finanziaria delle innovazioni
normative riguardanti i vari settori dell'intervento
pubblico;
e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato
interministeriale della programmazione economica (CIPE),
con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle
competenti amministrazioni, nonche' riordino, con eventuale
unificazione o soppressione, degli attuali organi della
programmazione economica;
f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione
del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del
nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti
pubblici;
g) riorganizzazione della cabina di regia di cui
all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione
di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali
dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori
in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con
potenziamento delle relative strutture tecniche ed
amministrative, nonche' individuazione, tra le altre, di
una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla
base dei criteri di cui alla lettera c).
3. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e
delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti
con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti
criteri:
a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni
amministrative e' retta da criteri di omogeneita',
complementarieta' e organicita' mediante anche
l'accorpamento degli uffici esistenti;
b) l'organizzazione si conforma al criterio di
flessibilita', per corrispondere al mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per
raggiungere specifici obiettivi;
c) l'ordinamento complessivo e' orientato alla
diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione
ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e
razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e
commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle
sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un
indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
4. Al fine dell'espressione del parere da parte della
Commissione di cui all'art. 9, il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei
principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Nella prima applicazione della presente legge e'
mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la
collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i
dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui
al comma 1, anche attraverso opportune attivita' di
riqualificazione.
6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, e' disposta la fusione
dell'Istituto di studi per la programmazione economica
(ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla
vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, denominato
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, al quale sono attribuiti il personale, le
risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti,
nonche' i relativi rapporti attivi e passivi. Al
conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede:
a) con il contributo dello Stato, il cui importo
annuo e' determinato con la legge finanziaria;
b) con i contributi di amministrazioni ed enti
pubblici e privati, nonche' di organizzazioni
internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio
patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' di
promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme,
anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.
7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del
tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il
personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti
alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, contestualmente
istituita.
8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto,
per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in
vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal
comma 2.».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
recante: «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e riordino delle
competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge
3 aprile 1997, n. 94» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, recante: «Regolamento recante le
attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche'
disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998,
n. 58.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154, recante: «Regolamento recante norme
sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche
dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94» abrogato dal presente
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
1998, n. 116.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 107 recante: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84, supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2002, n. 112, recante «Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture»:
«Art. 9 (Disposizioni in materia di privatizzazione,
liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa'
interamente controllate dallo Stato, nonche' di
cartolarizzazione di immobili). - 1. Il termine previsto
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e
fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del
predetto decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre
2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare
anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e
29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le
modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali
sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma
derivata e derivante dalla liquidazione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di
liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956
e' destinato prioritariamente ad altre attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti
giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione
nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad
una societa', direttamente o indirettamente controllata
dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato. La societa' puo' avvalersi anche
dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in
giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
sensi della normativa vigente, le amministrazioni dello
Stato. E', altresi', facolta' della societa' di procedere
alla revoca dei mandati gia' conferiti. La societa'
esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla
base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
diritto privato, ivi incluse transazioni relative a
rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione,
cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello
Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di
fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 9
della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una
apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,
il compenso spettante alla societa', i profili contabili
del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
controllo.
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, individua le liquidazioni gravemente
deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali
e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti
distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Nelle more della individuazione della
societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri
previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono
abrogati:
a) il secondo comma dell'art. 14;
b) l'art. 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis,
lettera c), del presente articolo, determinati nella misura
massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione
coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni.
3. Al fine di favorire il processo di
ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della
societa' Alitalia S.p.A. nella misura massima di 893,29
milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per
l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)-b) (omissis).
5. (Omissis).».
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:
«Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2002, n. 172.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante:
«Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 227 recante: «Regolamento per la riorganizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194).
- Si riporta il testo del comma 93 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi
e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure
di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attivita' istituzionali e dei servizi da rendere
all'utenza, con significativa riduzione del numero di
dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni
interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le amministrazioni che non provvedono entro il
30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso
alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono
alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del
personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le
previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3,
commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
data del 30 novembre 2004, le mobilita' che
l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
a processi di trasformazione o soppressione di
amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in
situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art.
35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive
dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da
definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 98».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 8 febbraio 2006, recante: «Rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle
posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio
2006, n. 109.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114).
- Si riportano i testi dei commi da 404 a 416, da 426 a
428 e da 474 a 477 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire
risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per
l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20
milioni di euro per l'anno 2009».
«426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416
l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e
delle finanze e' ridefinita su base regionale e, ove se ne
ravvisi l'opportunita', interregionale e interprovinciale,
in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di
gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai
commi da 404 a 416 si provvede:
a) al riordino dell'articolazione periferica del
Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione
dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' delle Ragionerie
provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei
servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle
strutture dei Dipartimenti centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al
comma 427, lettera a), assumono le seguenti denominazioni:
"Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e
"Ragionerie territoriali dello Stato".».
«474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituita la Commissione tecnica per la finanza
pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti
finalita' di studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il
processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza
pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni
pubbliche che sia diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio
dello Stato, disegnare una diversa classificazione della
spesa, anche mediante ridefinizione delle unita' elementari
ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al
miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente
gestione delle risorse, rafforzando i processi di
misurazione delle attivita' pubbliche e la
responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi
della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio
dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle
autorizzazioni legislative di spesa, nonche' con una
prospettazione delle decisioni in termini di
classificazione funzionale, economica e per macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei
bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un piu'
agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilita'
nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche
per la definizione dei principi generali e degli strumenti
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei
rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle
autonomie territoriali, nonche' all'efficacia dei
meccanismi di controllo della finanza territoriale in
relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita'
di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli
altri enti del sistema statistico nazionale,
l'affidabilita', la trasparenza e la completezza
dell'informazione statistica relativa agli andamenti della
finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti
Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e
cooperare alle attivita' poste in essere dal Parlamento in
attuazione del comma 480.
475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla
base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione
alle diverse finalita' e la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull'attivita' svolta dalla Commissione e sul
programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la
Commissione avvia la propria attivita' sulla base delle
disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorita'
per le attivita' di supporto del programma di cui al
comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione
di cui al comma 474, e' istituito un apposito Servizio
studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze, cui e' preposto un dirigente di prima fascia del
medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al
Dipartimento stesso.
477. Per l'espletamento della sua attivita' la
Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresi', della
struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la
quale e' contestualmente soppressa. La Commissione puo'
altresi' avvalersi degli strumenti di supporto gia'
previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica,
di cui all'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi
informativi, di cui al quarto comma del medesimo art. 32,
nonche' l'istituzione di una segreteria tecnica e la
stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e
5 dell'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2007.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 gennaio 2007 recante: «Disposizioni in ordine al
trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2007, n. 71.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 marzo 2007 recante: «Attuazione dell'art. 10 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
concernente il trasferimento di competenze residue dal
Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2007, n. 121.
- Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
recante: «Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n.
229.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con
autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.»
- Per il testo del comma 4-bis, lettera e) dell'art. 17
della citata legge n. 400/1988 si vedasi nelle note alle
premesse.



 
Art. 2.
Capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 165 del 2001», dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito denominato: «Ministro».
3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del Dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
citato decreto legislativo n. 165/2001:
«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 5 del
citato decreto legislativo n. 300/1999:
«3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.»
«5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».



 
Art. 3. Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' in materia
di finanza pubblica, Comitato permanente di indirizzo e
coordinamento della fiscalita' e Comitati interdipartimentali.
1. E' istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e finanziaria e dai capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo e di coordinamento delle attivita' e delle metodologie e di integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione macroeconomica.
3. E' istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed e' composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dal Direttore del Secit, nonche', ove invitati, dai responsabili di Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale.
4. Le attivita' in materia di coordinamento delle risorse umane e strumentali, delle attivita' informatiche e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono svolte dai Comitati Interdipartimentali cui sono chiamati a partecipare, su designazione dei capi dei Dipartimenti, i dirigenti responsabili dei settori interessati. I Comitati, presieduti dal capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, supportano il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nell'elaborazione di linee guida, strategie generali e piani operativi nelle materie di interesse e definiscono i livelli di servizio relativi alle attivita' amministrative.



Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
recante: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265, supplemento ordinario.



 
Art. 4.
Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni
1. Operano nell'ambito del Ministero:
a) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al momento della istituzione dell'Agenzia fiscale di cui all'articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
c) il Servizio consultivo ed ispettivo tributario;
d) la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 40 del gia' citato
decreto-legge n. 159/2007:
«Art. 40 (Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e disposizioni fiscali). - 1. Al fine di garantire la
continuita' di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco
opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi
pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della
nuova concessione, avviata con il bando di gara del
29 giugno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 90, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sara' operativa nel corso
dell'anno 2008, la gestione del gioco continuera' ad essere
assicurata dall'attuale concessionario fino a piena
operativita' della nuova concessione e comunque non oltre
il 30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e'
istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia
fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti
giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati
secondo la disciplina dell'organizzazione interna
dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro
dell'economia e delle finanze stabilisce, sentite le
organizzazioni rappresentative dei dipendenti
dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei
soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi
di monopolio, con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'Agenzia.
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il
direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri
decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva
lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al
primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce
la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo
l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale
data le funzioni cessano di essere esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e'
soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15
dell'art. 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, alcune funzioni gia' esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono
essere assegnate, senza oneri a carico della finanza
pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto
regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del
Dipartimento per le politiche fiscali.
5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le
competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia
periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di
trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato.
6. Si applica l'art. 73, commi 2, 5 e 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, definisce, relativamente al gioco a
distanza:
a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui
esercizio e' affidato in concessione a piu' concessionari,
i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di
concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta
dei giochi stessi;
b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui
esercizio e' affidato in concessione a un solo
concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti
abilitati alla loro raccolta;
c) le modalita' per la partecipazione al gioco da
parte dei consumatori.
6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono
definiti in conformita' ai seguenti principi e criteri:
a) tutela del consumatore;
b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'art.
49 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, nel
rispetto della tutela del consumatore e della difesa
dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in
ossequio ai principi di necessita', di proporzionalita' e
di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;
c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di
giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni
in essere;
d) esplicita abrogazione delle disposizioni,
concernenti la regolazione dei requisiti minimi per
l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonche'
delle relative modalita' di partecipazione, in contrasto
con quelle definite dai provvedimenti di cui al
comma 6-bis;
e) pluralita' dei soggetti raccoglitori del gioco,
anche relativamente ai giochi il cui esercizio e' affidato
in concessione ad un unico soggetto;
f) obbligo della nominativita' del gioco a distanza;
g) esercizio della promozione e della pubblicita' dei
prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei
minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.
6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari
unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e
scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di
concessione.
6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi
esercitati a distanza e' definita con specifici decreti
direttoriali.
6-sexies. All'art. 1, comma 287, lettera i), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'art. 38, comma 4,
lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, le parole: «, previo versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila» sono soppresse. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformita'
con i principi di tutela della concorrenza e di non
discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in
essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti
che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della convenzione per
l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al
decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006,
adottata ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 4, del predetto
decreto-legge.
7. All'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito
dal seguente: «Ai fini della determinazione dell'acconto,
l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di
cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente
nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della
delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente
l'anno di riferimento.».
8. All'art. 50, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le regioni possono deliberare che la
maggiorazione, se piu' favorevole per il contribuente
rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di
imposta al quale si riferisce l'addizionale».
- Per il testo del comma 474 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 296/2006 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 5.
Competenze del Dipartimento del tesoro
1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, anche sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero per il commercio internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio e rapporti con le competenti Autorita' indipendenti;
e) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura; prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
f) interventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici e di attivita' produttive; garanzie pubbliche; monetazione;
g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;
h) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;
i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
l) informatica dipartimentale; comunicazione istituzionale e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».
3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - analisi economico-finanziaria;
b) Direzione II - debito pubblico;
c) Direzione III - rapporti finanziari internazionali;
d) Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali;
e) Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;
f) Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso comunitario;
g) Direzione VII - finanza e privatizzazioni;
h) Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma 1, lettere a) e c), nonche' per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
6. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' un corpo di ispettori per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento per un numero complessivo di 14 posizioni dirigenziali. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento dell'ufficio del direttore generale del tesoro, controllo di gestione dipartimentale, informatica dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale del tesoro, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i).
 
Art. 6.
Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro
1. La Direzione I - analisi economico-finanziaria si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria;
b) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;
c) informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico;
d) analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici.
2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in 13 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;
b) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto «Disponibilita' del tesoro per il servizio di tesoreria» previsto dall'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico;
c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;
d) coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e societa' controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato;
e) rapporti con gli organismi internazionali, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico e per la procedura di controllo dei disavanzi eccessivi;
f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.
3. La Direzione III - rapporti finanziari internazionali - si articola in 13 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) affari economici e finanziari europei e internazionali;
b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;
c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il G7, il G10, il G20;
d) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, la BEI;
e) partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali, ivi inclusi il CEF, l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3;
f) partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;
g) interventi riguardanti il sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;
h) prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento.
4. La Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali - si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, regolamentazione e vigilanza del sistema bancario e finanziario, e dei pagamenti dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attivita' finanziaria delle imprese di assicurazione;
b) rapporti con le autorita' indipendenti e di vigilanza;
c) vigilanza sulle fondazioni bancarie;
d) vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia e su altri enti operanti nei settori di competenza del Dipartimento;
e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la disciplina dei mercati. Cooperazione giuridica internazionale.
5. La Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi delle vulnerabilita' del sistema finanziario, rispetto a fenomeni di riciclaggio di denaro, usura, finanziamento del terrorismo, in funzione del rafforzamento della rete di protezione del medesimo sistema. Irrogazione di sanzioni amministrative, anche avvalendosi delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, per violazioni connesse a fattispecie di riciclaggio, usura, mancata dichiarazione di trasferimento all'estero di denaro contante e titoli al portatore, finanziamento del terrorismo, embarghi finanziari; gestione del relativo contenzioso;
b) attivita' connesse alla prevenzione del fenomeno dell'usura: definizione dei tassi soglia; gestione del fondo antiusura, rapporti con i soggetti destinatari;
c) attivita' funzionali e di supporto al comitato di sicurezza finanziaria;
d) attivita' concorrenti alla realizzazione degli embarghi finanziari;
e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza della direzione, ivi inclusi l'Unione europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale e il Gruppo d'azione finanziaria internazionale.
6. La Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso comunitario - si articola in 12 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici e attivita' produttive;
b) garanzie pubbliche;
c) concorrenza e aiuti di Stato;
d) contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento;
e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
f) monetazione;
g) vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
h) indennizzi per i beni perduti all'estero.
7. La Direzione VII - finanza e privatizzazioni - si articola in 5 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;
b) esercizio dei diritti dell'azionista;
c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, compresa la relativa attivita' istruttoria e preparatoria;
d) regolamentazione dei settori in cui operano le societa' partecipate in relazione all'impatto su queste ultime.
8. La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - si articola in 4 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) razionalizzazione, valorizzazione e cessione dell'attivo dello Stato e degli enti pubblici non territoriali con riferimento a crediti, concessioni ed altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni azionarie e dei beni immobili, nonche' attivita' di indirizzo nei confronti delle amministrazioni dello Stato cui e' attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo;
b) definizione delle linee guida generali per la valorizzazione degli immobili degli enti pubblici non territoriali;
c) definizione delle linee di indirizzo per i piani di cessione degli immobili degli enti pubblici non territoriali;
d) gestione, attraverso convenzioni con le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici interessati, dei programmi di dismissione di immobili pubblici non statali da realizzare, anche tramite operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi immobiliari, mediante predisposizione e realizzazione delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione e delle attivita' ad esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il rapporto con le societa' di rating e con le altre entita' coinvolte;
e) elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e valorizzazione degli attivi.



Note all'art. 6:
- La legge 27 ottobre 1993, n. 432 recante:
«Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre
1993, n. 257.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
26 novembre 1993, n. 483 recante «Disciplina del conto
intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il
servizio di tesoreria e modifica della disciplina della
riserva obbligatoria degli enti creditizi»:
«Art. 4. - 1. Non appena completato il collocamento
dell'emissione di cui all'art. 3, il saldo del conto
transitorio di cui al medesimo art. 3 viene trasferito in
un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato
«Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria», e
utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del
servizio medesimo.
2. Sul conto «Disponibilita' del Tesoro per il servizio
di tesoreria» vengono giornalmente registrate le operazioni
di introito e di pagamento connesse con il servizio di
tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della
Banca d'Italia.
3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di
ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale
a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel
semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro,
viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico
della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
quello relativo ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, fino
al loro rimborso.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, ove lo
ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di
tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di
cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'art.
2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri,
pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non
sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed
ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato
risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il
ricavato di tale collocamento non ancora affluito al
predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della
presente norma sono nulli e la nullita' deve essere
rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano
pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del
conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui
sopra.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 recante «Misure
urgenti per il Grande Giubileo del 2000», convertito, con
modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651:
«5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente
articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari,
nonche' le giacenze sul conto di disponibilita' del Tesoro
per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca
d'Italia, possono essere impiegate con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro del tesoro».



 
Art. 7.
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al direttore generale del tesoro, con il compito di svolgere le attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento.
2. Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del dipartimento. I compensi sono fissati con decreto del Ministro.
3. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle strutture specificatamente individuate dal direttore generale del tesoro.
4. Il Consiglio e' articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti e' composto di otto membri e svolge attivita' di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresi', specifici compiti affidatigli dal direttore generale del tesoro, nell'ambito delle competenze istituzionali.
 
Art. 8.
Competenze del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato
1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato «decreto-legge n. 194 del 2002», i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche' predisposizione del budget e del consuntivo economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici e raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Analisi studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'ISTAT per i raccordi tra la contabilita' finanziaria e la contabilita' economica prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalita' operative dei sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;
g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilita' economica, anche analitica, e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche' relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita' preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilita' nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;
n) definizione delle modalita' e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita' economica, e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;
o) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».
3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
b) Uffici centrali di bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
h) Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilita' di Stato;
i) Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento cinque posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale per il coordinamento delle attivita' del suo ufficio ed un altro per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano 5 uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera o) del presente articolo.



Note all'art. 8:
- Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 recante:
«Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2002, n.
209.
- Per il testo del comma 474 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 296/2006 si veda nelle note alle premesse.
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante:
«Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
supplemento ordinario).



 
Art. 9.
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale
generale del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato
1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in 22 uffici dirigenziali non generali di cui due con funzioni di consulenza, studio e ricerca e 152 posizioni dirigenziali destinati allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonche' sul sistema delle Ragionerie;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' del sistema delle Ragionerie;
c) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti, societa' ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
e) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici, nonche' altri incarichi autorizzati;
f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;
g) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;
h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici;
i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti e cura delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti soppressi;
l) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il Dipartimento del tesoro, degli atti relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.
2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in 16 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni, nonche' del budget economico;
b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonche' del rendiconto generale dello Stato e del consuntivo economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate;
c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita' e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione della clausola di salvaguardia;
e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilita' economica e patrimoniale; attuazione degli strumenti per il controllo dell'economicita' e dell'efficienza in particolare mediante analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi delle funzioni, dei servizi e delle attivita' delle medesime amministrazioni pubbliche.
3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in 17 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) attivita' di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e per la verifica della compatibilita' economico-finanziaria della contrat-tazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
c) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche' di quelle relative al trasferimento di personale in attuazione del federalismo.
4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in 12 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' normativa, di consulenza e di coordi-namento in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e relativo monitoraggio;
b) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni;
c) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di competenza;
d) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;
e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;
f) attivita' di raccordo con le altre strutture di livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell'attivita' prelegislativa di competenza del Dipartimento.
5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in 14 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;
b) monitoraggio del patto di stabilita' interno e dei flussi di bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;
e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;
g) attivita' di supporto alla verifica della legittimita' costituzionale delle leggi regionali;
h) attivita' normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-citta';
i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo.
6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in 14 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;
e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea.
7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in 11 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonche' supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;
c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed in materia di assistenza sociale;
d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;
e) attivita' concernente il progetto tessera sanitaria e verifica degli andamenti della spesa farmaceutica.
8. L'Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilita' di Stato si articola in 11 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle strategie, pianificazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle attivita' informatiche del Dipartimento, realizzate anche attraverso rapporti operativi con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
b) gestione informatica dei dati sulle spese e sui flussi di entrata relativi al bilancio dello Stato. Realizzazione di sistemi per le amministrazioni finalizzati all'integrazione dei relativi bilanci con il Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, nonche' di sistemi informativi direzionali a supporto del Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento;
c) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;
d) attivita' di consulenza in materia informatica.
9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica, che assorbe le funzioni del Centro nazionale di contabilita' pubblica, il quale viene contestualmente soppresso, si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge compiti di finanza pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in materia di sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche; l'Ispettorato svolge, in particolare, le seguenti funzioni :
a) iniziative per l'adeguamento dei sistemi contabili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dei bilanci pubblici alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;
b) monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa;
c) predisposizione, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;
d) coordinamento, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;
e) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivi sulla finanza pubblica.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in 11 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e analisi metodologica in materia di finanza pubblica e di impatto delle politiche di bilancio, anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
b) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica alla predisposizione di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;
c) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica al coordinamento dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonche' all'elaborazione e allo sviluppo di nuovi modelli econometrici;
d) studi preliminari volti alla predisposizione di banche dati e di modelli disaggregati in materia di finanza pubblica;
e) studio dell'evoluzione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attivita' di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;
f) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche di rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche. Identificazione di indicatori di economicita', efficacia ed efficienza. Supporto alla realizzazione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al comma 480 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
g) studio sulla regionalizzazione della spesa statale e analisi dell'economia e della finanza pubblica su base regionale;
h) analisi e studi in materia di contabilita' e bilancio ambientale.
11. Il Servizio studi svolge la funzione di raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Note all'art. 9:
- Il Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», recante:
«Controllo della spesa».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari»:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
recante «Attivita' informatiche dell'Amministrazione
statale in materia finanziaria e contabile», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n.
282.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3»:
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni o alla Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.»
- Si riporta il testo del comma 480 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296/2006:
«480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle
finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al
comma 474, promuove la realizzazione di un programma
straordinario di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali, anche in relazione alla
applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando
le criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse,
le possibili strategie di miglioramento dei risultati
ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della
qualita' e dell'economicita'. Ai fini dell'attuazione del
programma di cui al presente comma, le amministrazioni
dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al
Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo
stato della spesa nei rispettivi settori di competenza,
anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del
comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404
a 512, indicando le difficolta' emerse e formulando
proposte di intervento in ordine alla allocazione delle
risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia
della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del
programma di cui al presente comma nell'ambito del
Documento di programmazione economico-finanziaria
presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al
Parlamento una relazione sui risultati del programma
straordinario di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle
conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla
relazione un apposito documento da' conto dei provvedimenti
adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma
482».
- Per il testo del comma 474 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 296/2006, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 10.
Sistema delle ragionerie
1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e' costituito da:
a) Uffici centrali di bilancio;
b) Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
 
Art. 11.
Uffici centrali di bilancio
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:
a) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in 6 uffici dirigenziali non generali;
b) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in 8 uffici dirigenziali non generali;
c) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in 6 uffici dirigenziali non generali;
d) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in 8 uffici dirigenziali non generali;
e) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in 13 uffici dirigenziali non generali;
f) Ufficio centrale di bilancio presso i Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale e delle comunicazioni, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;
g) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
h) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
i) Ufficio centrale di bilancio presso i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;
l) Ufficio centrale di bilancio presso i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarieta' sociale, che si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
m) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
n) Ufficio centrale di bilancio presso i Ministeri dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione, che si articola in 8 uffici dirigenziali non generali;
o) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.
2. Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria.
3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:
a) concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri con gli altri uffici del Dipartimento, intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni a livello di unita' previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di ciascun Ministero;
b) esercitano, anche a campione, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti;
c) effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresi', il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;
d) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
e) ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilita' economica per centri di costo ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini dell'armonizzazione dei flussi informativi. Effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte. Effettuano inoltre il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
g) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;
h) svolgono le attivita' delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;
i) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato per centro di responsabilita' ed alla tenuta del conto del patrimonio;
l) provvedono alla valutazione della congruenza delle clausole di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 173/2003:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In
relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in
attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto
organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 2:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con
le modalita' previste dalla normativa vigente, a soggetti
di comprovata professionalita' estranei
all'amministrazione, su materie di competenza dei
Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti di
funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da
individuare con decreto Ministeriale. La predetta
indisponibilita' puo' avere ad oggetto un numero di posti
di livello dirigenziale non superiore, per l'intero
Ministero, a quindici;
b) gli Uffici centrali del bilancio presso i
Ministeri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, si configurano come uffici di livello
dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli
uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del
precedente ordinamento, gli uffici centrali di ragioneria
presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la previdenza e la sicurezza sul
lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente,
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria
presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue
sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di
Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si
configurano come uffici di livello dirigenziale non
generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di
livello dirigenziale generale del Ministero. Resta
parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello
dirigenziale non generale del Ministero;
c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica
per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi
della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) il Comitato di coordinamento del Servizio
consultivo ed ispettivo tributario e' integrato dai capi
dei dipartimenti del Ministero e dai direttori delle
Agenzie fiscali. La partecipazione alle riunioni dello
stesso e' gratuita per tutti i componenti. La durata
massima dell'incarico di esperto, rinnovabile per non piu'
di una volta, e' stabilita in tre anni. Il direttore e'
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli
esperti del Servizio e dura in carica fino ad un massimo di
tre anni. Il direttore e' responsabile del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dal Ministro, cura l'esatta
esecuzione degli studi affidati agli esperti e vigila sulla
conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati
degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo
che il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi
possono comunque accedere il Ministro, i capi dei
Dipartimenti del Ministero, il Comandante generale della
Guardia di finanza ed i direttori delle Agenzie fiscali.
Ferma restando la disciplina relativa agli esperti con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in
materia di incompatibilita', cumulo di impieghi ed
incarichi, si applicano agli esperti del Servizio le
disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Il numero massimo di unita' di personale
addetto al Servizio e' ridotto da duecento a cento. In sede
di prima applicazione della presente lettera:
1) per gli incarichi in corso alla data di entrata
in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di
tre anni decorre dalla predetta data, salvo che il termine
originario dell'incarico non scada anticipatamente;
2) per gli incarichi in corso non puo' essere
disposto il rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei
anni;
3) il direttore del Servizio da ultimo nominato
continua a svolgere le sue funzioni sino alla data di
nomina del nuovo direttore, da effettuare entro sei mesi;
4) con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sei mesi, sono approvate le nuove norme di funzionamento
del Servizio;
e) i membri di diritto del comitato di coordinamento
del Servizio consultivo ed ispettivo tributario
costituiscono il Comitato di indirizzo strategico della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze. La
partecipazione al predetto Comitato di indirizzo e'
gratuita;
f) della Commissione consultiva per la riscossione,
operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il
Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua
sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;
g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e
delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una
Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito
di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di
esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla
materia, anche in ordine alla risoluzione in via
amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle
relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle
modifiche normative concernenti la materia. Le risorse
finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni
soppressi ai sensi della presente lettera nonche' quelle
derivanti dall'applicazione del secondo periodo della
lettera d) del presente comma sono destinate al
funzionamento della predetta commissione per la trasparenza
dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto
dalla lettera f) del presente comma in ordine alla
Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in
favore dei componenti delle predette commissioni sono
determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo
precedente, con decreto Ministeriale.
2. In sede di prima applicazione dell'art. 67 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dal presente decreto legislativo, ferma restando
l'applicabilita' ai direttori delle Agenzie fiscali
dell'art. 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145,
il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori
e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre
dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I
comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad
operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da
effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. All'art. 41, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le
parole: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca», sono aggiunte le seguenti: «e, per il
comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle
medesime».
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le
modalita' previste dall'art. 66, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, all'approvazione del nuovo statuto
dell'Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione dello statuto il comitato di gestione
delibera, ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, i
nuovi regolamenti di contabilita' e di amministrazione, da
approvare con le modalita' previste dall'art. 60, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico
economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al
personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione
del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad
uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del
demanio puo' optare per la permanenza nel comparto delle
agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica
amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, il personale che
esercita la predetta opzione e' assegnato ad altra Agenzia
fiscale o ad altra pubblica amministrazione.
5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione in ente pubblico economico mantengono il
regime pensionistico e quello relativo alla indennita' di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti
possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui
e' iscritto il personale assunto successivamente a detta
data.
6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998:
«Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - 1. Gli uffici
centrali del bilancio operano alle dipendenze del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla
registrazione degli impegni di spesa risultanti dai
provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la
responsabilita' dei dirigenti competenti, secondo le
modalita' previste dall'art. 11, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i
provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto
termine l'ufficio centrale del bilancio puo' preannunciare
all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la
legalita' della spesa; tali osservazioni, ferma restando
l'efficacia degli atti e la facolta' dell'amministrazione
di darvi comunque esecuzione, sono comunicate
all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il
dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al
provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio.
Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle
amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle
risultanze della contabilita' economica di cui all'art. 10
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed
effettuano gli adempimenti richiesti per la loro
utilizzazione ai fini di cui all'art. 12, comma 2, del
predetto decreto legislativo. Concorrono, altresi', alla
valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi
istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei
programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unita'
previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del
progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'art.
4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e'
costituita una Conferenza permanente della quale fanno
parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e
dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata.
La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le
rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti
in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di
monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di
bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri
dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi
istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di
pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza
elabora in sede tecnica metodologie e criteri di
valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base
della specifica disciplina del settore e puo' compiere, a
fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti
che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle
relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato»:
«Art. 12 (Armonizzazione dei flussi informativi). - 1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, adottano le misure
organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi
dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa e
della gestione dei singoli centri di costo, secondo il
sistema pubblico di contabilita' economica di cui all'art.
10.
2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilita'
economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate
e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, al quale i dati sono comunicati
dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze
informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie,
anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio,
della migliore allocazione delle risorse, della
programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio
degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della
valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei
provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di
pertinenza delle competenti amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica).
(Art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 19 del decreto legislativo n.
470 del 1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo n.
396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14,
commi da 2 a 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40,
comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
i medesimi parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito
alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,
le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si
applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa
relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta
nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
di controllo interno ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici».
- Si riporta il testo del comma 470 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
«470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in
sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata,
la congruenza delle clausole di copertura.».



 
Art. 12.
Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
1. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato opera fino al momento dell'istituzione dell'Agenzia fiscale di cui all'articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, un Ufficio centrale di ragioneria di livello dirigenziale non generale, costituito complessivamente da 3 uffici dirigenziali non generali e svolge nei confronti della stessa le funzioni attribuite agli Uffici centrali di bilancio.



Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 40 del citato decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 22 del 2007, si veda nelle note all'art. 4.



 
Art. 13.
Incarichi specifici previsti dall'ordinamento
1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede, altresi', al coordinamento e all'indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti utilizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento
agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli
altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (omissis).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni Ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi».



 
Art. 14.
Competenze del Dipartimento delle finanze
1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;
b) monitoraggio sull'andamento delle entrate tributarie e previsioni sul gettito;
c) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme tributarie, in relazione alle quali predispone analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario; effettua valutazioni dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
d) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita';
e) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equita', semplicita' e omogeneita' di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;
f) verifica della congruita' degli adempimenti fiscali dei contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e modalita' di assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione nonche' di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;
g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali per le materie di competenza del dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico;
h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti impositori; svolge attivita' propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalita' e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;
i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione e controllo strategico nonche' di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni, individuando le cause degli scostamenti, effettua il monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attivita' dirette al controllo delle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi e le societa' partecipate;
l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalita' di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonche' a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) comunicazione istituzionale della fiscalita', in relazione alla quale: svolge le attivita' di promozione della conoscenza del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti, anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti svolte dalle agenzie; raccoglie ed elabora notizie in merito alle aspettative e al livello di soddisfazione dei contribuenti;
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalita';
o) definizione delle esigenze del dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con il Servizio statistico nazionale.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano 20 uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attivita' di studio, analisi e legislazione fiscali; servizio di vigilanza per le funzioni di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera o), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita';
d) Direzione relazioni internazionali
e) Direzione federalismo fiscale;
f) Direzione comunicazione istituzionale della fiscalita';
g) Direzione sistema informativo della fiscalita';
h) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca sono assegnati al dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti, di cui uno per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
5. Con decreto del Ministro sono individuate le articolazioni del dipartimento presso le quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali). - 1. Le
agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministro, il
quale la esercita secondo le modalita' previste nel
presente decreto legislativo.
2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative
agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59,
che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse,
per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle
finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di
legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono
approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione
delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero
non vengano chiesti chiarimenti o documentazione
integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per
l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli
elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei
piani pluriennali di investimento si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le
disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente
comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del
comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti
ed ai bilanci.
3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto
dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non
sono sottoposti a controllo Ministeriale preventivo».
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 2000, n. 177.



 
Art. 15.
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale
generale del Dipartimento delle finanze
1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in 12 uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a). A tali fini, la direzione:
a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche-fiscali;
b) predispone indagini e studi economici, di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali;
c) fornisce al direttore generale delle finanze i dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per le previsioni di gettito;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;
f) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie;
g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti.
2. La Direzione legislazione tributaria si articola in 19 uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale, comunitario ed internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;
c) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;
e) collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.
3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita' si articola in 14 uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, nonche' d'intesa con il Dipartimento del tesoro, per quanto attiene alla definizione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale per la parte relativa alla valorizzazione degli immobili pubblici, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) e i). A tali fini, la direzione:
a) svolge attivita' di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i contribuenti, nonche' attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;
b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;
c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico;
d) assicura il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli altri enti operanti nel campo della fiscalita' statale;
e) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra di esse e gli altri enti operanti nel campo della fiscalita' statale;
f) cura la raccolta di tutte le informazioni relative agli altri enti operanti nel settore della fiscalita';
g) svolge le attivita' istruttorie e di supporto al Ministro quanto ai controlli sulle agenzie di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
h) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi consorzi e societa' partecipate dal Dipartimento;
i) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalita' in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalita'; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno;
l) formula proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, d'intesa con il Dipartimento del tesoro per quanto attiene alla valorizzazione degli immobili pubblici.
4. La Direzione relazioni internazionali si articola in 10 uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonche' il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita' e il collegamento con le analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali;
c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria;
d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', nonche' della Guardia di finanza, la negoziazione e le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita' ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno, con la Guardia di finanza, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;
e) assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;
f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalita' e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;
g) gestisce l'osservatorio delle politiche fiscali degli altri paesi.
5. La Direzione federalismo fiscale si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove - per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale. A tali fini, la Direzione:
a) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale;
b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia;
c) assicura, in collaborazione con la Direzione legislazione tributaria, consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali;
d) collabora con la Direzione legislazione tributaria alla redazione di schemi di atti normativi e delle relative relazioni illustrative, relazioni tecniche e tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione; svolge attivita' di supporto quanto all'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;
e) assicura il monitoraggio dei dati della fiscalita' regionale e locale e quello previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali;
f) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali.
6. La Direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e svolge le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera m). A tali fini, la Direzione:
a) svolge le attivita' di promozione della conoscenza del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti, anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti svolte dalle agenzie, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli articolo 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
b) gestisce il portale web delle finanze nonche' la comunicazione istituzionale del dipartimento;
c) raccoglie ed elabora notizie in merito alle aspettative e al livello di soddisfazione dei contribuenti.
7. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni centrali del dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarieta' del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalita' e svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina ed assicura la compatibilita' delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;
c) definisce le linee generali del piano triennale dell'informatica e del suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme tecniche ed organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita', nonche' per la cooperazione ed interoperabilita' con il sistema fiscale allargato e con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita'; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
f) assicura che il sistema informativo della fiscalita' sia in grado di attestare, a richiesta degli interessati, di amministrazioni pubbliche e di gestori di servizi pubblici, le posizioni di ogni contribuente in materia di obblighi e diritti di natura fiscale, nonche' di fornire ai soggetti che ne hanno diritto tutte le altre informazioni acquisite attraverso il sistema informativo.
8. La Direzione della giustizia tributaria si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione automatizzata delle attivita' degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e delle rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi, comprese la formazione e la tenuta dei ruoli, nonche' sul valore economico delle controversie avviate e definite;
b) cura la gestione dell'Ufficio del massimario, nonche' la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinnanzi agli organi di giurisdizione tributaria sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti degli stessi;
c) analizza la giurisprudenza in materia tributaria e fiscale, evidenziando i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale;
d) provvede all'amministrazione del personale e delle risorse degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, inclusi i 19 uffici dirigenziali non generali relativi alle segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.



Note all'art. 15:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 60 del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999 si veda nelle note
all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da
tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e
del recupero di gettito nella lotta all'evasione
effettivamente conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di
tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita».
- Si riporta il testo dei commi da 194 a 200 dell'art.
1 della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'art. 65:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con
esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati
ipotecari»;
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei
processi di aggiornamento degli atti»;
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) alla gestione unitaria e certificata della base
dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini
istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i
soggetti interessati»;
b) la lettera a) del comma 1 dell'art. 66 e'
sostituita dalla seguente:
«a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al
processo di determinazione degli estimi catastali fermo
restando quanto previsto dall'art. 65, comma 1,
lettera h)».
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni
esercitano direttamente, anche in forma associata, o
attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro
attribuite dall'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del
presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 196 per la funzione di conservazione degli atti
catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la
possibilita' di esercitare le funzioni catastali
affidandole a societa' private, pubbliche o miste
pubblico-private.
196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione
comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e
del catasto edilizio urbano decorre dalla data di
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del
territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e
delle modalita' per il graduale trasferimento delle
funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione
dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali
e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al
potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La
previsione di cui al precedente periodo non si applica ai
poli catastali gia' costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in
facolta' dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con
l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di
parte delle funzioni catastali di cui all'art. 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo
modificato dal comma 194 del presente articolo. Le
convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono
tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri
definiti previa consultazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle
indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso
dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i
requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al
completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi
compresi i livelli di qualita' che i comuni devono
assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le
conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli
stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli
ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle
risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una
quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire
agli enti locali nonche' i termini di comunicazione da
parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della
gestione delle funzioni catastali.
198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del
Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle
regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il
1° settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in
grado di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita'
applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la
gestione della banca dati catastale. Le modalita'
d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione
applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del
servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del
sistema pubblico di connettivita'.
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in
ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di
specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
di personale puo' avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del
processo di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la
collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito
della attivita' realizzata, dandone informazione al
Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti
Commissioni parlamentari.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della gia'
citata legge n. 212 del 2000:
«Art. 5 (Informazione del contribuente). -
1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee
iniziative volte a consentire la completa e agevole
conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative
vigenti in materia tributaria, anche curando la
predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a
disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio
impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresi'
assumere idonee iniziative di informazione elettronica,
tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola
a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a
conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi
idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate,
nonche' ogni altro atto o decreto che dispone sulla
organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.».
«Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione). -
1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti
a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a
comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del
contribuente, quale desumibile dalle informazioni in
possesso della stessa amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero
nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale
ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati
con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non
sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli
atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di
ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero
l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare
o correggere gli atti prodotti che impediscono il
riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative
volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le
istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione
siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili
e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di
conoscenze in materia tributaria e che il contribuente
possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu'
agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso
dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2
e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di
accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del
soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni,
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare
il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi
telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre
i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque
non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a
seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a
ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto
ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i
provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di
cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dei commi 56 e 57 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006:
«56. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito il sistema integrato delle banche dati
in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione, al costante scambio ed alla gestione
coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico
per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e
dell'andamento dei flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di
vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio
giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare
entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, sono individuate le basi di dati di
interesse nazionale che compongono il sistema integrato e
sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la
consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni
abilitate nonche' i servizi di natura amministrativa e
tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze
eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro
dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di
tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria,
l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la
razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del
sistema informativo della fiscalita', delle cui banche di
dati e' comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed
efficace realizzazione del sistema integrato di cui al
comma 56».



 
Art. 16.
Competenze del Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi
1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, svolge attivita' di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il dipartimento e' competente nelle materie di seguito indicate:
a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626/1994; gestione delle attivita' transazionali e dei relativi sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica; rapporti con il Servizio statistico nazionale;
b) elaborazione, sentiti gli altri dipartimenti, degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza dei singoli dipartimenti; attuazione degli indirizzi generali e delle relative procedure operative in materia di politiche e gestione delle risorse umane; gestione delle attivita' transazionali e dei relativi sistemi informativi legati alla gestione del personale; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; le attivita' di cui alla presente lettera e a quella precedente, sono effettuate in coerenza con i livelli di servizio programmati con gli altri dipartimenti;
c) servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;
d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati;
e) cura dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di sistemi informativi e gestione, per il tramite della medesima societa', del Programma di razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti operativi con la predetta societa' da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse;
f) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono.
2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l'integrazione dei sistemi informativi; presiede i comitati interdipartimentali di cui all'articolo 3, comma 4.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti;
b) Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione;
c) Direzione centrale per le politiche del personale;
d) Direzione centrale per i servizi al personale;
e) Direzione centrale dei servizi del Tesoro.
4. E' assegnato al Dipartimento un posto di livello dirigenziale generale con funzioni di studio e ricerca per coadiuvare il capo del Dipartimento nel coordinamento del Dipartimento stesso.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale nonche' un corpo di ispettori per le verifiche ed i controlli sulle articolazioni territoriali del Dipartimento per un numero complessivo di 28 posizioni dirigenziali. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento; controllo di gestione; sicurezza sul posto di lavoro; coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo; analisi dei processi e comunicazione; consulenza giuridico-legale.
6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale, nonche' per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.



Note all'art. 16:
- Per il citato decreto legislativo n. 626 del 1994, si
veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 446 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
«446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed
eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti
e dei servizi della pubblica amministrazione per il
personale e per favorire il monitoraggio della spesa del
personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad
eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono
delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del tesoro».
- Per il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
si veda nelle note all'art. 9.



 
Art. 17.
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale
generale del Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi.
1. La Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti si articola in 12 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni, gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; gestione unificata delle biblioteche del Ministero; gestione dei servizi di carattere generale, del protocollo generale e della corrispondenza; affari, servizi generali e gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni centrali del Dipartimento, servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; procedure di gara anche per altri dipartimenti, laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; rilevamento, analisi delle esigenze logistiche degli uffici centrali e locali, anche su indicazione della struttura di coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento, secondo livelli di servizio definiti; contenzioso nelle materie di competenza; rapporti con l'Agenzia del demanio; ufficio relazioni con il pubblico.
2. La Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione si articola in 13 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale ed altri servizi dipartimentali; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; coordinamento funzionale delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; coordinamento dell'attivita' relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni e funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della societa' dedicata, anche con particolare riferimento alle attivita' informatiche relative all'attuazione del medesimo progetto; ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche, quali leve per il cambiamento all'interno del Dipartimento; cura dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di sistemi informativi e di programma di razionalizzazione degli acquisti; rapporti con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; gestione coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi informativi trasversali del Ministero ed ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati.
3. La Direzione centrale per le politiche del personale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni in materia di elaborazione e definizione delle politiche del personale del Ministero: selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione delle posizioni, delle prestazioni, del potenziale umano nonche' organizzazione delle competenze, mobilita' interna ed esterna del personale; sistemi di valutazione ed incentivazione del personale. E' competente, altresi', nelle seguenti materie: rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze; relazioni sindacali del Ministero; contrattazione collettiva integrativa per il personale del Ministero e contrattazione collettiva integrativa per il personale del Dipartimento; coordinamento della contrattazione collettiva integrativa riguardante il personale degli altri dipartimenti e quello degli uffici territoriali; rapporti con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso del lavoro del personale del Ministero.
4. La Direzione centrale per i servizi al personale si articola in 11 uffici dirigenziali non generali svolge a livello ministeriale le seguenti attivita': gestione del personale, ivi compresi il trattamento giuridico, economico, anche accessorio, e pensionistico; procedure di selezione e reclutamento; organizzazione dal punto di vista amministrativo-logistico della formazione; contratti di lavoro del personale dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di amministrazione; attuazione delle politiche in materia di mobilita' interna ed esterna del personale; adempimenti connessi all'utilizzo del sistema informativo del personale; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; verifica della coerenza e dell'omogeneita' a livello ministeriale delle azioni e delle prassi gestionali; protocollo informatico; mansioni superiori; pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero.
5. La Direzione centrale dei servizi del tesoro si articola in 17 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: segreteria del Comitato per la verifica delle cause di servizio; servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie, coordinamento delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia; attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attivita' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ad esclusione della vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto e della monetazione; adempimenti connessi all'articolo 1, commi 1224 e 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; adempimenti connessi al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed all'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nelle materie di competenza, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile dei servizi gia' di pertinenza della Cassa depositi e prestiti; contenzioso nelle materie di competenza; ulteriori attivita' su delega di altri dipartimenti; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale nelle materie di competenza.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato
decreto legislativo n. 279 del 1997:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2000)»:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti».
- Si riporta il testo dell'art. 58 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2001)»:
«Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi di quanto
previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono
quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato
art. 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP) S.p.a., per conto del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui
al presente comma, e devono indicare, anche al fine di
tutelare il principio della libera concorrenza e
dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei
servizi espressi in termini di quantita'. Le predette
convenzioni indicano altresi' il loro periodo di efficacia.
2. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono
inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione
finanziaria».
3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e
l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e
telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
dei fabbisogni.
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei
corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi
nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di scelta del contraente e le
modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed
informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi,
assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione
della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di
conto capitale destinati a tale scopo possono essere
trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza
dell'onere finanziario complessivo».
- Si riporta il testo del comma 450 dell'art. 1 della
citata legge n 296 del 2006:
«450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101».
- Per il testo del comma 446 dell'art. 1 della citata
legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 16.
- Il decreto legislativo19 novembre 1997, n. 414,
recante: «Attivita' informatiche dell'Amministrazione
statale in materia finanziaria e contabile» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282.
- Si riporta il testo dei commi 1224 e 1225 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1224. All'art. 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001,
n. 89, le parole: «, del Ministro delle finanze quando si
tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Presidente del Consiglio
dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze».
1225. Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano
ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore
della presente legge. Al fine di razionalizzare le
procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari
conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai
pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero
dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di
denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte
europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello
Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia
e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 ed al
presente comma.».
- Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
supplemento ordinario e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n.
274, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 810 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
«810. All'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:
«accertamenti specialistici prescritti» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e
di assistenza integrativa»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole:
«presidi di specialistica ambulatoriale» sono inserite le
seguenti: «, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del S.S.N. di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'art. 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il S.S.N., per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12»;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
«All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono
inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza
protesica e di assistenza integrativa» e dopo le parole:
«codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica
ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa»;
e) al comma 8, primo periodo, e successive
modificazioni, dopo le parole: «pubbliche e private» sono
aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione dei
servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice
fiscale dell'assistito»;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al
momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente
ai sensi» sono inserite le seguenti: «del comma 5-bis e»;
al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al
nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' al nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito
dell'assistenza integrativa»;
g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: "Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione"».



 
Art. 18.
Disposizioni in materia di personale del Servizio
consultivo ed ispettivo tributario
1. Gli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario possono essere assegnati, oltre che ai singoli dipartimenti del Ministero ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alle agenzie fiscali ed alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Al servizio possono essere assegnati non piu' di cento dipendenti dell'Amministrazione economica e finanziaria. L'assegnazione al servizio e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha durata non superiore ad un anno ed e' rinnovabile. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza del periodo di assegnazione il personale e' automaticamente restituito all'amministrazione di provenienza. Per il personale assegnato alla data di entrata in vigore del presente regolamento il termine di un anno decorre dalla predetta data.
 
Art. 19. Soppressione dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica nonche' delle ragionerie
provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi
vari
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soppressi i dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonche' le ragionerie provinciali dello Stato e le direzioni provinciali dei servizi vari.
2. Sono contestualmente istituite:
a) le Ragionerie territoriali dello Stato
b) le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.
3. Le residue funzioni dei capi dipartimento provinciali previste dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato ed ai direttori delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8 del citato
decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002:
«8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo
e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in
attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto
organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'art. 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le
Ragionerie provinciali dello Stato provvedono
esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di
monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma
la competenza del capo del dipartimento provinciale del
predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e
logistiche, nonche' di rapporti sindacali, le attivita' di
promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di
coesione, di cui all'art. 7, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attivita' di
competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono
svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei
servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti
dipartimenti».



 
Art. 20.
Ragionerie territoriali dello Stato
1. Le ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
2. Le ragionerie territoriali dello Stato, costituite nel numero complessivo di 63, svolgono, su base regionale ovvero interregionale ed interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dal presente regolamento.
3. Le ragionerie territoriali si articolano in 116 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e provvedono alle attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel territorio anche nell'ottica dei processi di federalismo amministrativo; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi.
 
Art. 21. (1)
Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze

1. Le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, costituite nel numero complessivo di 63, sono articolate in 1996 uffici dirigenziali non generali, svolgono, su base regionale, ovvero interregionale e interprovinciale, i compiti ed i servizi di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Svolgono altresi' attivita' e servizi per conto di altre strutture del Ministero. ((1))

----------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 2 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'errata-corrige in G.U. 20/3/2008, n. 68:
"2. Le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, costituite nel numero complessivo di 63, (( sono articolate in 96 uffici dirigenziali non generali, )) svolgono, su base regionale, ovvero interregionale e interprovinciale, i compiti ed i servizi di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Svolgono altresi' attivita' e servizi per conto di altre strutture del Ministero."
La suddetta modifica entra in vigore il 20/3/2008.
 
Art. 22.
Disposizioni in materia di organizzazione
degli uffici territoriali
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le sedi territoriali da chiudere sulla base dei seguenti criteri:
a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate;
b) interazioni con le attivita' svolte dalle singole amministrazioni;
c) popolazione residente;
d) distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio;
e) logistica;
f) mobilita' regionale e sistema dei trasporti;
g) consistenza del personale.
2. Il medesimo decreto determina tra le sedi di cui al comma che precede, in un numero non inferiore a 20 quelle la cui chiusura avviene entro i dodici mesi successivi.
3. Il decreto determina, altresi', le ulteriori 20 sedi, la cui chiusura avra' luogo entro 18 mesi, costituendo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, presidi territoriali attraverso il temporaneo funzionamento di uffici non dirigenziali alle dirette dipendenze della Ragioneria o della Direzione territoriale di riferimento.
4. Fermo restando quanto disposto, rispettivamente, agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, puo' essere prevista, nelle sedi provinciali interessate dal processo di riordino, la permanenza di una delle due articolazioni territoriali.
 
Art. 23.
Dotazioni organiche
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, che comprende anche tre posti di funzione dirigenziale generale da destinare agli uffici di diretta collaborazione e alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo.
3. In considerazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero e della necessita' di contenere il personale addetto a funzioni di supporto ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 120 giorni dalla emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono rideterminate le dotazioni organiche del personale non dirigente del Ministero.



Nota all'art. 23:
- Per il testo del comma 404 dell'art. 1 della citata
legge n. 296 del 2006, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 24.
Ruolo del personale
1. E' istituito il ruolo unico del personale del Ministero.
2. Con uno o piu' provvedimenti del Ministro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono adottate le misure necessarie ad assicurare, anche gradualmente, l'effettiva costituzione del ruolo unico e la conseguente soppressione dei ruoli di provenienza.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 e' fatta comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali.
 
Art. 25.
Disposizioni transitorie
1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun dipartimento operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
 
Art. 26.
Norme finali ed abrogazioni
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, altre norme o provvedimenti fanno riferimento alle ragionerie provinciali dello Stato ovvero alle direzioni provinciali dei servizi vari, il riferimento si intende rispettivamente alle ragionerie territoriali dello Stato ed alle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.
2. Sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, le seguenti:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con l'esclusione degli articoli 9 e 15;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, con l'esclusione degli articoli 6 ed 8;
e) gli articoli da 1 a 18, nonche' l'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Chiti, Ministro per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 264



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Personale degli uffici). - 1. - 2.
(Abrogati).
3. Al servizio sono altresi' assegnati, con le
procedure previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due primi dirigenti,
rispettivamente preposti alla direzione dei servizi tecnici
ed amministrativi del Servizio centrale degli ispettori
tributari, ai quali il direttore potra' delegare parte dei
compiti gestionali, allo stesso attribuiti dall'art. 11,
secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998:
«Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - 1. Gli uffici
centrali del bilancio operano alle dipendenze del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla
registrazione degli impegni di spesa risultanti dai
provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la
responsabilita' dei dirigenti competenti, secondo le
modalita' previste dall'art. 11, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 .
Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i
provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto
termine l'ufficio centrale del bilancio puo' preannunciare
all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la
legalita' della spesa; tali osservazioni, ferma restando
l'efficacia degli atti e la facolta' dell'amministrazione
di darvi comunque esecuzione, sono comunicate
all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il
dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al
provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio.
Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 .
2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle
amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle
risultanze della contabilita' economica di cui all'art. 10
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed
effettuano gli adempimenti richiesti per la loro
utilizzazione ai fini di cui all'art. 12, comma 2, del
predetto decreto legislativo. Concorrono, altresi', alla
valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi
istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei
programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unita'
previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del
progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'art.
4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e'
costituita una Conferenza permanente della quale fanno
parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e
dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata.
La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le
rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti
in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di
monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di
bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri
dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi
istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di
pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza
elabora in sede tecnica metodologie e criteri di
valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base
della specifica disciplina del settore e puo' compiere, a
fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti
che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle
relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468».
«Art. 15 (Abrogazioni). - 1. Con effetto dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono o restano
abrogati:
a) l'art. 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440;
b) l'art. 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827;
c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036, e
le relative norme di attuazione emanate con decreto
Ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale n. 193
del 18 agosto 1924);
d) la legge 26 luglio 1939, n. 1037, con esclusione
degli articoli 3, 7 e 8;
e) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a),
17-bis, limitatamente alla denominazione «Ragionerie
regionali dello Stato», e 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 ;
f) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto
1962, n. 1291;
g) l'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883,
limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale
dello Stato con sede in Campobasso;
h) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge
27 febbraio 1967, n. 48 ;
i) l'art. 4, commi primo, secondo, sesto, settimo,
ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181;
l) l'art. 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre
1984, n. 887;
m) l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427;
n) l'art. 10, commi primo e quarto, della legge
7 agosto 1985, n. 428;
o) l'art. 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991,
n. 378;
p) l'art. 1, comma 4, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
q) l'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 573».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 154
del 1998, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61,
recante «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed
il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi
dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430»:
«Art. 6 (Segreteria tecnica). - 1. Ai sensi dell'art.
5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, e' istituita la segreteria tecnica della Cabina cui
sono assegnati venti esperti, di particolare ed elevata
professionalita' nelle materie di competenza della Cabina
stessa. La segreteria tecnica svolge funzioni di supporto
tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e
supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e
coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi.
La segreteria tecnica e' ripartita in settori, coordinati
da responsabili nominati con deliberazione della Cabina.
2. L'incarico di esperto non costituisce incarico
professionale, e viene conferito con decreto del Ministro
per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta
sola. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, terzo periodo, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non piu' del
cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica
sono scelti fra esperti estranei alla pubblica
amministrazione. Gli esperti appartenenti alle pubbliche
amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata
dell'incarico. L'incarico di esperto puo' essere confermato
anche per la durata residua successiva al collocamento a
riposo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
cumulo ed incompatibilita' relative alla quiescenza.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, il trattamento
economico degli esperti e' stabilito con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
4. L'incarico di esperto e' a tempo pieno. Per i
soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche
l'incarico puo' essere a tempo parziale, comunque in misura
non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno; in
questo caso il trattamento economico e' proporzionalmente
ridotto.
5. Si applicano agli esperti di cui al presente art. le
prerogative, le incompatibilita', i divieti e la disciplina
fiscale e contributiva previsti per i componenti del nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
6. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, un
numero di esperti non superiore a tre puo' essere destinato
all'unita' operativa della Cabina istituita nell'ambito
della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione
europea, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.».
«Art. 8 (Abrogazioni). - 1. E' abrogato l'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38.
2. E' abrogato altresi' l'art. 6 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con esclusione dei commi
1 e 10. Le risorse finanziarie ivi previste continuano ad
essere destinate alle attivita' istituzionali della
Cabina».



 
Allegato
TABELLA ORGANICI DIRIGENZIALI
Dirigenti di prima fascia =====================================================================
|Organico attuale|Organico nuovo regolamento ===================================================================== Uffici di diretta | | collaborazione con il | | Ministro | 1 | 1 --------------------------------------------------------------------- Servizio di controllo | | interno | 3 | 1 --------------------------------------------------------------------- Dipartimento del tesoro | 9 | 11 --------------------------------------------------------------------- Dipartimento della | | ragioneria generale dello| | Stato | 33 | 29 --------------------------------------------------------------------- Dipartimento | | dell'amministrazione | | generale, del personale e| | dei servizi | 7 | 7 --------------------------------------------------------------------- Dipartimento delle | | finanze | 9 | 11 --------------------------------------------------------------------- Scuola superiore | | dell'economia e delle | | finanze | 1 | 1 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 63 | 61 --------------------------------------------------------------------- Posti da definire | 5 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Totale Generale (*) | 68 | 61

Dirigenti di seconda fascia =====================================================================
|Organico attuale|Organico nuovo regolamento ===================================================================== Dirigenti di seconda | | fascia con esclusione di | | quelli | | dell'Amministrazione | | autonoma dei Monopoli di | | Stato | 1025 | 945

(*) Non compresi n. 13 posti fuori ruolo istituzionale
presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e n. 5
posti relativi all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato.
 
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