Gazzetta n. 66 del 18 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», corredato delle relative note.

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, recante: «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, (( missione «Difesa e sicurezza del territorio» )), il programma «Missioni militari di pace», (( nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa )) correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, (( a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007,
n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2007,
n. 76.
- Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2007,
n. 190, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28
agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante «Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite.»:
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
 
Art. 2.
Proroga di termini in materia di difesa
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 2008».
2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: (( «Sino all'anno 2016». ))
3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: (( «fino all'anno 2015».
3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni».
3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le unita' produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di societa' di servizi nell'ambito delle disponibilita' esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione.
4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2010» e' sostituita dalla seguente: «2015»;
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: «2010» e' sostituita dalla seguente: «2015»;
c) all'articolo 53, comma 2, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2012»;
d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: «2011» e' sostituita dalla seguente: «2015». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina
e dell'Aeronautica). - 1. In relazione alle esigenze
operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale
costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono
autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2008, transiti in
detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove
unita', di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla
Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove
risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.
2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita' e le
modalita' dei transiti, le specifiche professionalita'
richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e
requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo
preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei
carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti,
possono essere altresi' autorizzati transiti da tutti i
ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente
comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza
armata di appartenenza.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2
sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi
definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui
al comma 11 dell'art. 65 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il
loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo,
con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai
sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio
permanente, ai sensi dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli
degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile
ai fini del computo dei periodi previsti dall'art. 43,
commi ventiduesimo e ventitresimo, e dall'art. 43-ter della
legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del
trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei
precedenti commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 31
(Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento) del
citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come
modificato dalla presente legge:
«14. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione ad
eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli
nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e
paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello
ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e'
autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto,
per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero
complessivo di promozioni a scelta al grado superiore,
nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la
determinazione delle relative aliquote di valutazione e le
permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi».
- Si riporta il testo dell'art. 60-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 60-bis (Avanzamento. Modifiche del regime
transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito
dall'art. 60, comma 3, le disposizioni di cui agli
articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62,
comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno
2015.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60,
comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella
3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali
al grado di colonnello del ruolo naviganti normale
dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento
dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo
ruolo, ridotto all'unita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, recante «Attuazione
delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g),
e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione al regime previdenziale generale dei
trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del
pubblico impiego», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima
applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal
servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati
al 57° anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58°
anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli
anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.
2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria,
per il personale gia' collocato o da collocare in tale
posizione, e' gradualmente ridotto di un anno ogni tre
anni, a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino alla concorrenza del periodo
derivante dall'applicazione del comma 2 dell'art. 3.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se
eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con percezione delle relative
indennita', sono riconosciuti validi ai fini pensionistici
e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente
aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'art. 5,
comma 1.
4. Le facolta' rispettivamente previste dagli
articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio
1986, n. 224, possono essere esercitate dal personale entro
un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio
permanente a disposizione antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del
combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, che cessano dal servizio
permanente ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge
10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il
trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione
dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di
eta' purche' in possesso dei requisiti contributivi per il
diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo'
avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia
prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il
periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita,
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia
Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto
pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del
Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del
conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi
dell'art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente le
attivita' delle unita' produttive ed industriali della
difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio
1998 del Ministro della difesa indicati con uno o piu'
decreti dello stesso Ministro, da adottare entro il
31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie
materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate
nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo
dell'economia gestione e dei principi che regolano la
concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,
possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
modalita' per la trasformazione in societa' per azioni
delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1
ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 283 del 1998.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 51
(Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo
transitori) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78», come modificato dalla presente legge:
«2. Le aliquote di valutazione del ruolo speciale, nel
periodo transitori, sono fissate secondo i seguenti
criteri:
a) per l'avanzamento al grado di colonnello, le
aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al 2015 sono
fissate con determinazione del Comandante Generale tenuto
conto dei transiti previsti dall'art. 43;
b) per l'avanzamento al grado di maggiore, sono
inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina
ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno
sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono
iscritti rispettivamente:
- in prima aliquota, i capitani con data di
nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988;
- in seconda aliquota, i capitani con data di
nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;
2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina
ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990;
3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in
aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al
1° gennaio 2011, le aliquote di valutazione sono fissate
con determinazione del Comandante Generale, su base
numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al
31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime
aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'art. 27, comma 6,
un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in
servizio permanente effettivo transitati dal ruolo normale,
nel computo di tale requisito si tiene conto dell'aumento
di anzianita' di cui all'art. 43, comma 3, lettera b), e
comma 4;
c) per l'avanzamento al grado di capitano sono
inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
1) 2002: i tenenti con anzianita' di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 1998;
2) 2003: i tenenti con anzianita' di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 1999;
3) 2004: i tenenti con anzianita' di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 2000;
4) 2005: i tenenti con anzianita' di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 2001.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 52
(Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio)
del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come
modificato dalla presente legge:
«5. Per gli ufficiali del ruolo speciale, il numero
annuale di promozioni e' fissato, nel periodo transitorio,
come segue:
a) al grado di colonnello, dall'anno 2002 all'anno
2015, con determinazione del Comandante Generale, tenuto
conto dei transiti di cui all'art. 43. L'iscrizione nei
relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di
graduatoria di merito;
b) al grado maggiore, sino all'anno 2003 compreso, in
tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di
valutazione. Per l'anno 2002 e' formato un distinto quadro
di avanzamento per ciascuna delle aliquote di cui all'art.
51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei relativi quadri
di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 53
(Disposizioni comuni per il periodo transitorio) del citato
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato
dalla presente legge:
«2. Sino all'anno 2012 compreso, in relazione a
variazioni superiori al 10% rispetto alla consistenza
organica dei ruoli nonche' all'esigenza di mantenimento di
adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione
del livello ordinativo dei comandi, il Comandante Generale
e' autorizzato a modificare annualmente, con propria
determinazione, per i vari gradi, fino a quello di tenente
colonnello, dei ruoli del servizio permanente, il numero di
promozioni ai gradi superiori, nonche' le aliquote di
valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui
l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando gli
organici complessivi.».
- Si riporta il testo della nota [5] della Tabella 1
del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come
modificata dalla presente legge:
«[5] I requisiti di comando previsti saranno richiesti
a partire dalla formazione dell'aliquota di valutazione per
la promozione al grado di maggiore per l'anno 2015. Fino a
tale data continuano ad applicarsi i requisiti di comando
previsti dalla tabella M allegata alla legge 12 novembre
1955, n. 1137, e successive modificazioni.».
 
Art. 3. Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture
ricettive turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 30 giugno 2008.
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
(( 2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento e' fissato al 30 giugno 2009. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
infrastrutturali e lavori in edilizia). - 1. Il termine
previsto dall'art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla
data di entrata in vigore del regolamento recante norme
sulla sicurezza degli impianti, di cui all'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente
comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli
articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la
legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8,
14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura
raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo
stesso regolamento di cui al primo periodo del presente
comma.
2. All'art. 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, relativo al completamento degli interventi
infrastrutturali per l'integrale attuazione della
Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il
24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475,
le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del
31 dicembre 2005».
3. I verbali di concordamento dell'indennita' di
espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa
alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione
degli interventi di cui al titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia
indipendentemente dall'emanazione del decreto di
espropriazione.
3-bis. L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si
interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni
d'urgenza preordinate all'espropriazione.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art.
1, comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differita al 1° gennaio
2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la
manutenzione delle infrastrutture.
4. Il termine per il completamento degli investimenti
per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle
strutture ricettive, previsto dall'art. 14, comma 1, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese
che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
del fuoco entro il 30 giugno 2005.
4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e'
prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni
aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano
affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi,
avvalendosi della facolta' di applicare la normativa
previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi
5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e
relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche
continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto
collaudo.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante
«Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 2 (Parere di conformita). - 1. Gli enti e i
privati responsabili delle attivita' di cui al comma 4
dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei
progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di
quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla
conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro
quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora
la complessita' del progetto lo richieda, il predetto
termine, previa comunicazione all'interessato entro 15
giorni dalla data di presentazione del progetto, e'
differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione
incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando
ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto
interessato l'integrazione della documentazione presentata,
il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a
decorrere dalla data di ricevimento della documentazione
integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei
termini prescritti, il progetto si intende respinto.».
 
Art. 4. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei
locali aperti al pubblico
1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 389 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», come modificato dalla
presente legge:
«389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle
barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso
il Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo
con una dotazione di 5 milioni di euro destinato
all'erogazione di contributi ai gestori di attivita'
commerciali per le spese documentate e documentabili
sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'eliminazione
delle barriere architettoniche nei locali aperti al
pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'economia e
delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i
Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta'
sociale, definisce modalita', limiti e criteri per
l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.».
 
Art. 5. Proroga termini in materia di beni e attivita' culturali e
disposizioni in materia di diritto d'autore
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
(( 1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuita'.
2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008».
2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma e' dovuto dal soggetto che presta il servizio ed e' commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso».
2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «e' determinato» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,» e dopo le parole: «e le attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2008». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 21 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante
«Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161:
«Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - 1. Lo
statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un
consiglio di amministrazione, composto da sette a nove
membri, compreso chi lo presiede.
2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e
11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita'
dei componenti dell'organo, anche con riferimento al
settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni
caso, nel consiglio di amministrazione devono essere
rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo
spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede
la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito
almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione,
indipendentemente dalla misura del loro apporto al
patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di
amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve
prevedere che all'autorita' di Governo in materia di
spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione
conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
Santa Cecilia e' composto da tredici membri, compresi il
presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato
dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno
dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e
cinque eletti dal corpo accademico.
4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con
particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi
di attivita' artistica, che devono essere accompagnati da
proiezioni che ne dimostrino la compatibilita' con i
bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci
preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri
per i quali si estende il programma di attivita';
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e
finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione
ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla
legge o dallo statuto ad altro organo.
5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad
eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati una sola volta.
6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno
o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando
i limiti della delega.
7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del
consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e
prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi
di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del
consiglio di amministrazione possono partecipare i
componenti del collegio dei revisori.
8. Lo statuto puo' prevedere che determinate
deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.».
«Art. 21 (Amministrazione straordinaria). - 1. Il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di
amministrazione della fondazione quando risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attivita' della fondazione o venga
presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) (abrogata).
1-bis. L'autorita' di cui al comma 1 dispone in ogni
caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
fondazione quando i conti economici di due esercizi
consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio
disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio
disponibile di analoga gravita'.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile
una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione.
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione
della fondazione; ad accertare e rimuovere le
irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al
perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
proporre la liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i
presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai
diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli
enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio
dell'azione di responsabilita' contro i componenti del
disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 273, recante «Trasformazione
in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi della fondazione il
presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato
scientifico, il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del
comitato scientifico operano nell'esclusivo interesse della
fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro
che li hanno designati. Essi non devono avere interessi
personali e diretti relativi allo svolgimento di attivita'
imprenditoriali nel medesimo campo di attivita' della
fondazione.
3. La durata degli organi e' di quattro anni. Ciascun
componente puo' essere riconfermato per una sola volta e,
se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in
carica fino a tale scadenza.
4. Lo statuto determina la composizione, le competenze
e le modalita' di nomina del collegio dei revisori, nel
quale un componente, con funzioni di presidente, e'
nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi -
Beni culturali). - 1. Al fine di assicurare efficienza ed
efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui
all'art. 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, strumentali alla migliore
fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse
disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in
forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate
nel medesimo art. 117 che ai diversi istituti e luoghi
della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti,
presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte
delle Direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale
del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, nel rispetto delle
norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della
specificita' delle prestazioni richieste nonche' delle
esperienze e dei titoli professionali occorrenti, e'
disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla
base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro
prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento
integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con
termini iniziali differenziati, garantendo la naturale
scadenza dei rapporti concessori in corso.
3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina
sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai
commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale
scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle
gare da bandirsi entro il 30 aprile 2008.».
- Il testo dell'Allegato A, annesso alla legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 71-septies della legge
22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 71-septies. - 1. Gli autori ed i produttori di
fonogrammi, nonche' i produttori originari di opere
audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i
produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno
diritto ad un compenso per la riproduzione privata di
fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-sexies.
Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del
prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che
per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo
di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a
quelle della componente interna destinata alla
registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da
un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di
registrazione audio e video, quali supporti analogici,
supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate
alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso
e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di
registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di
videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente
comma e' dovuto dal soggetto che presta il servizio ed e'
commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione
del servizio stesso.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato, nel
rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo
conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il
31 dicembre 2008 sentito il comitato di cui all'art. 190 e
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al
comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'art. 102-quater, nonche' della diversa incidenza della
copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e'
sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel
territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli
apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi
dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e'
responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o
di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o
industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la
revoca della licenza o autorizzazione stessa.».
 
Art. 6.
Proroghe in materia previdenziale
1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e' prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti.
2. (Soppresso).
(( 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, e' comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento»:
«Art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro). - Ferme
restando l'esperibilita' delle procedure previste dall'art.
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai
sensi dell'art. 2 della predetta legge o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato
motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di
imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel
posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che
nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se
ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro
di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il
coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo
comma non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo
comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo
un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in
ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione globale di
fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di
lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni
dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso il servizio, ne' abbia richiesto entro trenta
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il
pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei
termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo
comma e' provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art.
178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di
procedura civile.
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni giorno di
ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore.».
-Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 11 maggio
1990, n. 108, recante «Disciplina dei licenziamenti
individuali»:
«Art. 4 (Area di non duplicazione). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 3, le disposizioni degli
articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti
disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La
disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge,
non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro
non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita'
di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione
ovvero di religione o di culto.
2. Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della
presente legge, e dell'art. 2 non si applicano nei
confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in
possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non
abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro
ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 3
della presente legge e dell'art. 9 della legge 15 luglio
1966, n. 604.».
 
Art. 6-bis.
Proroghe in materia di ammortizzatori sociali
(( 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2009» e le parole: «, nel limite massimo di 350 unita» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e per la durata di 48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unita', calcolato come media del periodo».
2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e 2007,» sono inserite le seguenti: «nonche' di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e' incrementata di pari importo».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 41
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni,
mobilita' e contratti di solidarieta) della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», come modificato dalla presente
legge:
«7. Per gli anni 2004-2009 le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con
un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel
settore della sanita' privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale. Il trattamento economico,
comprensivo della contribuzione figurativa e, ove
spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e'
corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di
mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66
mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel
limite di 400 unita', calcolato come media del periodo. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini
del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui
all'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'art.
59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.».
«8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella
misura massima di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005,
2006 e 2007, nonche' di 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede a carico del fondo di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, la cui dotazione per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 e' incrementata di pari importo.».
 
Art. 6-ter. Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002
(( 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344, recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2004, n. 74.
- Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2004, n. 112.
- Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 17 febbraio 2006, n. 3496, recante
«Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici
verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e
Foggia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo
2006, n. 50.
- Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 aprile 2006, n. 3507, recante «Ulteriori
misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare
i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi
nel territorio della provincia di Campobasso» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87.
- Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 dicembre 2006, n. 3559, recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2007, n. 1.
- Il testo del decreto del Ministro dell'economia e
finanze del 14 novembre 2002, recante «Sospensione dei
termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari
aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo
2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del
31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di
Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi
nella stessa data del 31 ottobre 2002» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2002, n. 270.
- Il testo del decreto del Ministro dell'economia e
finanze del 15 novembre 2002, recante «Sospensione dei
termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari
aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo
2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del
31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di
Campobasso e in un comune della provincia di Foggia,
interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa
data del 31 ottobre 2002» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 novembre 2002, n. 272.
- Il testo del decreto del Ministro dell'economia e
finanze del 9 gennaio 2003, recante «Sospensione dei
termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari
per i soggetti residenti nei territori dei comuni di
Provvidenti e Pietra Montecorvino» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2003, n. 16.
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1991,
n. 154.
- La tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter
(Copertura finanziaria delle leggi) della legge 5 agosto
1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge
5 agosto 1978, n. 468:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
 
Art. 6-quater. Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della
musica
(( 1. Allo scopo di garantire la continuita' delle attivita' di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficolta' finanziaria, e' assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. ))
 
Art. 7. Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa' cooperative, nonche' in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni
lirico-sinfoniche.
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e' prorogato al 30 giugno 2008.
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».
(( 2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008». ))
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria.
(( 4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attivita' di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale gia' impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parita' di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.
4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalita' di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La delibera di cui al primo periodo e' sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita' economica e la validita'. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera e' sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita' con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante «Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare»:
«Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare). - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n.
383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 1, le parole: «30 giugno 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Per il periodo di
imposta» sono inserite le seguenti: «successivo a quello»;
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole: «rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente»;
4) (omesso);
5) (omesso);
6) al comma 4, le parole: «30 giugno 2002», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre
2002»;
7) (omesso);
8) (omesso);
b) (omesso);
c) all'art. 3, comma 1, le parole: «di cui all'art. 1
e degli altri modelli di dichiarazione» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli
altri modelli di dichiarazione».
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto resta ferma
l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il
comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse
all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a
ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo'
essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa accertata.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli
organi preposti ai controlli in materia fiscale,
contributiva e del lavoro.
5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di
cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente. Nei confronti della sanzione
non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
- Si riporta il testo del comma 1192 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», come modificato dalla
presente legge:
«1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al
riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di
lavoro non risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono
presentare, nelle sedi dell'I.N.P.S. territorialmente
competenti, entro il 30 settembre 2008, apposita istanza ai
sensi del comma 1193.».
- Si riporta il testo del comma 1202 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dalla presente legge:
«1202. In attesa di una revisione della disciplina
della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi
contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali,
al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato
nonche' di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto,
i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il
30 settembre 2008, possono stipulare accordi aziendali
ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non
siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o
aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle
associazioni nazionali comparativamente piu'
rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da
1203 a 1208.».
- Si riporta il testo dell'art. 78 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di
emersione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del
lavoro non regolare con funzioni di analisi e di
coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato,
che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei
Ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a
conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di
informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle
scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attivita'
degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione
istruite dalle commissioni locali per la successiva
trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema
statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono
tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi
di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in
loro possesso.
3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal
Ministro per le politiche agricole, dal presidente
dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dal presidente dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
componente designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne
il funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato
o distaccato, nel numero massimo di 20 unita', personale
tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e
degli enti pubblici economici. Il personale di cui al
presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di
appartenenza. Per il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite,
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro
irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle
imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito
agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di
aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito
tutore. A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di
presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche
aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera
paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni,
nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro,
tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge
22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge non
siano state istituite le predette commissioni, provvede il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i
competenti organi regionali non abbiano provveduto entro
trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da
consentire alla commissione di espletare le sue funzioni.
Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento,
puo' essere comandato personale della pubblica
amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari,
restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza.
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di
cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti
sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.».
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 1156
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei
limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire
in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del
presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia
nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei
piani territoriali di emersione e di promozione di
occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei
comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo
per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle
imprese che attivino i processi di emersione di cui ai
commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si
provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
di 10 milioni di euro annui;».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 aprile
2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore»:
«Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). -
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge
20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute
a corrispondere al socio lavoratore un trattamento
economico complessivo proporzionato alla quantita' e
qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai
minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla
contrattazione collettiva nazionale del settore o della
categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi
da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi
collettivi specifici, ai compensi medi in uso per
prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere
deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le
modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art.
2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio,
a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per
cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al
comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle
retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del
capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai
limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante
distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
le cooperative della piccola pesca di cui alla legge
13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci
lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del
pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'art. 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro»:
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
- 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle
imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita'
o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al
recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti», come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-ter (Disposizioni in materia di fondazioni
lirico-sinfoniche). - 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche
operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e coordinano periodicamente le proprie attivita' allo scopo
di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere
piu' larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con
proprio decreto non avente natura regolamentare, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di
assicurare economie di gestione ed in particolare il
contenimento o la riduzione delle spese di allestimento,
dei costi delle scritture artistico-professionali, anche
mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e
spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi
titolo.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle
fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale
utilizzazione del personale dipendente in ragione delle
professionalita' e delle esigenze produttive delle
fondazioni, con particolare riferimento al personale
dipendente che svolge le attivita' di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che svolge
attivita' di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni
lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle
materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non
esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto
collettivo e non possono derogare a quanto previsto in
materia di vincoli di bilancio.
5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi
aziendali secondo le modalita' di cui al presente articolo,
con apposita delibera del consiglio di amministrazione
possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che
presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario
anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula
dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate
ad accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La
delibera di cui al primo periodo e' sottoposta al collegio
dei revisori che ne verifica la compatibilita' economica e
la validita'. Il consiglio di amministrazione di ogni
singola fondazione individua con apposita delibera le
risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel
rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale
delibera e' sottoposta al collegio dei revisori che ne
verifica la compatibilita' con il conto economico e il
rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti
integrativi aziendali in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo
successivamente alla stipulazione del nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al
presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei
revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche
e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale
a tempo determinato non puo' superare il 15 per cento
dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facolta'
di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti
delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio
verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.
7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 10, comma 3, secondo periodo, la parola:
«pubblici» e' sostituita dalla seguente: «statali»;
b) all'art. 13, comma 1, lettera d), le parole da: «o
musicale» sino alla fine della lettera sono sostituite
dalle seguenti: «, i cui requisiti professionali sono
individuati dallo statuto»;
c) all'art. 13, comma 2, dopo la parola:
«collaboratori» sono inserite le seguenti: «, tra cui il
direttore musicale, ferme restando le competenze del
direttore artistico,»;
d) all'art. 14, comma 1, secondo periodo, le parole:
«e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «, un
membro effettivo designato dall'autorita' di governo
competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto»;
e) all'art. 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
anche su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di
amministrazione della fondazione quando risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attivita' della fondazione o venga
presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio
di amministrazione della fondazione quando i conti
economici di due esercizi consecutivi chiudono con una
perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per
cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del
patrimonio di analoga gravita».
8. Il comma 3-sexies dell'art. 2 del decreto-legge
22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2004, n. 128, e' abrogato.».
 
Art. 7-bis. Reversibilita' degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli
ex deportati
(( 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, e' sostituito dal seguente:
«articolo 1. 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e' reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
18 novembre 1980, n. 791, recante «Istituzione di un
assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di
sterminio nazista K.Z»:
«Art. 1. - Ai cittadini italiani che, per ragioni di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di
sterminio nazisti K.Z., e' assicurato il diritto al
collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza
medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei
mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli
anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verra'
concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione
contributiva della previdenza sociale.
La concessione del vitalizio, di cui al precedente
comma, e' estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per
le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di
S. Sabba di Trieste.».
- Per il testo del comma 7 dell'art. 11-ter (Copertura
finanziaria delle leggi) e del comma 2 dell'art. 7 (Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e di ordine) della
legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 6-ter.
 
Art. 8. Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi
diagnostico-terapeutici
(( 1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore e' autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma e' trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. ))

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente gia' sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societa' scientifiche e le (( associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo della lettera b) del comma 796
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano (218). L'accesso
alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, fatte salve le
aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e
per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale»:
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del
7 maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si
prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli
adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di
riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche
sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da
mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad
adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel
Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro, con la facolta', fra le altre, di proporre alla
regione la sostituzione dei direttori generali delle
aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.
La nomina a commissario ad acta e' incompatibile con
l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico
istituzionale presso la regione soggetta a
commissariamento. Gli eventuali oneri derivanti dalla
nomina del commissario ad acta sono a carico della regione
interessata.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al
31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei
piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i
quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della
comunicazione di informazioni, entro un termine definito,
sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente
comma non producono interessi.».
- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura;
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con
i professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies.
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico finanziario programmato.
2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono
individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono individuate, nel rispetto delle
indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e
tenendo conto della localizzazione e della disponibilita'
di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche
esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili,
nonche' le specifiche categorie destinatarie e le
prestazioni ai fini della stipula degli accordi
contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture
sanitarie militari e le regioni nel rispetto della
reciproca autonomia.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 15-bis
(Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel
lavoro subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi
IVA e di deducibilita' delle spese per veicoli non
utilizzati esclusivamente come beni strumentali) del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria»:
«12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la
liquidazione dei rimborsi di cui all'art. 1 del
decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, e'
autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di
5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.».
- Si riporta il testo del comma 170 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dalla presente legge:
«170. Alla determinazione delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione
della congruita' delle risorse a disposizione del Servizio
sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi
tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle
tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.
Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale
aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le
risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale.
Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del
decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle
tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque,
in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime,
anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari
regionali, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate. Con la medesima
cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le
prestazioni di assistenza termale sono definite
dall'accordo stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della
legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle
tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza
termale e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere,
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
24 ottobre 2000, n. 323, recante «Riordino del settore
termale»:
«Art. 4 (Erogazione delle cure termali). - 1. Fermo
restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del
Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le patologie per il cui trattamento e'
assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del
Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente
comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario
nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione
motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale
del motuleso e per la riabilitazione della funzione
cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli
assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle
patologie per gli stessi previste.
2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanita', con
proprio provvedimento, emana linee guida concernenti
l'articolazione in cicli di applicazione singoli o
combinati per ciascuna delle patologie individuate dal
decreto di cui al medesimo comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato
periodicamente dal Ministro della sanita' sulla base
dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei
programmi di ricerca di cui all'art. 6.
4. L'unitarieta' del sistema termale nazionale,
necessaria in rapporto alla specificita' e alla
particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e'
assicurata da appositi accordi stipulati, con la
partecipazione del Ministero della sanita', tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il
recepimento da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
 
Art. 8-bis. Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del
cordone ombelicale
1. E' prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilita' di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessita' per paziente compatibile. In relazione alle attivita' di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle
attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati»:
«Art. 10 (Competenze del Ministero della salute). - 1.
Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e
programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni
di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro
nazionale sangue di cui all'art. 12.
2. Il Ministero della salute svolge le seguenti
funzioni:
a) programmazione delle attivita' trasfusionali a
livello nazionale;
b) attivita' normativa, anche in adeguamento agli
indirizzi ed alle direttive comunitarie;
c) controllo della produzione nazionale di
emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;
d) controllo sul commercio e sull'informazione
riguardanti gli emoderivati;
e) autorizzazione all'import-export del sangue e dei
suoi prodotti;
f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti
diagnostici;
g) promozione della ricerca e sperimentazione in
campo trasfusionale, con riferimento in particolare alla
riduzione del volume ematico da trasfondere, anche
avvalendosi del Centro nazionale sangue;
h) definizione dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento
per le attivita' del servizio trasfusionale nazionale;
i) individuazione, in accordo con le associazioni di
volontariato del sangue, di un programma nazionale di
iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento
delle attivita' trasfusionali.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della salute, con proprio
decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una
rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali ai fini di trapianto, nonche' programmi annuali
di sviluppo delle relative attivita', individuando le
strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla
base di specifici accreditamenti.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro
della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la
Consulta, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale,
un atto di programmazione specifico per il settore
trasfusionale denominato «Piano sangue e plasma
nazionale.».
 
Art. 8-ter.
Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario
(( 1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))

Riferimenti normativi:
- Per il testo della lettera b) del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8.
 
Art. 9.
Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
1. Gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.
2. Al fine di consentire alle competenti autorita' dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale e' offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
(( 2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi e' annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi e' ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera g) del comma 796
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«g) in riferimento alla disposizione di cui alla
lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo
2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del
27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il
30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al
versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli
importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di
equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007,
20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano
il versamento alle singole regioni devono essere inviati da
ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007,
22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata
corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica
inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del
mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il
1° ottobre 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE»:
«Art. 96 (Medicinali non soggetti a prescrizione). - 1.
I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che
non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
2. Il farmacista puo' dare consigli al cliente sui
medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono
essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico se hanno i
requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e
purche' siano rispettati i limiti e le condizioni previsti
dalle stesse norme.
3. Se il medicinale e' classificato nella classe c-bis
di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, in etichetta deve essere riportata la dicitura
«medicinale di automedicazione». Nei rimanenti casi deve
essere riportata la dicitura «medicinale non soggetto a
prescrizione medica». I medicinali di automedicazione di
cui al primo periodo possono essere oggetto di accesso
diretto da parte dei clienti in farmacia e nei punti
vendita previsti dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
4. L'imballaggio esterno dei medicinali previsti dal
presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne
permette la chiara individuazione da parte del consumatore,
conforme al decreto del Ministro della salute in data
1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale»:
«Art. 5 (Misure di governo della spesa e di sviluppo
del settore farmaceutico). - 1. A decorrere dall'anno 2008
l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica
territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci
erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo
delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli
assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali
collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilita',
inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in
dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello
nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per
cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo
Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo
sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di
cui al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte
dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni
all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il
15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato
sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi
per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i
farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da
brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene
detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare
delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per
effetto dell'art. 1, comma 796, lettera g), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente
articolo. Viene detratto, altresi', il valore della minore
spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale
e' effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle
decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei
dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei
budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse
incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese
disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista
per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo
aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per
cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze
allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un
farmaco, del requisito della innovativita' e' riconosciuto
dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa
Agenzia, e ha validita' per 36 mesi agli effetti del
presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda,
incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci
innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore
quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a),
deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per
l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come
determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione
di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e
completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA,
partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti
dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di
cui all'art. 1, comma 796, lettera f), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda
titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget
provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del
budget definite dalla stessa lettera a). Il budget
definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il
30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione
diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto
del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In
assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un
valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale
all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione
AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004, e successive modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati
di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e
delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al
31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di
spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali,
disciplinato dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e dall'art. 18 del regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonche'
sulla base dei dati delle regioni concernenti la
distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio
di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi
dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui
alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento
determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole
definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati
al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli
incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
ripiano dello sforamento stimato del periodo 1 giugno-31
dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della
rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al
comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita'
dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura
proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi
dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della
distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entita'
del ripiano e' calcolata, per ogni singola azienda, in
proporzione al superamento del budget attribuito di cui al
comma 2, lettera a). Al fine di favorire lo sviluppo e la
disponibilita' dei farmaci innovativi la quota dello
sforamento imputabile al superamento, da parte di tali
farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a)
del comma 2 e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo
IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione
dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non
innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della
verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna
Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche
si applica il sistema di cui all'art. 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la
quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA
ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote
di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente incremento della percentuale di sconto a
favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli
importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b)
del presente comma, direttamente alle regioni dove si e'
verificato lo sforamento in proporzione al superamento del
tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto
dovuto nei termini perentori previsti, comporta la
riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da
brevetto, in misura tale da coprire l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei
successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la
stima della spesa farmaceutica, cosi' come definita al
comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per
ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le
regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA,
superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento
della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un
ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento;
dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da
compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a
scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non
puo' superare a livello di ogni singola regione la misura
percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
5-bis. All'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al
comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai
sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla
Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA
antecedentemente al 1° ottobre 2007» .
5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanita',
le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
29 giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
medico indica in ricetta o il nome della specialita'
medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'art. 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia».
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'art. 16
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono
inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla
produzione di emoderivati individuati con decreto del
Ministro della salute su proposta dell'AIFA».».
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273»:
«Art. 61 (Certificato complementare). - 1. Ai
certificati complementari di protezione concessi ai sensi
della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime
giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi,
del brevetto. Il certificato complementare di protezione
produce gli stessi effetti del brevetto al quale si
riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso
relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
2. Gli effetti del certificato complementare di
protezione, decorrono dal momento in cui il brevetto
perviene al termine della sua durata legale e si estendono
per una durata pari al periodo intercorso tra la data del
deposito della domanda di brevetto e la data del decreto
con cui viene concessa la prima autorizzazione
all'immissione in commercio del medicamento.
3. La durata del certificato complementare di
protezione non puo' in ogni caso essere superiore a
diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto
perviene al termine della sua durata legale.
4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della
copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla
normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge
19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n.
1768/1992 del 18 giugno 1992 del Consiglio, trovano
attuazione attraverso una riduzione della protezione
complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a
decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo
allineamento alla normativa europea.
5. Le aziende che intendono produrre specialita'
farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale
possono avviare la procedura di registrazione del prodotto
contenente il principio attivo in anticipo di un anno
rispetto alla scadenza della copertura brevettuale
complementare del principio attivo.».
 
Art. 10. Prosecuzione dell'attivita' della Fondazione Istituto mediterraneo di
ematologia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 giugno 2003, n. 141, recante «Proroga dei termini
relativi all'attivita' professionale dei medici e
finanziamento di particolari terapie oncologiche ed
ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti
danneggiati da emoderivati infetti»:
«Art. 2 (Finanziamento di un progetto di terapie
oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo di
ematologia). 1. Per la realizzazione di un progetto
oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di
sanita', finalizzato a sviluppare terapie oncologiche
innovative su base molecolare, e' autorizzata la spesa di
tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005. L'Istituto superiore di sanita' presenta una
relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto
progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la
trasmette al Parlamento. L'Istituto superiore di sanita'
presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al
Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una
relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse
ad esso destinate e la trasferibilita' sul territorio e
verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati
raggiunti.
2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della
Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con
sede in Roma, e' autorizzata la spesa di quindici milioni
di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta
una relazione annuale sull'attivita' svolta al Ministro
della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione
IME presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al
Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una
relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse
stanziate nel triennio e la trasferibilita' sul territorio
e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei
risultati conseguiti.
3. Alla copertura degli oneri recati dal presente
articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003
ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, recante
«Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la
viabilita' e per la sicurezza pubblica»:
«5. Per assicurare il rispetto degli obblighi
finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici
gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.».
 
Art. 11.
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
(( 1. Il comma 356 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorita' nazionale per la sicurezza alimentare« e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare«, con sede in Foggia, che e' posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attivita' e il funzionamento dell'Agenzia e' autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010». ))
 
Art. 11-bis.
Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori
(( 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«464. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarieta' sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attivita' dell'ente morale «SOS Il Telefono Azzurro ONLUS«». ))
 
Art. 12.
Disposizioni in materia di universita' ed enti di ricerca
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, (( sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008. ))
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle universita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
(( 2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle universita' entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. (( A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. ))
(( 3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'universita' degli studi della Basilicata, le modalita' di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'universita' medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica». ))

«Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, recante «Disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di
Universita»:
«Art. 5 (Spese di personale docente e non docente
universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del
sistema di programmazione, valutazione e finanziamento
delle universita', per l'anno 2004, ai fini della
valutazione del limite previsto dall'art. 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto,
salvo che ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 53,
quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei
costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e
ricercatore delle universita' previsti dall'art. 24,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere
dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004, le spese per il personale
universitario, docente e non docente che presta attivita'
in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale
sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse
obbligatorie previste dall'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse»:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di personale,
professioni e lavoro). - 1. Gli effetti dell'art. 5 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia'
prorogati al 31 dicembre 2006 dall'art. 8 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2007.
2. Per garantire la continuita' assistenziale e
fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e
tecnico, il termine previsto dall'art. 6-quinquies del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, e'
prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di
tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate
in materia di contenimento delle spese di personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di
finanza pubblica.
3. Le disposizioni di cui all'art. 28, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono
prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all'assunzione di
personale del Ministero degli affari esteri.
4. La graduatoria del concorso pubblico a
centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo
1998, e la graduatoria del concorso per titolo a
centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del
20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'art.
3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a
dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, si applicano alle promozioni da conferire con
decorrenza successiva al 31 dicembre 2010.
5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto
Ente, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007;
sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali
destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
6. All'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «anno 2009».
6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'art.
16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e'
differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti
dalla legislazione vigente in materia di trattamento
economico del personale in mobilita'.
6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico
impiego, il termine previsto dall'art. 16, comma 3, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, e' prorogato al 31 dicembre
2012 per il personale gia' alle dipendenze dell'ente CONI,
alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze
della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio
presso le Federazioni sportive nazionali, che
successivamente al passaggio alle dipendenze delle
Federazioni risultasse in esubero a seguito di
ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da
procedure di mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ferma restando per tale personale la possibilita'
di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi spa,
sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali.
6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i
comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A.
6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal
comma 6-quater e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per
l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. All'art. 1, comma 619, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «In attesa
dell'emanazione» fino a: «comma 618» sono sostituite dalle
seguenti: «Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato
entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione»
e, dopo le parole: «candidati del citato concorso,
compresi» sono inserite le seguenti: «, successivamente
alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,».
6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili al personale appartenente
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in
posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi
costituzionali, presso gli uffici di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad
applicarsi la disposizione di cui all'art. 57 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al
medesimo personale, e fino alla predetta data, non si
applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo
del comma 1 dell'art. 133 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al
comma 3 del medesimo art. 133.».
- Il testo della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante
«Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, recante «Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2000, n. 109.
- Si riporta il testo del comma 647 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei
ricercatori universitari, il Ministro dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il
31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale
(CUN) e la CRUI, disciplina le modalita' di svolgimento dei
concorsi per ricercatore, banditi dalle universita'
successivamente alla data di emanazione del predetto
decreto ministeriale, con particolare riguardo alle
modalita' procedurali ed ai criteri di valutazione dei
titoli didattici e dell'attivita' di ricerca, garantendo
celerita', trasparenza e allineamento agli standard
internazionali.».
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2 della
legge 27 febbraio 1980, n. 38, recante «Disposizioni
transitorie per il personale non docente delle universita»:
«Per le particolari esigenze delle facolta' di agraria
e veterinaria e degli orti botanici e' consentita
l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste
dal contratto nazionale agricolo e dai contratti
integrativi provinciali.».
- Si riporta il testo del comma 536 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' prorogato al 31 dicembre 2008.».
- Si riporta il testo del comma 643 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca
pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite
dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno.».
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«429. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428
e' subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano
programmatico, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI).
Tale piano e' volto a:
a) elevare la qualita' globale del sistema
universitario e il livello di efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un
uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento
dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della
didattica;
c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli
atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni
realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di
superamento del limite del 90 per cento della spesa di
personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il
vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle
cessazioni;
c-bis) definire, previa intesa tra la regione
Basilicata e l'universita' degli studi della Basilicata, le
modalita' di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali
da parte dell'universita' medesima, fermo restando il
calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c),
al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando
l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza
pubblica;
d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli
atenei considerando, a tal fine, anche quello delle
societa' ed enti da essi controllati;
e) consentire una rapida adozione di un sistema
programmatorio degli interventi che preveda adeguati
strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del
Ministero dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e
che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori
risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei
agli obiettivi del piano.».
 
Art. 13.
Termini per la conferma di ricercatori
1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facolta' degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita' per la relativa qualifica (( ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante
«Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica.»:
«Art. 31 (Conferma dei ricercatori universitari). - I
ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in
ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte
di una commissione nazionale composta, per ogni
raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo,
di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un
numero triplo di docenti designati dal Consiglio
universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di
discipline.
La commissione valuta l'attivita' scientifica e
didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio
anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di
facolta' o del dipartimento.
Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso
nella fascia dei ricercatori confermati, che e' compresa
nella dotazione organica di cui al precedente art. 30. Se
il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola
volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e'
sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma
possono avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio
ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art.
120.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 19
(Assunzioni di personale) della legge 28 dicembre 2001, n.
448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)»:
«15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento
dell'attivita' di ricerca della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa
relativa alla dotazione del ruolo di cui all'art. 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale
28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze e con
conseguente indisponibilita' di posti di professore, la
medesima Scuola puo' assegnare incarichi di ricercatore,
previo superamento di apposite procedure selettive svolte
secondo la vigente normativa in materia universitaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 10 (Agenzie fiscali). - 1. Le agenzie fiscali
sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9,
dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente
decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede
secondo le modalita' e nei termini ivi previsti.».
 
Art. 13-bis. Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'
(( 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5
(Universita) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
«Interventi correttivi di finanza pubblica.»:
«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.».
- La Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, supplemento ordinario.
 
Art. 14. Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori
onorari
1. I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonche' i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni (( fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento
giudiziario»:
«Art. 42-quinquies (Durata dell'ufficio). - La nomina a
giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il
titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una
sola volta.
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la
procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio
fino alla definizione della procedura di cui al secondo
comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del
triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i
giudici onorari di tribunale in proroga cessano
dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del CSM che non necessita di decreto del
Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario,
nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di
idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni
sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a
campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita'
costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo
effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art.
42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal
1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».
 
Art. 14-bis.
Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria
(( 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano gia' sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 527 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni
2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 possono
procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A
valere sulle disponibilita' del fondo di cui al presente
comma, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e'
autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di
complessive quindici unita' di personale, di cui tre
dirigenti di seconda fascia. A tale fine e' istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a
25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro
per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel
limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun
anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al
fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego, gli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali
situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano,
sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere
personale risultato vincitore o idoneo a seguito di
procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a
2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente
articolo.».
 
Art. 15.
Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, (( e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, e' differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante «Istituzione di
Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale
ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a
norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»:
«Art. 1 (Istituzione delle sezioni). - 1. Sono
istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi
di dotazioni organiche.».
- Si riporta il testo dei commi 19, 20, 21 e 22
dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:
«19. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti
i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e
servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di
sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie
ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la
loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale per i responsabili dei
relativi procedimenti.
20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono
alle societa' interamente possedute ovvero partecipate
maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui
al medesimo comma, nonche' agli enti pubblici economici ed
alle societa' interamente possedute ovvero partecipate
maggioritariamente da questi ultimi.
21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto
lavori, forniture e servizi gia' sottoscritti dalle
amministrazioni alla data di entrata in vigore della
presente legge e per le cui controversie i relativi collegi
arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del
30 settembre 2007, e' fatto obbligo ai soggetti di cui ai
commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove
tale facolta' sia prevista nelle clausole arbitrali
inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa
comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione
ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti
successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, decadono
automaticamente e le relative spese restano integralmente
compensate tra le parti.
22. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede
annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti
per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei
commi da 19 a 23 affinche' siano corrispondentemente
ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le
relative risorse siano riassegnate al Ministero della
giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente
al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a
23.».
 
Art. 16.
Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e' sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'art. 30
(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano) del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
recante «Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale», come modificati dalla presente legge:
«4. Il commissario predispone entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto un
piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di
quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla
tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005.
Il piano di liquidazione e' sottoposto al comitato di
vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'art. 108,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure
competitive, assicurando adeguate forme di pubblicita' e
ferma restando l'applicazione della disciplina in materia
di prelazione e di riscatto agrari di cui all'art. 8 della
legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e
all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il
commissario puo' avvalersi di esperti, nonche' degli uffici
del Ministero dell'economia e delle finanze.».
«4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai
componenti del comitato di vigilanza per le procedure di
cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della
finanza pubblica. Il compenso spettante al commissario e'
determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del
Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai
componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei
rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il
rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non
superiore al dieci per cento di quello liquidato al
commissario, oltre al rimborso delle spese. Il compenso
spettante al commissario e' determinato sulla base dei
criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del
comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei
creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle
spese, e' corrisposto un compenso non superiore al dieci
per cento di quello liquidato al commissario, oltre al
rimborso delle spese.».
- Si riporta la Tabella A allegata al decreto-legge
19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, recante «Interventi
straordinari per il riordino e il risanamento economico
dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino»:
«Tabella A
(prevista dall'art. 2, comma 5
1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative
pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di
Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il
giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di
cinta circolari, nonche' le Esedre di Ponente e di Levante
antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato
«Castelvecchio».
2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di
Ranverso, con il relativo complesso edilizio del
Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti
territoriali circostanti per una fascia di cento metri a
partire dal limite esterno del Concentrico.
3) Il complesso monastico cistercense antoniano
dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso
edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli
ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento
metri a partire dal limite esterno del Concentrico.».
- Si riporta il testo dell'art. 108 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa»:
«Art. 108 (Poteri del giudice delegato). - Il giudice
delegato, su istanza del fallito, del comitato dei
creditori o di altri interessati, previo parere dello
stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto
motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi
e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli
stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al
quarto comma dell'art. 107, impedire il perfezionamento
della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di
mercato.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in
pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso
interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con
decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei
pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro
vincolo.».
- Il testo del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n. 570, recante «Regolamento
concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori
fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure
di concordato preventivo e di amministrazione controllata»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1993, n.
54.».
 
Art. 16-bis. Responsabilita' degli amministratori di societa' quotate partecipate
da amministrazioni pubbliche
(( 1. Per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonche' per le loro controllate, la responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti e' regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
Art. 16-ter.
Misure in materia di incarichi giudiziari
(( 1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, e' abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 104, 108 e 109 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento
giudiziario»:
«Art. 104 (Supplenza in caso di mancanza od impedimento
del presidente del tribunale ordinario o della sezione). -
Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario
o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del
titolare viene designato annualmente.
Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le
veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei
giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli
sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale
ordinario e' supplito dal piu' anziano dei presidenti di
sezione, o, in mancanza di essi, dal piu' anziano dei
giudici.».
«Art. 108 (Supplenza dei magistrati della Corte di
appello). - Sono annualmente designati i magistrati
destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di
mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le
veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei
magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente
alla corte o alla sezione.
Se in una sezione manca, o e' impedito il presidente o
alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio
giudicante, il presidente, quando non puo' provvedere a
norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il
piu' anziano dei presidenti di sezione del tribunale
ordinario.».
«Art. 109 (Supplenza di magistrati del pubblico
ministero). - In caso di mancanza o di impedimento:
- del procuratore generale della Repubblica, regge
l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
- del procuratore della Repubblica ove non sia stato
nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore
aggiunto o il sostituto anziano;
- di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del
pubblico ministero del distretto,
il procuratore generale presso la corte di appello
puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate
temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del
pubblico ministero del distretto.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5
(Disposizioni varie) della legge 30 luglio 2007, n. 111,
recante «Modifiche alle norme sull'ordinamento
giudiziario»:
«3. Le disposizioni in materia di temporaneita' degli
incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45
e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come
modificati dall'art. 2 della presente legge, si applicano a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino
al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono
i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso
tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo
per il conferimento delle funzioni senza che abbiano
ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre
funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con
funzioni non direttive ne' semidirettive nello stesso
ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire
con le successive vacanze, senza variazione dell'organico
complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato.
Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione
della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si
applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 13
(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti e viceversa) del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge
25 luglio 2005, n. 150»:
«7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai
magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano
relativamente al solo circondario.».
- Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 2
(Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni
ulteriori) della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante
«Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
per il decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di
presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per
l'emanazione di un testo unico»:
«31. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi
sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito
a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneita'
degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonche' sulla
durata massima dello svolgimento di un identico incarico
presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le
finalita' dello statuto di autonomia e delle relative norme
di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di
funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I
predetti magistrati possono comunque concorrere per il
conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi,
di uguale o superiore grado, nonche' mutare dalla funzione
giudicante e requirente, e viceversa, in sedi e uffici
giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni
previste dal comma 1, lettera g), numeri da l) a 6).».
 
Art. 17. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto
ferroviario
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».
(( 2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2008». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 17 (Canoni
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria) del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione
della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria», come
modificato dalla presente legge:
«10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da
parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento
delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel
prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il
31 dicembre 2008, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei
criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo 2000 e
dal decreto ministeriale 22 marzo 2000 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile
2000, e successive modifiche ed integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 253 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«253. Il Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre
2008, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto
ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga
percorrenza, volta a determinare la possibilita' di
assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi,
nonche' le eventuali azioni di miglioramento
dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano
o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico e'
assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei
limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le
quali non e' possibile raggiungere l'equilibrio economico,
i servizi di utilita' sociale, in termini di frequenza,
copertura territoriale, qualita' e tariffazione, e che sono
mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti
di servizio pubblico.».
 
Art. 18. Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio
2005, n. 96
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;
b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 (Dei beni
destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi)
del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante
«Revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione, a norma dell'art. 2 della L. 9 novembre 2004,
n. 265», come modificato dalla presente legge:
«2. Indipendentemente dall'individuazione degli
aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 698
del codice della navigazione, da effettuare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, le disposizioni di cui
all'art. 704, primo e secondo comma, del codice della
navigazione, come modificato dal presente decreto
legislativo, non si applicano alle concessioni della
gestione aeroportuale gia' rilasciate, anche in base a
legge speciale, e in ipotesi di delocalizzazione
funzionale, nonche' ai procedimenti di rilascio della
concessione su istanza antecedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del
decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro
dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti
devono concludersi entro il 31 dicembre 2008. Decorso
inutilmente il detto termine le societa' istanti possono
chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un
Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta
giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della
concessione una volta verificato il possesso dei necessari
requisiti.».
 
Art. 18-bis. Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire.
(( 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ne' aperte in data successiva all'applicabilita' della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto»;
b) all'articolo 13, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo e' determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore».
2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e' differito al 30 giugno 2008. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante
«Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge
2 agosto 2004, n. 210», come modificati dalla presente
legge:
«Art. 12 (Istituzione e finalita' del Fondo di
solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da
costruire). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarieta' per
gli acquirenti di beni immobili da costruire, di seguito
denominato: «Fondo», al fine di assicurare un indennizzo,
nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo, agli
acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del
costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi,
hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni
e non hanno conseguito il diritto di proprieta' o altro
diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo
negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in
proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto
reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa
di una cooperativa.
2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo,
devono risultare nei confronti del costruttore procedure
implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca
antecedente al 31 dicembre 1993 ne' aperte in data
successiva all'applicabilita' della disciplina in tema di
garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 5 del presente
decreto.
3. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' consentito
nei casi in cui per il bene immobile risulti richiesto il
permesso di costruire.».
«Art. 13 (Requisiti per l'accesso alle prestazioni del
Fondo). - 1. Per l'accesso alle prestazioni del Fondo
devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti
oggettivi:
a) aver subito, a seguito dell'insorgenza di una
situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del
costruttore, perdite di somme di denaro versate o di altri
beni trasferiti dall'acquirente al costruttore medesimo
come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione
dell'immobile da costruire;
b) non aver acquistato la proprieta' o altro diritto
reale di godimento sull'immobile da costruire ovvero non
averne conseguito l'assegnazione.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non
viene meno per effetto dell'acquisto della proprieta' o del
conseguimento dell'assegnazione in virtu' di accordi
negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero
di aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima
procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.
3. Nei casi di cui al comma 2 l'indennizzo spetta solo
qualora l'importo complessivo delle somme versate e del
valore dei beni corrisposti al costruttore e delle somme
versate per l'effettivo acquisto del bene sia superiore al
prezzo originariamente convenuto con il costruttore ed e'
determinato in misura pari alla differenza tra il predetto
importo complessivo ed il prezzo originario, fino comunque
a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti al
costruttore.
3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' inoltre
consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito
dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto
dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in
aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme
ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di
compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli
organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare
l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi
dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione
dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del
finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente
non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo
pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del
costruttore. In tali casi l'indennizzo e' determinato nella
misura pari alle predette somme ulteriori, fino a
concorrenza delle somme versate e del valore dei beni
corrisposti al costruttore.
4. Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni
di perdita della proprieta' del bene per effetto del
successivo positivo esperimento dell'azione revocatoria,
soltanto nel caso in cui essa sia stata promossa ai sensi
dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.».
- Si riporta il testo dell'art. 67 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa»:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto
nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti
previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art.
2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 (Accesso
alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande)
del citato decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122:
«1. La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo
deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di
decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 6.».
 
Art. 18-ter.
Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina
(( 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 
Art. 19.
Contratti pubblici
1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 256
(Disposizioni abrogate) del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»:
«4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme
abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del
regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni
contenute nei seguenti atti:
- gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351;
352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
- il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del
contraente generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione
dei servizi sostitutivi di mensa".».
- Si riporta il testo degli articoli 351, 352, 353, 354
e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge
sui lavori pubblici (all. F)»:
«Art. 351. - Ai creditori degli appaltatori di opere
pubbliche non sara' concesso verun sequestro sul prezzo di
appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che
l'Autorita' amministrativa, da cui l'impresa dipende,
riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento
ed alla perfezione dell'opera.
Potranno pero' essere senz'altro sequestrate le somme
che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la
definitiva collaudazione dell'opera.».
«Art. 352. - Le domande di sequestri saranno dalla
competente Autorita' giudiziaria comunicate all'Autorita'
amministrativa da cui dipende l'impresa.».
«Art. 353 - Quando a termini dell'art. 351,
l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla
concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente
accordati ai creditori per indennita', per mercedi di
lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si
riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.».
«Art. 354 - Ai creditori per indennita' dipendenti da
espropriazione forzata per la esecuzione delle opere
rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi
competono a termini del disposto del codice civile e della
legge sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica,
e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i
tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a
loro favore.».
«Art. 355. - L'autorita' che avra' ordinato un
sequestro sara' sola competente per decretare in favore dei
creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure
per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano
prima risolute dalla potesta' competente le questioni
riguardanti la legittimita' e sussistenza dei titoli e
delle domande.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 25 (Delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del
31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE
del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi) della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004»:
«3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.».
 
Art. 19-bis. Differimento di un termine relativo agli interventi per la
ricostruzione del Belice
(( 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' differito al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge
1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti»:
«Art. 43 (Ulteriori disposizioni per garantire gli
interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del
1968). - 1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse
esistenti per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla
tabella 3 allegata all'art. 54 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi
dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle
disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali,
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate
ai privati, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e'
disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del
sindaco.
3. Gli atti, contratti, documenti e formalita'
occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli
immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e
catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa.
Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al
31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di
eventuali imposte gia' pagate.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 8-ter dell'art. 6
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse»:
«8-ter. Il termine previsto dall'art. 43, comma 3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo,
al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, comma 126, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2007.».
- Per il testo del comma 7 dell'art. 11-ter (Copertura
finanziaria delle leggi) della citata legge 5 agosto 1978,
n. 468, si vedano i riferimenti normativi all'art. 6-ter.
 
Art. 19-ter. Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388
(( 1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
«2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 139 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 139 (Differimento dei termini e altre
disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone
colpite dalla catastrofe del Vajont). - 1. I termini per la
ultimazione dei lavori previsti dall'art. 8 della legge
10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001
anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva
sia gia' stata oggetto di formale revoca alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi previsti dai commi primo, secondo,
terzo e settimo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n.
1457, e successive modificazioni, possono essere concessi
ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda
presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi
dell'art. 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel
caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino
alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con
idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da
soggetto abilitato.
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle
aree gia' assegnate in via provvisoria agli aventi diritto
dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Decorso
inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, gia'
provvisoria, diventa definitiva.
4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari
per la ricostruzione delle abitazioni, nonche' per il
completamento della ricostruzione dei centri abitati di
Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n.
1457, e' autorizzato, per l'anno 2001, a favore del
Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10
miliardi.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 32 della legge
4 novembre 1963, n. 1457, recante «Provvidenze a favore
delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del
9 ottobre 1963»:
«Art. 4. - A favore dei proprietari di unita'
immobiliari aventi non piu' di tre vani utili e destinate
ad uso di abitazione, site nelle localita' indicate
nell'art. 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto
della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei
lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla
concessione di contributi entro il limite massimo di lire
5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la
costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di
tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche
indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.
Al proprietario di una sola unita' immobiliare
distrutta o danneggiata che avesse non piu' di tre vani
utili, e destinata ad uso di abitazione della propria
famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono
essere concessi contributi, nel limite massimo di lire
7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la
costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di
cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche
indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 75.
Ai proprietari di unita' immobiliari destinate ad uso
di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili
possono essere concessi contributi per la ricostruzione
dell'unita' distrutta o danneggiata entro il limite massimo
di lire otto milioni.
Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad
uso di abitazione che avessero piu' di sette vani utili
possono essere concessi dagli istituti di credito
fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di
cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di
favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.
I mutui stessi non possono superare, per interessi,
diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento
annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado
fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.
Per la ricostruzione di fabbricati di proprieta'
privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali,
non destinati ad uso di abitazione sono accordati
contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per
unita' e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente
il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere
concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma,
del presente articolo, mutui di favore alle condizioni
sopra specificate.
Il contributo o il finanziamento di cui ai
commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per
non piu' di una unita' immobiliare. Per ogni altra unita'
immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo
e' concesso nel limite massimo di lire 5.000.000.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per la costruzione in nuova sede dei
fabbricati di proprieta' privata, che, pure se indenni,
dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di
centri abitati a norma dell'art. 3.
I contributi di cui ai commi precedenti saranno
concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire le
unita' immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso
da quello su cui insistevano, purche' nell'ambito del
territorio dei Comuni di cui all'art. 1 o inclusi nei
comprensori di cui all'art. 3.
I contributi previsti dalla presente legge possono
essere ceduti a favore di terzi residenti o di coloro che
stabiliscono la propria residenza nei comuni di cui
all'art. 1 della presente legge. Decade dal contributo chi
si rende cessionario dei diritti spettanti a piu' di un
danneggiato.».
«Art. 32. - Quando l'edificio danneggiato o distrutto
appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per
ottenere il contributo puo' essere presentata da una sola
di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.
Il comproprietario che ha presentato la domanda ha
facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo
anche per conto degli altri comproprietari, restando
l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.
Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la
ubicazione dell'area e la progettazione della
ricostruzione, sara' presa in esame, in deroga agli
articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del codice
civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio
che rappresentino un terzo dei condomini e piu' della meta'
del valore dell'edificio.».
 
Art. 20. Regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme
tecniche per le costruzioni
(( 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia' prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2009.
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale e' possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e' istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonche' delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita', o rimborsi spese. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 5
(Normative tecniche in materia di costruzioni) del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante
«Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione»:
«2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e'
consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.».
- Si riporta il testo del comma 4-bis, dell'art. 3
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere
infrastrutturali e lavori in edilizia), del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse»:
«4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'art. 5
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e'
prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni
aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano
affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi,
avvalendosi della facolta' di applicare la normativa
previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi
5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e
relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche
continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto
collaudo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 21.
Proroga utilizzo disponibilita' Enac per interventi aeroportuali
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilita' di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, (( di concerto con il Ministro delle infrastrutture, )) gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 582 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'
autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004
e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di
entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle
somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte
a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle
disponibilita' di cui al presente comma al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio
decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle
medesime risorse.».
 
Art. 21-bis.
Diritti aeroportuali
(( 1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 10 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi
correttivi di finanza pubblica»:
«10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli
aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con i medesimi decreti viene altresi' fissata, per un
periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque
anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
diritti aeroportuali. La variazione e' determinata
prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato,
l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al
gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale
investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti
realizzati con capitale proprio o di credito, che sono
stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore
aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
di recupero della produttivita' assegnato vengono
determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di
competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati
e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a
criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture
aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di
tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del
margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione
allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di
attivita' non regolamentate.».
 
;
Art. 21-ter . Indennita' di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente
nazionale dell'aviazione civile
(( 1. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 213-bis dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)», come modificato dalla
presente legge:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si
applicano al personale delle Forze armate e di polizia,
fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le
predette disposizioni non si applicano, inoltre, al
personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonche' al personale delle agenzie fiscali e al personale
ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.».
 
Art. 21-quater. Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale
(( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unita' lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle societa' di gestione aeroportuale e alle societa' da queste derivate».
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e' istituito un fondo di continuita' infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della societa' di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 521 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«521. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di
euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
15 giugno 2008 che recepiscono le intese gia' stipulate in
sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008.
Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1,
comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 (Norme in
materia di cassa integrazione guadagni) del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione»:
«7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia
di trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n.
223, sono estese alle imprese esercenti attivita'
commerciali che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese
di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del
presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di
trasporto che occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva
i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15
miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.».
- Si riporta il testo del comma 1161 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti le modalita' della stipula e i contenuti
degli accordi di solidarieta' di cui al comma 1160, i
requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di
ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi
nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, recante «Disposizioni
urgenti in materia di occupazione e previdenza», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Norma di interpretazione autentica in
materia di assunzioni a termine). - 1. La disposizione di
cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel
senso che il divieto ivi previsto di procedere ad
assunzioni con contratti a termine presso unita' produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non
si applica nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e nelle
ipotesi di cui all'art. 2, comma 521, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle societa' di
gestione aeroportuale e alle societa' da queste derivate.».
- Si riporta il testo dei commi 3, 9 e 10 dell'art. 1
(Norme in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale) della legge 23 luglio 1991, n. 223,
recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro»:
«3. La durata dei programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere
superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe,
ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli
tra i predetti programmi che presentino una particolare
complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei
processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti
programmi comportano con riferimento alle dimensioni
dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.».
«9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti
straordinari di integrazione salariale non possono avere
una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le
quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista
dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per contrazioni o
sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da
situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo'
essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti
dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1,
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al
comma 3.».
«10. Per le imprese che presentino un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del
loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti
apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i
periodi antecedenti la data della trasformazione
medesima.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, recante: «Interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali»:
«Art. 1-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'
concedere, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, in caso di crisi occupazionale, di
ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione
di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche
navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi
derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005,
ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di
mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le
societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei
contributi previsti dalla vigente legislazione in materia
di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita', ivi compreso quanto previsto all'art. 7,
commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui
al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o
destinatari dell'indennita' di mobilita', si estendono i
benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25,
comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli
stessi i benefici di cui all'art. 8, comma 2, della legge
n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono
concessi nel limite di 10 milioni di euro.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2
sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il
periodo 2005-2010.
Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal
fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita
evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni
di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno
2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di
euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e
37 milioni di euro per l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante
le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di
euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007,
10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per
l'anno 2009.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di
integrazione salariale, delle domande di mobilita' e dei
benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei
benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo
onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro
ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005,
76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per
l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni
di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno
2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario all'adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione
di cui al comma 3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i
quali non abbiano in precedenza esercitato la facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1,
comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono,
limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al
trattamento di integrazione, esercitare la predetta
facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.».
 
Art. 22.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida) del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante:
«Disposizioni urgenti modificative del codice della strada
per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione», come modificato dalla presente legge:
«2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a
fare data dal 1° luglio 2008.».
 
Art. 22-bis. Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti
per la guida dei ciclomotori
(( 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Fino alla data del 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 116
(Patente, certificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice
della strada», come modificato dalla presente legge:
«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per
la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la
patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino
alla data di applicazione delle disposizioni attuative
della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di
guida (Rifusione), la certificazione potra' essere limitata
all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non
ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di
medicina generale;».
- Il testo della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, concernente la patente di guida
(Rifusione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale U.E.
30 dicembre 2006, n. L 403.
 
Art. 22-ter.
Interventi in materia di disagio abitativo
(( 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, e' sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresi', i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.
4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 e' conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilita' speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 4 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante «Interventi per la
riduzione del disagio abitativo per particolari categorie
sociali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio
2007, n. 37:
«Art. 1 (Sospensione delle procedure esecutive di
rilascio). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
di favorire il passaggio da casa a casa per particolari
categorie sociali, soggette a procedure esecutive di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del
13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40
del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo
lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che
siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
non siano in possesso di altra abitazione adeguata al
nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a
carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione
della procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e
3 del presente articolo e' autocertificata dai soggetti
interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui
all'art. 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
comunicata al locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La
sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal
locatore nelle forme di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo
concessi in locazione dai soggetti indicati all'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come da ultimo modificato dall'art. 43, comma 18,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse
professionali e previdenziali, da compagnie di
assicurazione, da istituti bancari, da societa' possedute
dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi,
anche indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei
relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione
di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in
diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il
conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione
prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
limiti indicati dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
392, salva l'applicazione dell'art. 55 della medesima
legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che
dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo,
di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere
la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita'
sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure
esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto
previsto dall'art. 6, comma 4, della medesima legge n. 431
del 1998.».
«Art. 2 (Benefici fiscali). - 1. Per i proprietari
degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art.
1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il
periodo di sospensione della procedura esecutiva, i
benefici fiscali di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore
dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere
esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli
immobili.».
«Art. 4 (Concertazione istituzionale per la
programmazione in materia di edilizia residenziale
pubblica). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero delle
infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale
sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un
mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della
solidarieta' sociale e dell'economia e delle finanze, dei
Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive
e delle politiche per la famiglia, delle regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini,
delle associazioni della proprieta' edilizia e delle
associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di
abitazione.
2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di
concertazione di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri della
solidarieta' sociale, dell'economia e delle finanze, per le
politiche giovanili e le attivita' sportive e delle
politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due
mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di
concertazione, un programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere
generale per la programmazione regionale di edilizia
residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche
mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti,
di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei
criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito
sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, nonche' alla riqualificazione di quartieri
degradati;
b) proposte normative in materia fiscale e per la
normalizzazione del mercato immobiliare, con particolare
riferimento alla riforma della disciplina della vendita e
della locazione di immobili di proprieta' dei soggetti di
cui all'art. 1, comma 3;
c) l'individuazione delle possibili misure, anche di
natura organizzativa, dirette a favorire la continuita'
nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali
prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per
particolari categorie sociali;
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per
l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti
gia' disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il programma nazionale di cui al comma 2 e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro
un mese dalla data di assegnazione.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 (Premio
di concentrazione) del decreto-legge 17 giugno 2005, n.
106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di
entrate»
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
- Per il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»,
si vedano i riferimenti normativi all'art. 6-ter.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 (Legge
finanziaria) della citata legge 5 agosto 1978, n. 468:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
- Per il testo del comma 2 dell'art. 7 (Fondo di
riserva per le spese obbligatorie e di ordine) della legge
5 agosto 1978, n. 468, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 6-ter.
 
Art. 22-quater.
Investimenti immobiliari degli enti previdenziali
(( 1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresi', fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati gia' consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruita' tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 488 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare
il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria e nelle relative note
di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono
effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in
forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi
disponibili.»
- Si riporta il testo dell'art. 130 decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni»:
«Art. 130 (Processo verbale di consegna). - 1. il
processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera
concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al
processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle
cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo
calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono
eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e, in ogni
caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato
attuale e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione
dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o
per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in
piu' luoghi e in piu' tempi ai relativi accertamenti,
questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'art.
129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali
l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula
del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.
4. Il processo verbale e' redatto in doppio esemplare
firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla
data di esso decorre il termine utile per il compimento dei
lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna e' inviato al
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei
lavori possa farsi in piu' volte con successivi verbali di
consegna parziale quando la natura o l'importanza dei
lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilita' delle aree o degli immobili. In
caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le
sole parti gia' consegnate. La data di consegna a tutti gli
effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore e' tenuto
a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i
lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause
di indisponibilita' si applica la disciplina dell'art.
133.».
- Per il testo del comma 7 dell'art. 11-ter (Copertura
finanziaria delle leggi) e del comma 2 dell'art. 7 (Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e di ordine) della
legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 6-ter.
 
Art. 22-quinquies. Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del
quartiere Carrassi di Bari
(( 1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi San Pasquale da parte del comune di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 22-sexies. Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione
del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
(( 1. E' istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 e' sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
4. E' di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attivita' previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unita' di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. ))
 
Art. 22-septies. Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto
(( 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) )) del comma 1 del medesimo articolo 1, e' differito al 31 dicembre 2008.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 1° marzo
2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto
normativo del settore dell'autotrasporto di persone e
cose»:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo
in materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di
competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con
la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli
organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto
di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie,
della giustizia e delle attivita' produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal
medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica, perche' su di essi sia espresso, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti
legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti
organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei
commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei
criteri direttivi previsti dall'art. 2, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
 
Art. 23.
(Soppresso)
 
Art. 24. Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio
internazionale e del Ministero della salute
1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuita' all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attivita' rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.
(( 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
(( 4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilita' dei limiti alle attivita' soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 (Proroga
di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica»:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8
(Disposizioni finanziarie) della legge 25 marzo 1997, n.
68, recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il
commercio estero»:
«1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:
a) il contributo annuale per le spese di
funzionamento di cui all'art. 3, comma 2, della legge
18 marzo 1989, n. 106;
b) il contributo annuale per il finanziamento del
piano di attivita' di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;
c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello
Stato, a fronte di attivita' svolte su richiesta di altre
amministrazioni per la realizzazione di specifici
programmi;
d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
f) gli utili delle societa' costituite o partecipate
ai sensi dell'art. 3, comma 2;
g) altri proventi patrimoniali e di gestione.».
- Il testo della Tabella C allegata alla legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12
(Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale) della
legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante «Disposizioni
temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di
accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000»:
«2. Il Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e
fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di
profilassi internazionale e' autorizzato ad avvalersi,
mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite
complessivo di centosessanta unita', di medici, personale
tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla
pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti
mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della
sanita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2004, n. 138, recante «Interventi urgenti
per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica»:
«Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di
salute pubblica legate prevalentemente alle malattie
infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a
decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e
alla ricerca in base a un programma approvato con decreto
del Ministro della salute, nonche', per quanto di
pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
sede dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del
medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al
Ministero della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«44. Il trattamento economico onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di
ricerca, universita', societa' non quotate a totale o
prevalente partecipazione pubblica nonche' le loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di
qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non puo'
superare quello del primo presidente della Corte di
cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e
componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
societa' non quotate, ai dirigenti. Il limite non si
applica alle attivita' di natura professionale e ai
contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere
stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o
retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad
oggetto una prestazione artistica o professionale che
consenta di competere sul mercato in condizioni di
effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai
sensi dei precedenti periodi puo' ricevere attuazione, se
non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso,
attraverso la pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche'
comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di
violazione, l'amministratore che abbia disposto il
pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al
rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a
dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma non possono essere derogate se non per
motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli
enti e le societa' di cui al primo e secondo periodo del
presente comma per i quali il limite trova applicazione
sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato
possono essere autorizzate deroghe con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, nel limite massimo di 25 unita',
corrispondenti alle posizioni di piu' elevato livello di
responsabilita'. Coloro che sono legati da un rapporto di
lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con
societa' a partecipazione pubblica o loro partecipate,
collegate e controllate, e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di governo o di controllo
dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza
assegni e con sospensione della loro iscrizione ai
competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a
carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di
pluralita' di incarichi da uno stesso organismo conferiti
nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre
autorita' indipendenti il presente comma si applica
limitatamente alle previsioni di pubblicita' e trasparenza
per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al
limite di cui al primo periodo del presente comma.».
 
Art. 24-bis. Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per
vigile del fuoco
(( 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e' differito di dodici mesi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 (Proroga
di termini in materia di personale, professioni e lavoro)
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse»:
«4. La graduatoria del concorso pubblico a
centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo
1998, e la graduatoria del concorso per titolo a
centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del
20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre
2007.».
 
Art. 24-ter.
Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del
personale sanitario
))1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis
dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2009. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 17
(Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero,
pause, lavoro notturno, durata massima settimanale) del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante
«Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro»:
«6-bis. Le disposizioni di cui all'art. 7 non si
applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle
vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di
lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori.».
 
Art. 24-quater. Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per
ispettore del lavoro
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5-ter dell'art. 35
(Reclutamento del personale) del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali.».
 
Art. 24-quinquies.
Disposizioni in materia di dirigenti scolastici
(( 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonche' dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilita' di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, e' ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. ))
Riferimenti normativi:
- Si riportano il testo dei commi 605 e 619 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la
revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi', alla revisione dei criteri e parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del
3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione
nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato gia' effettuate su posti della medesima
classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010, una volta completate le nomine di cui al
comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali della procedura
riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
idonei e non nominati in relazione al numero dei posti
previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine
di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di
formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per
l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un
rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale
anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio.».
«619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato
entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione
si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di
concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso,
compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi
pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti
requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase
della formazione con la produzione da parte degli stessi di
una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo
da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede,
altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello
regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli
altri candidati che abbiano superato le prove di esame
propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso
ma non vi abbiano partecipato perche' non utilmente
collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono
partecipare con esito positivo ad un apposito corso
intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con
le medesime modalita' di cui sopra, che si conclude
nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al
presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite
secondo l'ordine della graduatoria di merito.».
 
Art. 24-sexies. Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli
psicologi
(( 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' sostituito dal seguente:
«articolo 29 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 e del comma 1
dell'art. 35 (Riconoscimento dell'attivita'
psicoterapeutica) della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
recante «Ordinamento della professione di psicologo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1989, n.
46, supplemento ordinario:
«Art. 3 (Esercizio dell'attivita' psicoterapeutica). -
1. L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e'
subordinato ad una specifica formazione professionale, da
acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in
psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di
specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata
formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con
le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici e' vietato ogni
intervento di competenza esclusiva della professione
medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il
medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.».
«1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3,
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' consentito a
coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o
medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri,
laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o
straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino,
sotto la propria responsabilita', di aver acquisita una
specifica formazione professionale in psicoterapia,
documentandone il curriculum formativo con l'indicazione
delle sedi, dei tempi e della durata, nonche' il curriculum
scientifico e professionale, documentando la preminenza e
la continuita' dell'esercizio della professione
psicoterapeutica.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2
(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e
di personale laureato del Servizio sanitario nazionale)
della legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante «Norme
sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario»:
«3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia,
riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge
18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma
rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione
universitaria, deve intendersi valido anche ai fini
dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la
disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la
disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri
requisiti previsti per i due profili professionali.».
 
Art. 25.
Divieto di estensione del giudicato
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
(( 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«132. Per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a
tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare
provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive,
in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 61 (Interventi correttivi del costo del
personale). - 1. Fermo restando il disposto dell'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di
cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano
prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli
stanziamenti previsti per le spese destinate al personale,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, informato dall'amministrazione competente, ne
riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure
correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio.
La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione
della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso
il CNEL.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di
lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri
aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei
soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, puo' intervenire nel processo ai sensi
dell'art. 105 del codice di procedura civile (108).
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in
qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali
che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori
oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
delle sentenze della Corte costituzionale o dalla
conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita'
giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una
nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti
della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con la stessa procedura
di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per la estensione generalizzata di
decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla
entita' della spesa autorizzata.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 9 marzo
1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1989,
n. 60, supplemento ordinario:
«Art. 15 (Funzionari direttivi). - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al
personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge
20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di
direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle
qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla
data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411, e' esteso ad personam, e sulla base delle
anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non
riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed
economico degli ispettori generali e dei direttori di
divisione di cui all'art. 61, decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e
integrazioni.
2. In sede di contrattazione articolata sono
individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da
attribuire ai funzionari della categoria direttiva della
ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita'
per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da
attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle
previste dagli accordi di categoria. Le funzioni
indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono
definite sulla scorta di criteri che tengano conto del
grado di autonomia e del livello di responsabilita' e di
preparazione professionale richiesti per la preposizione a
strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e
progettazione, a funzioni di elevata specializzazione
dell'area informatica, ad attivita' ispettive di
particolare complessita', nonche' a funzioni vicarie. I
dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta
attribuzione delle indennita' di cui al presente comma.».
- Il testo della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante
«Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411, recante «Disciplina del rapporto di
lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla L.
20 marzo 1975, n. 70» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 giugno 1976, n. 155, supplemento ordinario.
 
Art. 25-bis. Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per
la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile
(( 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalita' di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti gia' individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2008. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 96 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 1, comma 418, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente
entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie
contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui
al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione
previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i
requisiti professionali, la durata minima delle esperienze
professionali maturate presso la stessa pubblica
amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non
continuativi, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' le modalita' di valutazione da applicare in
sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene
garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94,
lettera b).».
- Si riporta il testo del comma 418 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con
le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile
2007, sono fissati i criteri e le procedure per
l'assegnazione delle risorse disponibili alle
amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella
definizione dei criteri sono, altresi', fissati i requisiti
dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative
modalita' di selezione.».
 
Art. 26.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31 dicembre 2008. (( Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: «colturali» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le opere di trasformazione e miglioramento fondiario». ))

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di (( novanta giorni )) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procedera' all'accollo nei limiti dei fondi gia' stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
(( 4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale gia' erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilita' previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi. ))
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilita' collettiva e' differito al 31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo e' versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilita', per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, (( in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalita' e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. ))
7. Per assicurare la continuita' nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilita' del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita' di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».
7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», come modificato dalla presente legge:
«9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita
la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6.
E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con il compito di
chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007,
depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica
anche ai consorzi agrari in stato di concordato,
limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In
mancanza della presentazione e della autorizzazione della
proposta di concordato l'autorita' amministrativa che
vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio
dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa. Per tutti gli altri consorzi, i commissari
in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla
ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari
data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti
alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre
2007.».
- Si riporta il testo dell'art. 124 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa.» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
«Art. 124 (Proposta di concordato). - La proposta di
concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o
da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo
stato passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed
i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili
consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio
dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione
del giudice delegato. Essa non puo' essere presentata dal
fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa'
sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un
anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano
decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato
passivo.
La proposta puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori
appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei
trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri
strumenti finanziari e titoli di debito.
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione indicato nella relazione giurata di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.
67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di
prelazione.
La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un
terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni
compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di
pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice
delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del
fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli
impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi
al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno
proposto opposizione allo stato passivo o domanda di
ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso,
verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito,
fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso
di esdebitazione.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1 (Proroga
del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore
degli allevamenti) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642, recante «Interventi urgenti nei settori
agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996», come
modificato dalla presente legge:
«1. Il termine di cui all'art. 7 del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata
del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre
1966, n. 910, e successive integrazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2008. La gestione del Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione in agricoltura e' affidata alle
regioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6 giugno
1986, n. 251, recante «Istituzione dell'albo professionale
degli agrotecnici», come modificato dalla presente legge,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1986, n. 134.
«Art. 11. - 1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici
consente:
a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di
produzione, commercializzazione e vendita di prodotti
agricoli;
b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di
aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi
comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e
rappresentanza tributaria e quelle relative
all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime
aziende;
c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi
cooperativi ed alle piccole e medie aziende compresa la
progettazione e direzione di piani aziendali ed
interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui
fondiari, nonche' le opere di trasformazione e
miglioramento fondiario;
d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti
agrari;
e) la formulazione e l'analisi dei costi di
produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i
settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;
f) la rilevazione dei dati statistici;
g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli
interventi fitosanitari e di lotta integrata;
h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
i) la direzione e manutenzione di parchi e la
progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche
localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
l) le attivita' connesse agli accertamenti ed alla
liquidazione degli usi civici;
m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed
associati;
n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di
specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso
istituito dallo Stato o dalle regioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di agricoltura e di
pesca). - 1. All'art. 96, comma 7, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
2. All'art. 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002,
n. 306, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui
all'art. 2, comma 1, possono presentare entro il
31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla
propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute
prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione».
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis
dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il
versamento della prima e della seconda rata e' effettuato
entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed
interessi; il temine per il versamento della terza e quarta
rata di cui all'art. 2, comma 116, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' posticipato al
30 giugno 2007; al relativo onere, valutato in 50.000 euro
per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 3-ter
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I
versamenti tributari non eseguiti per effetto della
sospensione di cui all'art. 5, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e
successive modificazioni, sono effettuati in unica
soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro
il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate
trimestrali di pari importo. La prima rata e' versata entro
il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono
maggiorate degli interessi legali a decorrere dal
17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai
versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di
cui al predetto art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge n.
202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
della medesima legge n. 468 del 1978.
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo
di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono
prorogati al 31 dicembre 2008. Al relativo onere, pari a
150.000 euro a per l'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
5. Il termine di cui all'art. 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel
registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di
fertilizzanti, e' prorogato al 30 settembre.
5-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1° gennaio 2007»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008»;
5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine
agricole, come definite dall'art. 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, la disciplina del risarcimento diretto
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a
decorrere dal 1° febbraio 2008.
5-quater. Il termine di cui all'art. 1, comma 9-bis,
ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, gia' prorogato dall'art. 1, comma 1076, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per l'adeguamento degli statuti
dei consorzi agrari, con le modalita' previste per le
deliberazioni assembleari dall'art. 223-duodecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile, e'
prorogato al 30 aprile 2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante «Misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»:
«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con decreto di natura non regolamentare, determina le
modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al
31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle
imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola
nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli
esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni
avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA).
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la
ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione
di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di
trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di
carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 1
(Interventi nel settore dell'irrigazione e della
cooperazione agricola) del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, recante «Interventi urgenti in favore
dell'economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 maggio 1993, n. 116.
«1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, da soci di
cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di
cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono
assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine e'
stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo
onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con
imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.».
- Si riporta il testo dall'art. 126 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 126 (Garanzie a favore di cooperative agricole).
- 1. A titolo di riconoscimento di somme gia' maturate e
dovute per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001,
fermo restando lo stanziamento finanziario gia' previsto
dal citato art. 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie
ammesse per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di
cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato
nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel
decreto ministeriale 2 febbraio 1994, del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le
successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in
sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'art. 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi
del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato
garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una
stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i
soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci
garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per
l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla
comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a
disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere
dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono
essere ammessi a godere degli stessi benefici le
cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del
19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal
suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i
termini previsti dalla citata legge, per i quali sia
intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte
del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che
si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive
nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle
garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte
dell'amministrazione della messa a disposizione della somma
spettante.».
- Il testo della legge 1° luglio 1977, n. 403, recante
«Provvedimenti per il finanziamento dell'attivita' agricola
nelle regioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 luglio 1977, n. 194.
- Il testo della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
recante «Coordinamento degli interventi pubblici nei
settori della zootecnia, della produzione
ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione,
delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e
della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari
e montani» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio
1978, n. 8.
- Il testo della legge 8 novembre 1986, n. 752, recante
«Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 1986, n. 264.
- Si riporta il testo dei commi 559, 1055, 1056 e 1072
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai
sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 5 della legge 28 ottobre
1999, n. 410, e collocato in mobilita' collettiva alla data
del 29 settembre 2006 puo' essere inquadrato a domanda
presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle
dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.».
«1055. Entro il 30 novembre 2007, il Commissario
straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed
Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005,
effettua una puntuale ricognizione della situazione
debitoria dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano
di rientro che trasmette al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure
amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI.
Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive
e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo aver proceduto
al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa
con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto
per la trasformazione dell'EIPLI in societa' per azioni,
compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al
fine di concorrere alle esigenze piu' immediate dell'EIPLI
e' assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5
milioni di euro per l'anno 2007.».
«1056. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, le parole: «e' prorogato di cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di sette
anni». L'onere per l'attuazione del presente comma per
l'anno 2007 e' pari a 271.240 euro.».
«1072. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di
mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali
nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e
14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non
impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
- 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente
con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro
flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per
esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi,
fatte salve le sostituzioni per maternita' relativamente
alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione
deve contenere l'indicazione del nominativo della persona
da sostituire.
2. In nessun caso e' ammesso il rinnovo del contratto o
l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia
contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze
temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione
temporanea di personale di altre amministrazioni per un
periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono
essere derogate dalla contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in
violazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il
triennio successivo alla suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente art. non si
applicano agli uffici di cui all'art. 14, comma 2, del
presente decreto, nonche' agli uffici di cui all'art. 90
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Sono altresi' esclusi i contratti relativi
agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi
di direzione, consultivi e di controllo delle
amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi
operanti per le finalita' di cui all'art. 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e
valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi
31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il
parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui
alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui e'
delegata la gestione ai sensi dell'art. 2, comma 37, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione,
ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, della durata massima di due anni eventualmente
rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con
disposizione legislativa e ripartito tra gli enti
interessati con decreto del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. In prima applicazione, il predetto contingente e'
fissato in centocinquanta unita' di personale non
dirigenziale alla cui copertura si provvede
prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro
degli operatori attualmente utilizzati con contratti di
lavoro flessibile.
9. Gli enti locali non sottoposti al patto di
stabilita' interno e che comunque abbiano una dotazione
organica non superiore alle quindici unita' possono
avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre
che per le finalita' di cui al comma 1, per la sostituzione
di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto
alla conservazione del posto, sempreche' nel contratto di
lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore
sostituito e la causa della sua sostituzione.
10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in
relazione al personale medico, con esclusivo riferimento
alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al
personale di supporto alle attivita' infermieristiche,
possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro
flessibile, oltre che per le finalita' di cui al comma 1,
per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal
servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e
indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i
vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di
personale dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di
contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di
programmi o attivita' i cui oneri sono finanziati con fondi
dell'Unione europea e del Fondo per le aree
sottoutilizzate. Le universita' e gli enti di ricerca
possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci
di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento
degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
universita'. Gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le
modalita' indicate nell'art. 1, comma 565, lettera b),
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono
stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini
diversi determina responsabilita' amministrativa del
dirigente e del responsabile del progetto. La violazione
delle presenti disposizioni e' causa di nullita' del
provvedimento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5
(Interventi urgenti nel settore della pesca) del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
«Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa», come modificato dalla presente
legge:
«1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 28
del regolamento di cui al decreto ministeriale 5 agosto
2002, n. 218 del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, cosi' come sostituito dall'art. 5 del
regolamento di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2004,
n. 231 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
e' fissata al 1° gennaio 2009. Fino a tale data continuano
ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1982
del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto
ministeriale 19 aprile 2000 del Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 1° giugno 2000.».
- Si riporta il testo del comma 96 dall'art. 145 della
citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
«96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui
all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli
articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui
all'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui
al decreto 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle
finanze.».
 
Art. 26-bis. Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento
catastale
1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».
2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007».
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzione.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 36 e 38 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria», come modificati dalla presente legge:
«36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle
informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al
catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali,
nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto.
L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la
disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli
immobili individuati ai sensi del periodo precedente,
comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi
alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni
interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio
sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli
atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano
alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione
del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con
oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni
redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a
notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in
deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la
mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in
assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di
pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite
modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del
presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni
previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.».
«38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto
del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento
della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro e
non oltre il 31 ottobre 2008. In tale caso non si applicano
le sanzioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le
disposizioni contenute nel comma 36 fermo restando che gli
effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007.».
 
Art. 27.
Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica
1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, (( anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, )) dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. (( Sono )) fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale. (( La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. )) Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
recante «Nuove norme per la bonifica integrale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1933, n. 79.
- Si riporta il testo del comma 35 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero
dei componenti dei consigli di amministrazione e degli
organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei
bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'art. 1
della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonche' dei consorzi
di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I
del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e
successive modificazioni. La riduzione del numero dei
componenti degli organi di cui al presente comma deve
essere conforme a quanto previsto per le societa'
partecipate totalmente anche in via indiretta da enti
locali, ai sensi dell'art. 1, comma 729, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.».
 
Art. 28. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, (( le attivita' che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonche' le misure e le modalita' del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attivita', la societa' ISA e' autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la societa' Buonitalia Spa, nonche' ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attivita' svolte dalla societa' Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla societa' ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogata l'attivita' della societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta societa' sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 461 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati
con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la
societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo
2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie
partecipazioni societarie, nei settori non strategici di
attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione
dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre,
nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite
una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza
acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
con le regioni interessate anche tramite la cessione a
titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti
operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette
e indirette e da tasse.».
- Il testo del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005 (364).
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato (365).
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiomo ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (omissis)
12. (omissis)
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10-ter
(Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa ad ISA
S.p.a.) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, Sviluppo
Italia Spa trasferisce all'Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, senza alcun costo o spesa, ad
eccezione dei costi notarili a carico di ISA Spa, ed in
coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004
sullo stato di attuazione dei progetti approvati»,
predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del
26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad ISA Spa
erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a
Euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e
successive modificazioni, e dell'art. 23 della legge
7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi rettificativi e
comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente o
maturato alla data del trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai
sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al
netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e
qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del
trasferimento;
d) disponibilita' liquide ai sensi delle richiamate
disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a
Euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario
contratto ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1998,
n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da
parte dello Stato.
2. Sono altresi' trasferiti ad ISA Spa:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi
compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed
ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle
attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 dicembre 1983, n. 700, e all'art. 23 della legge
7 agosto 1997, n. 266, ed ogni altro e qualsiasi diritto
esistente o maturato alla data del trasferimento;
b) le competenze relative agli interventi di cui alla
citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 17 (Promozione del sistema agroalimentare
italiano). - 1. In raccordo con il Comitato per la
valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui
all'art. 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, la societa' per azioni «BUONITALIA», partecipata dal
Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento
operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle
politiche promozionali di competenza nazionale, ha per
scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore
agroalimentare finalizzati a favorire la
internazionalizzazione dei prodotti italiani.
2. Al fine di favorire il rafforzamento della tutela
economica delle produzioni agroalimentari di qualita', il
Ministero delle politiche agricole e forestali e'
autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da
questo possedute nella societa' per azioni «BUONITALIA»,
nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista.
All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero
delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito
degli stanziamenti di cui all'art. 4 della legge
23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di
tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli. Le amministrazioni statali, regionali e locali,
con apposite convenzioni possono affidare alla societa'
BUONITALIA l'esercizio di attivita' strumentali al
perseguimento di finalita' istituzionali attinenti con gli
scopi della medesima societa', anche con l'apporto di
propri fondi.
3. Ai fine di favorire la partecipazione delle
categorie economiche interessate alla realizzazione delle
finalita' di cui al presente articolo, il Tavolo
agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e
propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonche' per
la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti
agroalimentari.».
- Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 10,
(Disposizioni in materia di agricoltura) del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale»:
«10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione
dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il
Ministero delle politiche agricole e forestali promuove un
programma di azioni al fine di assicurarne un migliore
accesso ai mercati internazionali con particolare
riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione
del programma di cui al presente comma, della societa'
«Buonitalia» S.p.a., di cui all'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine e'
destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50
milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all'art.
4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con
riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla
delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure per
l'attuazione del presente comma, ivi inclusa
l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili
da destinare allo scopo.».
 
Art. 28-bis. Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni
eccedenti detenute in banche popolari
(( 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 30 (Soci)
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
«testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«2. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente lo
0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena
rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono
essere alienate entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali
maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti
vengono acquisiti dalla banca.».
 
Art. 29. Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla
rottamazione
1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e' concesso per tre annualita' e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli gia' registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate (( fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualita'. Il costo della rottamazione e' posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalita' e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008. ))
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, e' concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualita', estesa per ulteriori due annualita' se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al primo periodo e' aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma e' aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta' di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, e' concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.
(( 10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 271, le parole da: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalita' di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279»;
b) al comma 283, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2008,».
10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

11. (( Le dotazioni )) del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (( e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, )) per l'anno 2008, (( rispettivamente )) di 90,5 milioni di euro (( e di 5,5 milioni di euro. )) La dotazione (( del predetto Fondo per la competitivita' e lo sviluppo )) e' incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro.
(( 11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;
b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;
c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 224, 225, 227, 228 e
229 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)»:
«224. In attuazione del principio di salvaguardia
ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di
autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come
«euro 0» o «euro 1», per i predetti autoveicoli consegnati
ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
e' disposta la concessione, a fronte della presentazione
del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da
centri autorizzati, di un contributo pari al costo di
demolizione disciplinato ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun
veicolo. Tale contributo e' anticipato dal centro
autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera
il corrispondente importo come credito d'imposta da
utilizzare in compensazione secondo le disposizioni
previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza
sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere,
qualora non risultino intestatari di veicoli registrati,
quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso
dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito
del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune
dove e' ubicata la sede di lavoro, di durata pari ad una
annualita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente
comma.
(Omissis).
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco
autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata
attraverso la demolizione con le modalita' indicate al
comma 233, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro
1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, e'
concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di
cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non
superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o
«euro 5». Il beneficio e' accordato a fronte della
sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima
immatricolazione da parte del costruttore la medesima
categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate
ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».
228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui
al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia,
del motore con gas metano o GPL, nonche' mediante
alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e' concesso un
contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori
euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato,
nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2
inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di
cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino
le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e 227.
229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228
possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai
commi 226 e 227 hanno validita' per i veicoli nuovi
acquistati e risultanti da contratto stipulato dal
venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono
essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le
disposizioni di cui al comma 228 hanno validita' per i
veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto
contratto e' stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre 2009, con possibilita' di
immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.».
- Si riporta il testo dei commi 8-quater e 8-quinquies
dell'art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore) del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli»:
«8-quater. Il contributo concesso dall'art. 1,
comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il
beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al
fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti
ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del
regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso
di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre
anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo
contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al
31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'art. 1, comma 225, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio",
sono inserite le seguenti: "ovvero del comune dove e'
ubicata la sede di lavoro,".».
- Si riporta il testo dei commi 230, 231, 232, 233, 234
e 236 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296:
«230. Al fine di consentire agli enti impositori di
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per
beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai
commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la
documentazione da consegnare al pubblico registro
automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto
del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui devono essere indicati: a) la conformita' del veicolo
acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228
e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai
centri autorizzati di cui all'art. 3, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la
conformita' dello stesso ai requisiti stabiliti dai
commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del certificato di
rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente
gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le
informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce
dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e
del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le
trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse
automobilistiche ed al Ministero dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono
al necessario scambio dei dati.
231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227
e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la
rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici
del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del
contributo e recuperano detto importo quale credito di
imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento
in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprieta'. Il credito di
imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione
del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per
gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il contributo
di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui
il veicolo demolito sia intestato ad un familiare
convivente, risultante dallo stato di famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di
acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo
veicolo;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e
del foglio complementare o del certificato di proprieta'
del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto
cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per
demolizione e copia del certificato di proprieta'
rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi
al veicolo demolito;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il
veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad
un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di
provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non
possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o
alle case costruttrici o ai centri appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero
di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre
2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento
sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei
dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione
degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal
Governo con specifica previsione di legge per alimentare il
Fondo per la mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121,
subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti,
sentiti il soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione
di cui all'art. 5 del protocollo di intesa tra le regioni e
le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle
finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento
degli archivi regionali e nazionale delle tasse
automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi
informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere
uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire
l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
(Omissis).
236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al
31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo
di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un
motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata
attraverso la demolizione con le modalita' indicate al
comma 233, e' concessa l'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per cinque annualita'. Il costo di
rottamazione e' a carico del bilancio dello Stato, nei
limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed e' anticipato
dal venditore che recupera detto importo quale credito
d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le
disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in
quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235,
con il rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente
comma hanno validita' per i motocicli nuovi acquistati e
risultanti da contratto stipulato dal venditore e
acquirente. I suddetti motocicli non possono essere
immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli
acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli
adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere
effettuati entro il 31 gennaio 2007.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 54
(Autoveicoli) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante «Nuovo codice della strada»:
«1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose
e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati
esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi
rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei
limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.».
- Si riporta il testo del comma 53 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all'art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.».
- Si riporta il testo dei comma 59 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria»:
«59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare
l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0»
o «euro 1» di impianti a GPL o a metano per autotrazione,
e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1
(Incentivi per la rottamazione) del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 40, recante «Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria», come
modificato dalla presente legge:
«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per
gli acquisti di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n.
669 del 1996 e' riconosciuto, per gli autoveicoli con
trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire
3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a
valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al comma 3,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorita',
criteri, modalita', durata ed entita' delle agevolazioni a
partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a
metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto
dovra' determinare altresi' agevolazioni per
l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a
GPL».
- Si riporta il testo del comma 271 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dalla presente legge:
«271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un credito
d'imposta automatico secondo le modalita' di cui ai
commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza
del credito d'imposta di cui al precedente periodo
eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al
comma 279.».
- Si riporta il testo dei commi da 272 a 279 dell'art.
1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
massima consentita in applicazione delle intensita' di
aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con
il sostegno de minimis ne' con altri aiuti di Stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili
le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al
suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo
dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2
e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle
piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti
e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le
grandi imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili
nel limite del 50 per cento del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente
gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi
alle medesime categorie dei beni d'investimento della
stessa struttura produttiva, ad esclusione degli
ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto
costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica
ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori dell'industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il
credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della
Commissione europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo
ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti
delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al
quale il credito e' concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del
presente comma e' versato entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il
periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni per
l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi',
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata,
ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.».
- Si riporta il testo del comma 283 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dalla presente legge:
«283. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono
individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle
imprese per quanto attiene alla definizione delle attivita'
di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di
verifica ed accertamento della effettivita' delle spese
sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina
comunitaria di cui al comma 280.».
- Si riporta il testo del comma 284 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 e'
subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 (Proroga
di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica»:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 841 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme
restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le
risorse assegnate ai Fondi di cui all'art. 60, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente
soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300
milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al
finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la
continuita' degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito
del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano
le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del
Fondo di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda
gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in
coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle
risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo
economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli
esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
 
Art. 29-bis. Proroga del termine in materia di installazione degli impianti
all'interno degli edifici
(( 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere
infrastrutturali e lavori in edilizia) del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse», come modificato dalla presente legge:
«1. Il termine previsto dall'art. 1-quater, comma 1,
del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e'
prorogato fino alla data di entrata in vigore del
regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti,
di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2008. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo
periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano
applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli
obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
periodo del presente comma.».
 
Art. 29-ter. Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di
veicoli nuovi
(( 1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 98 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice
della strada», come modificato dalla presente legge:
«1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di
prova ad uso diverso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro
296. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola
senza che su di esso sia presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita
delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il
numero di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento
di una somma da euro 148 a euro 594; ne consegue in
quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore
e di rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi
di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti
di targa provvisoria.».
 
Art. 29-quater. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12
(Costituzione del consiglio) della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura»:
«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo nonche' al comma 1 dell'art. 14, con
particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle
modalita' relativi alla procedura di designazione dei
componenti il consiglio e alle modalita' per esperire i
ricorsi relativi all'individuazione della
rappresentativita' delle organizzazioni di cui al comma 1
del presente articolo nonche' all'elezione dei membri della
giunta.».
 
Art. 30. Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE (( domestici e RAEE professionali )) ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), (( nonche' per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. )) L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione
della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e
della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei
rifiuti», come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Raccolta separata). - 1. Entro la data di cui
all'art. 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema
organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro
smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in
particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre
2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata
dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4
kg in media per abitante all'anno:
a) i comuni assicurano la funzionalita',
l'accessibilita' e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta
differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere
ai detentori finali ed ai distributori di conferire
gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel
loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in
altri comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di
apposita convenzione con il comune di destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della
fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro
gratuito, in ragione di uno contro uno, della
apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di
tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della
nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica
del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed
al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle
lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di
reimpiego;
c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b),
i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono
organizzare e gestire, su base individuale o collettiva,
sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei
domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e della salute, da
adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza
unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e anche in deroga alle
disposizioni di cui alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita'
semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri
di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e
RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai
sensi del comma 1, lettera b), nonche' per la realizzazione
e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di
cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.
2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed
elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), puo'
essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di
contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro
o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in
questione non contiene i suoi componenti essenziali o
contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi
lo smaltimento dei RAEE e' a carico del detentore che
conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore
autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, i
produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano
e gestiscono, su base individuale o collettiva,
sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta
separata di RAEE professionali. A tal fine possono
avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a),
previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri
sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono
in loro nome.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 20
(Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione della direttiva
2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti», come
modificato dalla presente legge:
«4. Nelle more della definizione di un sistema europeo
di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato
dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e,
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2008, il
finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1,
viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite
all'art. 10, comma 1 e il finanziamento delle operazioni di
cui all'art. 12, comma 1, viene assolto dai produttori con
le modalita' stabilite all'art. 12, comma 2.».
 
Art. 31.
(Soppresso)
 
Art. 32.
Proroga per emissioni da impianti
1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 281
(Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale», come modificato dalla presente legge:
«2. I gestori degli impianti e delle attivita' in
esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione
del presente titolo e che non ricadevano nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del
presente titolo entro cinque anni da tale data e, nel caso
in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni,
presentano la relativa domanda, ai sensi dell'art. 269,
ovvero ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, almeno sei mesi
prima del termine di adeguamento. In caso di mancata
presentazione della domanda entro il termine previsto,
l'impianto o l'attivita' si considerano in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata
nel termine previsto, l'esercizio puo' essere proseguito
fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso di
mancata pronuncia entro i termini previsti dall'art. 269,
comma 3, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato
richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per
gli impianti l'autorizzazione stabilisce i valori limite e
le prescrizioni:
a) ai sensi dell'art. 271, commi 6 e 9, se l'impianto
e' stato realizzato prima del 1988 in conformita' alla
normativa all'epoca vigente;
b) ai sensi dell'art. 271, commi 8 e 9, se l'impianto
deve essere realizzato ai sensi dell'art. 269, commi 10 o
12, o e' stato realizzato tra il 1988 e l'entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto in conformita' alla
normativa all'epoca vigente.».
 
Art. 32-bis. Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243
(( 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalita' e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia gia' stato emanato provvedimento favorevole di conformita' ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attivita' di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorita' competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo»;
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attivita' preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali gia' rilasciate, dandone comunicazione all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorita' competente, ove ne ravvisi la necessita', rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualita' dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano gia' presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potra' disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorita' competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, recante «Norme in
materia ambientale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Normativa transitoria). - 1. Fino alla data
del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli
impianti esistenti di cui al decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata
nei termini previsti la relativa domanda, possono
proseguire la propria attivita', nel rispetto della
normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle
autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per
l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli
impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed
efficaci fino alla scadenza del termine fissato per
l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi
dell'art. 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59
del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 1, del
presente decreto.
1-bis. Le autorita' che hanno rilasciato le
autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono,
anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la
necessita' al fine di garantire il rispetto della normativa
vigente, nonche' degli articoli 3, 7, come modificato
dall'art. 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di
tali autorizzazioni, nelle more del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. In mancanza del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il
31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le
domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad
impianti esistenti, regolarmente presentate entro i
termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli
interventi proposti finalizzati all'adeguamento
dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le
modalita' e i termini indicati nella domanda, qualora gli
stessi interventi non siano soggetti a valutazione di
impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia
gia' stato emanato provvedimento favorevole di conformita'
ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle
attivita' di monitoraggio e controllo indicate nella
domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione
dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del
gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di
monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi
dall'ultimazione degli interventi, all'autorita' competente
in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli
interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore.
Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di
riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse
dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del
provvedimento medesimo.
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di
cui all'art. 5, comma 18, del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'art. 1,
comma 1, del presente decreto, il Governo e' autorizzato ad
esercitare il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario
applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al
comma 3 del medesimo art. 5.
1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi
impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di
autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto
il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale e
siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare
tutte le attivita' preliminari all'esercizio dell'impianto
nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni
stabilite nelle autorizzazioni ambientali gia' rilasciate,
dandone comunicazione all'autorita' competente per il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
L'autorita' competente, ove ne ravvisi la necessita',
rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro
sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo
2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di qualita' dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i
gestori degli impianti che abbiano gia' presentato
richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del
rilascio del provvedimento di esenzione, che potra'
disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorita'
competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle
ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su
base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo
computata con riferimento al triennio 2005-2007.».
 
Art. 33.
Disposizione in materia di rifiuti
1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
(( 1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e' prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.
1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
1-quater. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo e' ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantita' di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania e' autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
1-sexies. Per le finalita' di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche puo' avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.
1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono gia' assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi
straordinari per superare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti
ordinariamente competenti»:
«Art. 7 (Tariffe). - 1. In deroga all'art. 238 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della
regione Campania adottano immediatamente le iniziative
urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008
e per un periodo di cinque anni, ai fini della
determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano
applicate misure tariffarie per garantire la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
indicati in appositi piani economico-finanziari redatti
tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani
di cui all'art. 4. Ai comuni che non provvedono nei termini
previsti si applicano le sanzioni di cui all'art. 141,
comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in
caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte
del prefetto per l'approvazione delle delibere
necessarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in
condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi»:
«Art. 3 (Allocazione dei rifiuti radioattivi). - 1. Nel
Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1 sono allocati
e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di
III categoria ed il combustibile irraggiato. Fino alla data
della messa in esercizio del Deposito nazionale, il
trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi,
nonche' la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e
dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in
manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al
Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre
strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri dell'interno, delle attivita' produttive e
della salute, si provvede, avvalendosi del supporto
operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per
la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente
periodo, si applicano le procedure tecniche e
amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione
per quelle previste dall'art. 1, comma 3, primo periodo.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e' vietata
l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III
categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, fatto
salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola
esportazione temporanea di materiali nucleari di III
categoria e' autorizzata ai fini del loro trattamento e
riprocessamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 152, recante «Disposizioni urgenti
in materia di protezione civile», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Bonifica del bacino idrografico del fiume
Sarno). - 1. Ai fini del completamento delle attivita' in
corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino
idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente
utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle
attivita', per il trattamento dei sedimenti ed il correlato
stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in
esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al
31 dicembre 2008, assicurando comunque adeguate condizioni
di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.».
- Si riporta il testo del comma 321 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«321. Per le finalita' della difesa del suolo e della
pianificazione di bacino nonche' per la realizzazione degli
interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per
la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire
forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con
le autorita' di bacino territorialmente competenti, con le
regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei
piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse
iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma nonche' delle
disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332
e' autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.
15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 10 (Regioni a statuto speciale). - 1. Con le
modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente
decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1
(Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati) della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante
«Nuovi interventi in campo ambientale»:
«1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella
realizzazione di interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi
d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in
concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti
e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi del
protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno
ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le
medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi,
al finanziamento degli interventi di cui al presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo dei commi 1117 e 1118 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1117. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di
competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono
concedibili esclusivamente per la produzione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi'
come definite dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e
gli incentivi concessi, ai sensi della previgente
normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia
stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le
convenzioni adottate con delibera del Comitato
interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al
sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1118.
1118. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con
propri decreti ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le
modalita' per l'eventuale riconoscimento in deroga del
diritto agli incentivi a specifici impianti gia'
autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e
non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di
cui al periodo precedente, nonche' a ridefinire l'entita' e
la durata dei sostegni alle fonti energetiche non
rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili
utilizzate da impianti gia' realizzati ed operativi alla
data di entrata in vigore della presente legge, tenendo
conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre
gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e
eliminare vantaggi economici che non risultino
specificamente motivati e coerenti con le direttive europee
in materia di energia elettrica.».
- Si riporta il testo del comma 137 dell'art. 2 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«137. La procedura del riconoscimento in deroga del
diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti
autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via
prioritaria, per quelli in costruzione, e' completata dal
Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Il testo della deliberazione del Comitato
interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109.
 
Art. 33-bis. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle
istituzioni scolastiche
(( 1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalita' di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono piu' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale»:
«Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).
- 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali,
o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale,
che producano rifiuti urbani, e' tenuto al pagamento di una
tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i
costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'art. 49 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a
decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo,
salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e'
commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base
di parametri, determinati con il regolamento di cui al
comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle
Autorita' d'ambito ed e' applicata e riscossa dai soggetti
affidatari del servizio di gestione integrata sulla base
dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura
anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle
strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa
cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei
bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, nonche' da una quota
rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
5. Le Autorita' d'ambito approvano e presentano
all'Autorita' di cui all'art. 207 il piano finanziario e la
relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del
servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze
qualificate degli interessi economici e sociali presenti
nel Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina,
con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali
vengono definite le componenti dei costi e viene
determinata la tariffa, anche con riferimento alle
agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque
l'assenza di oneri per le autorita' interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere
previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle
adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente
documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici
reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
In questo caso, nel piano finanziario devono essere
indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,
secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al
comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e
della qualita' del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto
degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al
comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le
discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa
puo' essere effettuata secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.».
- Si riporta il testo del comma 601 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti
dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.».
- Per il testo del comma 7 dell'art. 11-ter (Copertura
finanziaria delle leggi) e del comma 2 dell'art. 7 (Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e di ordine) della
citata legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 6-ter.
 
Art. 34.
Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: (( «fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,»; ))
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale», come modificati
dalla presente legge:
«Art. 6 (Nuove norme sui dati del traffico telefonico e
telematico). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo di attuazione della
direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il
31 dicembre 2008, e' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita'
amministrativa che prescrivono o consentono la
cancellazione dei dati del traffico telefonico o
telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e
limitatamente alle informazioni che consentono la
tracciabilita' degli accessi, nonche', qualora disponibili,
dei servizi, debbono essere conservati fino alla data di
entrata in vigore del provvedimento legislativo di
attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2008, dai fornitori di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le
disposizioni vigenti che prevedono un periodo di
conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati
oltre i limiti previsti dall'art. 132 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere
utilizzati esclusivamente per le finalita' del presente
decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati
comunque perseguibili.
2. All'art. 55, comma 7, del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, le parole: «al momento
dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle
seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento
della consegna o messa a disposizione della occorrente
scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano
tutte le necessarie misure affinche' venga garantita
l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un
documento di identita', nonche' del tipo, del numero e
della riproduzione del documento presentato dall'acquirente
ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti».
3. All'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico
telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, mentre, per le medesime finalita', i dati
relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico
telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori
ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli
relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del
pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti:
«pubblico ministero anche su istanza»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la
acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con
decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e
comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente
per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide
sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non e' convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri interessati, sentito il garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti le modalita'
ed i tempi di attuazione della previsione di cui al
comma 3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo,
anche in relazione alla determinazione e allocazione dei
relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il
bilancio dello Stato.».
«Art. 7 (Integrazione della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet). - 1. A
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2008, chiunque intende aprire
un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi
specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico,
dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la
licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso
di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui
al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta
giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I
e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in materia di
sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, nonche' le attribuzioni degli enti
locali in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le misure
che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si
svolgono le attivita' di cui al comma 1 e' tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente
e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 122 e dal comma 3
dell'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nonche' le misure di preventiva acquisizione di dati
anagrafici riportati su un documento di identita' dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate
per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste
dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del
decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono
effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto
ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.».
 
Art. 34-bis. Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della
criminalita' organizzata
(( 1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 34
(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle
vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004,
n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose
e alle vittime della criminalita' organizzata, nonche' ai
loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore
delle vittime del terrorismo) del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale»:
«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti
sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1
e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari
vanno compensate le somme gia' percepite. L'onere recato
dal presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per
l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2
milioni di euro a decorrere dal 2009.».
 
Art. 34-ter. Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge
31 maggio 1965, n. 575
(( 1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilita' finanziarie esistenti nella contabilita' speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilita' speciale sino al 31 dicembre 2008. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2-duodecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la
mafia»:
«Art. 2-duodecies - 1. In deroga all'art. 3 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a
decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate
all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art.
2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la
prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle
disponibilita', di contributi destinati al finanziamento,
anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini
istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli
immobili confiscati, nonche' relativi a specifiche
attivita' di:
a) risanamento di quartieri urbani degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e
di emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di educazione
alla legalita';
d) promozione di cultura imprenditoriale e di
attivita' imprenditoriale per giovani disoccupati.
2. Possono presentare i progetti e relative richieste
di contributo di cui al comma 1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunita', gli enti, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita'
terapeutiche e i centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver
svolto attivita' propria nei due anni precedenti la
richiesta.
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni
interessati e l'assessore regionale competente, previo
parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone
sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con
provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme
regolamentari sulle modalita' di gestione del fondo di cui
al comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro,
dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati
relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati
concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
confisca e dei dati concernenti la consistenza, la
destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o
confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al
Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere
sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere
adottato.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies,
2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano
anche ai beni per i quali non siano state esaurite le
procedure di liquidazione o non sia stato emanato il
provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 2-decies.».
- Il testo del decreto del Ministro dell'interno
9 giugno 1997, n. 248, recante «Regolamento recante norme
sulle modalita' di gestione del fondo istituito presso le
prefetture per l'erogazione dei contributi destinati al
finanziamento di progetti relativi alla gestione a fini
istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli
immobili confiscati, nonche' relativi alle attivita' di
risanamento di quartieri urbani degradati, di prevenzione e
recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, di
intervento nelle scuole per corsi di educazione alla
legalita' e di promozione di cultura imprenditoriale e di
attivita' imprenditoriale per giovani disoccupati», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1997, n. 176.
 
Art. 35. Proroghe in materia di carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi
1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. (( La fissazione dei termini predetti puo' essere effettuata anche con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilita' degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»:
«Art. 64 (Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. La carta
d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi
costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l'autenticazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare
l'identita' del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso
con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei
servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle
modalita' di accesso predisposte dalle singole
amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la
data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a
decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,
con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi. E' prorogato alla
medesima data il termine relativo alla procedura di
accertamento preventivo del possesso della Carta di
identita' elettronica (CIE), di cui all'art. 8, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004,
n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte
nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non
residenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE.».
 
Art. 35-bis. Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n.
244
(( 1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Dopo il 1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 30 settembre 2008». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«28. Ai fini della semplificazione della varieta' e
della diversita' delle forme associative comunali e del
processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi,
delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione
comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma
associativa per ciascuna di quelle previste dagli
articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le
disposizioni di legge in materia di organizzazione e
gestione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti. A partire dal 30 settembre 2008, se
permane l'adesione multipla ogni atto adottato
dall'associazione tra comuni e' nullo ed e', altresi',
nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento
di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
Il presente comma non si applica per l'adesione delle
amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi
obbligatori da leggi nazionali e regionali.».
 
Art. 36.
Disposizioni in materia di riscossione
1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, e' soppresso.
(( 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007. ))
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
(( 2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».
2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi e' stata consegna del piego personalmente al destinatario e se e' provato che questi non ne ha avuto conoscenza.
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse.
4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «in due rate» fino a: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008».
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilita', anche integrative, il cui termine di presentazione e' fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2010.
4-septies. Nei confronti della societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, recante «Misure urgenti per
il riequilibrio della finanza pubblica»:
«Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei
concessionari della riscossione). - 1. I concessionari
della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno,
versano il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno
precedente per effetto delle disposizioni attuative della
delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la
disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo .
2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono
stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto
sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai
servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei
rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento,
nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente
articolo.
3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel
termine previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi
all'espropriazione della cauzione, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al
comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in
modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per
il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per
l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.».
- Il testo del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1910, n. 227.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 52
(Potesta' regolamentare generale delle province e dei
comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali»:
«5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di
cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'art. 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'art. 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro, di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.A.
si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina
delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed
anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante
ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al
titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
nonche' l'attivita' di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea,
liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o
patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e
delle loro societa' partecipate, nel rispetto di procedure
di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attivita'
riguardino entrate delle regioni o di societa' da queste
partecipate, possono essere compiute su richiesta della
regione interessata ovvero previa acquisizione del suo
assenso;
2) altre attivita', strumentali a quelle
dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di
appositi contratti di servizio e, a tale fine, puo'
assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a
questi connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con
i poteri e le facolta' previsti dall'art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di
collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti il comandante generale dello
stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore
dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono,
altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli
effetti dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di
riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta di
diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
1), all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di
cui al comma 7, primo periodo nonche' delle operazioni di
fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
della societa' incorporata, scissa, conferente o cedente,
nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della
societa' incorporata, assegnati per scissione, conferiti o
ceduti, conservano la loro validita' e il loro grado a
favore dell'acquirente ovvero della societa' incorporante,
beneficiaria, conferitaria o cessionaria, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in
luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri
strumenti finanziari.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della
Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi
del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la
Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
detenute da privati nelle societa' da essa non interamente
partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al
precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle
regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per
cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei
commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali
individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle societa'
concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai
cedenti l'obbligo di versamento delle somme da
corrispondere a qualunque titolo in conseguenza
dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data
dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale
adesione alla sanatoria prevista dall'art. 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal
comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano,
fino al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite
dall'art. 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti
dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione
S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
della garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel
contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007
alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono
presentate entro il 30 settembre 2010.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7,
relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello
Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso
sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo,
decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari
all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data
dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di
dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le
anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a)
assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) gli importi riscossi in relazione alle quote non
erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle
comunicazioni di inesigibilita' presentate prima della data
di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati
ai fini della restituzione delle relative anticipazioni
nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e
che, comunque, e' effettuata, a decorrere dal 2008, in
venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari
all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data
dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) la restituzione delle anticipazioni nette relative
alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non
riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla
lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali
anticipazioni, con le modalita' e alle condizioni previste
dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a
quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato
dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
finanze i risultati dei controlli da essa effettuati
sull'efficacia e sull'efficienza dell'attivita' svolta
dalla Riscossione S.p.a.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio
nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per
azioni.
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa'
non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla
data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono
trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
soluzione di continuita' e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la
posizione giuridica, economica e previdenziale del
personale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto; a tali operazioni non si applicano le
disposizioni dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n.
428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di
previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto
ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i
soggetti individuati dall'art. 2 del citato decreto n. 375
del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata
entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello
stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal
fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375
del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di
accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che
conseguano la pensione entro un periodo massimo di
novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di
vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre
2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari
del servizio di riscossione dei tributi ovvero del
consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa' da
quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di
lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il
predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e'
regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e'
trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre
2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui
al citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con
garanzia della posizione giuridica, economica e
previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai
commi 16, 17 e 19 non puo' essere trasferito, senza il
consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al
di fuori della provincia in cui presta servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
si applicano i miglioramenti economici contrattuali
tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso alla
predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato nel
settore del credito.
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono
escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul
valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad
assicurare il contenimento dei costi dell'attivita' di
riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli
oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i
compensi per tale attivita', risparmi pari ad almeno 65
milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per
l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione
mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
dall'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2;
b) successivamente, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai
sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'art.
53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti
per tale iscrizione.
23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano
l'art. 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto
del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le
disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di
influenza dominante su altri agenti della riscossione,
nonche' al divieto, per i legali rappresentanti, gli
amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti
ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di
pubblici dipendenti.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'art. 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo art. 53, comma 1,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'art. 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa'
di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere
l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti
pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento
mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio
2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b),
numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali,
possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle
societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal
1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.
25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al
comma 24 non e' trasferita alla Riscossione S.p.a. o alle
sue partecipate, il personale delle societa' concessionarie
addetto a tali attivita' e' trasferito, con le stesse
garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti
che esercitano le medesime attivita'.
26. Relativamente alle societa' concessionarie delle
quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del
comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la
restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel
decimo anno successivo a quello di riconoscimento
dell'inesigibilita';
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno
successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione,
trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche
nei riguardi dei commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti
contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione si intendono riferiti alla
Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa
partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente
denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui
all'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, ed all'art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla
e' mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione
delle predette disposizioni. All'art. 1 del decreto-legge
10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i
commi 1, 3, 4, 5 e 6.
29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della
parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la
Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate
ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici;
ad esse si applicano altresi' le disposizioni previste
dall'art. 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del
2003.
29-bis. Nel territorio della Regione siciliana,
relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle
entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra
societa' per azioni a maggioranza pubblica, che, con
riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi
diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione
S.p.a.
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio
di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio
di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla
Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il
passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessano di trovare applicazione le
disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13,
lettera c), restano ferme le convenzioni gia' stipulate ai
sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e dell'art. 79, comma 5, della legge 21 novembre
2000, n. 342.
35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti
della riscossione non possono svolgere attivita'
finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale,
iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data
dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di
pagamento non era stata notificata entro due anni dalla
consegna del ruolo.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a:
«telematica» sono sostituite dalle seguenti: «,
gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici
pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono
inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al
trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2
senza rendere l'informativa di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
b) nell'art. 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la
parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di
azioni esecutive e cautelari»;
c) nell'art. 20, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e'
effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da
ciascun ente creditore.»;
c-bis) all'art. 42, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire
l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione si procede senza cadenze temporali
predeterminate, sulla base di una valutazione delle
effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei
crediti pubblici»;
d) nell'art. 59:
1) e' abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la
comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19,
comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno
2006.»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».
37. All'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
2) dopo le parole: «un importo», e' inserita la
seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita
dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
38. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole:
«20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1 novembre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «1 ottobre 2006»;
c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente:
«426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano,
nella misura del cinquanta per cento, ai fini della
determinazione del reddito delle societa' che provvedono a
tale versamento.»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
39. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'art. 47, e' inserito il seguente: «Art.
47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta
di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1.
I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano
gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e
catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a
ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le
attivita' di cui all'art. 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari,
l'imposta di registro si applica nella misura fissa di
dieci euro.»;
b) dopo l'art. 72, e' inserito il seguente: «72-bis
(Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri
emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di
pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo
della citazione di cui all'art. 543, secondo comma, n. 4),
del codice di procedura civile, l'ordine al datore di
lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a
concorrenza del credito per il quale si procede e fermo
restando quanto previsto dall'art. 545, commi quarto,
quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del
predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale
notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi
da corrispondere e delle somme dovute a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro.»;
«b-bis) all'art. 76, comma 1, le parole: «tre milioni
di lire«sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro»;
b-ter) all'art. 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole:
«dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
«del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole:
«dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
«del prezzo di assegnazione».
41. Le disposizioni dell'art. 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo'
essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di
iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
contenute nel decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503
del Ministro delle finanze.
41-bis. All'art. 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990,
n. 187, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'
comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto
informatico o tramite collegamento telematico, qualunque
fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi
giurisdizionali, di polizia e militari, alle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle
agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in cui
l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento
dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari
del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun
rimborso dei costi sostenuti per il collegamento
telematico».
42. All'art. 39, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo
le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono
inserite le seguenti: «nonche' presso».
42-bis. Con regolamento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai
titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una
rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di
generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse,
si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra
ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento
della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo
mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La
possibilita' di assegnazione e' estesa, qualora non
esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai
coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli
affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle
rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'art. 69, quinto
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si
interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione
delle agenzie fiscali previste dall'art. 57, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di
cui allo stesso art. 69, quinto comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, puo' essere esercitato anche da
tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del
demanio.
42-quater. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3,
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono
intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di
riscossione.
42-quinquies. All'art. 13, comma 1, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008».
42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la
finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di
crediti contributivi, nonche' in funzione di una riforma
organica della contribuzione previdenziale in agricoltura,
le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai
crediti previdenziali agricoli.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 .(Dilazione del pagamento). - 1. L'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente, puo'
concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo
di settantadue rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo
e' superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di
tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea
garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi
previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il
credito iscritto a ruolo puo' essere garantito dall'ipoteca
iscritta ai sensi dell'art. 77; l'ufficio puo' altresi'
autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da
terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni
immobili di esclusiva proprieta' del concedente, per un
importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal
fine il valore dell'immobile e' determinato ai sensi
dell'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il
valore dell'immobile puo' essere, in alternativa,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'art. 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei
periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non
e' assoggettata all'azione revocatoria di cui all'art. 67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di
perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.
2. (Abrogato).
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di
ciascun mese.
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal
beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il
terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro
trenta giorni dalla notificazione di apposito invito,
contenente l'indicazione delle generalita' dell'eventuale
fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle
somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di
diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere
alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base
dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le
disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Rateazione delle entrate diverse dalle
imposte sui redditi). - 1. Le disposizioni dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle
entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita'
amministrative indipendenti e dagli enti pubblici
previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme
speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie
di cui all'art. 236, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo
diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare
all'agente della riscossione competente in ragione della
sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce
effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
ricezione della comunicazione da parte del competente
agente della riscossione.
2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 legge 20 novembre
1982, n. 890, recante «Notificazioni di atti a mezzo posta
e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7. - L'agente postale consegna il piego nelle
mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al
destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato
sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di
famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero
addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario,
purche' il consegnatario non sia persona manifestamente
affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a
quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego puo'
essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a
persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo,
e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al
destinatario.
L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna
debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e'
consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a
persona diversa dal destinatario, la firma deve essere
seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla
specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario,
con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione
di convivente anche se temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia
impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale
circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di
ricevimento, apponendovi la data e la propria
sottoscrizione.
Se il piego non viene consegnato personalmente al
destinatario dell'atto, l'agente postale da' notizia al
destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto
a mezzo di lettera raccomandata.».
- Si riporta il testo del comma 148 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano
ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a
decorrere dal 31 ottobre 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
«Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il
concessionario notifica la cartella di pagamento, al
debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di
scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'art. 36-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche
l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso
esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il
sabato e' considerato giorno festivo.».
- Si riporta il testo del comma 110 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«110. I soggetti di cui all'art. 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi
previdenziali, possono definire in maniera automatica la
propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La
definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta
per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al
netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e
interessi, diminuita al 30 per cento, in un'unica soluzione
entro il 30 novembre 2008. Il mancato rispetto dei termini
previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal
beneficio di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dei commi 426 e 426-bis dell'art.
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
«426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle
somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato
del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal
garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della
riforma organica del settore della riscossione, fermi
restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari
del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facolta' di sanare le responsabilita' amministrative
derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005
dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti territoriali ad essi
affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'ultimo periodo del presente comma, e comma e comunque
entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al
30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro
il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
del presente comma.
426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta'
prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute
nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o
delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi
restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli
consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro
il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine
previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19
(Discarico per inesigibilita) del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337»:
«3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilita', totale o parziale, della quota, il
concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259, recante «Partecipazione della Corte dei conti
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria»:
«Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.».
 
Art. 36-bis. Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti
residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa
(( 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facolta' di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3-quater del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3-quater (Agevolazioni fiscali a favore dei
soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre
1994 e dagli eventi sismici del dicembre 1990). - 1. Per i
contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi
riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte
del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui
all'art. 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e' differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si
applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000
euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2008,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. I termini di cui all'art. 9, comma 17, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 marzo 2008
al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13
e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di
Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art.
3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari
dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in
maniera automatica la propria posizione relativa agli anni
1990, 1991 e 1992.
La definizione si perfeziona versando, entro il
31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento.».
- Si riporta il testo del comma 1011 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», come modificato dalla
presente legge:
«1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n.
3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di
emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno
2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione
della propria posizione entro il 30 giugno 2008,
relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo
l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a
titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a
titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento,
ferme restando le vigenti modalita' di rateizzazione. I
contribuenti hanno la facolta' di definire la propria
posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico
versamento attualizzando il debito alla data del versamento
medesimo. Per il ritardato versamento dei tributi e
contributi di cui al presente comma si applica l'istituto
del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, ancorche' siano state notificate le cartelle
esattoriali.».
 
Art. 37.
Abolizione tassa sui contratti di borsa
1. La tassa sui contratti di borsa e' soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;
b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse.
3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «titoli obbligazionari emessi» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;
b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;
c) nell'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe».
4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonche' l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.
(( 4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 della
Tabella allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8. - 1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in
serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o
garantiti; atti, documenti e registri relativi al
movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli
stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto
disposto dall'art. 11 della Tariffa, parte prima, e
dall'art. 2 della Tariffa, parte seconda.
2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture
private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel
comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11
della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della
tariffa.».
«Art. 9. - 1. Atti propri delle societa' ed enti di cui
all'art. 4 della parte prima della tariffa diversi da
quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e
accettazione degli organi di amministrazione, controllo e
liquidazione nonche' quelli che comportano variazione del
capitale sociale delle societa' cooperative e loro consorzi
e delle societa' di mutuo soccorso.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 15 della
Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina
dell'imposta di bollo», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7. - Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro,
certificati speciali di credito ed altri titoli
obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonche' le
relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia
postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri
documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati,
emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici
della societa' Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta
di bollo sostitutiva di cui all'art. 13, comma 2-bis, della
tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti
correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;
buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi;
domande per operazioni comunque relative al debito pubblico
e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure
speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali
nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno
rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o
societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti
di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche
se rilasciate separatamente.
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri
titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di
tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli
atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione
in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la
compravendita di detti titoli.
Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e
quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento
di contributi o quote associative ad associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive.».
«Art. 15. - Bollette ed altri documenti doganali di
ogni specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento, a
qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di
valori in moneta o verghe.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci,
fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi
per ottenere il benestare all'esportazione e
all'importazione di merci, domande dirette alla
restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai
propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio,
nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere
nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi
dell'art. 115 del Trattato CEE.».
- Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, abrogato
dalla presente legge, recava: «Approvazione della legge
delle tasse sui contratti di Borsa», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435,
abrogato dalla presente legge, recava: «Abrogazione della
tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'art. 3,
comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n.
662», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre
1997, n. 295.
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie», come
modificato dalla presente legge.
«Art. 34 (Altre agevolazioni). - Le pensioni di guerra
di ogni tipo 2 denominazione e le relative indennita'
accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate
ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni
dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle
medaglie al volar militare sono esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
La pensione reversibile, la tredicesima mensilita' e le
indennita' di accompagnamento, percepite dai ciechi civili
ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 3823, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti
pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui
redditi nei confronti dei percipienti.
Per gli atti indicati nell'art. 16, della legge
29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 35 della legge
24 dicembre 1969, n. 900, le imposte di bollo e di registro
sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla
detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di
contratti di assicurazione solla vita sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dall'imposta locale sui redditi.».
 
Art. 37-bis.
Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
(( 1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e' trasmessa entro il 31 maggio 2008».
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 539, dopo le parole: «lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f),» sono inserite le seguenti: «punto XI,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta e' concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002»;
b) il comma 548 e' abrogato. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 217 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«217. All'art. 4, comma 4-bis, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31
marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
luglio».
Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista
dal comma 3-bis dell'art. 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, e' trasmessa entro il
31 maggio 2008.».
- Si riporta il testo del comma 539 dell'art. 2 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dalla presente legge:
«539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il
numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce
la Comunita' europea, e' concesso, per gli anni 2008, 2009
e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di
lavoratrici donne rientranti nella definizione di
lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2, lettera f),
punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta e'
concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice
e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'art.
74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il credito d'imposta e' concesso nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento
(CE) n. 2204/2002.».
- Il comma 548 dell'art. 2 della citata legge
24 dicembre 2007, n. 244, abrogato dalla presente legge,
riguardava il credito di imposta: preventiva autorizzazione
comunitaria.
 
Art. 37-ter. Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471
(( 1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: «terza» e' sostituita dalla seguente: «quarta». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 12
(Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed
imposta sul valore aggiunto) del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente
legge:
«2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.».
 
Art. 38.
Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
(( 1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29, comma 11, del presente decreto;
b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, recante «Interventi
in materia di accise sui prodotti petroliferi»:
«Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.».
- Si riporta il testo del comma 841 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme
restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le
risorse assegnate ai Fondi di cui all'art. 60, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente
soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300
milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al
finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la
continuita' degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito
del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano
le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del
Fondo di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda
gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in
coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle
risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo
economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli
esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)»:
«Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Il regime agevolato previsto
dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, gia' individuati dal decreto
ministeriale 30 luglio 1993, del Ministro delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre
1993, e' ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo e'
stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste
ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di
Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di
euro.
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, del Ministro delle
finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I
relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle
proprie disponibilita' di bilancio, che vi fa fronte
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
previo accertamento da parte dell'Amministrazione
finanziaria.».
 
Art. 38-bis. Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
(( 1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative».
2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «utilizza» e' sostituita dalla seguente: «possiede»;
b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, recante «Disposizioni
fiscali urgenti in materia di finanza locale, di
accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe
tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo
del bilancio dello Stato», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3. - 1. Nel comma 5 dell'art. 76 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera 1-bis), del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le
parole «che - direttamente o indirettamente - controllano
l'impresa o ne sono controllate» sono sostituite dalle
seguenti: «che, direttamente o indirettamente, controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa».
2. Le disposizioni di cui alla lettera a), comma 7,
dell'art. 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, si applicano altresi' ai beni ammortizzabili
acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle
plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il secondo
comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e' abrogato.
3-bis. La sospensione dei termini anche processuali
relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista
dall'art. 116, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' differita al
31 dicembre 1990. Per le rate di riscossione in scadenza
nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di
cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, decorrono dal 1° ottobre 1990, ferma restando
la validita' degli atti gia' compiuti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati
dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento; la notifica si da' per avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche
per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli
uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i
centri informativi inviano in conformita' alle singole
leggi di imposta, nonche' per gli atti di accertamento e di
irrogazione di sanzioni in materia di tasse
automobilistiche e sulle concessioni governative.
6. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'art.
41-bis del decreto n. 600 del 1973, sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte
7. Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni
dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni
per l'anno 1990, in lire 13 miliardi per l'anno 1991 ed in
lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede
con quota parte delle maggiori entrate previste dal
presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«37. L'imprenditore individuale che alla data del
30 novembre 2007 possiede beni immobili strumentali di cui
all'art. 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 30 aprile 2008,
optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per
cento della differenza tra il valore normale di tali beni
ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli
immobili la cui cessione e' soggetta all'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta sostitutiva e' aumentata di un importo
pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
applicabile al valore normale con l'aliquota propria del
bene. Per gli immobili, il valore normale e' quello
risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti
dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale
ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
concernente la procedura per l'attribuzione della rendita
catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni
di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due
rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il
16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive
alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versare contestualmente al versamento di
ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.».
 
Art. 39.
Proroghe in materia radiotelevisiva
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e' prorogato all'annualita' 2008.
(( 2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 e' prorogato di sei mesi.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilita' editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilita' delle opere in questione sul mercato».
2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: «negli ultimi cinque anni» sono soppresse. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1247 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1247. I contributi previsti dall'art. 4 della legge
7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle
imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi di
partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare
in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento
europeo, eletti nelle liste di movimento, nonche' alle
imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita'
di informazione di interesse generale ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i
canali telematici satellitari di cui all'art. 7, comma 13,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del
31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi
di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
continuano a percepire in via transitoria con le medesime
procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei
requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007, il
finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella
misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei
contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali
legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico
della radiotelevisione», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 44 (Promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee). - 1. La percentuale di opere
europee che i fornitori di contenuti televisivi e le
emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma
dell'art. 6 deve essere ripartita tra i diversi generi di
opere europee. Le quote di riserva di cui al presente
comma sono quelle definite dall'Autorita' in conformita'
alla normativa dell'Unione europea.
2. Le quote di riserva previste nel presente
articolo comprendono anche quelle specificamente rivolte ai
minori, nonche' adatte ai minori ovvero idonee alla visione
da parte dei minori e degli adulti di cui all'art. 34,
comma 7. I criteri per l'assegnazione della nazionalita'
italiana ai prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi di
coproduzione e di partecipazione in associazione, sono
quelli stabiliti dal decreto ministeriale 13 settembre
1999, n. 457 del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. I criteri per la qualificazione delle opere di
espressione originale italiana, ai fini del presente
articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle
comunicazioni e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente disposizione.
3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti
televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di
diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore
ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di
cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le
reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee
degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento
del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle
opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di
contenuti televisivi e i fornitori di programmi in
pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei
propri introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto
economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile,
alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e
all'acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto
obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti
pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte
televisive a pagamento di programmi di carattere non
sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale,
inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme
diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di
tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata
alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti
e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento
alle opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di
contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35
per cento alle opere di espressione originale italiana
ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente
emissione da parte del soggetto obbligato. La
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da
produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per
cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli
abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonche' i
ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli
introiti derivanti da convenzioni con la pubblica
amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
all'interno di questa quota, nel contratto di servizio e'
stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da
destinare alla produzione, al finanziamento, al
pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte e una
riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere
di animazione appositamente prodotte per la formazione
dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestati su
richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni
elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono,
gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato,
alla promozione e al sostegno finanziario delle opere
audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi
derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al
pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di
trasmissione, secondo criteri e modalita' stabiliti
dall'Autorita' con apposito regolamento da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in
pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di
prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono
essere in ogni caso commisurati all'effettiva
disponibilita' di opere rilevanti, ai sensi del presente
comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di
riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche
italiane, secondo criteri e modalita' stabiliti
dall'Autorita' con apposito regolamento da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In merito all'obbligo di programmazione della
sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche di
cui al presente comma, e' previsto un periodo transitorio
di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e
ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento
graduale al suddetto obbligo.
4. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di
diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei
diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli
operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti
dall'Autorita'.
5. L'Autorita' adotta entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione un
regolamento che definisce le modalita' di comunicazione
dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo
nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e le sanzioni in caso di inadempienza.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono
verificati su base annua, sia in riferimento alla
programmazione giornaliera, sia a quella della fascia di
maggiore ascolto, cosi' come definita dall'Autorita'.
7. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul
territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di
promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e
dell'Unione europea, secondo le modalita' stabilite con
regolamento dell'Autorita'.
8. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo riserva spazi diffusivi nelle reti via
satellite alle opere audiovisive e ai film europei.
9. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in
ambito locale.».
- Si riporta il testo del comma 301 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«301. All'art. 44 del testo unico della
radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare opere
prodotte per almeno la meta' negli ultimi cinque anni» sono
soppresse;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di
espressione originale italiana, ai fini del presente
articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle
comunicazioni e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente disposizione.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti
televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di
diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore
ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di
cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le
reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee
degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento
del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle
opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di
contenuti televisivi e i fornitori di programmi in
pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei
propri introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto
economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile,
alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e
all'acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono
quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e
convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze
pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi
di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita'
editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso
piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi.
All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti
introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i
fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano
almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte, e le
emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a
pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di
espressione originale italiana ovunque prodotte
appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del
soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo destina alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque
anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi
all'offerta radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari
connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel
contratto di servizio e' stabilita una riserva non
inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da
destinare a opere di animazione appositamente prodotte per
la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi
prestati su richiesta del consumatore, gli operatori di
comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili
contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle
condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno
finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una
quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti
audiovisivi offerti al pubblico a pagamento
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo
criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita' con apposito
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con
particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a
prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli
obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni
caso commisurati all'effettiva disponibilita' di opere
rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi
precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro
successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo
criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita' con apposito
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. In merito
all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per
cento di opere cinematografiche di cui al presente comma,
e' previsto un periodo transitorio di dodici mesi per
consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di
programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al
suddetto obbligo»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'Autorita' adotta entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione un
regolamento che definisce le modalita' di comunicazione
dell'adempimento degli obblighi di cui al presente
articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti
dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e le sanzioni in caso di inadempienza».».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 (Principi
generali del sistema radiotelevisivo a tutela della
produzione audiovisiva europea) del citato decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla
presente legge:
«1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi
favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione
audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con
riferimento ai produttori indipendenti, dall'art. 44, e
riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del
loro tempo di trasmissione in ambito nazionale
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a
giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive,
alla pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti
e a televendite. Ai fini della verifica annuale
dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 44
svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei
soggetti obbligati, l'Autorita' stabilisce con proprio
regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di
concessione di deroghe per singoli canali o programmi
riconducibili alla responsabilita' editoriale di emittenti
televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori
di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi
due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che
abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da
pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento,
inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali
tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilita'
delle opere in questione sul mercato.».
 
Art. 40. Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti
locali
1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.
(( 3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, e' trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008»;
2) al secondo periodo, le parole: «Detta somma sara' ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «Dette somme saranno ripartite»;
b) al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2007» sono inserite le seguenti: «dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,»;
c) al comma 3, le parole: «la somma di cui al comma 1 rientra» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 1 rientrano».
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 e' inserito il seguente:
«32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalita' di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Sostegno straordinario ai comuni in
dissesto). - 1. Al fine di accelerare i pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del
31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il
dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene
trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per
l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Per
le medesime finalita' di cui al periodo precedente e per i
soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il
30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, e' trasferita una
somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei
pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Dette somme saranno
ripartite nei limiti della massa passiva accertata, al
netto di altri eventuali contributi statali e regionali
previsti da precedenti disposizioni, sulla base della
popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun
comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati
delle rispettive gestioni commissariali.
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di
pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 dagli enti
che abbiano deliberato il dissesto successivamente al
31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008
dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il
30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, sono riversate al
bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta
municipale, della modalita' semplificata, ai sensi
dell'art. 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le somme di cui al comma 1 rientrano tra le
risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le
transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario
di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il
31 dicembre 2007.
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede,
fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei
residui passivi, cosi' come definiti dall'art. 255,
comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni, relativi a investimenti.
5. In caso di mancata adozione della modalita'
semplificata, al fine di rispettare il principio della par
condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate
dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione,
ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono
essere utilizzate per il pagamento di quanto gia' previsto
nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo
l'ordine di priorita' di seguito indicato, di una quota,
comunque non superiore al 60 per cento del debito
accertato, afferente :
a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo
esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte.».
- Si riporta il testo dell'art. 268-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«268-bis (Procedura straordinaria per fronteggiare
ulteriori passivita). - 1. Nel caso in cui l'organo
straordinario di liquidazione non possa concludere entro i
termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosita'
degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione
della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente
locale interessato, dispone con proprio decreto una
chiusura anticipata e semplificata della procedura del
dissesto con riferimento a quanto gia' definito entro il
trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il
provvedimento fissa le modalita' della chiusura, tenuto
conto del parere della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali.
1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di
liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente
possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente
locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il
parere della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, la prosecuzione della procedura del
dissesto.
2. La prosecuzione della gestione e' affidata ad una
apposita commissione, nominata dal Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che
nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie
prevista dall'art. 268 ed in quelli in cui la massa attiva
sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.
3. La commissione e' composta da tre membri e dura in
carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi
eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, puo' essere
consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti
sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili con documentata esperienza nel campo degli enti
locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,
e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato.
4. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo
previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui
al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai
commissari e' definito con decreto del Ministro
dell'interno ed e' corrisposto con onere a carico della
procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale
dissestato accantona apposita somma, considerata spesa
eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale
e pluriennale. La somma e' resa congrua ogni anno con
apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci
stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono
sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto
del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani
risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il
Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della
predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.».
 
Art. 40-bis.
Proroga di termini in materia di patto di stabilita'
(( 1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008».
2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2007. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 667 e 686 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», come modificati dalla
presente legge:
«667. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario
secondo un prospetto e con le modalita' definite dal
decreto di cui al comma 666. Per il patto relativo all'anno
2007 la certificazione e' prodotta entro il termine
perentorio del 31 maggio 2008.».
«686. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli
enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione e'
prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008.».
- Si riporta il testo dei commi 669, 670, 691 e 692
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«669. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno relativo agli anni 2007-2009, accertato
con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o
provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima
data, con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della
regione, in qualita' di commissario ad acta, adotta entro
il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere
comunicati, entro la medesima data, con le stesse
modalita'. Allo scopo di assicurare al contribuente
l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli
obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al
comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province
autonome che non hanno rispettato il patto di stabilita'
interno, di quelle che hanno adottato opportuni
provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta
non hanno inviato la prescritta comunicazione.
670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno
previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia
autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si
applica automaticamente:
a) l'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con
efficacia dal 15 luglio;
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III,
capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.
(Omissis).
691. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno, accertato con la procedura di cui al
comma 686 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali
ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti
provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data,
con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 685.
Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il
presidente della provincia, in qualita' di commissari ad
acta, adottano entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la
medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente
l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli
obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al
comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non
hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di quelli
che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di
quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato
la prescritta comunicazione.
692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno
previsto dal comma 691:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo
di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota
vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al
periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di
trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1°
luglio, e' calcolata applicando un aumento del 5 per cento
sulla tariffa vigente nelle province stesse.».
 
Art. 41. Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
1. (( Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35, )) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti gia' soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 26-quater dell'art. 35
(Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», come modificato dalla
presente legge:
«26-quater. Le disposizioni contenute nell'art. 1,
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non
produce effetti sulle responsabilita' amministrative delle
societa' concessionarie del servizio nazionale della
riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente
delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del
diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i
quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un
ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti
redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in
sede penale prima della data del 1° gennaio 2005, con
esclusione degli atti redatti dai dipendenti gia' soggetti
alla specifica sorveglianza di cui all'art. 100, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.».
 
Art. 41-bis. Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244
(( 1. Fino al 1° gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 263 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«263. All'art. 44, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, le parole: "con l'aliquota del 10 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota
ordinaria".».
 
Art. 42. Modalita' di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e
dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(( 1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' inserito il seguente:
«39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea». ))

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».
(( 2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 45 dell'art. 3 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dalla presente legge:
«45. Per la Banca d'Italia e le altre autorita'
indipendenti la legge di riforma delle stesse autorita'
disciplina in via generale i modi di finanziamento, i
controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti
previsti dalla normativa comunitaria, nonche' le
retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di
riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed
emolumenti di cui al comma 44.».
- Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dalla presente legge:
«132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di
eta' pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e
del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46
per tredici mensilita', senza conviventi, e' abolito il
pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni
esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel
luogo di residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione
amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli
interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro
2.000 per ciascuna annualita' evasa.».
 
Art. 42-bis. Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244
(( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«29. All'art. 17 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "100.000 abitanti" sono
sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000
abitanti possono articolare il territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto
dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non
puo' essere inferiore a 30.000 abitanti".».
 
Art. 43.
Accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: «, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 758 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al
netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei
maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del
contributo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal
comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni
alle forme pensionistiche complementari derivanti
dall'applicazione della presente disposizione, nonche'
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da
ultimo sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui
al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di
cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al
finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei
limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui
al comma 759. Al fine di garantire la tempestiva
attivazione del finanziamento in corso d'anno degli
interventi previsti nel predetto elenco 1, e' consentito,
per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote
accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto
pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel
medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito
l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti
in termini di indebitamento netto pari al settanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.».
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 796
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dalla presente legge:
«a) il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e'
determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in
99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni
di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50
milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo
di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per
l'ospedale «Bambino Gesu», preventivamente accantonati ed
erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato.
All'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: "a decorrere dall'anno 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "limitatamente all'anno 2006";».
 
Art. 44. Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato
1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
(( 1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unita' tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalita' e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»:
«Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. E'
fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
per le rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti
privati per le rilevazioni, rientranti nel programma
stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio
dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT,
sentito il Comitato di cui all'art. 17, con delibera del
Consiglio dei Ministri e' annualmente definita, in
relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e
tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura,
per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della
rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo
di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni
amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11 confluiscono
in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono
destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni
previste dal programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto.».
«Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono
stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima
di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato
rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione
degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di
cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il
quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della
medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT.».
 
Art. 44-bis. Misure in tema di disponibilita' finanziaria per il funzionamento e l'attivita' istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori
1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 Ministero dei trasporti, le parole: «legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63» sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la contabilita' speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il n. 16 - Ministero dei trasporti di cui
all'elenco n. 1, concernente «Disposizioni legislative
autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«16. Ministero dei trasporti
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37
e 44
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14,
art. 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1994, n. 575, art. 14
Legge 20 dicembre 1974, n. 684, art. 13
Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 24
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
articoli 101 e 208
Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47
Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, art. 5
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art. 63».
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 3 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dalla presente legge:
«40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di
conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la
Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non
possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti
presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono
esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio
sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori
delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), le autorita' portuali, il Ministero dell'economia e
delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite
a seguito della trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni, le agenzie fiscali di cui
all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ed i conti accesi ai sensi dell'art. 576 del regolamento di
cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai
fondi di rotazione individuati ai sensi dell'art. 93,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro
gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il
conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non
andati a buon fine, nonche' i conti istituiti nell'anno
precedente a quello di riferimento e la contabilita'
speciale intestata al comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori per le spese di
funzionamento del comitato centrale e dei comitati
provinciali.».
 
Art. 45. Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
nonche' di fondazioni nazionali di carattere culturale
(( 1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) ))
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale»;
(( b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge».
1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale».
1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalita' di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalita' di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalita' di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto gia'
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille
dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per
redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta
spettanti, e' destinata, nel limite dell'importo di cui al
comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle
seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti
dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza
scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei
settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' delle
fondazioni nazionali di carattere culturale;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica
e dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
c-bis) sostegno alle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge.».
- Si riporta il testo del comma 1234 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», come modificato dalla
presente legge:
«1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia'
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille
dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del
contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti
dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' delle
fondazioni nazionali di carattere culturale;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica
e dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«8. Per le finalita' di cui ai commi da 5 a 7 e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di
euro per l'anno 2009.».
- Si riporta il testo del comma 1237 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni
di euro per l'anno 2008.».
 
Art. 46.
Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per
tariffe sociali
1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'attivita' svolta con finalita' terapeutica dai
figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui
al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore
settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro
che assumono i predetti soggetti con convenzioni di
integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge
12 marzo 1999, n. 68, (( con contratti di formazione e
lavoro, con contratti di apprendistato o con le
agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di
lunga durata ))
non preclude il conseguimento delle
prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della
legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto
dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non
puo' essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti incrementato
del 30 per cento.
1-quater. La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta
ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore
della pensione ai superstiti.
(( 1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta'
sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di
apposite relazioni illustrative».
1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto
interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' differito al 30 giugno
2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della solidarieta' sociale e
delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al
citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del
2005 si applicano anche al settore del gas naturale. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 12 giugno
1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina della
invalidita' pensionabile», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Definizione di inabilita' ai fini delle
prestazioni previdenziali). - 1. Ai fini dell'applicazione
degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903,
e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1
della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'art. 1 della legge
4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed
integrazioni, si considerano inabili le persone che, a
causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa.
1-bis. L'attivita' svolta con finalita' terapeutica dai
figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui
al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore
settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro
che assumono i predetti soggetti con convenzioni di
integrazione lavorativa, di cui all'art. 11 della legge
12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro,
con contratti di apprendistato o con le agevolazioni
previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata
non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al
citato art. 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n.
903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto
dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non
puo' essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti incrementato
del 30 per cento.
1-quater. La finalita' terapeutica dell'attivita'
svolta ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente
erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero
della solidarieta' sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi
dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della citata legge
n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di
apposite relazioni illustrative.
2. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante «Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:
"30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 375 dell'art. 1 della
legge n. 266 del 2005, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)»:
«375. Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una
revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.».
 
Art. 46-bis. Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n.
296
(( 1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «adottate da enti locali e imprese» sono sostituite dalle seguenti: «adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1250 dell'art. 1 della
gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come
modificato dalla presente legge:
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da
un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la
partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge
3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di
cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori
iniziative in materia di politiche familiari adottate da
enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e
garantire il pieno funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali.».
 
Art. 47. Modifiche all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.
244
1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: (( «a decorrere dal 1° agosto 2008 ))e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, (( entro il 31 luglio 2008 )), siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilita' di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».
2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' soppresso.
3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«24. I commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono
abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008 e,
conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i
quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i
relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici
beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di
assunzione di responsabilita' di cui al comma 29 dell'art.
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei
soggetti beneficiari non di diritto pubblico.».
- Per il testo del comma 5 dell'art. 10 del gia' citato
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica» si vedano i riferimenti normativi
all'art. 46.
 
Art. 47-bis. Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e
fiscali da parte di enti non commerciali
(( 1. E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine gia' prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies e' incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art. 6
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse»:
«8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'art.
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo'
essere prevista l'applicazione dell'art. 11, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi
enti, della sospensione dei termini di pagamento di
contributi, tributi e imposte, anche in qualita' di
sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255
dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
 
Art. 47-ter. Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n.
244
(( 1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 e' soppresso. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della
legge 27 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti
a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 1
del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono
superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli
importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. A
partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto
all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle
casse regionali in applicazione del citato comma 4
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono
riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni
dallo Stato alla medesima regione autonoma.».
 
Art. 47-quater.
Durata in carica dei membri delle autorita' indipendenti
(( 1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorita' istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, recante «Disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
azionari»:
«Art. 1. - E' istituita con sede in Roma la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha in
Milano la sede secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
personalita' giuridica di diritto pubblico e piena
autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
La Commissione e' composta da un presidente e da
quattro membri, scelti tra persone di specifica e
comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa
moralita' e indipendenza, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere
confermati una sola volta. Le disposizioni degli
articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del
presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni
parlamentari competenti possono procedere alla audizione
delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi
regolamenti parlamentari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le
indennita' spettanti al presidente e ai membri.
Il presidente e i membri della Commissione non possono
esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna
attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere
amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata,
di societa' commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne'
essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del
mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in
aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati
e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla
conservazione del posto.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge,
il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa delega
permanente di funzioni ai commissari.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
in base al bilancio di previsione approvato dalla
Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle
entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
successivo comma, che disciplina anche le modalita' per le
eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della
Commissione.
La Commissione delibera le norme concernenti la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando
in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
anche ai fini della relazione in Commissione su singoli
affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato.
Le deliberazioni della Commissione concernenti i
regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' in relazione alle norme del presente decreto,
e successive modificazioni e integrazioni, e li rende
esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti
giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste
ultime devono essere effettuate, in unico contesto,
sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni.
In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
regolamenti divengono esecutivi.
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni
amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la
Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello
Stato.
(Abrogato)
Il presidente della Commissione tiene informato il
Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior
rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in
volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di
natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai
commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo
comma dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministro del
tesoro puo' formulare le proprie valutazioni alla
Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del
tesoro informa altresi' il Parlamento degli atti e degli
eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o
comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del
corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
trasmette al Ministro del tesoro una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli
indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.
Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali valutazioni.
Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di
continuata inattivita', il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda
proporre lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
scioglimento e' nominato un commissario straordinario per
l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della
Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i
membri della Commissione disciolta. Al commissario
straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed
indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede
alla nomina del presidente e dei membri della Commissione.
Il commissario straordinario resta in carica fino
all'insediamento della Commissione. Il decreto di
scioglimento della Commissione e di nomina del commissario
straordinario determina il compenso dovuto al commissario
medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
La Commissione e' composta da un presidente e da
quattro membri, scelti tra persone di specifica e
comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa
moralita' e indipendenza, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere
confermati una sola volta. Le disposizioni degli
articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del
presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni
parlamentari competenti possono procedere alla audizione
delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi
regolamenti parlamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 153 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali»:
«Art. 153 (Il Garante). - 1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da
quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente,
il cui voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi'
un vice presidente, che assume le funzioni del presidente
in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica
quattro anni e non possono essere confermati per piu' di
una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente
e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo'
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete
un'indennita' non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennita' di
funzione sono determinate dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di
cui all'art. 156.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»:
«Art. 6 (Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. L'Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma,
istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire
la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono
scelti tra personalita' che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa
per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei
limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e,
segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di
economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
altre norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi,
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del presente codice, verificando, con
riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la
legittimita' della sottrazione al presente codice e il
rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non
sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio
ne' a vigilanza dell'Autorita' i contratti di cui agli
articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle
modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che
disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte
per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con
particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
all'art. 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni
dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'art. 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 5;
nell'esercizio di tale vigilanza l'autorita' puo'
annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, eventualmente formulando una
ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'autorita' e' attribuita la competenza ad
irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti
edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'autorita' devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione
avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli
operatori economici esecutori dei contratti, nonche' ad
ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria
da parte dell'autorita' sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'autorita', nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento
disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente
su segnalazione dell'autorita' e il relativo esito va
comunicato all'autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei
conti.».
- Il testo della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante
«Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990, n.
240.
- Il testo della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
«Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 1997, n. 177, supplemento ordinario.
 
Art. 47-quinquies. Modifica all'articolo 2, comma 488 della legge 24 dicembre 2007, n.
244
(( 1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 488 dell'art. 2 della
gia' citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», come
modificato dalla presente legge:
«488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare
il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria e nelle relative note
di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono
effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in
forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi
disponibili. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei
fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a
procedere in forma diretta alla realizzazione
dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della
polizia di Stato di Napoli secondo le modalita' di cui
all'art. 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.».
 
Art. 48.
Riassegnazione di risorse
1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».
(( 1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilita' speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.
1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di
cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-ter del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di
accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli
usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA»:
«Art. 5-ter. (Contabilita' speciali). - 1. Le risorse
finanziarie iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire
in apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette
contabilita' possono affluire anche le risorse finanziarie
assegnate agli uffici costituenti l'articolazione
territoriale degli uffici scolastici regionali per il
funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di
eventuali attivita' e programmi agli stessi affidati.
2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e'
individuato con provvedimento del direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale competente.».
- Per il testo del comma 601 dell'art. 1 della
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», si vedano i riferimenti
normativi all'art. 33-bis della presente legge.
- Si riporta il testo del comma 554 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie
accertate annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono
destinate alla realizzazione di interventi destinati a
finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai giovani
laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al
fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando
priorita' ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La
definizione di tale programma e' disciplinata con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico e
d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la
finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione
interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di
monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative
e le scelte utili a governare il processo di mobilita' dal
sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di
rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di
start up, definite ai sensi di quanto previsto nella
Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del
30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri
sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta
dell'anno 2007. I criteri e le modalita' per il
riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno
autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della
predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attivita'
produttive inclusi in accordi di programma in vigore e
costruzione di centri destinati a Poli di innovazione
situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non
ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio
2006, nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti alle
medesime regioni. I rapporti tra Governo e regione e le
modalita' di erogazione delle predette risorse finanziarie
sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle
risorse e da appositi accordi di programma quadro;
e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la
gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla
direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi
entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote
di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della
deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui
all'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
g) interventi a sostegno dell'attivita' di ricerca
nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali,
in particolare nel Mezzogiorno.».
 
Art. 49. Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e
Banche internazionali
1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.
Riferimenti normativi:
- Il testo della legge 27 dicembre 2007, n. 246,
recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle
risorse di Fondi e Banche internazionali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300.
 
Art. 49-bis. Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo
(( 1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attivita' patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Ministero degli affari esteri. ))
2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
Art. 49-ter. Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di
volontariato
(( 1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' per l'accesso alle convenzioni per le attivita' di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce Rossa Italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario gia' previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' equiparata alle organizzazioni di volontariato. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante
«Legge-quadro sul volontariato», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
- Si riporta il testo dell'art. 52 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»:
«Art. 52. (Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a
favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
Il registro e' diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
dell'art. 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1,
lettera a), e' condizione necessaria per accedere
direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo
nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del testo
unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
previsti dal testo unico o risultino essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui
agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.».
- Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante
«Disciplina delle associazioni di promozione sociale», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n.
300.
- Il testo della legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante
«Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251.
- Si riporta il testo dei commi 366 e 367 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«366. Al fine di assicurare l'espletamento delle
attivita' che la associazione italiana della Croce rossa
svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi
sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono
confermati per la durata delle convenzioni medesime. In
tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste
dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla
copertura dell'onere relativo la associazione italiana
della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
367. Nei confronti del personale di cui al comma 366
trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94
dell'art. 3 della presente legge. Per i soggetti in
possesso dei prescritti requisiti che non possono essere
stabilizzati per mancanza di disponibilita' di posti
vacanti nell'organico della associazione italiana della
Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in
materia di assunzioni, si procede ad un graduale
assorbimento del personale presso gli enti del Servizio
sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle
qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle
procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e
dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui
sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un
protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti
sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute
di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono
anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle
convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare
la continuita' del servizio attraverso la proroga dei
contratti di lavoro in essere.».
 
Art. 50.
Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarieta' sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca;
c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'universita' e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarieta' sociale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
(( 7-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 17 agosto 2005, n. 175, recante «Disposizioni per la
salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia»,
come modificato dalla presente legge:
«1. Per interventi conservativi e di restauro sul
patrimonio culturale, architettonico, artistico e
archivistico ebraico in Italia e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Gli interventi
di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per
uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
- Per il testo del comma 5 dell'art. 10 (Proroga di
termini in materia di definizione di illeciti edilizi) del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si
vedano i riferimenti normativi all'art. 46.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 3
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e
previdenziale) della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante
«Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare»:
«6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno
sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, recante «Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale»:
«Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel
territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65
anni, che posseggano redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se
coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non
superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda,
una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue
da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue
ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella
di dicembre ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo
del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione
legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli
assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni
economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione
per gli assegni familiari, erogate con carattere di
continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta
eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti
della guerra 1915-18 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera
qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L.
336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i
redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo
inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle
rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo
comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti
dalla perequazione automatica della pensione di cui al
precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e
quinto comma del presente articolo sono elevati dalla
perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal
comma precedente, la pensione sociale risulti di importo
inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in
rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel
cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e'
corrisposta, con le stesse modalita' previste per
l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione sulla base della
documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla
sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e'
compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato
di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza
spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal
richiedente su modulo conforme a quello approvato con
decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il
mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro
che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma,
presentino la domanda entro il primo anno di applicazione
della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio
1969 o dal mese successivo a quello di compimento
dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in
data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a
se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante
e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al
Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione,
nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma precedente e per le conseguenti controversie
in sede giurisdizionale, si applicano le norme che
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di
cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni e integrazioni. ».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
18 novembre 1980, n. 791, recante «Istituzione di un
assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di
sterminio nazista K.Z.»:
«Art. 1. - Ai cittadini italiani che, per ragioni di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di
sterminio nazisti K.Z., e' assicurato il diritto al
collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza
medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei
mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli
anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verra'
concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione
contributiva della previdenza sociale.
La concessione del vitalizio, di cui al precedente
comma, e' estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per
le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di
S. Sabba di Trieste.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo
1955, n. 96, recante «Provvidenze a favore dei perseguitati
politici antifascisti o razziali e dei loro familiari
superstiti»:
«Art. 1. - Ai cittadini italiani, i quali siano stati
perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro
svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre
1943, e abbiano subito una perdita della capacita'
lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra'
concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno
vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto
dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento
gradi: ufficiali inferiori.
Tale assegno sara' attribuito qualora causa della
perdita della capacita' lavorativa siano stati:
a) la detenzione in carcere per reato politico a
seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale
speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari
per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si
tratti di condanne inflitte per i reati contro la
personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli
articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non
siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale
5 ottobre 1944, n. 316;
b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di
lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di
cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva
congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa
attivita' politica, quando per il loro reiterarsi abbiano
assunto carattere persecutorio continuato;
c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o
all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato
o appartenenti a formazioni militari o paramilitari
fasciste, o di emissari del partito fascista;
d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti
connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni
dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un
periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;
e) la prosecuzione all'estero dell'attivita'
antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna
ovvero l'internamento in campo di concentramento o la
condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita'
antifascista svolta all'estero.
Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle
identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il
7 luglio 1938, abbiano subito persecuzioni per motivi
d'ordine razziale.».
- Per il testo del comma 7 dell'art. 11-ter (Copertura
finanziaria delle leggi) e del comma 2 dell'art. 7 (Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e di ordine) della
citata legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 6-ter.
 
Art. 51.
Trattamento di fine rapporto
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 758 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al
netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei
maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del
contributo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal
comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni
alle forme pensionistiche complementari derivanti
dall'applicazione della presente disposizione, nonche'
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da
ultimo sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui
al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di
cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al
finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei
limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui
al comma 759. Al fine di garantire la tempestiva
attivazione del finanziamento in corso d'anno degli
interventi previsti nel predetto elenco 1, e' consentito,
per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote
accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto
pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel
medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito
l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti
in termini di indebitamento netto pari al settanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2120 del codice civile:
«Art. 2120. (Disciplina del trattamento di fine
rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La
quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110,
nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la
quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo
comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese
di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione
di cui al comma precedente per frazioni di anno,
l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso le stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i
limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al
precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa
anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste
dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti
collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita'
per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.».
 
Art. 51-bis.
Rimborsi di spese elettorali
(( 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso
delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici»:
«Art. 1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici). - 1. E' attribuito ai
movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle
spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal
comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o
partiti politici in relazione alle spese sostenute per le
campagne elettorali nella circoscrizione estero, di cui
all'art. 48 della Costituzione, per l'elezione delle
Camere.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto
ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi
diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo
comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum,
effettuata ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e'
attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un
limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285
annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5
miliardi di cui al presente comma, per le richieste di
referendum effettuate ai sensi dell'art. 138 della
Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in
relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per
cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
ripartizioni della circoscrizione estero in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
si e' svolta la consultazione referendaria. L'erogazione
dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna
forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei
movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e' comunque effettuato. Il versamento
della quota annua di rimborso, spettante sulla base del
presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da
erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro
credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,
nonche' per le consultazioni referendarie il cui
svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui
all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di
irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il
Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini
della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle
spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
 
Art. 51-ter. Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(( 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4
(Disposizioni comuni) del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, recante «Riordino del sistema delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma
dell'art. 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328», come
modificato dalla presente legge:
«4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al
31 dicembre 2008, gli atti relativi al riordino delle
istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche
di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva.».
 
Art. 51-quater. Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di
razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio
(( 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' corrisposto con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12
(Incentivi per il settore delle fonderie) della legge
12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»:
«2. Il programma di cui al comma 1 e' diretto, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato, al perseguimento delle seguenti finalita':
a) promuovere una migliore qualificazione della
produzione, anche attraverso la riorganizzazione della
capacita' produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli
alla sua concentrazione nelle imprese che presentano piu'
elevati livelli di competitivita';
b) favorire migliori forme di collegamento fra la
domanda e l'offerta;
c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le
quali sussistano problemi di compatibilita' ambientale con
il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in
base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla
riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del
risparmio energetico. esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 2740 del codice civile:
«Art. 2740. (Responsabilita' patrimoniale). - Il
debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilita' non sono ammesse
se non nei casi stabiliti dalla legge».
 
Art. 52.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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