Gazzetta n. 66 del 18 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 marzo 2008
Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare:
il comma 20, il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
il comma 24, lettera a), la quale prevede che, per l'attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo art. 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Ritenuto che, per le finalita' di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano essere definiti con riferimento ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;
Ritenuto che gli incentivi di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 debbano essere riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica adeguatamente piu' stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Decreta:
Art. 1.
Valori limite di fabbisogno di energia
primaria annua per la climatizzazione invernale
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 1.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l'intervento realizzato ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 2.
Valori di trasmittanza termica
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 2.
 
Art. 3.
Metodologie di calcolo
1. Ai fini del presente decreto, le metodologie per il calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, sono conformi a quanto previsto all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, cosi' come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento.
3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni dell'imposta sul reddito di cui di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali di cui all'art. 1, comma 2, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.
Roma, 11 marzo 2008
Il Ministro: Bersani
 
Allegato A
(articolo 1, comma 1)

----> Vedere allegato alle pagg. 15-16 <----
 
Allegato B
(articolo 2)
----> Vedere allegato a pag. 17 <----
 
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