Gazzetta n. 67 del 19 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 15 febbraio 2008
Determinazione del costo di intervento per l'anno 2006 per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici 1980-81, 1982 e 1984.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni;
Visto in particolare il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80 che all'art. 2 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici fissa il costo annuale di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219/1981 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2007 con cui tale costo e' stato determinato per il 2005 in Euro 622,00;
Ritenuto di provvedere per l'anno 2006;
Considerato che, dai dati ISTAT, la variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e' risultata, per il 2006, pari a + 3,1%;
Considerato che, sulla base di tale variazione il costo per il 2006 risulta di Euro 641,28;
Decreta:
1) Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento, al netto dell'IVA, e' stabilito per il 2006 in Euro 641,28.
2) L'IVA e' in accollo spese dei privati, salvo quanto previsto dall'art. 12 punto 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive proroghe.
3) Il suddetto costo e' applicabile anche nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984.
Roma, 15 febbraio 2008
Il Ministro: Di Pietro
 
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