Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 marzo 2008
Abilitazione, all'Istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia» di Milano, ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Torino, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita'
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia» nella sede principale di Milano, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
Visto il decreto in data 20 dicembre 2005 di attivazione della sede periferica di Rezzato (Brescia);
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Torino - Corso Stati Uniti, 11/h - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 gennaio 2008;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 febbraio 2008 trasmessa con nota prot. n. 55 del 14 febbraio 2008;

Decreta:
Art. 1.
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia» di Milano e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino - Corso Stati Uniti, 11/h, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.
2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso e' pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2008
Il direttore generale: Masia
 
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