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| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2008 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Accordo per l'adesione da parte del personale medico - veterinario al Fondo  nazionale  di  pensione  complementare  per  i  lavoratori dei comparti  delle  regioni  e  delle  autonomie  locali  e del Servizio sanitario nazionale. |  | 
 |  |  |  | In  data  5  marzo 2008 alle ore 11,30, ha avuto luogo l'incontro tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni  (A.Ra.N.)  e  le  Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale IV, nelle persone di: per  l'A.Ra.N.:  avv.  Massimo Massella Ducci Teri - Presidente dell'A.Ra.N. (firmato)
 per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
 
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 Organizzazioni sindacali        |  Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL FP MEDICI: (firmato)              |CGIL (firmato) FED. CISL MEDICI COSIME: (firmato)     |CISL: (firmato) FM aderente UIL FPL: (firmato)         |UIL: (firmato) CIVEMP: (firmato)                      | FESMED: (firmato)                      | UMSPED: (firmato)                      | CIMO ASMD: (firmato)                   |CONFEDIR: (firmato) ANAAO ASSOMED: (firmato)               |COSMED: (firmato)
 
 Al  termine  della  riunione,  le  parti sottoscrivono l'allegato Accordo.
 |  |  |  | Allegato 
 ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO E VETERINARIO AL FONDO  NAZIONALE  DI  PENSIONE  COMPLEMENTARE  PER  I  LAVORATORI DEI COMPARTI  DELLE  REGIONI  E  DELLE  AUTONOMIE  LOCALI  E DEL SERVIZIO
 SANITARIO NAZIONALE.
 
 Premessa:
 Visto   il   decreto   legislativo   n.   124/1993  e  successive modificazioni;
 Vista  la  legge  8  agosto  1995,  n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 20 dicembre  1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione di Fondi  pensione  dei  pubblici dipendenti come modificato e integrato dal  successivo  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 2 marzo  2001  pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale -serie  generale  -  n.  111  del  15  maggio  2000  e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001;
 Presa  visione  dello Statuto del Fondo di pensione complementare Perseo;
 In conformita' a quanto previsto dall'Accordo Quadro Nazionale in materia   di   T.F.R.  e  previdenza  complementare  per  i  pubblici dipendenti   sottoscritto   il   29   luglio   1999  e  dei  seguenti CC.CC.NN.LL.:
 CCNL  3  novembre  2005,  con il quale le parti hanno convenuto sulla    necessita'   di   usufruire   della   tutela   previdenziale complementare,  riservandosi entro il 2005 di dichiarare se intendono aderire al Fondo in fase di istituzione per i lavoratori del Comparto regioni  ed autonomie locali e Servizio sanitario nazionale ovvero se definirne  uno  autonomo  per  la dirigenza della presente area (art. 59);
 CCNL  5  luglio 2006, con il quale il predetto termine e' stato prorogato al 30 settembre 2006 (art. 14);
 Le   Organizzazioni  sindacali  dell'area  medica  e  veterinaria firmatarie  del  presente  accordo,  sciogliendo  definitivamente  la riserva  di  cui  ai  citati CC.CC.NN.L., dichiarano di voler aderire all'istituito  Fondo pensione complementare di cui all'accordo del 14 maggio  2007  e  denominato  Perseo  e  di dar corso alle conseguenti procedure;
 L'Aran prende atto;
 
 Per l'effetto le parti concordano quanto segue:
 
 Art. 1.
 1. L'adesione individuale a PERSEO e' libera e volontaria.
 2.  Possono aderire al Fondo pensione i medici e i veterinari del Servizio sanitario nazionale assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
 a. contratto a tempo indeterminato;
 b. contratto part-time a tempo indeterminato;
 c. contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia  di  rapporto  di  lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa  e  contrattuale  vigente  nel  tempo,  di  durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
 
 Art. 2.
 1.  Le  aliquote  contributive  da calcolare sugli elementi utili all'accantonato  del  TFR,  secondo  quanto previsto dall'art. 34 del CCNL 10 febbraio 2004, sono cosi' determinate:
 1% a carico del dipendente;
 1% a carico dell'Amministrazione.
 2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'INPDAP:
 la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i  dipendenti occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
 l'1,5%  della  parte contributiva ex art. 2 - commi 4 e 5 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;
 l'intero  accantonamento  del  TFR  maturato  nell'anno  per  i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2000.
 
 Art. 3.
 1.  La  quota  d'iscrizione,  una  tantum,  al  Fondo pensione e' stabilita  in Euro 2,75 a carico dell'Amministrazione mentre quella a carico   del   lavoratore   verra'   stabilita   dal   Consiglio   di amministrazione.
 2.   La  quota  d'iscrizione  a  carico  dell'Amministrazione  e' assolta,  in unica soluzione, al momento della costituzione del Fondo pensione, sulla base del numero dei dipendenti dell'Area interessata.
 3.   La   quota   associativa   e'   fissata   dal  Consiglio  di amministrazione e indicata sulla nota informativa.
 
 Art. 4.
 1.  Le  Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo  istitutivo del Fondo Perseo, definito in data 14 maggio 2007 e di condividerne i contenuti.
 2. Le parti si danno reciprocamente atto che il Fondo di pensione complementare  nazionale  per  i  dipendenti  dei comparti regioni ed autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale (PERSEO) definito il 14 maggio 2007 e' stato certificato dalla Corte dei conti e che si sono conclusi i lavori per la definizione dello Statuto.
 3.  Le adesioni individuali al Fondo pensione potranno aver luogo a far tempo dall'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla COVIP.
 
 Art. 5.
 1.  Al presente accordo si applica la procedura di certificazione prevista  dall'art.  1,  comma  548, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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