Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO
DECRETO 23 gennaio 2008
Modalita' e criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo (nel seguito il Dipartimento);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, sono state delegate al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, On. Francesco Rutelli;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);
Visto in particolare l'art. 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale prevede, per l'anno 2007, l'autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro destinati tra l'altro all'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e alla promozione di forme di turismo eco-compatibile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell'art. 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto in particolare l'art. 2 comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che destina il 70% delle risorse al miglioramento e diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva delle piccole e medie imprese;
Visto il decreto del capo del Dipartimento del 20 giugno 2007, che istituisce il Comitato paritetico di valutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007;
Visto il decreto del capo del Dipartimento del 19 settembre 2007 con il quale e' stata modificata la composizione del predetto Comitato paritetico;
Visti i verbali delle riunioni del Comitato paritetico tenutesi nelle date 20 giugno 2007, 9 luglio 2007, 26 luglio 2007, 28 settembre 2007, 8 ottobre 2007, 16 ottobre 2007;
Ritenuto di dover attivare le procedure di intervento ai sensi dell'art. 1, comma 1228, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2007 emanando il provvedimento che, definisce le modalita' e i criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007;

Decreta:
Art. 1.

Ambito operativo
1. Il presente decreto definisce le modalita' e i criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell'art. 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La disponibilita' finanziaria prevista e' destinata alla concessione di agevolazioni per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento e diversificazione dell'offerta turistico ricettiva delle piccole e medie imprese, mediante investimenti finalizzati all'adeguamento delle strutture e dei servizi a standard di qualita';
b) processi di crescita dimensionale delle imprese turistiche ricettive, nel rispetto del patrimonio paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) assunzione della proprieta' delle strutture medesime in capo ai soggetti che ne hanno la gestione.
 
Art. 2.

Risorse finanziarie
1. La disponibilita' finanziaria, di cui al precedente art. 1, cosi' come autorizzata dal comma 1228, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ripartita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, ammonta ad euro 33.600.000; per ciascuno degli anni del triennio 2007/2009.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative al biennio 2007/2008, pari ad euro 67.200.000; vengono cosi' utilizzate:
a) quanto a euro 66.000.000 per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2. Una quota massima del 50% di tali risorse potra' essere riservata ad interventi da realizzare nel territorio delle regioni che abbiano assicurato un cofinanziamento, mediante stipula di apposito accordo di programma con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, secondo quanto previsto al successivo art. 3;
b) quanto a euro 1.200.000, per le spese di istruttoria, gestione Fondo di garanzia, erogazione contributi in conto interesse e gestione amministrativa delle procedure.
3. Le risorse, come sopra specificate, possono essere integrate da altre disponibilita' finanziarie comunitarie, nazionali e regionali.
 
Art. 3.

Accordi di programma
1. Ai fini di quanto previsto al precedente art. 2, gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, si attuano anche attraverso appositi accordi di programma. Tali accordi saranno stipulati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, previo impegno al cofinanziamento da parte delle regioni.
Gli accordi di programma dovranno definire:
a) le procedure di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti;
b) i criteri integrativi di valutazione dei progetti, individuati da priorita' regionali, fatte salve le determinazioni del Comitato paritetico;
c) l'entita' delle risorse regionali e comunitarie attivate in co-finanziamento con le risorse statali.
2. Le regioni che apporteranno il co-finanziamento, avranno diritto ad una quota di risorse riservata alle imprese operanti nei territori di competenza pari alla quota di cofinanziamento apportato.
3. Il co-finanziamento minimo da apportare non puo' essere inferiore alla quota percentuale stabilita per ciascuna regione dalla tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 158.
4. Ciascuna regione dovra' comunicare al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, entro il termine perentorio di 15 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto, l'ammontare delle risorse finanziarie che intende impegnare per il cofinanziamento. La mancata comunicazione e' da intendersi come espressione della non volonta' di cofinanziare gli interventi.
5. Ai fini di quanto previsto dal successivo art. 11, ogni regione dovra' comunicare al Dipartimento, entro lo stesso termine perentorio di cui al comma precedente, la propria disponibilita' a partecipare allo svolgimento delle attivita' istruttorie previste dallo stesso. articolo. La mancata comunicazione e' da intendersi indisponibilita' da parte della regione a svolgere le attivita' istruttorie di cui trattasi.
 
Art. 4.

Costituzione del Fondo di garanzia e del Fondo per l'erogazione dei
contributi in conto interesse
1. Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione d'impresa ed alle aree territoriali di intervento e sono articolate nelle seguenti forme:
concessione di garanzia sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a completamento della copertura del piano degli investimenti;
contributo in conto interessi anche in forma attualizzata sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a completamento della copertura del piano degli investimenti;
2. La concessione delle garanzie avviene attraverso l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia, costituito presso un soggetto gestore individuato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, mediante procedura di legge.
Le garanzie prestate possono essere:
dirette, ovvero garanzie concesse direttamente alle banche ed agli altri intermediari finanziari; tali garanzie vengono definite «a prima richiesta», sono incondizionate e irrevocabili;
indirette o controgaranzie, ovvero concesse su altre operazioni di garanzia concesse da confidi o altri fondi di garanzia.
Le garanzie saranno concesse entro i limiti di cui al comma 1 e, comunque, al massimo fino alla copertura dell'80% del finanziamento.
3. I proventi finanziari prodotti delle risorse immobilizzate per la costituzione del Fondo di garanzia, verranno destinati ad incremento della dotazione di cui all'art. 2, comma 2.
4. Il contributo in conto interessi viene erogato a fronte di oneri finanziari sostenuti per finanziamenti a medio e lungo termine, richiesti dalla impresa beneficiaria per la copertura finanziaria degli investimenti ritenuti ammissibili.
5. I contributi in conto interessi sono erogati in conformita' alle norme sui regimi massimi di aiuto consentiti. Il contributo concesso in conto interessi non potra' essere superiore a 2,5 punti percentuali ed in qualsiasi caso non potra' essere superiore al tasso applicato dalla banca che eroga il finanziamento.
6. L'ammontare minimo dei mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma degli investimenti non deve essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili. A tale fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compresi i finanziamenti bancari non agevolati.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a valere su contratti di mutuo bancario aventi durata minima di sei anni e massima quindici anni, ivi compreso un periodo eventuale di preammortamento fino a quattro anni commisurato alla durata del contratto di mutuo.
8. I contributi in conto interesse sono concessi a valere su un apposito Fondo costituito presso un soggetto gestore individuato dal Dipartimento per Io sviluppo e la competitivita' del turismo mediante procedure di legge.
9. Agli oneri finanziari per la gestione del Fondo di garanzia, del Fondo per l'erogazione degli interessi, nonche' agli ulteriori oneri connessi allo svolgimento delle attivita' istruttorie si provvede a valere sulle risorse individuate all'art. 2, comma 2, lettera b).
 
Art. 5.

Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni di cui al precedente art. 4 sono concesse secondo i criteri, le condizioni e le modalita' stabilite dal presente decreto.
2. I soggetti ammissibili sono le piccole e medie imprese operanti nell'ambito dell'offerta turistica di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, che promuovano programmi di investimento sul territorio nazionale finalizzati a:
a) adeguare gli impianti e servizi anche al fine di aderire a circuiti di prenotazione di rilievo internazionale gia' esistenti;
b) costituire forme associate di promozione e/o commercializzazione di servizi caratterizzati dall'attribuzione di un marchio, anche specialistico per segmenti di clientela, da diffondere in ambito sopranazionale.
3. Le imprese di cui al comma 2 sono ammesse alle agevolazioni a condizione che alla data di presentazione della domanda siano operanti da almeno due anni, che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non siano state aperte nei loro confronti procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione controllata.
4. Per le tipologie di attivita' assoggettate a specifiche discipline, limitazioni o divieti imposti da disposizioni comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.
5. Ai fini del presente decreto, la classificazione delle imprese in piccola, media e grande dimensione e' stabilita alla stregua della vigente disciplina comunitaria in materia.
 
Art. 6.

Programmi di investimento ammissibili
1. Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un programma di investimenti organico e funzionale, adeguato al conseguimento degli obiettivi produttivi ed economici, da avviarsi successivamente alla presentazione della domanda di cui al successivo art. 10.
2. I programmi di cui al comma 1 prevedono interventi di ampliamento, e/o ammodernamento e/o l'assunzione della proprieta' delle strutture in capo ai soggetti che ne hanno la gestione. A tal fine si considera:
«ampliamento», l'accrescimento della capacita' produttiva attraverso un potenziamento delle strutture e/o dei servizi esistenti o l'aumento della dimensione produttiva delle imprese attraverso l'incremento del numero delle unita' produttive; per incremento si intende l'aumento del numero delle unita' produttive possedute o gestite, derivante da processi di fusione, incorporazione, acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, nonche' subentro nella gestione diretta delle strutture;
«ammodernamento», il miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o dei servizi offerti, il miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attivita' produttiva, la riorganizzazione, il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico dell'impresa, l'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo, commerciale e/o dell'attivita' gestionale;
«assunzione della proprieta» l'acquisto e l'eventuale riqualificazione degli immobili da parte dei soggetti che ne hanno la gestione in forza di contratti in essere al momento della richiesta di agevolazioni.
3. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non superiori a dieci milioni di euro e non inferiori a tre milioni di euro.
4. In nessun caso e' ammessa a finanziamento la realizzazione di nuove unita' produttive.
5. Il programma di investimenti agevolato deve essere avviato entro 12 mesi dalla data del relativo decreto di concessione delle agevolazioni ed essere ultimato entro trentasei mesi dalla data dello stesso decreto di concessione. L'impresa beneficiaria puo' richiedere al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo una proroga massima di sei mesi a fronte di motivate imprevedibili esigenze sopraggiunte.
 
Art. 7.

Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o all'acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita' del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese possono riguardare:
progettazione, direzione lavori, studi di fattibilita' commerciale ed economico finanziaria;
opere murarie e assimilate;
macchinari, impianti arredi e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili, ad esclusione delle autovetture, strettamente necessari al ciclo di produzione purche' dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo degli impianti oggetto delle agevolazioni; arredi e attrezzature che consentano la facilitazione dell'accessibilita' e fruibilita' da parte di soggetti portatori di bisogni speciali; arredi e impianti per l'introduzione di tecnologie di risparmio energetico, riciclo dell'acqua, energie alternative;
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, commerciali e gestionali dell'impresa;
spese relative alla realizzazione di piani di promo-commercializzazione;
progetti di formazione del personale e del management.
2. Tra le spese ammissibili sono incluse, purche' capitalizzate, quelle finalizzate all'introduzione di sistemi di qualita' e all'adesione a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute.
3. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, scorte, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 9 del presente decreto, altre agevolazioni pubbliche, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni. Non sono altresi' ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
4. Con il decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo con il quale e' emanato il bando rivolto alle imprese per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto possono essere individuati eventuali limiti all'ammissibilita' delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili.
 
Art. 8.

Procedure per la concessione delle agevolazioni
1 . Le risorse finanziarie sono assegnate attraverso bandi programmati sulla base delle disponibilita' esistenti per ciascun anno, emanati con decreto del capo del Dipartimento per Io sviluppo e la competitivita' del turismo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando provvedera' a definire fra l'altro:
i termini per la presentazione delle domande di agevolazione;
le modalita' di redazione della domanda e la relativa documentazione da allegare;
gli eventuali limiti di ammissibilita' di singole tipologie di spesa;
la misura del contributo in conto interessi che sara' concessa;
i valori numerici attribuiti a ciascuno degli indicatori di cui al successivo art. 10, comma 5 ed i relativi criteri di calcolo, sentito al riguardo il Comitato paritetico;
i termini entro i quali dovra' essere sottoscritto il contratto di finanziamento;
le modalita' di erogazione e revoca delle agevolazioni;
la documentazione di spesa e le relative modalita' di presentazione che dovra' essere inoltrata al fine di documentare la realizzazione del programma agevolato.
 
Art. 9.

Presentazione delle domande di agevolazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, la domanda di agevolazione, predisposta secondo quanto prescritto nel relativo bando, deve essere presentata, entro i termini di cui allo stesso bando, in duplice copia, al soggetto gestore, incaricato dell'attivita' istruttoria, individuato mediante procedura di legge, e al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo che provvedera' a trasmetterne copia alla regione nella quale e' ubicata la struttura produttiva oggetto dell'intervento da finanziare. Nel caso in cui il programma per il quale viene richiesta l'agevolazione riguardi strutture produttive ubicate in diverse regioni la stessa viene presentata al Dipartimento ed alla regione nel cui territorio risulta effettuato l'investimento maggiormente rilevante.
2. Nel caso in cui una o piu' regioni non comunichino, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 5, la propria disponibilita' a partecipare allo svolgimento dell'attivita' istruttoria, tale attivita' verra' intermente svolta dal soggetto gestore.
 
Art. 10 .

Valutazione dell'ammissibilita' delle domande e formazione delle
graduatorie
1. Il soggetto gestore, sulla base delle domande pervenute, effettua l'attivita' di valutazione di ammissibilita' delle stesse. In particolare:
verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni;
accerta la validita' tecnico-economica e finanziaria del programma;
valuta l'ammissibilita', la pertinenza e la congruita' delle spese esposte nella domanda e quantifica l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili;
verifica che la delibera di concessione del finanziamento bancario sia riferita al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e sia conforme alle condizioni previste; la delibera e' subordinabile alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e dovra' richiamare gli elementi caratterizzanti del programma;
2. Le regioni che abbiano manifestato la disponibilita' a partecipare allo svolgimento dell'attivita' istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 3 comma 5, provvedono ad effettuare l'attivita' di ricognizione degli elementi che consentono il calcolo degli indicatori di cui al successivo comma 5. In caso contrario, la suddetta attivita' verra' svolta dal soggetto gestore.
3. Le Regioni che apportano il co-finanziamento, fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ricevono dal soggetto gestore la documentazione relativa alla valutazione di ammissibilita' e provvedono, entro e non oltre i successivi 30 giorni, sulla base dei valori degli indicatori di cui al successivo comma 5, nonche' degli ulteriori criteri integrativi di valutazione previsti dall'accordo di programma, a formare una graduatoria regionale ed a trasmetterla al Dipartimento; quest'ultimo adotta le determinazioni finalizzate all'erogazione del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto stanziamento della quota di co-finanziamento, da parte delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di programma.
4. Le regioni che non apportano il co-finanziamento, fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ricevono dal soggetto gestore la documentazione relativa alla valutazione di ammissibilita' e provvedono, entro e non oltre i successivi 30 giorni, a trasmettere al Dipartimento le risultanze istruttorie derivanti dal calcolo degli indicatori di cui al successivo comma 5. Il Dipartimento, sulla base delle risultanze istruttorie, forma, entro trenta giorni dal termine di invio delle risultanze medesime, la graduatoria multi-regionale. Il Dipartimento adotta le successive determinazioni finalizzate all'erogazione dei finanziamenti.
5. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai commi 3 e 4 del presente decreto, il capo del Dipartimento, con il medesimo decreto che attiva il bando per la concessione delle agevolazioni, provvede, sentito il Comitato paritetico, a definire i valori numerici attribuiti a ciascuno dei seguenti indicatori:
a) attuazione di piani di crescita dimensionale: Attivazione di processi di crescita dimensionale delle piccole e medie imprese turistiche e la creazione di reti di strutture ricettive, mediante processi di fusione, incorporazione, acquisto di aziende o di rami d'azienda, subentro nella gestione.
a) Miglioramenti dei servizi: Strutture che effettuano interventi o attuano piani di miglioramento della qualita' del servizio al fine di aderire ai circuiti di prenotazione di rilievo internazionale o all'adesione a forme associate di promozione e commercializzazione.
a) Grado di cantierabilita' dell'iniziativa: Valutazione dei tempi necessari per l'avvio degli investimenti e quindi di impegnabilita' e spendibilita' delle risorse.
b) Attivazione di investimenti rivolti alla introduzione di sistemi informatizzati per la gestione aziendale e per la commercializzazione dei prodotti: Introduzione di strumenti e applicazioni hardware e software per la gestione informatizzata delle procedure gestionali, del booking e per Io sviluppo dell'e-commerce turistico, in particolare rivolti alla penetrazione nei mercati esteri.
c) Attuazione di progetti di formazione: Attivazione di iniziative per la specializzazione professionale del personale e del management aziendale.
d) Destagionalizzazione: Azioni rivolte alla destagionalizzazone attraverso l'incremento effettivo del periodo di apertura delle strutture ricettive.
e) Livello di sostenibilita' ambientale:
Utilizzo di materiali e tecnologie d'intervento compatibili con l'ambiente e il paesaggio, tecniche di risparmio energetico e ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
Utilizzo materiali locali e ecocompatibili;
Rispetto architettura locale e integrazione paesaggistica;
Riutilizzo di acque reflue depurate per usi non potabili;
Riduzione di incremento di rifiuti e incremento della differenziazione.
f) Attuazione del principio di non discriminazione: Facilitazione dell'accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre a quelli minimi imposti dalla legge).
g) Adesione a sistemi di certificazione ambientale: Adesione a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale.
 
Art. 11.

Concessione delle agevolazioni
1. Le graduatorie regionali e la graduatoria multiregionale sono approvate con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 saranno emanati i decreti di concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti utilmente collocati nelle predette graduatorie.
 
Art. 12.

Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo qualora:
a) per i beni e le attivita' del programma oggetto del finanziamento agevolato siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche, fatto salvi gli aiuti concessi in regime «de minimis»;
b) Le immobilizzazioni materiali o immateriali realizzate o acquisite mediante il finanziamento agevolato vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, prima di cinque anni;
c) Il programma non venga ultimato entro i termini previsti dall'art. 6;
d) Siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
e) Il contratto di finanziamento non venga stipulato entro i termini stabiliti o venga risolto per inadempimento degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria.
Il presente decreto sara' inoltrato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2008
Il capo Dipartimento: Balducci

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 396
 
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