IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, commi 82 e seguenti, come modificati dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca disposizioni in tema di concessioni autostradali; Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996), sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), con la quale e' stato istituito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', qui di seguito denominato NARS; Vista la propria delibera 27 giugno 2003, n. 22 (Gazzetta Ufficiale n. 262/2003), che ha approvato con prescrizioni - ai sensi degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, oggi trasfuso nella parte III, titolo IV, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni - il progetto definitivo «Accessibilita' stradale Fiera di Milano», relativo al collegamento della SP 46 «Rho-Pero» e della SS33, per un costo complessivo di 387,14 milioni di euro; Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS; Vista la propria delibera 15 giugno 2007, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 197/2007), che detta i criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale e sostituisce la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2007); Vista la convenzione 28 luglio 1999, stipulata tra ANAS e Autostrada Torino-Milano S.p.A. (ASTM), novativa della originaria convenzione 20 luglio 1989, avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A4 Torino-Milano; Vista la convenzione 11 giugno 2003, aggiuntiva alla predetta convenzione ed avente ad oggetto la realizzazione di quota parte delle opere di accessibilita' al Polo fieristico Rho-Pero; Vista la convenzione 3 dicembre 2004, con la quale Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. (SATAP) e' subentrata - senza soluzioni di continuita' - alla ASTM S.p.A. nella convenzione da quest'ultima stipulata con l'ANAS S.p.A. il 28 luglio 1999 e nei successivi atti aggiuntivi; Vista la nota 16 ottobre 2007, n 409 con la quale il Ministro delle infrastrutture ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno per l'esame di questo Comitato dello schema di convenzione unica ANAS-SATAP tronco A4; Considerato che il Ministro delle Infrastrutture con nota 24 settembre 2007, n. 12553, ha affermato «che le linee guida sono un posterius e pertanto non innovative. Le linee guida, del resto, non si propongono di stabilire direttamente principi per la predisposizione dei piani economico-finanziari, ma, piuttosto, di introdurre procedure di monitoraggio e controllo sulla gestione e sul rispetto degli obblighi convenzionali»; Considerato che il NARS nella riunione del 5 novembre 2007, ha evidenziato che per il calcolo di alcuni parametri di adeguamento tariffario non era stato rispettato il principio di coerenza nel trattamento dell'inflazione, e che pertanto fosse necessario un approfondimento istruttorio al fine di valutare compiutamente l'impatto economico finanziario di quanto evidenziato. Lo stesso Nucleo ha inoltre ravvisato la necessita' di apportare al testo della convenzione alcune prescrizioni; Considerato che questo Comitato nella seduta del 9 novembre 2007, ha effettuato un primo esame del citato schema di convenzione nonche' delle eventuali prescrizioni da apportare all'articolato convenzionale; Considerato che nella stessa seduta questo Comitato ha incaricato il NARS di effettuare i dovuti approfondimenti istruttori; Considerato che il Ministero delle infrastrutture con note 16 novembre 2007, n. 14810, e 22 novembre 2007, n. 15091, ha comunicato le valutazioni di ANAS in ordine alle prescrizioni, da apportare all'articolato dello schema di convenzione unica ANAS SATAP tronco A4, gia' sottoposte al Comitato nella seduta del 9 novembre 2007; Considerato che il NARS nella seduta del 23 novembre 2007, evidenziando i risultati dell'istruttoria supplementare, ha ribadito le osservazioni esplicitate nel parere del 5 novembre 2007, ed ha espresso parere favorevole in merito allo schema di convenzione unica, a condizione che si tenga conto delle suddette osservazioni. In particolare, per quanto attiene al calcolo dei parametri X e K e' necessario che: a) i costi operativi siano inflazionati e i ricavi ammessi siano definiti in funzione di una formula di adeguamento che includa l'inflazione programmata; b) il tasso di remunerazione del capitale sia reale; Considerato che il Ministro delle Infrastrutture con nota 27 novembre 2007, n. 504, ha segnalato, in merito alle prescrizioni gia' sottoposte al Comitato nella seduta del 9 novembre ed a quanto evidenziato dal NARS nella riunione del 23 novembre 2007, le osservazioni condivisibili, le clausole trattabili ed i rilievi non condivisibili; Considerato che nella seduta odierna il Ministro delle infrastrutture ha consegnato una nota, priva dell'allegato nella stessa citato, con la quale nel rinviare alla suindicata nota n. 504 del 27 novembre 2007, ritiene utile fornire chiarimenti relativi alle seguenti tre clausole: «Contributi pubblici», «decadenza» e «canone di concessione; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture.
Prende atto dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS S.p.A. e SATAP S.p.A. ed in particolare che: lo schema di convenzione unica disciplina: la progettazione, la costruzione e l'esercizio della tratta autostradale A4 Torino-Milano; nonche' l'affidamento: delle opere realizzate in forza del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito con la legge 29 maggio 1989, n. 205, e della legge 23 agosto 1988, n. 373; degli interventi di adeguamento richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico; degli interventi inerenti l'adeguamento della viabilita' di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilita' a servizio delle grandi aree metropolitane; la scadenza della concessione e la durata dal piano finanziario sono fissati al 31 dicembre 2026; ai fini del calcolo dei parametri Xe K e' prevista una remunerazione del capitale pari al 10,42%; il costo degli interventi nell'allegato E alla convenzione, «nota illustrativa al piano economico finanziario», e' stimato in circa 1.038 milioni di euro piu' oneri da capitalizzare di circa 220 milioni di euro; nello stesso allegato E e' previsto che gli incrementi tariffari, ad eccezione del 2008 (3.98%), si attestano, dall'anno 2009 all'anno 2014, al 13,79% annuo; le stime di traffico, nel periodo 2008-2013, e' stata prevista una sostanziale invarianza dei volumi di traffico; l'art. 13 della convenzione prevede che per le attivita' collaterali, Satap corrisponda ad Anas, un canone del 20% dei proventi di competenza di ciascun anno, mentre il restante 80% concorre alla determinazione dell'equilibrio economico finanziario, pertanto, ai fini delle determinazioni tariffarie, i ricavi previsti da tali attivita', al netto dei relativi costi, sono portati in riduzione ai costi ammessi.
Delibera: E' valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e SATAP S.p.A. - tronco A21 fermo restando che la stesura definitiva dovra' essere adeguata alle seguenti, prescrizioni: a) dettagliare, nell'allegato B, le procedure e le modalita' operative di calcolo, anno per anno, del parametro K da applicare effettivamente; b) aggiornare i calcoli effettuati in merito ai parametri X e K, tenendo conto dei seguenti aspetti: l'attualizzazione degli importi dovra' essere effettuata utilizzando il tasso nominale di remunerazione del capitale; i costi operativi saranno inflazionati e i ricavi ammessi saranno definiti in funzione di una formula di adeguamento che includa l'inflazione programmata; gli ammortamenti e il capitale investito possono essere determinati a costi storici ovvero correnti (rivalutati). Nel primo caso la remunerazione e' determinata utilizzando un tasso espresso in termini nominali. Nel secondo caso la remunerazione e' determinata utilizzando un tasso espresso in termini reali; i costi operativi utilizzati per il calcolo del fattore X dovranno essere determinati, ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007, senza ipotizzare la realizzazione di ulteriori nuovi investimenti.
Art. 5-bis.
Contributi In relazione ai chiarimenti richiesti in ordine all'entita' del contributo pubblico, Anas S.p.a. ha controdedotto che la differenza tra l'importo indicato in convenzione (122.279.000,00 euro) e quello riportato nel piano economico finanziario (98.479.000,00 euro - riga 1.9 del conto finanziario) e' rinvenibile alla riga 1.5 del medesimo. Tuttavia dalla lettura dei valori riportati in tale riga non risulta, almeno in via immediata, la predetta differenza. Pertanto, si ribadisce la necessita' che l'importo della differenza risulti evidente dal conto finanziario.Deve essere prodotto un elenco che evidenzi la parte dei contributi statali.
Art. 9.
Decadenza della concessione Il punto 9.3, va sostituito come di seguito:"In caso di decadenza il concedente subentra nella gestione dell'infrastruttura pagando al concessionario decaduto un importo che deve essere definito con la medesima metodologia applicata per quantificare il valore di subentro di cui all'art. 5.2 della presente convenzione. L'importo come sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale di una somma pari al 10% dello stesso. Il concessionario decaduto resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al subentro, ai sensi dell'art. 5.1. della presente convenzione».
Art. 11.
Piano economico finanziario Al punto 11.9, al primo rigo, dopo le parole « periodo regolatorio» cancellare le parole «su istanza di una di esse». Al punto 11.9, al sesto rigo, dopo le parole «verbale sottoscritto tra le parti» aggiungere «Il verbale sara' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Art. 14.
Tariffe di pedaggio Al punto 14.4, sostituire la locuzione «a parita' di gettito» con «a parita' di tariffa» di conseguenza rendere coerente il resto dell'articolato.
Art. 25.
Accertamento della violazione e sanzioni Al punto 25.2, eliminare il rinvio per la regolazione del sistema sanzionatorio «ad apposito disciplinare predisposto dal concedente e concordato con il concessionario» ed applicare quanto previsto dall'art. 2, comma 83, lettera h) del decreto-legge n. 262/2006 convertito dalla legge n. 286/2006, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27.
Risoluzione del rapporto per inadempimento del concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse Cassare i punti 27.2 e 27.3 Tale articolo riproduce l'art. 158 del decreto legislativo n. 163/2006 che e' specificatamente dettato per le concessioni nell'ambito del project financing e non per le concessioni tout court. Si puo' anche consentire una applicazione analogica del citato art. 158 al di fuori della finanza di progetto, ma la stessa deve essere rigorosa e tenere conto delle differenze. Pertanto: la garanzia dei crediti dei finanziatori del concessionario (art. 27.2) non puo' essere estesa ai finanziatori di SATAP; la disposizione di subordinare l'efficacia della revoca della concessione al pagamento da parte del concedente ai concessionario delle somme dovute, ha carattere eccezionale e non puo' essere applicata al di fuori della finanza di progetto. Per l'atto convenzionale si applica la regola generale recata dall'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
Allegato E Ai sensi dell'art. 3.5 della delibera CIPE n. 39/2007, il capitale investito netto regolatorio da cui avviare il calcolo del profilo tariffario e' definito in base alle risultanze dell'ultimo bilancio disponibile. Considerato che l'ultimo bilancio approvato attiene al 2006, e' necessario che nella tabella per il calcolo della X si riportino i dati sul capitale investito netto regolatorio relativo al 2006, avendo cura di: a) fornire i dettagli sul raccordo tra i dati di bilancio e gli importi contenuti nella citata tabella; b) includere esclusivamente gli importi delle voci espressamente richiamate dall'art. 3.5 della Del. CIPE n. 39/2007; c) chiarire ed esplicitare i criteri di ammissibilita' adottati. Sarebbe preferibile che la tariffa fosse unica. Nel caso si optasse per due tariffe (veicoli leggeri e veicoli pesanti), le tabelle sul calcolo dei parametri X e K devono essere emendate, alternativamente, nel senso di: a) fornire elementi di dettaglio sul criterio di conversione dei volumi di traffico stimato relativo ai veicoli pesanti in volumi di traffico concernenti i veicoli leggeri, nell'ipotesi che le elaborazioni siano svolte utilizzando esclusivamente la tariffa dei veicoli leggeri; b) mantenere distinte le tariffe e le relative stime di traffico. Nello stesso allegato per quanto attiene alle tabelle sul calcolo dei parametri X e K si proceda alternativamente a: a) fornire elementi di dettaglio sul criterio di conversione dei volumi di traffico stimato relativo ai veicoli pesanti in volumi di traffico concernenti i veicoli leggeri, nell'ipotesi che le elaborazioni siano svolte utilizzando un'unica tariffa dei veicoli leggeri; b) mantenere distinte le tariffe e le relative stime di traffico.
Raccomanda Al Ministro delle infrastrutture di valutare l'opportunita' di inserire una clausola di salvaguardia, per quanto concerne l'aliquota fiscale applicata nel calcolo del costo medio ponderato del capitale, che consenta di ridefinire il tasso di congrua remunerazione nell'ipotesi che entri in vigore la riforma fiscale prevista nel disegno di legge finanziaria per il 2008. Roma, 29 novembre 2007 Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 210 |