| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo  Comitato  l'emanazione  di direttive per la concessione della garanzia  dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle tariffe autostradali;
 Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro,  ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
 Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355, convertito   nella  legge  27 febbraio  2004,  n.  47,  e  successive modifiche   e   integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di concessioni autostradali;
 Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   24 novembre  2006,  n.  286,  ed  in particolare  l'art. 2, commi 82 e seguenti, come modificati dall'art. 1,  comma 1030,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  che reca disposizioni in tema di concessioni autostradali;
 Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n.  118/1996),  sulle  linee  guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
 Vista  la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), con la quale e' stato istituito il Nucleo di consulenza per  l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', qui di seguito denominato NARS;
 Vista la propria delibera 27 giugno 2003, n. 22 (Gazzetta Ufficiale n.  262/2003),  che  ha  approvato  con prescrizioni - ai sensi degli articoli 4  e 16 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, oggi trasfuso nella parte III, titolo IV, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163, e successive modifiche e integrazioni - il progetto   definitivo  «Accessibilita'  stradale  Fiera  di  Milano», relativo  al collegamento della SP 46 «Rho-Pero» e della SS33, per un costo complessivo di 387,14 milioni di euro;
 Vista  la  propria  delibera  17 novembre  2006,  n.  139,  recante direttive per la modifica della composizione del NARS;
 Vista la propria delibera 15 giugno 2007, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 197/2007), che detta i criteri in materia di regolazione economica del  settore  autostradale e sostituisce la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2007);
 Vista   la   convenzione  28 luglio  1999,  stipulata  tra  ANAS  e Autostrada  Torino-Milano  S.p.A.  (ASTM),  novativa della originaria convenzione  20 luglio  1989,  avente  ad  oggetto  la  costruzione e l'esercizio dell'autostrada A4 Torino-Milano;
 Vista  la  convenzione  11 giugno  2003,  aggiuntiva  alla predetta convenzione  ed  avente  ad  oggetto  la realizzazione di quota parte delle opere di accessibilita' al Polo fieristico Rho-Pero;
 Vista  la  convenzione  3 dicembre  2004,  con  la quale Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza  S.p.A.  (SATAP)  e'  subentrata  - senza soluzioni  di  continuita'  -  alla  ASTM S.p.A. nella convenzione da quest'ultima  stipulata  con  l'ANAS  S.p.A.  il 28 luglio 1999 e nei successivi atti aggiuntivi;
 Vista la nota 16 ottobre 2007, n 409 con la quale il Ministro delle infrastrutture  ha  richiesto l'inserimento all'ordine del giorno per l'esame   di  questo  Comitato  dello  schema  di  convenzione  unica ANAS-SATAP tronco A4;
 Considerato   che   il   Ministro  delle  Infrastrutture  con  nota 24 settembre 2007, n. 12553, ha affermato «che le linee guida sono un posterius  e  pertanto non innovative. Le linee guida, del resto, non si   propongono   di   stabilire   direttamente   principi   per   la predisposizione  dei  piani  economico-finanziari,  ma, piuttosto, di introdurre procedure di monitoraggio e controllo sulla gestione e sul rispetto degli obblighi convenzionali»;
 Considerato  che  il  NARS  nella  riunione del 5 novembre 2007, ha evidenziato  che  per  il  calcolo di alcuni parametri di adeguamento tariffario  non  era  stato  rispettato  il principio di coerenza nel trattamento  dell'inflazione,  e  che  pertanto  fosse  necessario un approfondimento   istruttorio   al  fine  di  valutare  compiutamente l'impatto  economico  finanziario  di  quanto  evidenziato. Lo stesso Nucleo ha inoltre ravvisato la necessita' di apportare al testo della convenzione alcune prescrizioni;
 Considerato  che  questo Comitato nella seduta del 9 novembre 2007, ha effettuato un primo esame del citato schema di convenzione nonche' delle    eventuali    prescrizioni    da   apportare   all'articolato convenzionale;
 Considerato  che  nella stessa seduta questo Comitato ha incaricato il NARS di effettuare i dovuti approfondimenti istruttori;
 Considerato   che   il  Ministero  delle  infrastrutture  con  note 16 novembre  2007,  n.  14810,  e  22 novembre  2007,  n.  15091,  ha comunicato  le  valutazioni  di  ANAS in ordine alle prescrizioni, da apportare all'articolato dello schema di convenzione unica ANAS SATAP tronco  A4,  gia'  sottoposte al Comitato nella seduta del 9 novembre 2007;
 Considerato   che  il  NARS  nella  seduta  del  23 novembre  2007, evidenziando  i risultati dell'istruttoria supplementare, ha ribadito le  osservazioni  esplicitate  nel  parere del 5 novembre 2007, ed ha espresso  parere  favorevole  in  merito  allo  schema di convenzione unica,  a  condizione che si tenga conto delle suddette osservazioni. In  particolare, per quanto attiene al calcolo dei parametri X e K e' necessario che:
 a) i  costi operativi siano inflazionati e i ricavi ammessi siano definiti  in  funzione  di  una  formula  di  adeguamento che includa l'inflazione programmata;
 b) il tasso di remunerazione del capitale sia reale;
 Considerato   che   il   Ministro  delle  Infrastrutture  con  nota 27 novembre  2007,  n. 504, ha segnalato, in merito alle prescrizioni gia'  sottoposte  al Comitato nella seduta del 9 novembre ed a quanto evidenziato   dal  NARS  nella  riunione  del  23 novembre  2007,  le osservazioni  condivisibili,  le clausole trattabili ed i rilievi non condivisibili;
 Considerato   che   nella   seduta   odierna   il   Ministro  delle infrastrutture  ha  consegnato  una  nota,  priva dell'allegato nella stessa  citato, con la quale nel rinviare alla suindicata nota n. 504 del 27 novembre 2007, ritiene utile fornire chiarimenti relativi alle seguenti  tre  clausole: «Contributi pubblici», «decadenza» e «canone di concessione;
 Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture.
 
 Prende atto dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS S.p.A. e SATAP S.p.A. ed in particolare che:
 lo schema di convenzione unica disciplina:
 la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio  della tratta autostradale A4 Torino-Milano;
 nonche' l'affidamento:
 delle  opere  realizzate  in  forza del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito con la legge 29 maggio 1989, n. 205, e della legge 23 agosto 1988, n. 373;
 degli  interventi di adeguamento richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico;
 degli  interventi  inerenti  l'adeguamento  della viabilita' di adduzione  ai  trafori  o  valichi  di  confine  o della viabilita' a servizio delle grandi aree metropolitane;
 la  scadenza  della concessione e la durata dal piano finanziario sono fissati al 31 dicembre 2026;
 ai   fini  del  calcolo  dei  parametri  Xe  K  e'  prevista  una remunerazione del capitale pari al 10,42%;
 il costo degli interventi nell'allegato E alla convenzione, «nota illustrativa  al  piano  economico  finanziario», e' stimato in circa 1.038  milioni  di  euro  piu'  oneri  da  capitalizzare di circa 220 milioni di euro;
 nello stesso allegato E e' previsto che gli incrementi tariffari, ad  eccezione del 2008 (3.98%), si attestano, dall'anno 2009 all'anno 2014, al 13,79% annuo;
 le  stime  di  traffico, nel periodo 2008-2013, e' stata prevista una sostanziale invarianza dei volumi di traffico;
 l'art.   13  della  convenzione  prevede  che  per  le  attivita' collaterali,  Satap  corrisponda  ad  Anas,  un  canone  del  20% dei proventi  di  competenza  di  ciascun  anno,  mentre  il restante 80% concorre  alla  determinazione dell'equilibrio economico finanziario, pertanto,  ai fini delle determinazioni tariffarie, i ricavi previsti da  tali  attivita',  al  netto  dei  relativi costi, sono portati in riduzione ai costi ammessi.
 
 Delibera:
 E'  valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A.  e  SATAP  S.p.A.  -  tronco A21 fermo restando che la stesura definitiva dovra' essere adeguata alle seguenti, prescrizioni:
 a) dettagliare,  nell'allegato  B,  le  procedure  e le modalita' operative  di  calcolo,  anno  per anno, del parametro K da applicare effettivamente;
 b) aggiornare  i calcoli effettuati in merito ai parametri X e K, tenendo conto dei seguenti aspetti:
 l'attualizzazione   degli   importi  dovra'  essere  effettuata utilizzando il tasso nominale di remunerazione del capitale;
 i  costi  operativi  saranno  inflazionati  e  i ricavi ammessi saranno  definiti  in  funzione  di  una  formula  di adeguamento che includa l'inflazione programmata;
 gli   ammortamenti  e  il  capitale  investito  possono  essere determinati  a  costi storici ovvero correnti (rivalutati). Nel primo caso la remunerazione e' determinata utilizzando un tasso espresso in termini  nominali.  Nel  secondo caso la remunerazione e' determinata utilizzando un tasso espresso in termini reali;
 i  costi  operativi  utilizzati  per  il  calcolo del fattore X dovranno essere determinati, ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007, senza ipotizzare la realizzazione di ulteriori nuovi investimenti.
 
 Art. 5-bis.
 
 Contributi
 In  relazione  ai  chiarimenti  richiesti in ordine all'entita' del contributo  pubblico,  Anas S.p.a. ha controdedotto che la differenza tra  l'importo indicato in convenzione (122.279.000,00 euro) e quello riportato  nel piano economico finanziario (98.479.000,00 euro - riga 1.9 del conto finanziario) e' rinvenibile alla riga 1.5 del medesimo. Tuttavia dalla lettura dei valori riportati in tale riga non risulta, almeno  in  via  immediata,  la  predetta  differenza.  Pertanto,  si ribadisce  la  necessita'  che  l'importo  della  differenza  risulti evidente  dal  conto  finanziario.Deve  essere prodotto un elenco che evidenzi la parte dei contributi statali.
 
 Art. 9.
 
 Decadenza della concessione
 Il  punto  9.3, va sostituito come di seguito:"In caso di decadenza il  concedente subentra nella gestione dell'infrastruttura pagando al concessionario  decaduto  un  importo che deve essere definito con la medesima metodologia applicata per quantificare il valore di subentro di  cui all'art. 5.2 della presente convenzione. L'importo come sopra determinato  viene decurtato, a titolo di penale di una somma pari al 10% dello stesso.
 Il   concessionario   decaduto   resta   obbligato   a   proseguire nell'ordinaria  amministrazione  fino al subentro, ai sensi dell'art. 5.1. della presente convenzione».
 
 Art. 11.
 
 Piano economico finanziario
 Al punto 11.9, al primo rigo, dopo le parole « periodo regolatorio» cancellare le parole «su istanza di una di esse».
 Al  punto 11.9, al sesto rigo, dopo le parole «verbale sottoscritto tra  le parti» aggiungere «Il verbale sara' approvato con decreto del Ministro   delle   infrastrutture   di   concerto   con  il  Ministro dell'economia e delle finanze».
 
 Art. 14.
 
 Tariffe di pedaggio
 Al  punto  14.4, sostituire la locuzione «a parita' di gettito» con «a  parita'  di  tariffa»  di  conseguenza  rendere coerente il resto dell'articolato.
 
 Art. 25.
 
 Accertamento della violazione e sanzioni
 Al  punto  25.2, eliminare il rinvio per la regolazione del sistema sanzionatorio  «ad apposito disciplinare predisposto dal concedente e concordato  con  il  concessionario»  ed  applicare  quanto  previsto dall'art.  2,  comma 83,  lettera h)  del  decreto-legge  n. 262/2006 convertito  dalla  legge  n.  286/2006, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 Art. 27.
 
 Risoluzione  del  rapporto  per inadempimento del concedente e revoca
 della concessione per motivi di pubblico interesse
 Cassare i punti 27.2 e 27.3
 Tale  articolo riproduce  l'art.  158  del  decreto  legislativo n. 163/2006   che   e'   specificatamente  dettato  per  le  concessioni nell'ambito  del  project  financing  e  non  per le concessioni tout court. Si puo' anche consentire una applicazione analogica del citato art.  158  al  di  fuori della finanza di progetto, ma la stessa deve essere rigorosa e tenere conto delle differenze.
 Pertanto:
 la garanzia dei crediti dei finanziatori del concessionario (art. 27.2) non puo' essere estesa ai finanziatori di SATAP;
 la  disposizione  di  subordinare  l'efficacia della revoca della concessione  al  pagamento  da parte del concedente ai concessionario delle  somme  dovute,  ha  carattere  eccezionale  e  non puo' essere applicata   al  di  fuori  della  finanza  di  progetto.  Per  l'atto convenzionale   si   applica  la  regola  generale  recata  dall'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
 
 Allegato E
 Ai  sensi dell'art. 3.5 della delibera CIPE n. 39/2007, il capitale investito  netto  regolatorio  da  cui avviare il calcolo del profilo tariffario  e'  definito in base alle risultanze dell'ultimo bilancio disponibile.  Considerato  che l'ultimo bilancio approvato attiene al 2006,  e'  necessario  che  nella  tabella  per il calcolo della X si riportino i dati sul capitale investito netto regolatorio relativo al 2006, avendo cura di:
 a) fornire  i  dettagli sul raccordo tra i dati di bilancio e gli importi contenuti nella citata tabella;
 b) includere  esclusivamente gli importi delle voci espressamente richiamate dall'art. 3.5 della Del. CIPE n. 39/2007;
 c) chiarire ed esplicitare i criteri di ammissibilita' adottati.
 Sarebbe preferibile che la tariffa fosse unica. Nel caso si optasse per  due  tariffe (veicoli leggeri e veicoli pesanti), le tabelle sul calcolo dei parametri X e K devono essere emendate, alternativamente, nel senso di:
 a) fornire  elementi di dettaglio sul criterio di conversione dei volumi  di  traffico stimato relativo ai veicoli pesanti in volumi di traffico   concernenti   i   veicoli  leggeri,  nell'ipotesi  che  le elaborazioni  siano  svolte utilizzando esclusivamente la tariffa dei veicoli leggeri;
 b) mantenere distinte le tariffe e le relative stime di traffico.
 Nello  stesso  allegato per quanto attiene alle tabelle sul calcolo dei parametri X e K si proceda alternativamente a:
 a) fornire  elementi di dettaglio sul criterio di conversione dei volumi  di  traffico stimato relativo ai veicoli pesanti in volumi di traffico   concernenti   i   veicoli  leggeri,  nell'ipotesi  che  le elaborazioni  siano  svolte  utilizzando un'unica tariffa dei veicoli leggeri;
 b) mantenere distinte le tariffe e le relative stime di traffico.
 
 Raccomanda
 Al  Ministro  delle  infrastrutture  di  valutare l'opportunita' di inserire una clausola di salvaguardia, per quanto concerne l'aliquota fiscale applicata nel calcolo del costo medio ponderato del capitale, che   consenta  di  ridefinire  il  tasso  di  congrua  remunerazione nell'ipotesi  che  entri  in  vigore  la riforma fiscale prevista nel disegno di legge finanziaria per il 2008.
 Roma, 29 novembre 2007
 Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2008
 
 Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 210
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