Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2008 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.

In data 7 marzo 2008, alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro tra ARAN: nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti:

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Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL FP (firmato) | CGIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CISL FPS (firmato) | CISL (firmato) --------------------------------------------------------------------- UIL FPL (firmato) | UIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- Coordinamento sindacale autonomo | (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, | Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, | Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) (firmato) | CISAL (firmato) --------------------------------------------------------------------- DICCAP - (Snalcc-Fenal-Sulpm) (firmato) | USAE (firmato) --------------------------------------------------------------------- U.N.S.C.P. (firmato) |

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E IL BIENNIO
ECONOMICO 2002-2003
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente C.C.N.L. si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo previsto dall'art. 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, in servizio alla data del 1° gennaio 2002 o assunti successivamente.
2. Nel testo del presente contratto:
i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al decreto legislativo n. 165 del 2001;
i riferimenti al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono riportati come riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000;
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e' denominata semplicemente Agenzia nazionale;
i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.
Art. 2.
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Agenzia nazionale e dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tra mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai segretari sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalita' di erogazione di detta indennita', l'A.RA.N. stipula apposito accordo, ai sensi degli articoli 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Istituti di carattere generale
Art. 3.
Stipendio tabellare
1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 1 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, ed alla corrispondente colonna della tabella 1 allegata al medesimo C.C.N.L., e' incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata tabella A.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'indennita' integrativa speciale (IIS), nel valore annuo spettante sulla base della pregressa disciplina, cessa di essere corrisposta come autonoma voce della retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito dal personale inviato a prestare servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
3. Ai fini del conglobamento di cui al comma 2, nello stipendio tabellare del segretario collocato nella fascia B per effetto del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 e proveniente dalla ex IX qualifica funzionale e' riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri segretari della medesima fascia B, che, nel precedente sistema di inquadramento, rivestiva la qualifica di dirigente.
4. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C e', pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, nelle misure indicate nella allegata tabella B.
5. Sono confermati:
la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di stipulazione del presente C.C.N.L.;
il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all'art. 40, commi 5 e 6, del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, come integrato dall'accordo successivo del 14 settembre 1995.
Art. 4.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'art. 3 comma 2, del presente C.C.N.L., non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 5.
Retribuzione di risultato
1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario di cui all'art. 42, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno 2001.
Art. 6.
Conferma di discipline precedenti
1. Per quanto non previsto nel presente C.C.N.L., restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001.
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Tabella A
INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE Valori in euro da corrispondere per 13 mensilita'

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Fascia | Dal 1° gennaio 2002 | Dal 1° gennaio 2003 ===================================================================== A |81,43 |121,11 B |81,43 |121,11 C |81,43 |121,11

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Tabella B
RETRIBUZIONE TABELLARE Valori in euro per 12 mensilita' cui si aggiunge la tredicesima mensilita'

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Fascia | Dal 1° gennaio 2002 (1) | Dal 1° gennaio 2003 ===================================================================== A |28.206,09 |29.659,41
B (2) |28.206,09 |29.659,41 C |22.108,13 |23.561,45

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(1) Il valore a decorrere dal 1° gennaio 2002 comprende ed assorbe l'indennita' integrativa speciale.
(2) Art. 3, comma 3 dell'ipotesi d'accordo. Al segretario della ex IX qualifica collocato nella fascia B e' riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri segretari della fascia B.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 5 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
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