Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2008 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2008, n. 46 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948; Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 25 ottobre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, e dell'economia e delle finanze; E m a n a il segue e decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde 1. In attuazione dello Statuto Speciale sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale attualmente erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde, nonche' le relative aziende e le risorse finanziarie necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati dalle gestioni stesse senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde. 3. I soggetti individuati dalla Regione subentrano nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Contestualmente sono messi a disposizione dei soggetti individuati i relativi beni, l'organizzazione ed il personale.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 56, primo comma della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58) e' il seguente: «Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del presente statuto.».
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| Art. 2. Consegna dei beni 1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo precedente, indicati negli elenchi sub A) e sub B) allegati al presente decreto, nonche' di ogni altro rapporto giuridico, ha effetto dalla data di consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La consegna avviene mediante verbali sottoscritti dalle parti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni consegnati alla Regione. 3. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto dovuto in base alla legge, fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte della Regione. 4. Alla formazione di eventuali elenchi correttivi o integrativi di quelli di cui allegati sub A) e sub B) del presente decreto, si provvede, d'accordo tra le parti, entro dodici mesi decorrenti dalla data di consegna. Essi producono effetti dalle rispettive date di consegna. |
| Art. 3. Trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi 1. Per il triennio 2007-2009 gli oneri per la gestione dei servizi di cui all'articolo 1 rimangono a carico dello Stato. 2. Le risorse finanziarie che lo Stato trasferisce alla Regione sono quantificate complessivamente in euro 57.687.900 annui, di cui euro 46.259.000 per i servizi erogati da Ferrovie della Sardegna ed euro 11.428.900 per i servizi erogati da Ferrovie Meridionali Sarde. 3. Eventuali oneri finanziari relativi alle aziende trasferite, derivanti da fatti anteriori al trasferimento e non rilevabili dalla documentazione esistente all'atto del trasferimento medesimo, rimangono a carico dello Stato. |
| Art. 4. Funzioni e beni trasferiti 1. In attuazione dello Statuto speciale, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A. |
| Art. 5. Determinazione dei servizi e delle relative risorse 1. Con Accordo di Programma, da stipularsi tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione, sono individuati i servizi trasferiti e sono determinate le risorse finanziarie necessarie a garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di qualita' resa, adeguato alle esigenze di mobilita' della popolazione. Il livello di erogazione del servizio e le risorse trasferite non dovranno comunque essere inferiori agli attuali. 2. La Regione stipula Contratti di Servizio con le imprese ferroviarie individuate secondo le previsioni della normativa in vigore. Rimangono in ogni caso a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con Trenitalia S.p.A., o ad esse conseguenti, in relazione a servizi resi nel periodo antecedente al trasferimento. 3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura, da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilita' della popolazione. |
| Art. 6. Trasferimento alla Regione di infrastrutture ferroviarie facenti capo ai RFI S.p.A. 1. La Regione puo' richiedere all'amministrazione statale competente il trasferimento al proprio patrimonio di beni, impianti e infrastrutture facenti capo a RFI S.p.A. esistenti sul territorio regionale e non ritenuti, in base alla normativa vigente, di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Bianchi, Ministro dei trasporti Di Pietro, Ministro delle infrastrutture Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti |
| Allegato A (previsto dall'art. 2, comma 1)
----> Vedere da pag. 5 a pag. 100 <----
----> Vedere da pag. 101 a pag. 190 <----
----> Vedere da pag. 191 a pag. 267 <----
Allegato B (previsto dall'art. 2, comma 1)
----> Vedere da pag. 268 a pag. 294 <---- |
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