Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 marzo 2008
Disposizioni per l'organizzazione della gestione, congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati dell'Unione europea, delle formule di scommessa «Vincente», «Accoppiata» e «Tris» dell'ippica nazionale, ai sensi dell'articolo 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quale ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
Visto il decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004, concernente la regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, il quale stabilisce che la tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse Tris giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione ed il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa Tris sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;
Visto l'art. 1, comma 293, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni;
Visto l'art. 1, comma 294, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che recita, nel caso di cui al comma 293, che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco;
Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2007, in materia di raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Ippica nazionale»;
Considerato che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto nell'art. 1, comma 293, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, e' opportuno organizzare, congiuntamente alla competente amministrazione di altri Stati, la gestione di alcune formule della scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;
Visto la proposta dell'UNIRE formulata con lettere del 28 gennaio 2008 e del 4 febbraio 2008;
Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo;

Dispone:
Art. 1.

Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce le modalita' di gestione delle formule di scommessa ippica a totalizzatore di cui al decreto direttoriale 26 ottobre 2005 e al decreto direttoriale 20 dicembre 2005, organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati, ai sensi dell'art. 1, comma 294, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.
2. Le formule di scommessa di cui al comma 1, ai fini del presente decreto, assumono la denominazione di «Vincente internazionale», «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale».
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) UNIRE, l'Unione nazionale per incremento delle razze equine;
c) organismi esteri, le amministrazioni estere preposte alla gestione ed alla raccolta delle scommesse a totalizzatore sulle corse ippiche;
d) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse a totalizzazione in comune ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse;
e) campo partenti o dichiarazione dei partenti, la corsa e l'elenco dei cavalli che formeranno oggetto di scommessa a totalizzazione in comune;
f) cavallo regolarmente partito, il cavallo gia' dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter:
i. nelle corse al galoppo e' entrato nella gabbia di partenza ovvero e' agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o a bandiera;
ii. nelle corse al trotto con partenza alla pari, lo starter aziona il lampeggiante, impartendo l'ordine di avvio dell'autostarter;
g) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS, o la competente autorita' di cui all'art. 1, comma 1, dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare scommesse per quella corsa;
h) concessionario, l'operatore di gioco abilitato da AAMS a seguito di procedure di selezione nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
i) corsa ippica o evento, la corsa ippica selezionata, di comune accordo tra le parti in relazione alle quali verranno effettuate le scommesse ippiche a totalizzazione in comune;
l) disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa a totalizzazione in comune, tra le unita' di scommessa vincenti;
m) incasso della raccolta, l'incasso delle scommesse a totalizzazione in comune, raccolte nella settimana contabile di riferimento;
n) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
o) ordine di arrivo, il risultato certificato da AAMS, sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE, ai fini delle scommesse, relativo a ciascun evento oggetto di scommesse a totalizzazione in comune;
p) partecipante o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
q) parti, congiuntamente AAMS, UNIRE ed organismi esteri;
r) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa;
s) programma ufficiale delle corse, il documento dal quale si ricava la dichiarazione dei partenti (o campo partenti) che contiene le informazioni indispensabili per l'accettazione delle scommesse;
t) pronostico, la possibilita' o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzazione in comune;
u) punti di vendita, l'esercizio presso il quale e' possibile effettuare le scommesse ippiche a totalizzazione in comune;
v) punto di vendita virtuale, il sistema del concessionario che, previo rilascio di nulla-osta e collegamento al totalizzatore nazionale, effettua le scommesse a caratura speciale;
z) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unita' di scommessa vincente;
aa) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
bb) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzazione in comune chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. i rimborsi effettuati dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. le vincite da essi pagate dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
iv. il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dai singoli atti di concessione;
cc) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti, per l'Italia, da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
dd) scommessa, l'insieme delle unita' di scommessa proposte dal partecipante;
ee) scommessa a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una scommessa o di una scommessa sistemistica;
ff) scommessa a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso un punto di vendita virtuale, di una scommessa o di una scommessa sistemistica relativa all'«Ippica internazionale»;
gg) scommessa accettata, la scommessa registrata dal totalizzatore nazionale;
hh) scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
ii) scommessa sistemistica o giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unita' di scommessa a totalizzazione in comune derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
ll) scommesse ippiche a totalizzazione in comune, le scommesse ippiche effettuate sulle corse inserite in un apposito calendario internazionale;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana;
nn) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco, la trasmissione delle giocate al totalizzatore nazionale e la stampa delle ricevute di partecipazione;
oo) totalizzazione in comune, la totalizzazione in comune delle scommesse accettate dal totalizzatore nazionale ed effettuate in Italia ed all'estero, su corse individuate di comune accordo tra le parti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
qq) unita' di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per poter completare la scommessa;
rr) unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
 
Art. 2.

Soggetti abilitati alla raccolta
1. L'accettazione delle scommesse di cui all'art. 1, comma 1, e' consentita ai concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, nonche' agli ippodromi.
2. AAMS, per le scommesse di cui all'art. 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.
 
Art. 3.

Ripartizione della posta di gioco
1. La posta unitaria di gioco delle scommesse «Vincente internazionale», «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale» e' pari ad euro 0,50 per unita' di scommessa. La giocata minima e' di tre unita' per ogni tipologia di scommessa.
2. La posta unitaria di gioco della scommessa «Vincente internazionale» e' ripartita nelle seguenti percentuali:
a) montepremi: 75 per cento;
b) compenso dell'attivita' dei punti di vendita: 8,00 per cento;
c) compenso ai concessionari: 1,00 per cento;
d) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
e) prelievo a favore dell'UNIRE: 10 per cento.
3. La posta unitaria di gioco della scommessa «Accoppiata internazionale» e' ripartita nelle seguenti percentuali:
a) montepremi: 69 per cento;
b) compenso dell'attivita' dei punti di vendita: 8,00 per cento;
c) compenso ai concessionari: 3,45 per cento;
d) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
e) prelievo a favore dell'UNIRE: 12 per cento;
f) compenso per l'attivita' di gestione: 1,55 per cento.
4. La posta unitaria di gioco della scommessa «Tris internazionale», e' ripartita nelle seguenti percentuali:
a) montepremi: 65 per cento;
b) compenso dell'attivita' dei punti di vendita: 8,00 per cento;
c) compenso ai concessionari: 3,45 per cento;
d) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
e) prelievo a favore dell'UNIRE: 16 per cento;
f) compenso per l'attivita' di gestione: 1,55 per cento.
 
Art. 4.

Modalita' di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore di cui al presente decreto, per l'accettazione delle scommesse in Italia, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante. A tal fine, i concessionari apportano le modifiche ritenute opportune alle schedine di gioco attualmente in uso.
 
Art. 5.

Rapporto di scuderia
1. Due o piu' cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati tali, agli effetti delle scommesse, nella dichiarazione dei partenti.
2. Nel caso partecipino alla stessa corsa due o piu' cavalli in rapporto di scuderia, la ricevuta di scommessa, sul «Vincente internazionale», e' rilasciata su precisa indicazione del numero del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa stessa.
3. Nel caso di ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con uno o piu' cavalli, le scommesse sul «Vincente internazionale» effettuate su tale cavallo sono rimborsate mentre rimangono valide quelle effettuate sugli altri cavalli appartenenti alla medesima scuderia.
 
Art. 6.

Annullamento delle scommesse
1. E' consentito l'annullamento di una scommessa entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse al totalizzatore nazionale sia ancora aperta. Non e' consentito l'annullamento di scommesse effettuate attraverso modalita' telefonica o telematica.
2. In caso di ritiro di uno o piu' cavalli pronosticati e' consentita, ad accettazione ancora aperta, la sostituzione, per un importo pari o superiore, della scommessa, previo annullamento della scommessa contenente i numeri dei cavalli ritirati.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, del decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004, il termine di accettazione e dell'eventuale annullamento delle scommesse e' stabilito da AAMS o dalle competenti autorita' di cui all'art. 1, comma 1, non oltre la prima partenza, anche se non convalidata.
4. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.
 
Art. 7.

Ricevuta di partecipazione
1. L'accettazione delle scommesse ippiche a totalizzazione in comune e' certificata esclusivamente dalla ricevuta di scommessa emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di scommessa e quelli contrassegnati sulla schedina di gioco ovvero dettati agli addetti ai terminali, e' responsabilita' dello scommettitore, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', lo scommettitore puo' chiedere l'annullamento della ricevuta di scommessa secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1.
3. La ricevuta di partecipazione delle scommesse oggetto del presente decreto, e' emessa dal terminale di gioco dopo che la scommessa e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione o codice identificativo del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
e) nome o sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
f) pronostici contenuti nella ricevuta di scommessa;
g) numero di unita' di scommesse accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla scommessa dal totalizzatore nazionale;
i) importo complessivo della giocata;
l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
m) numero di ripetizioni della scommessa.
 
Art. 8.

Scommesse sistemistiche ed a caratura
1. Sono ammesse scommesse sistemistiche per le formule di scommessa di cui all'art. 1, comma 2. Le scommesse a caratura sono ammesse per la formula di scommessa «Tris internazionale».
2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita' di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
3. I tipi di scommesse sistemistiche per la scommessa «Vincente internazionale», «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale», disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 22, 26 e 30.
4. Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La scommessa a caratura minima non puo' essere inferiore a 20 unita' di scommessa. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di due ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non puo' essere inferiore a quella della giocata minima prevista per la scommessa.
5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo della vincita di ciascuna cedola di caratura e' troncato alla seconda cifra decimale.
6. In deroga a quanto stabilito dall'art. 6, non sono annullabili le scommesse a caratura; e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore nazionale e non emesse dal terminale di gioco.
7. E' ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso scommesse a caratura speciale. Le modalita' di effettuazione delle scommesse a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS.
8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione o codice identificativo del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno dell'effettuazione della medesima;
e) nome o sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
f) pronostici contenuti nella scommessa;
g) numero delle unita' di scommessa accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla scommessa a caratura dal totalizzatore nazionale;
i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla scommessa;
l) importo complessivo della scommessa a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' troncato al centesimo di euro;
m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della scommessa, assegnata dal totalizzatore nazionale.
 
Art. 9.

Registrazione e conservazione delle scommesse
1. Ogni scommessa accettata e' registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo, nonche' i supporti contenenti tutte le scommesse accettate per ciascuna scommessa a totalizzazione in comune, sono conservati da AAMS.
 
Art. 10.

Calcolo della quota di vincita
1. L'importo della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
2. Il calcolo della quota, espressa da un numero troncato alla seconda cifra decimale, e' effettuato come segue:
a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;
b) dal disponibile a vincite di ciascuna tipologia di scommessa, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
c) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno.
3. In caso di arrivo in parita' di uno o piu' cavalli nelle corse oggetto di scommessa, il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' indicate agli articoli 24, 28 e 32.
4. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unita' di scommessa, le scommesse effettuate sulla tipologia interessata vengono rimborsate.
5. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite cosi' come calcolate al comma 1, per le scommesse risultate vincenti, e' di competenza dell'UNIRE.
 
Art. 11.

Rimborsi
1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse, qualsiasi ne sia la causa, limitatamente alle scommesse accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa stessa comunicato dall'UNIRE;
c) la corsa oggetto di scommessa non si e' svolta nel giorno in cui e' stata programmata;
d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unita' di scommessa che contengono:
i. nella scommessa «Vincente internazionale» il cavallo ritirato;
ii. nella scommessa «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale» almeno un cavallo ritirato;
e) intervengono variazioni su quanto specificato alle lettere d), g), h), i) ed m) della dichiarazione dei partenti delle corse, di cui all'art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
f) il numero dei cavalli regolarmente partiti e' inferiore a:
i. due cavalli per il «Vincente internazionale»;
ii. quattro cavalli per l'«Accoppiata internazionale»;
iii. cinque cavalli per la «Tris internazionale».
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei punti di vendita delle scommesse, puo' chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.
4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.
 
Art. 12.

Pubblicita' degli esiti e comunicazioni
1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito Internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai punti di vendita delle scommesse a loro collegati, per la loro affissione pubblica.
 
Art. 13.

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse
1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.
 
Art. 14.

Termini di decadenza
1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i punti di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui all'art. 17, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
2. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
 
Art. 15.

Soluzione delle controversie
1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse.
3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
 
Art. 16.

Programma ufficiale delle corse - Dichiarazione dei partenti
1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e puo' essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
2. La dichiarazione dei partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale predisposto dall'UNIRE, e' comunicato ai concessionari, con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento della corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
3. La dichiarazione dei partenti contiene:
a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;
b) il tipo di corsa;
c) il nome dell'ippodromo ed il numero progressivo della corsa;
d) la distanza della corsa;
e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
i) la distanza per ciascun cavallo per le corse al trotto con resa di metri;
l) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
m) gli eventuali rapporti di scuderia;
n) il numero di steccato per le corse al galoppo;
o) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo;
p) le ferrature per le corse al trotto.
 
Art. 17.

Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse
1. L'originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del punto di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.
 
Art. 18.

Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. I concessionari effettuano il pagamento delle vincite e dei rimborsi di propria competenza secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20.
2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonche' quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.
 
Art. 19.

Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a
3.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, e' effettuato in contanti, successivamente alla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalita' di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale e' stata effettuata la scommessa.
 
Art. 20.

Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo
superiore a 3.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e' effettuato, mediante accredito su conto corrente bancario oppure mediante emissione di assegno circolare, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalita' di cui all'art. 17 presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale e' stata effettuata la scommessa.
2. Le vincite ed i rimborsi di cui al comma 1, per importi fino a 100.000,00 euro, sono pagati entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, ovvero, per importi superiori a 100.000,00 euro, entro il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta.
 
Art. 21.

Formula di scommessa «Vincente internazionale»
1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata «Vincente internazionale» consiste nel pronosticare il cavallo primo classificato nell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli, non legati da rapporto di scuderia.
2. E' consentita la partecipazione alla scommessa mediante scommesse sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o piu' cavalli.
3. Se il cavallo vincente e' in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, sono considerate vincenti anche le scommesse effettuate sui cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente e la quota e' determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.
 
Art. 22.

Giocate sistemistiche della formula di scommessa «Vincente
internazionale»
1. La giocata sistemistica per la scommessa a totalizzazione in comune «Vincente internazionale» e' il sistema denominato NX ovvero la combinazione derivante dall'indicazione di due, tre o «n» cavalli.
 
Art. 23.

Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa
«Vincente internazionale»
1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti esattamente il cavallo vincente della corsa oggetto di scommessa, o gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con il vincente, certificato, ai fini delle scommesse, da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
2. Il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 10.
3. Se un cavallo dichiarato partente nella corsa oggetto della scommessa «Vincente internazionale» viene ritirato, tutte le scommesse contenenti quel cavallo ritirato possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non e' ammesso alcun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
4. Qualora nessuna unita' di scommessa risulti vincente tutte le scommesse vengono rimborsate.
 
Art. 24.

Determinazione della quota nei casi di parita' per la formula di
scommessa «Vincente internazionale»
1. In caso di arrivo in parita', nella corsa oggetto della scommessa «Vincente internazionale», di due o piu' cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano al primo posto uno dei cavalli classificati in parita'. Le quote si determinano nel modo seguente:
a) dal disponibile a vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco;
b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli su cui sono state effettuate scommesse, arrivati in parita' al primo posto;
c) per ciascun cavallo vincente, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
2. Qualora la parita' coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parita' in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parita'.
 
Art. 25.

Formula di scommessa «Accoppiata internazionale»
1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata «Accoppiata internazionale», consiste nel pronosticare i primi due cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano dichiarati partenti almeno quattro cavalli.
2. Il rapporto di scuderia non rileva per la scommessa «Accoppiata internazionale», ad eccezione di quanto previsto dall'art. 27, punto 6.
3. E' consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o piu' cavalli.
 
Art. 26.

Giocate sistemistiche formula di scommessa «Accoppiata
internazionale»
1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzazione in comune «Accoppiata internazionale» sono:
a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di due, tre o «n» cavalli;
b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare la seconda posizione;
c) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo o al secondo posto ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
d) sistema denominato T2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o piu' cavalli designati per ciascuna delle due posizioni possibili;
e) sistema denominato NX ridotto (minimo tre cavalli) ovvero le combinazioni in ordine possibili dove al primo posto figura di volta in volta, il cavallo indicato per primo nel pronostico ed al secondo posto i restanti cavalli indicati, quindi, il cavallo indicato per secondo nel pronostico ed al secondo posto i cavalli indicati dalla terza posizione in poi e cosi' via. Il numero delle combinazioni generate e' pari alla meta' di quelle previste dal sistema completo.
 
Art. 27.

Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa
«Accoppiata internazionale»
1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi due cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della scommessa «Accoppiata internazionale» e' certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 10.
4. Qualora nessuna unita' di scommessa indichi la combinazione vincente tutte le scommesse vengono rimborsate.
5. Se uno o piu' cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa «Accoppiata internazionale» vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o piu' dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso in cui, nella corsa designata per la scommessa «Accoppiata internazionale», due cavalli in rapporto di scuderia figurino ai primi due posti dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli, generando un'unica quota per entrambe le combinazioni vincenti.
 
Art. 28.

Determinazione della quota nei casi di parita' nella formula di
scommessa «Accoppiata internazionale»
1. In caso di arrivo in parita', nella corsa oggetto della scommessa «Accoppiata internazionale», di due o piu' cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che, indipendentemente dall'ordine, indicano due dei cavalli classificati in parita'. Le quote si determinano nel modo seguente:
a) dal disponibile a vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria;
b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
2. In caso di arrivo in parita' al secondo posto di due o piu' cavalli, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano al primo posto il cavallo classificato primo ed al secondo posto uno dei cavalli classificati in parita'. Nel caso che uno dei cavalli arrivati in parita' per il secondo posto sia in rapporto di scuderia con il cavallo primo classificato, sono considerate vincenti anche le unita' di scommessa che indicano i due cavalli in rapporto di scuderia indifferentemente al primo o secondo posto. Il calcolo delle quote e' effettuato con le modalita' di cui al comma 1.
 
Art. 29.

Formula di scommessa «Tris internazionale»
1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata «Tris internazionale», consiste nel pronosticare i primi tre cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano stati dichiarati partenti almeno sei cavalli.
2. Il rapporto di scuderia non rileva per la scommessa «Tris internazionale», ad eccezione di quanto previsto all'art. 31, punto 7, lettere a) e b).
3. E' consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche derivanti dall'indicazione di tre o piu' cavalli.
 
Art. 30.

Giocate sistemistiche della formula di scommessa «Tris
internazionale»
1. Le giocate sistemistiche per la scommessa «Tris internazionale» sono:
a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o «n» cavalli;
b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
d) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo o terzo posto ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
e) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo o terzo posto ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, la restante posizione libera;
f) sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibile tra uno o piu' cavalli designati per ciascuno delle tre posizioni possibili;
g) sistema denominato NX ridotto (minimo quattro cavalli) ovvero le combinazioni in ordine possibili dove nello sviluppo del sistema figurano le seguenti terne:
i. al primo posto il cavallo indicato per primo nel pronostico,
al secondo posto il cavallo indicato per secondo ed al terzo posto i cavalli indicati dalla terza posizione in poi;
al secondo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quarta posizione in poi;
al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dal quinto posto in poi e cosi' via;
ii. al primo posto il cavallo indicato per secondo nel pronostico,
al secondo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quarta posizione in poi;
al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quinta posizione in poi e cosi' via;
iii. al primo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico,
al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quinta posizione in poi e cosi' via.
Il numero delle combinazioni generate e' pari ad un sesto di quelle previste dal sistema completo.
 
Art. 31.

Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa
«Tris internazionale»
1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi tre posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della scommessa «Tris internazionale» e' certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 10.
4. Qualora nessuna unita' di scommessa indichi la combinazione vincente, tutte le unita' di scommessa sono rimborsate.
5. Se uno o piu' cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa «Tris internazionale» vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o piu' cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento della chiusura dell'accettazione, non e' ammesso alcun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di uno o piu' cavalli nella corsa oggetto della scommessa «Tris internazionale» sono rimborsate entro i successivi novanta giorni, le unita' di scommessa nelle quali figuri uno o piu' cavalli ritirati.
7. Nel caso in cui nella corsa designata per la scommessa «Tris internazionale»:
a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuita', tra i primi tre classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine tali due cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;
b) i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine tali tre cavalli.
 
Art. 32.

Determinazione della quota nei casi di parita' nella formula di
scommessa «Tris internazionale»
1. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parita' di due o piu' cavalli, avviene come di seguito previsto:
a) in caso di arrivo in parita' al primo posto di due o piu' cavalli, sono considerate vincenti tutte le unita' di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parita', in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unita' di scommessa prevista per la scommessa «Tris internazionale», nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;
b) in caso di arrivo in parita' al secondo posto di due o piu' cavalli, sono considerate vincenti tutte le unita' di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei posti successivi i cavalli arrivati in parita' in qualsiasi ordine;
c) analogamente si procede per eventuali parita' al terzo posto.
2. Il calcolo della quota, espresso da un numero troncato alla seconda cifra decimale, in caso di arrivo in parita' di due o piu' cavalli, e' effettuato come di seguito previsto:
a) dal disponibile per vincite di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria;
b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tanti parti uguali, quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unita' di scommesse vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
3. In caso di arrivo in una corsa oggetto di scommessa «Tris internazionale» di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare una unita' di scommessa, tutte le scommesse sono rimborsate.
 
Art. 33.

Flussi finanziari e rendicontazione contabile
1. Le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 19 e 20, sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007.
Roma, 10 marzo 2008
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 389
 
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