Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 gennaio 2008
Procedure attuative dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140. (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha istituito a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, e in particolare il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che le disponibilita' del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economa e delle finanze, il cui schema e' trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2003, n. 73, attuativo del menzionato art. 55 della legge n. 448/2001 per l'anno 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2003, n. 210, con il quale e' stato effettuato il riparto dello stanziamento 2003 del Fondo summenzionato e sono state dettate modalita' di ammissione al predetto Fondo per l'anno 2003;
Vista la sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140;
Visto, in particolare, l'art. 7-sexies del summenzionato decreto-legge come modificato dalla legge di conversione, recante «disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», che dispone che «al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si da' luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed e' autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che «i residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamita' naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento»;
Considerato che le modalita' applicative del predetto decreto-legge n. 168/2004 da parte della Ragioneria generale dello Stato hanno comportato il taglio di tutti i fondi destinati all'attuazione dell'art. 55 della legge n. 448/2001, che residuavano dopo l'impegno, da parte del Servizio centrale di segreteria del CIPE, degli importi relativi ad iniziative per le quali alla data del 31 dicembre 2003 risultavano espletati gli adempimenti previsti nei summenzionati decreti ministeriali;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ai sensi del quale la segreteria del Comitato per la programmazione economica (CIPE) e' stata trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con esclusivo riferimento alle funzioni di supporto al Comitato;
Considerato che a seguito di tale trasferimento alcune competenze finora svolte dalla predetta segreteria, tra cui l'attuazione degli articoli 54 e 55 della summenzionata legge n. 448/2001, sono state attribuite al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2007, n. 218;
Considerato che, a causa delle vicende giurisprudenziali occorse e delle intervenute modifiche normative e di assetto organizzativo delle strutture competenti, non e' stato possibile assicurare continuita' all'azione amministrativa intesa a dare attuazione all'art. 55 della legge n. 448/2001;
Considerato che tale mancanza di continuita' ha ingenerato nei soggetti beneficiari incertezza sul procedimento da seguire e sulla effettiva disponibilita' dei fondi, incertezza riverberatasi sui tempi di affidamento dei lavori e di conclusione degli interventi, con conseguente presentazione di numerose richieste di proroga, rimaste in alcuni casi non evase;
Ritenuta, quindi, la necessita' di ridisciplinare la materia, al fine di definire regole procedimentali adeguate e termini certi per i beneficiari con l'intento di accelerare la conclusione degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle iniziative presentate, dalle regioni e dagli enti locali, ricomprese negli elenchi allegati ai decreti ministeriali 4 febbraio 2003 e 18 luglio 2003 menzionati in premessa.
2. Resta ferma l'esclusione dalla ammissibilita' a finanziamento per le iniziative per le quali, alla data del 31 dicembre 2003, non erano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nei decreti medesimi, nonche' quelle per le quali, a seguito dell'applicazione del decreto-legge n. 168/2004 citato in premessa, non sono state impegnate somme a valere sulle disponibilita' originarie.
 
Art. 2.

Erogazioni

1. L'erogazione del contributo, a cura del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale, compatibilmente con le disponibilita' di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverra' in quattro soluzioni con le seguenti modalita': una quota pari al 20% a titolo di anticipazione a richiesta dell'ente assegnatario; due quote pari ciascuna al 35% alla comunicazione da parte dell'ente dell'avvenuta utilizzazione dell'80% della quota precedentemente erogata; una quota pari al 10 %, a titolo di saldo, ad intervenuta trasmissione da parte dell'ente medesimo, del certificato di collaudo dell'opera.
 
Art. 3.

Adempimenti e responsabilita' dell'ente assegnatario

1. L'ente assegnatario, prima della richiesta dell'anticipazione del contributo di cui all'art. 2, e a pena di decadenza dal contributo stesso, trasmette al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale un documento informativo nel quale sono indicati:
a) l'iscrizione dell'importo corrispondente al finanziamento accordato ai sensi dei decreti ministeriali di cui all'art. 1 nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004, come previsto dall'art. 7-sexies del decreto-legge n. 80/2004 richiamato in premessa;
b) le fonti di copertura finanziaria, tali da garantire la realizzazione dell'intervento, quali risultanti da atti deliberativi o concessori dei cofinanziamenti necessari perfezionati e idonei a produrre i relativi effetti;
c) il cronoprogramma delle attivita' fino alla completa realizzazione dell'intervento e l'impegno all'invio, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, del quadro economico aggiornato ed approvato con le eventuali economie di gara;
d) la data prevista di consegna dei lavori, nel rispetto del termine di cui all'art. 5;
e) la data prevista di entrata in esercizio dell'opera, nel rispetto del termine di cui all'art. 5.
2. L'ente assegnatario e' esclusivo responsabile della veridicita' delle informazioni contenute nel documento indicato, nonche' della corretta attuazione, anche sotto il profilo del pieno rispetto della normativa comunitaria oltre che della normativa nazionale, dell'intervento ammesso a finanziamento.
 
Art. 4.

Utilizzo di economie

1. Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 5.

Termini

1. La consegna dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 1 dovra' in ogni caso e a pena di decadenza essere effettuata entro il 30 settembre 2008.
2. La comunicazione formale dell'avvenuta consegna dei lavori verra' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale.
3. L'entrata in esercizio dovra' avvenire entro e non oltre il 30 marzo 2012.
 
Art. 6.

Revoche

1. Qualora non venga rispettato il termine indicato all'art. 5, comma 1, o non sia rispettata la veridicita' di quanto dichiarato alle lettere a) e b) dell'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale accertera' la decadenza con proprio decreto comunicato all'ente assegnatario.
2. Nelle ipotesi in cui altri dati dichiarati nel documento informativo di cui all'art. 3 risultino comunque inesatti ovvero qualora emergano gravi irregolarita' nell'impiego del contributo assentito, intendendosi come tale anche il mancato rispetto del termine di entrata in esercizio di cui all'art. 5, comma 3, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale, avvalendosi per l'accertamento delle indicate irregolarita' anche dell'Unita' di verifica degli investimenti pubblici, avviera' un procedimento per la revoca parziale o totale del finanziamento in relazione alla gravita' dell'irregolarita'.
 
Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Per le iniziative ricomprese negli elenchi allegati ai decreti di cui all'art. 1 per le quali alla data di pubblicazione del presente decreto sia stato erogato in tutto o in parte il contributo, l'entrata in esercizio e' fissata al 31 dicembre 2008.
2. In caso di mancato rispetto di tale termine il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale avvalendosi dell'Unita' di verifica degli investimenti pubblici, potra' adottare provvedimenti di revoca parziale o totale del finanziamento in relazione alla gravita' dell'irregolarita', con proprio decreto, disponendo per il recupero delle somme eventualmente gia' erogate.
3. Per le iniziative di cui al comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in esercizio e comunque entro e non oltre il 30 gennaio 2009, l'ente assegnatario del finanziamento deve comunicare l'avvenuta entrata in esercizio e il quadro economico definitivo approvato con indicazione delle eventuali economie che dovranno essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 194
 
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