Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELIBERAZIONE 3 marzo 2008
Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'art. 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di emanare le necessarie direttive volte all'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al citato art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
Ritenuto, altresi', di fornire indicazioni per la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in base al quale le iscrizioni effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo restano valide ed efficaci;

Delibera:

Art. 1.
1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, presentano comunicazione all'Albo secondo lo schema riportato nell'allegato «A».
2. La sezione regionale procede a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la comunicazione di cui al comma 1, ad acquisire la certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, nonche' ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato «B».
3. Qualora la sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2, dispone, con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione di cui al comma 1 secondo lo schema riportato nell'allegato «C».
4. Sulle richieste d'iscrizione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, secondo la previgente normativa e non ancora oggetto di delibera, le sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
5. Le richieste d'iscrizione presentate secondo la previgente normativa e con le modalita' di cui alla deliberazione 26 aprile 2006, n. 1, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, devono essere regolarizzate e integrate ai sensi dell'art. 2, comma 30, dello stesso decreto legislativo e delle disposizioni della presente deliberazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta della Sezione regionale. In difetto, decorso invano detto termine, l'istruttoria sara' dichiarata improcedibile.
6. L'efficacia dell'iscrizione e' subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Roma, 3 marzo 2008

Il presidente: Onori
 
Allegato
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