Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 marzo 2008
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore commercio.

IL VICE MINISTRO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 maggio 2006, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernenti la semplificazione degli adempimenti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 31 gennaio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio:
a) studio di settore TM41U (che sostituisce lo studio SM41U) - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, codice attivita' 46.51.00; Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi, codice attivita' 46.65.00; Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, codice attivita' 46.66.00;
b) studio di settore TM80U (che sostituisce lo studio di settore SM80U) - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, codice di attivita' 47.30.00;
c) studio di settore TM82U (che sostituisce lo studio di settore SM82U) - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.72.10; Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.72.20;
d) studio di settore TM83U (che sostituisce lo studio di settore SM83U) - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura, codice attivita' 46.75.01; Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, codice attivita' 46.75.02; Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, codice attivita' 46.76.20;
e) studio di settore TM84U (che sostituisce lo studio di settore SM84U) - Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici, codice attivita' 46.52.09; Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori, codice attivita' 46.61.00; Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili), codice attivita' 46.62.00; Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile, codice attivita' 46.63.00; Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, codice attivita' 46.64.00; Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto, codice attivita' 46.69.19; Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale, codice attivita' 46.69.20; Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attivita' 46.69.30; Commercio all'ingrosso di strumenti ed attrezzature di misurazione per uso non scientifico, codice attivita' 46.69.92; Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n. c.a., codice attivita' 46.69.99;
f) studio di settore TM85U (che sostituisce lo studio di settore SM85U) - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), codice attivita' 47.26.00;
g) studio di settore TM86U (che sostituisce lo studio di settore SM86U) - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, codice attivita' 47.99.20;
h) studio di settore UM01U (che sostituisce lo studio di settore TM01U) - Supermercati, codice attivita' 47.11.20; Discount di alimentari, codice attivita' 47.11.30; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attivita' 47.11.40; Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attivita' 47.21.02; Commercio al dettaglio di bevande, codice attivita' 47.25.00; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attivita' 47.29.10; Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto, codice attivita' 47.29.20; Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attivita' 47.29.30; Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n. c.a., codice attivita' 47.29.90;
i) studio di settore UM02U (che sostituisce lo studio di settore TM02U) - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attivita' 47.22.00;
j) studio di settore UM03A (che sostituisce lo studio di settore TM03A) - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, codice attivita' 47.81.01; Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, codice attivita' 47.81.02; Commercio al dettaglio ambulante di carne, codice attivita' 47.81.03; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande n. c.a., codice attivita' 47.81.09;
k) studio di settore UM03B (che sostituisce lo studio di settore TM03B) - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, codice attivita' 47.82.01;
l) studio di settore UM03C (che sostituisce lo studio di settore TM03C) - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio, codice attivita' 47.89.02; Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, codice attivita' 47.89.03; Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 47.89.04; Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, codice attivita' 47.89.05; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n. c.a., codice attivita' 47.89.09;
m) studio di settore UM03D (che sostituisce lo studio di settore TM03D) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie, codice attivita' 47.82.02;
n) studio di settore UM04U (che sostituisce lo studio di settore TM04U) - Farmacie, codice attivita' 47.73.10;
o) studio di settore UM05U (che sostituisce lo studio di settore TM05U) - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attivita' 47.71.10; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice attivita' 47.71.20; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attivita' 47.71.30; Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attivita' 47.71.50; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attivita' 47.72.10; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice attivita' 47.72.20;
p) studio di settore UM07U (che sostituisce lo studio di settore TM07U) - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria, codice attivita' 47.51.20;
q) studio di settore UM15A (che sostituisce lo studio di settore TM15A) - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attivita' 47.77.00; Riparazioni di orologi e di gioielli, codice attivita' 95.25.00;
r) studio di settore UM27A (che sostituisce lo studio di settore TM27A) - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, codice attivita' 47.21.01;
s) studio di settore UM27B (che sostituisce lo studio di settore TM27B) - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice attivita' 47.23.00;
t) studio di settore UM28U (che sostituisce lo studio di settore TM28U) - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attivita' 47.51.10; Commercio al dettaglio di tappeti, codice attivita' 47.53.12;
u) studio di settore UM40A (che sostituisce lo studio di settore TM40A) - Commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attivita' 47.76.10.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore TM41U;
2, per lo studio di settore TM80U;
3, per lo studio di settore TM82U;
4, per lo studio di settore TM83U;
5, per lo studio di settore TM84U;
6, per lo studio di settore TM85U;
7, per lo studio di settore TM86U;
8, per lo studio di settore UM01U;
9, per lo studio di settore UM02U;
10, per lo studio di settore UM03A;
11, per lo studio di settore UM03B;
12, per lo studio di settore UM03C;
13, per lo studio di settore UM03D;
14, per lo studio di settore UM04U;
15, per lo studio di settore UM05U;
16, per lo studio di settore UM07U;
17, per lo studio di settore UM15A;
18, per lo studio di settore UM27A;
19, per lo studio di settore UM27B;
20, per lo studio di settore UM28U;
21, per lo studio di settore UM40A.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Lo studio di settore TM85U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti, che svolgono, unitamente all`attivita' oggetto dello studio, l'attivita' di «Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera» 92.00.01.
Lo studio TM85U si applica altresi' nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attivita' di ricevitoria siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall'attivita' oggetto dello studio.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
 
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 maggio 2006, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2008
Il Vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 363
 
Allegati

----> Vedere allegato 1 da pag. 7 a pag. 25 <----

----> Vedere allegato 2 da pag. 26 a pag. 42 <----

----> Vedere allegato 3 da pag. 43 a pag. 68 <----

----> Vedere allegato 4 da pag. 69 a pag. 94 <----

----> Vedere allegato 5 da pag. 95 a pag. 116 <----

----> Vedere allegato 6 da pag. 117 a pag. 138 <----

----> Vedere allegato 7 da pag. 139 a pag. 160 <----

----> Vedere allegato 8 da pag. 161 a pag. 189 <----

----> Vedere allegato 9 da pag. 190 a pag. 212 <----

----> Vedere allegato 10 da pag. 213 a pag. 240 <----

----> Vedere allegato 11 da pag. 241 a pag. 266 <----

----> Vedere allegato 12 da pag. 267 a pag. 303 <----

----> Vedere allegato 13 da pag. 304 a pag. 323 <----

----> Vedere allegato 14 da pag. 324 a pag. 345 <----

----> Vedere allegato 15 da pag. 346 a pag. 389 <----

----> Vedere allegato 16 da pag. 390 a pag. 407 <----

----> Vedere allegato 17 da pag. 408 a pag. 428 <----

----> Vedere allegato 18 da pag. 429 a pag. 447 <----

----> Vedere allegato 19 da pag. 448 a pag. 466 <----

----> Vedere allegato 20 da pag. 467 a pag. 493 <----

----> Vedere allegato 21 da pag. 494 a pag. 518 <----

----> Vedere tabella 2 da pag. 519 a pag. 538 <----
 
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