Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 febbraio 2008 |
Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-ter, con l'art. 110-unvicies, con l'art. 110-duovicies; Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del quale e' stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla produzione di pere, di pesche e di prugne d'ente consegnate per la trasformazione; Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della commissione del 21 dicembre 2007, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/1996, n. 2201/1996 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ; Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2007 del 20 dicembre 2007; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2007 del 20 dicembre 2007 ; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, recante disciplina del regime di condizionalita' della PAC, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007; Visto il decreto ministeriale n. 1537 del 22 ottobre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione; Visto il decreto ministeriale n. 1539 del 22 ottobre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'ente destinate alla trasformazione; Considerato che con i richiamati decreti ministeriali n. 1537 e n. 1539 del 22 ottobre 2007 e' stato disposto di applicare per le pere, per le pesche e per le prugne d'ente consegnate per la trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni un aiuto per ettaro globalmente pari al 100% della componente del massimale nazionale corrispondente, nonche', per le prugne d'ente e per gli anni 2011 e 2012 un importo pari al 75% della medesima componente; Considerato che, in attuazione dell'art. 110-duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i richiamati decreti ministeriali n. 1537 e n. 1539 del 22 ottobre 2007 dispongono altresi' di limitare l'erogazione dell'aiuto previsto dall'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 ai soli produttori di pere, di pesche e di prugne d'ente consegnate per la trasformazione associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento; Ritenuto che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli e che appare opportuno affidare alle stesse un ruolo esclusivo nella gestione della contrattazione, ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione; Considerato che l'art. 110-duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente inoltre agli Stati membri la possibilita' di subordinare la concessione dell'aiuto comunitario ad altri criteri obiettivi e non discriminatori; Ritenuto di subordinare la concessione dell'aiuto, all'impegno di consegnare ai primi trasformatori una produzione non inferiore ad una determinata quantita' minima per le pere e per le pesche, nonche' per le prugne d'ente; Ritenuto di dover prevedere, in caso di consegne inferiori alla quantita' minima per le pere e per le pesche o per le prugne d'ente, una proporzionale riduzione delle superfici ammesse all'aiuto; Ritenuta la necessita' di definire l'ammontare degli importi degli aiuti indicativi per le pere, per le pesche e per le prugne d'ente per il 2008, nonche' di emanare le disposizioni necessarie all'applicazione delle richiamate norme comunitarie ; Sancita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 febbraio 2008 ; Decreta: Art. 1. Definizioni Per gli scopi del presente decreto si intende per : a) «richiedente»: ogni agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 con l'obiettivo di produrre pere, pesche e prugne d'ente consegnate per la trasformazione; b) «aiuto»: il pagamento transitorio per le superfici coltivate a pere, a pesche e a prugne d'ente consegnate per la trasformazione, previsto dagli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) «primo trasformatore»: ogni utilizzatore delle pere e pesche e delle prugne d'ente consegnate per la trasformazione di cui agli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, che esegue la prima trasformazione al fine di ottenere uno o piu' dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996; d) «organizzazione di produttori»: ciascun soggetto giuridico che soddisfi i requisiti previsti all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformita' con l'art. 4 del medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento; e) «pere, pesche e prugne d'ente»: le varieta' di pere, le pesche e le prugne d'ente essiccate che erano ammissibili all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996 e consegnate per la trasformazione al fine di ottenere uno o piu' dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 2201/1996, come definiti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 ; f) «consegna»: ogni operazione che comporti la fornitura di pere, di pesche e di prugne d'ente ad un primo trasformatore, in forza di un contratto o impegno di conferimento; g) «Agea»: l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005; h) «organismo pagatore»: l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali, competente in base alla sede legale o alla residenza dei produttori; i) «regione» la regione o la provincia autonoma competenti per territorio. |
| Art. 2. Beneficiari e condizioni di ammissibilita' 1. L'aiuto di cui agli articoli 68-ter paragrafo 2, 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003, come previsto dai decreti ministeriali n. 1537 e n. 1539 del 22 ottobre 2007, e' concesso a favore degli agricoltori che producono pere, pesche e prugne d'ente, nel rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 1973/2004 e n. 796/2004. 2. In particolare, l'aiuto e' corrisposto ai produttori di pere, di pesche e di prugne d'ente: a) che risultino associati per l'anno in questione ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento e che si impegnino a consegnare una quantita' di prodotto che non puo' essere inferiore a 25 tonnellate per ettaro di superficie di pere destinate alla trasformazione o a 24 tonnellate per ettaro di superficie di pesche destinate alla trasformazione, mentre per le prugne d'ente detto quantitativo non puo' comunque essere inferiore a 1,5 tonnellate per ettaro di prugne essiccate; b) le cui superfici agricole, destinate alla produzione di pere o di pesche o di prugne d'ente, abbiano una dimensione complessiva per ciascun prodotto di almeno 0,3 ettari e una dimensione per appezzamento per ciascun prodotto superiore a 500 metri quadri, nonche' siano interamente piantate e in produzione e siano oggetto delle lavorazioni secondo le normali pratiche di coltivazione; c) che hanno concluso, per il tramite di una organizzazione di cui al punto a), un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore per la trasformazione di pere o di pesche o di prugne d'ente prodotte sulle superfici oggetto di contratto; d) il cui contratto o impegno di conferimento contengono gli elementi indicati nell'art. 6 del presente decreto; e) la cui produzione e' consegnata, per il tramite di una organizzazione di cui al punto a), al primo trasformatore con il quale e' stato concluso il contratto o impegno di conferimento. 3. I richiedenti sono tenuti al rispetto dei criteri di condizionalita', fissati con decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modificazioni, pena la riduzione o l'esclusione dall'aiuto ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
| Art. 3. Accreditamento dei primi trasformatori e revoca 1. I primi trasformatori di pere, di pesche e di prugne d'ente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 171-quinques ter del regolamento (CE) n. 1973/2004, sono accreditati dall'organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa, secondo i requisiti, le modalita' e le procedure definiti dall'Agea in attuazione del citato articolo. L'accreditamento e' revocato dal medesimo organismo pagatore nel caso in cui non ricorrano uno o piu' requisiti per l'autorizzazione, secondo le modalita' e le procedure definite dalla medesima Agea. 2. I primi trasformatori di pere e di pesche riconosciuti e in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996 o, nel caso delle prugne d'ente, iscritti nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale, si intendono accreditati anche ai sensi del presente decreto . 3. L'Agea, nel rispetto dell'art. 171-quinques ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1973/2004 rende disponibile e pubblico, entro il 31 maggio di ciascun anno, l'elenco dei primi trasformatori di pere, di pesche e di prugne d'ente accreditati. Per i nuovi accreditamenti conseguenti a riconversione di impianti, l'Agea puo', secondo le modalita' e le procedure definite dalla medesima Agea, integrare tale elenco oltre la data sopra indicata. |
| Art. 4. Organizzazioni di produttori e gruppi di produttori 1. Le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori di cui all'art. 171-quinques del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono riconosciuti dalle regioni ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1182/2007. 2. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori gia' riconosciute al 1° gennaio 2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996, si considerano riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007. 3. I gruppi di produttori cui e' stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007. |
| Art. 5. Fissazione del livello dell'aiuto 1. Entro il 15 marzo dell'anno rispetto al quale l'aiuto e' richiesto e ai sensi dell'art. 171-quinques quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, e' fissato con decreto ministeriale l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pere o a pesche o a prugne d'ente. Per il 2008 l'importo e' fissato in 2.200,00 euro/ha per le pere, in 800,00 euro/ha per le pesche e in 2.000,00 euro/ha per le prugne d'ente. 2. Gli importi definitivi degli aiuti per ettaro, ai sensi dell'art. 171-quinques quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono fissati per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilita' previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004. |
| Art. 6. Contratto o impegno di conferimento 1. Un contratto, concluso fra una organizzazione di produttori che rappresenta l'agricoltore ed un primo trasformatore, e' stipulato entro il 20 luglio di ciascun anno per le pesche, per le pere e per le prugne d'ente. Qualora l'organizzazione di produttori agisca anche come primo trasformatore in luogo del contratto e' stipulato un impegno di conferimento. Ciascuna organizzazione di produttori puo' stipulare un solo contratto per prodotto con ciascun primo trasformatore. 2. I contratti e gli impegni di conferimento, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti, devono pervenire all'organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'organizzazione di produttori entro il 31 luglio per le pesche, per le pere per le prugne d'ente e, comunque, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle rispettive consegne. Le modalita' di trasmissione e di validazione dei contratti e degli impegni di conferimento sono definite dall'Agea. 3. I contratti e gli impegni di conferimento, redatti su appositi modelli predisposti dall'organismo pagatore competente sulla base delle istruzioni emanate dall'Agea, devono contenere almeno i seguenti elementi: a) le parti contraenti; b) la specie, la varieta', qualora richiesta, e le superfici investite a pere o a pesche o a prugne d'ente; c) la quantita' di materia prima prevista per la trasformazione; d) le condizioni applicabili alla consegna e, comunque, il prezzo e i termini di pagamento; e) l'elenco completo dei produttori richiedenti, riferiti ai contratti e agli impegni di conferimento, con relativi nomi cognomi ed indirizzi; f) la specie, la varieta', qualora richiesta e la superficie di ciascun produttore investita a pere o a pesche o a prugne d'ente; g) la quantita' prevista di pere o di pesche o di prugne d'ente che sara' oggetto della consegna per la trasformazione da parte di ciascun produttore; h) i tipi di prodotti finiti che saranno ottenuti dalla trasformazione. |
| Art. 7. Domanda di aiuto transitorio per superficie 1. La domanda di aiuto e' presentata dal richiedente, entro il 15 maggio di ciascun anno, all'organismo pagatore competente, secondo le istruzioni emanate dall'Agea relativamente alla domanda unica di pagamento. 2. L'organismo pagatore definira', sulla base di criteri generali individuati dall'Agea, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 796/04. 3. Le superfici dichiarate in domanda di aiuto non potranno risultare superiori a quelle indicate nei contratti per ciascun produttore. |
| Art. 8. Determinazione delle superfici ammissibili all'aiuto 1. L'organizzazione dei produttori, ultimata la fase di raccolta e comunque entro il 15 ottobre di ciascun anno per le prugne d'ente, il 31 ottobre di ciascun anno per le pesche e entro il 1° dicembre di ciascun anno per le pere, comunica per singolo produttore richiedente, all'organismo pagatore competente, in base alla sede legale dell'organizzazione di produttori e secondo le modalita' definite dall'Agea, le quantita' di pere o di pesche o di prugne d'ente consegnate ai primi trasformatori contraenti e le corrispondenti superfici investite. 2. Fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, qualora la quantita' di pere o di pesche consegnata dal singolo produttore richiedente ai primi trasformatori, risulti, in base al comma 1, inferiore a 25 tonnellate per ettaro per le pere o a 24 tonnellate per ettaro per le pesche, la superficie ammessa all'aiuto e' determinata applicando un coefficiente ottenuto dividendo il quantitativo consegnato per ettaro per i suddetti quantitativi minimi stabiliti. 3. Fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, qualora la quantita' di prugne d'ente consegnata dal singolo produttore richiedente ai primi trasformatori, risulti, in base al comma 1, inferiore a 1,5 tonnellate per ettaro, la superficie ammessa all'aiuto e' determinata applicando un coefficiente ottenuto dividendo il quantitativo consegnato per ettaro per il quantitativo minimo, stabilito in 1,5 tonnellate per ettaro di prugne essiccate. |
| Art. 9. Caratteristiche qualitative della materia prima e dei prodotti finiti Le modalita' relative al rispetto delle caratteristiche qualitative della materia prima consegnata al primo trasformatore e dei prodotti finiti ottenuti dallo stesso e le conseguenti procedure di controllo sono definite dall'Agea in attuazione dell'art. 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e dell'art. 152, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007. |
| Art. 10. Controlli e sanzioni 1. L'Agea dispone in ordine alle attivita' di controllo finalizzate a verificare la consistenza delle superfici investite e le quantita' di prodotto consegnate ed effettivamente trasformate. 2. L'Agea disciplina le modalita' di applicazione delle sanzioni a carico del primo trasformatore di cui all'art. 171-quinques ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004. 3. Nel caso in cui l'organizzazione dei produttori non si conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali e' revocato il relativo riconoscimento da parte della regione. |
| Art. 11. Disposizioni finali Le procedure di attuazione del presente decreto sono definite dall'AGEA. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 febbraio 2008 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 229 |
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