Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 marzo 2008
Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento 1782/03 e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 del Consiglio del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) 1698/05;
Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita' per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che dispone la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 2001, n. 441;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante disciplina di attuazione del regolamento (CE) 746/96 in materia di controlli e decadenze degli interventi agroambientali attuati a norma del regolamento (CEE) 2078/92;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92, in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze nell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del regolamento (CE) della Commissione n. 445/2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 dicembre 2006, n. 12541, recante la disciplina del regime di condizionalita' della politica agricola comune ed abrogazione del decreto 15 dicembre 2005 cosi' come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007;
Ritenuto necessario stabilire modalita' comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale;
Considerato che le norme contenute nel presente decreto si applicano, tra l'altro, ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013 e alle relative disposizioni attuative;
Vista l'urgenza con cui e' necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;
Sancita l'intesa in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, avente carattere generale non regolamentare, detta in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici la disciplina attuativa ed integrativa di quella prevista dal regolamento (CE) 1782/03 e dal regolamento (CE) 796/04 per la condizionalita', nonche' di quella prevista dal regolamento (CE) 1698/05 e dal regolamento (CE) 1975/2006 per lo sviluppo rurale.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
«Componente dell'operazione integrata»: la componente dell'operazione che e' chiaramente ricollegabile ad una determinata misura;
«Impegno»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto;
«Impegno pertinente di condizionalita»: impegno di condizionalita' chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'art. 36, lettera a), punto iv) e v) del regolamento (CE) 1698/05 o per un particolare regime di aiuto;
«Condizionalita»: le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) 1782/03; in materia di sviluppo rurale rientrano nella predetta definizione anche i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1698/05;
«Pagamento ammesso»: contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che e' stato o sara' erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presentera' nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
«Domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorita' competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per una o piu' colture, gruppi di colture, operazioni o misure.
 
Art. 3.
Riduzioni
1. In caso di violazione intenzionale di un impegno di condizionalita', in applicazione dell'art. 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) 796/04, la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti e' stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'art. 5.
 
Art. 4.
Esclusioni
1. In caso di violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalita' per un particolare regime di aiuto diretto, in applicazione dell'art. 67, paragrafo 2 del regolamento (CE) 796/04 il beneficiario e' escluso da detto regime di aiuto per l'anno civile in cui e' stata riscontrata l'infrazione.
2. Gli impegni pertinenti di condizionalita' ed i corrispondenti regimi di aiuto di cui al comma 1 sono elencati nell'allegato 1.
 
Art. 5.
Cumulo delle riduzioni
1. Fatto salvo il disposto di cui all'art. 71 del regolamento (CE) 796/04, nel caso di violazioni della condizionalita' riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalita', o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalita' stabilite nell'allegato 2.
 
Art. 6.
Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni
1. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1782/03 le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo delle stesse e' pari o inferiore a 100 euro per agricoltore e per anno civile.
2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di porre in atto le azioni correttive notificate all'agricoltore dall'Autorita' competente secondo le modalita' di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 7.
Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni
1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'art. 6, paragrafo 1 del medesimo regolamento, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione secondo le modalita' di cui all'allegato 3.
3. In caso di violazioni di piu' impegni nel corso del medesimo anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.
4. Nel caso di accertamento, per una determinata misura, di due o piu' infrazioni di gravita', entita' e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, ovvero nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario e' escluso, nel corrispondente esercizio FEASR, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. L'autorita' competente informa il beneficiario in questione che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'art. 9.
5. Le riduzioni e le esclusioni applicate in conformita' agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) 1975/06, nei casi di infrazione dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1698/05, si riferiscono ai campi di condizionalita' elencati all'art. 4, paragrafo 1, rispettivamente primo e secondo trattino del regolamento (CE) 1782/03.
 
Art. 8.
Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali
o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti
di condizionalita'
1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o piu' impegni cui e' subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'art. 36, lettera a), punti iv) e v) del regolamento (CE) 1698/2005, sia di uno o piu' impegni pertinenti di condizionalita' chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali, il beneficiario e' escluso nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorita' competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'art. 9.
 
Art. 9.
Violazioni commesse deliberatamente
1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 7, comma 4 o dell'art. 8 costituisce violazione commessa deliberatamente e da' luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione, per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
2. In caso di ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione commessa deliberatamente, il beneficiario e' escluso dal sostegno del FEASR per la misura di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati. Inoltre il beneficiario e' escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale. In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione dall'accesso al sostegno recato dalla misura in questione non puo' essere inferiore ai due esercizi FEASR successivi a quello di accertamento della violazione.
3. Le esclusioni e le revoche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di violazioni commesse deliberatamente individuate a norma dell'art. 15, comma 2.
 
Art. 10.
Dichiarazioni difformi in misure connesse ad animali
diversi da bovini, ovini e caprini
1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1975/06, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'allegato 4.
2. Per gli animali non elencati nell'allegato 4 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle regioni e province autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e nelle relative disposizioni attuative.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 17, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, si applicano, immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dall'art. 59 del regolamento (CE) n. 796/2004.
 
Art. 11.
Recupero di importi erogati in annualita' pregresse
1. Per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o piu' infrazioni relative ad annualita' pregresse, si applicano in conformita' alla presente sezione le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualita'.
 
Art. 12.
Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'art. 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63, lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione non puo' essere inferiore al 3% ed e' determinata, ove pertinente, in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione secondo le modalita' di cui all'allegato 5.
3. In caso di violazioni di piu' impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.
4. Ove si accertino violazioni di gravita', entita' e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario e' escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
 
Art. 13.
Cumulo delle riduzioni
1. In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'art. 31 del regolamento (CE) 1975/06, quindi le riduzioni previste dal precedente art. 12.
 
Art. 14.
Disposizioni comuni
1. Ove si accertino in relazione ad operazioni integrate una o piu' infrazioni in una o piu' componenti dell'operazione integrata, si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dal presente decreto per le corrispondenti misure.
2. Le riduzioni ed esclusioni di cui al comma 1 si applicano all'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per la componente dell'operazione a cui si riferiscono le violazioni.
3. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 73 del regolamento (CE) 796/04.
 
Art. 15.
Procedure e adempimenti
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni e province autonome ovvero le autorita' di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'organismo pagatore competente, in conformita' ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalita' ed i livelli della gravita', entita' e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 e degli allegati 3 e 5.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, con i medesimi termini e le stesse modalita' ivi indicati, possono individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'art. 9.
3. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e del FEASR, si applica l'art. 1, comma 1215 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Gli organismi pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformita' alle disposizioni comunitarie, nazionali e a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
5. Agea effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una relazione dettagliata entro il 15 luglio di ciascun anno sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalita' previste dall'art. 34 del regolamento (CE) 1975/06. Per il primo anno di applicazione del presente decreto entro il predetto termine sono trasmesse al Mipaaf anche le relazioni relative all'applicazione del regime di condizionalita' sugli esercizi FEOGA sezione garanzia 2005 e 2006.
 
Art. 16.
Norme di rinvio
1. Alle violazioni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) 1257/99 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 e le corrispondenti norme applicative regionali.
2. Il comma 1 del presente articolo non si applica nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (CE) 1698/05 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto risulti piu' favorevole al beneficiario.
 
Art. 17.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 20 marzo 2008
Il Ministro: De Castro
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 60 a pag. 63 <----
 
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