Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 gennaio 2008
Misure integrative di lotta contro la malattia vescicolare del suino nella regione Lombardia - Piano straordinario di intervento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 26 luglio 2001, Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;
Visto il decreto 28 marzo 2007, recante recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che, dal mese di novembre 2006 in Italia c'e' stata una recrudescenza della malattia vescicolare del suino, il cui picco epidemico si e' registrato negli ultimi mesi dell'anno 2006 in alcune regioni dell'Italia settentrionale, tra le quali quella maggiormente interessata e' risultata la Lombardia;
Rilevato che nel mese di febbraio 2007 la citata epidemia di malattia vescicolare dei suini nella regione Lombardia sembrava controllata e la malattia appariva estinta, ad inizio maggio 2007, dopo un silenzio epidemiologico di tre mesi, la malattia vescicolare dei suini e' ricomparsa nella regione Lombardia, nella quale la provincia di Brescia, una delle province italiane a maggiore vocazione e densita' suinicola, e' risultata la piu' interessata con 27 focolai accertati;
Rilevato che negli ultimi 3 mesi (agosto, settembre e ottobre 2007) in una zona ristretta del distretto di competenza sanitaria di Orzinuovi (provincia di Brescia) in particolare nel comune di San Paolo, sono stati individuati focolai per i quali, nel 75% dei casi, l'origine e' rimasta sconosciuta e sono stati riscontrati, inoltre, nelle zone di protezione istituite secondo le norme vigenti;
Considerato che nel momento in cui una malattia viene introdotta in un'area ad altissima densita' suinicola, subentrano difficolta' aggiuntive per il contenimento dell'infezione sia per l'elevata produzione di virus sia per le criticita' evidenziate nella corretta applicazione delle norme di biosicurezza;
Ravvisata la necessita' di mettere in atto misure supplementari di eradicazione della malattia vescicolare dei suini nelle aree geografiche sopra citate dove la densita' di popolazione e' tale da supportare l'ipotesi della diffusione per contiguita';
Rilevato che la presenza della malattia vescicolare dei suini in una realta' zootecnica intensiva come quella lombarda ha provocato gravi danni economici all'intera filiera suinicola e che per tale motivo e' necessario mettere in atto, ad integrazione delle disposizioni vigenti, tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia tenendo anche conto della situazione creatasi che non e' piu' in grado di garantire accettabili condizioni di benessere degli animali allevati (sovraffollamento di suinetti e/o presenza suini di oltre 2 quintali);
Visto il «Piano straordinario di intervento per la malattia vescicolare dei suini nella regione Lombardia» presentato dalla regione Lombardia e allegato al presente decreto;
Visto il parere favorevole espresso dal Centro di referenza per le malattie vescicolari presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna;
Ritenuto che l'effettuazione delle azioni di eradicazione e depopolamento e' garantita anche attraverso l'erogazione di indennizzi agli allevatori;
Informata la Commissione europea nel corso dello Comitato per la catena alimentare e la sanita' animale tenutosi il giorno 6 novembre 2007;
Decreta:
Articolo unico
1. E' approvato il «Piano straordinario di intervento per la malattia vescicolare dei suini nella regione Lombardia» di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
2. I suini «potenzialmente contaminati» degli allevamenti ubicati in una parte del territorio dei comuni elencati in allegato B facente parte del presente decreto, sono abbattuti e distrutti nell'ambito delle azioni di depopolamento previste dal Piano secondo le modalita' e le prescrizioni del Piano stesso e sulla base delle raccomandazioni del Centro di referenza nazionale delle malattie vescicolari.
3. Ai proprietari dei suini abbattuti di cui al precedente comma 2 spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.
4. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2008
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 264
 
Allegato A
Capitolo I
Piano straordinario intervento
Malattia vescicolare del suino in Lombardia
La malattia vescicolare del suino, nonostante l'applicazione delle misure restrittive e preventive previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e l'adozione di ulteriori misure cautelative a livello regionale, si sta manifestando in Lombardia con uno stillicidio di focolai concentrati in un territorio ristretto della provincia di Brescia caratterizzato da una alta concentrazione di allevamenti (di cui alla «Situazione epidemiologica» di seguito riportata) e cio' sta prolungando i tempi per l'eradicazione della malattia con il costante mantenimento delle misure di polizia veterinaria e con negativi riflessi sul sistema agrozootecnico e industriale interessato.
Alcuni allevamenti ricadono, di conseguenza, in zona di protezione ormai da oltre 2 mesi e, dovendo sottostare alle norme che vietano lo spostamento degli animali fuori da tali zone, presentano notevoli problemi legati alla difficolta' di garantire accettabili condizioni di benessere degli animali allevati (sovraffollamento di suinetti e/o presenza suini di oltre 2 quintali) e subiscono di giorno in giorno danni economici sempre piu' rilevanti e soprattutto faticano anche a mantenere condizioni di allevamento fisiologiche con inevitabile impatto negativo anche sugli indispensabili sistemi di biosicurezza.
Nelle attuali zone di protezione non esistono peraltro impianti di macellazione in grado di far fronte alle esigenze di macellazione degli allevamenti presenti in tale zona.
A tale proposito, il Centro di Referenza Nazionale per le malattie vescicolari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna ha dichiarato la non accettabilita' del rischio sanitario collegato ad un eventuale spostamento di tali animali verso macelli ubicati fuori dalla zona di protezione considerata l'attuale situazione epidemiologica, sebbene questa possibilita' sia prevista dal decreto ministeriale 28 marzo 2007 «Recepimento della Direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007».
Tenuto conto che il fattore di rischio principale e' legato alla densita' della popolazione animale sensibile, e' indispensabile mirare alla riduzione della pressione zootecnica nella zona attualmente interessata dalle zone di protezione.
Pertanto si intende:
1. Considerare «potenzialmente contaminati» e come tali soggetti a stamping-out (abbattimento totale) gli allevamenti ubicati nell'attuale zona di protezione individuati sulla base della prioritizzazione di criteri e valutazioni che verranno definite da un apposito gruppo costituito da esperti dell'azienda sanitaria locale, dell'osservatorio epidemiologico veterinario della regione Lombardia, del Centro di Referenza Nazionale delle malattie vescicolari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna e della Regione Lombardia; cio' in base a quanto previsto dalla normativa vigente rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini», che all'art. 4, comma 3, recita: «L'autorita' competente puo' estendere le misure di cui al comma 1 tra cui figura anche l'abbattimento di tutti gli animali sensibili presenti in azienda) ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui e' stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un eventuale contaminazione».
2. Trattare i liquami secondo quanto previsto dal Manuale operativo per la malattia vescicolare del suino e sospendere per tre mesi lo spandimento degli stessi da parte degli allevamenti interessati.
3. Attuare, prima degli interventi di abbattimento, una campagna straordinaria di derattizzazione.
4. Determinare il fermo delle aziende interessate per un periodo di sei mesi.
5. Rilasciare l'autorizzazione alla riapertura degli allevamenti previa verifica delle misure di biosicurezza indicate nel capitolo «Misure di biosicurezza».
Capitolo II
Malattia vescicolare del suino in lombardia 2006-2007
Valutazione situazione epidemiologica
Nel 2006 in Italia c'e' stata una recrudescenza della malattia vescicolare del suino, il picco epidemico e' stato registrato negli ultimi mesi dell'anno quando la malattia e' stata individuata ed e' diffusa anche in Lombardia.
La presenza della malattia in Lombardia e' stata segnalata il 2 ottobre 2006 quando al mattatoio di Bergamo sono stati individuati suini sieropositivi. Sono iniziate le attivita' di rintraccio e la malattia e' stata confermata in una stalla di sosta di Verona che ha portato all'individuazione di focolai in Veneto e in Lombardia.
In Lombardia, nel periodo compreso tra novembre 2006 e febbraio 2007 sono stati individuati 36 focolai, l'epidemia in Lombardia sembrava conclusa nel mese di febbraio quando invece a maggio, dopo un silenzio epidemiologico di circa 4 mesi, la malattia e' ricomparsa in un'azienda della provincia di Cremona; nel secondo periodo epidemico sono stati notificati 12 focolai.
In totale in Lombardia sono stati notificati 48 focolai e sono stati abbattuti 129.045 capi, la provincia piu' interessata e' stata quella di Brescia con 27 focolai e 83.290 capi abbattuti.
Nei due periodi epidemici sono state evidenziate modalita' di diffusione differenziate e per tale motivo nella descrizione vengono mantenuti distinti.
Primo periodo epidemico (novembre 2006-febbraio 2007).
Focolai.
Sono stati individuati: 36 focolai e 23 aziende sieropositive. Per quanto riguarda i focolai, le province interessate sono state quelle di: Brescia (20), Mantova (10), Bergamo (2), Milano (2), Lodi (1), Sondrio (1). La provincia piu' interessata e' stata Brescia, che e' anche quella dove la densita' suinicola e' piu' elevata, ci sono circa 1 milione e mezzo di suini.
Diciassette dei focolai evidenziati sono stati individuati in aziende da ingrasso (47,2%), 16 in aziende da riproduzione (44%) e 3 in stalle di sosta (8,3%).
E' stato possibile risalire all'origine dell'infezione nel 94,4% (34/36) dei focolai, e' rimasta invece ignota nel 5,5% (2/36) dei focolai.
Fattori di rischio evidenziati nei focolai
Dai risultati delle indagini epidemiologiche effettuate nelle aziende sede di focolaio e per le quali e' stato possibile individuare l'origine dell'infezione (34/36: 94,4 %) risulta che l'introduzione e' da ricondurre a:
introduzione in aziende di suini provenienti da aziende sede di focolaio;
introduzione in azienda di veicoli contaminati;
entrata in azienda di personale contaminato (veterinari, fecondatori, operai);
contiguita' con aziende sede in focolaio. In 6 focolai e' risultato che i campi contigui ai locali di stabulazione degli animali, venivano fertirrigati con liquame proveniente da aziende a loro volta sede di focolaio.
In generale sono state evidenziate criticita' nella corretta applicazione delle misure di bio-sicurezza.
Secondo periodo epidemico (maggio-settembre 2007).
Focolai.
Sono stati individuati 12 focolai e 4 aziende sieropositive. Le province interessate dai focolai sono state quelle di: Cremona (4), Brescia (7), Bergamo (1) (Figura 3).
Per quanto riguarda le tipologie produttive, 7 (58,3%) sono stati individuati in aziende da riproduzione, 4 (33,3%) in aziende da ingrasso ed 1, quello evidenziato a Bergamo, in un mattatoio.
In data 11 e 12 ottobre, sempre nelle zone di protezione del distretto di Orzinuovi, sono state individuate 3 nuove aziende sieropositive, alla visita clinica, sono stati evidenziati sintomi e lesioni riferibili alla malattia vescicolare. Anche per queste aziende, al momento, l'origine dell'infezione e' sconosciuta.
La provincia piu' interessata anche nel secondo periodo epidemico e' quella di Brescia, e il distretto dove sono stati segnalati i focolai quello di Orzinuovi, in particolare nel Comune di San Paolo sono stati individuati 4 dei 7 focolai della provincia, tutti primari. Il distretto di Orzinuovi e' da considerarsi un'area ad elevata densita' suinicola e, proprio a San Paolo c'e' una densita' di 2533,7 suini per Kmq.
Nel secondo periodo epidemico, a differenza del primo l'origine dell'infezione e' rimasta sconosciuta nel 75% (9/12) dei casi, e' stata infatti stabilita solo nel caso di aziende controllate perche' appartenenti alla stessa proprieta'. E' stato evidenziato un elevato numero di focolai primari e, nella zona di Orzinuovi buona parte di questi sono stati individuati nelle zone di protezione, in assenza di correlazione diretta con i focolai, e questo vale anche per le ultime aziende individuate come sieropositive.
Questo conferma che quando una malattia viene introdotta in un'area ad altissima densita' suinicola (San Paolo, Orzinuovi) si inseriscono difficolta' supplementari per contenere la diffusione dell'infezione da correlare anche all'elevata produzione di virus (notoriamente estremamente resistente nell'ambiente), specie in un contesto dove sono state evidenziate criticita' nella corretta applicazione delle misure di biosicurezza.
Cio' porta ad ipotizzare misure supplementari di eradicazione che possono comportare l'abbattimento preventivo di aziende contigue ai focolai o che sono da considerarsi a rischio per la diffusione dell'infezione.
Capitolo III
Misure di biosicurezza per le aziende ricadenti
nella zona oggetto del piano straordinario
Vengono considerate le seguenti tipologie produttive:
1. Riproduzione (ciclo aperto o Sito 1 e ciclo chiuso).
2. Svezzamento o Sito 2.
3. Ingrasso o Sito 3. 1. Riproduzione (ciclo aperto, chiuso).
Stato sanitario degli animali (per malattia vescicolare dei suini).
I suini di nuova introduzione devono provenire da aziende accreditate per la malattia vescicolare dei suini. Nel caso di aziende sede di focolaio o depopolate perche' considerate a rischio, il ripopolamento dell'azienda deve essere preceduta dall'introduzione di «suini sentinella», come previsto dall'Allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362.
Strutture.
Quarantena: L'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione.
Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori.
Barriere (cancelli, sbarre, muri di cinta ecc.) che consentono di regolamentare l'accesso a personale, mezzi e di limitare contatti con animali di altre aziende o selvatici.
Spogliatoi: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori effettuano il cambio degli abiti e la doccia o indossano copriabiti e calzari monouso.
Piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi: possibilmente localizzata in prossimita' dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso deve essere separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo animali. Nella piazzola devono essere presenti apparecchiature a pressione per la pulizia e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS.
Modalita' gestionale dell'azienda.
Quarantena: Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per malattia vescicolare dei suini. La quarantena deve operare secondo le modalita' del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui cio' non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.
Carico/scarico suini vivi: deve essere eseguito all'esterno del l'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure puo' essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dal azienda (mono-carico) e
2. Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus della malattia vescicolare dei suini prima del carico degli animali.
Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non puo' entrare in allevamento.
Carico suini morti: i suini morti in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella (se del caso, refrigerata) preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento; in alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non puo' entrare in allevamento.
Scarico mangime: deve essere effettuato dall'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa puo' essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e, il veicolo sia stato pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus della malattia vescicolare dei suini.
Alimentazione: e' vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorante o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.
Gestione liquami: i liquami non possono essere utilizzati ai fini agronomici se non previo stoccaggio per un periodo di almeno tre mesi.
Nelle aziende che sono risultate sede di focolaio o che sono state depopolate perche' considerate a rischio per la diffusione dell'infezione, i liquami devono essere trattati cosi' come previsto dal manuale operativo per la malattia vescicolare del suino.
Ingresso persone: prima di accedere all'area di governo degli animali, il personale dell'azienda e i visitatori devono effettuare doccia ed il cambio degli abiti oppure indossare copriabiti e calzari monouso.
Ingresso/uscita reparti aziendali: devono essere presenti punti di disinfezione, materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
Registrazione movimenti animali: i movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati oltre che su l'apposito registro aziendale.
Registrazione: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro. Deve essere registrata anche la targa dei veicoli.
Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.
Derattizzazione: deve essere attuato un piano di derattizzazione aziendale.
Mezzi di trasporto.
Prima e dopo ogni spedizione, i veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e decontaminati con disinfettanti efficaci nei confronti del virus della malattia vescicolare dei suini.
Personale.
Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.
Il personale dell'azienda deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda. 2. Svezzamento o sito 2.
Per queste tipologie produttive sono previste:
le stesse misure previste per le aziende da riproduzione (ad eccezione della quarantena);
tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori;
registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori). 3. Ingrasso o sito 3.
Per questa tipologia produttiva sono previste:
le stesse misure previste per le aziende da riproduzione (ad eccezione della quarantena);
tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori;
registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).
 
Allegato B
Elenco dei comuni in provincia di Brescia:
Orzinuovi;
San Paolo;
Pompiano;
Borgo San Giacomo.
 
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