Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 marzo 2008
Riconoscimento del consorzio di tutela del formaggio «Stelvio» o «Konsortium Stilfser Käse» DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare quelle relative alla opportunita' di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15 lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L. 46 del 16 febbraio 2007, con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela «Stelvio» o «Stilfser» DOP con sede in Bolzano, via Campiglio n. 13/A, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' delle statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi stagionati individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/99;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela «Stelvio» o «Stilfser» DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto del consorzio di tutela del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» DOP, con sede in Bolzano, via Campiglio n. 13/A, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
 
Art. 2.
1. Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Stelvio» o «Stilfser» registrata con regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L. 46 del 16 febbraio 2007;
2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser» .
 
Art. 3.
Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 4.
Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 definisce, eventualmente anche mediante stipula di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalita' di attuazione delle predette operazioni, purche' non incidenti sulle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilita'.
 
Art. 5.
Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Stelvio» o «Stilfser» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
 
Art. 6.
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema del controllo della DOP «Stelvio» o «Stilfser» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi stagionati individuata all'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
 
Art. 7.
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2008
Il capo dipartimento: Ambrosio
 
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