Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 17 marzo 2008 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge n. 291/2004, in favore dei lavoratori dipendenti della societa' Malev Hungarian Airlines Ltd. (Decreto n. 43029). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto n. 40826 del 26 aprile 2007 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il primo semestre, dal 1° febbraio 2007 al 31 luglio 2007, in favore del personale dipendente della societa' Malev Hungarian Airlines Ltd; Visto il decreto, attualmente in firma al Ministro del lavoro, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il secondo semestre, dal 1° agosto 2007-31 gennaio 2008, in favore del personale dipendente della societa' Malev Hungarian Airlines Ltd; Vista 1'istanza presentata in data 29 gennaio 2008, con la quale la societa' Malev Hungarian Airlines Ltd, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008, in favore di 3 lavoratori dipendenti della sede di Roma; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008, in favore del personale dipendente dalla societa' Malev Hungarian Airlines Ltd, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»; Visto l'accordo in data 7 dicembre 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Malev Hungarian Airlines Ltd nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° febbraio 2007, in favore di un numero massimo di sei unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi ed impiegati negli uffici di rappresentanza di Roma e Milano; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 dicembre 2006, in favore del personale impiegato presso gli uffici di rappresentanza di Roma dipendenti della societa' Malev Hungarian Airlines Ltd, sede in Roma-Fiumicino (Roma), unita' in Fiumicino (Roma), per tre lavoratori per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008. Pagamento diretto: no. |
| Art. 2. La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 4. La societa' Malev Hungarian Airlines Ltd, e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2008 Il Ministro: Damiano |
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