Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 febbraio 2008
Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus - condizioni e modalita' di abbattimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
Vista la decisione 2007/848/CE della Commissione dell'11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus Gallus;
Vista la decisione 2007/782/CE della Commissione del 30 novembre 2006, che approva i programmi annuali e pluriennali ed il contributo finanziario della Comunita' al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
Visto il Regolamento 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/203 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005;
Considerato che il piano nazionale di controllo approntato dal Centro nazionale di referenza delle salmonellosi e presentato dall'Italia e' stato approvato dalla Commissione europea con la decisione 2007/848/CE della Commissione e con la decisione 2007/782/CE della Commissione;
Decreta:
Art. 1.
1. E' resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'esecuzione del piano di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimuriums nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus, di seguito denominato Piano, secondo i criteri e le modalita' delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
3. Le regioni e province autonome, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.
4. Le regioni e province autonome provvedono ad inviare al Ministero della salute entro il 15 marzo di ogni anno una relazione tecnico-finanziaria sull'andamento del piano, conformemente alle disposizioni emanate dal Ministero stesso.
5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali comunicano tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio, alla regione nonche' al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attivita' del piano.
 
Art. 2.
1. Per gli animali abbattuti e distrutti da parte del Servizio veterinario ufficiale nell'ambito di applicazione del piano a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2010 e' concessa al proprietario o al soccidario un'indennita' calcolata secondo le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218.
2. Per avere diritto all'indennita' di cui al comma 1, il campionamento dev'essere stato effettuato ufficialmente e secondo le modalita' di cui all'allegato I.
3. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero della salute l'andamento del focolaio tramite il modello di cui all'allegato II.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto ha validita' dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
 
Art. 4.
1. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2008
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 304
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 30 a pag. 43 <----
 
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