Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2008 (vai al sommario)
IMT - ALTI STUDI LUCCA
DECRETO 6 marzo 2008
Modificazioni allo Statuto.

IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Visto il vigente Statuto di IMT Alti Studi Lucca (nel seguito IMT), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2007;
Tenuto conto che il Consiglio direttivo di IMT nella seduta dell'8 febbraio 2008 ha deliberato alcune modifiche allo Statuto vigente;
Vista la comunicazione di IMT del 13 febbraio 2008 (Prot. 00681.I.2.13.02.08) con cui si e' provveduto a trasmettere le suddette modifiche al MIUR, ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del MIUR, Direzione generale per l'universita' (Prot. n. 274) del 29 gennaio 2008, con la quale il Ministero formula alcune osservazioni sugli articoli 16 e 19 di un testo informale proposto dalla Scuola;
Vista la nota del MIUR, Direzione generale per l'universita' (Prot. n. 606) del 22 febbraio 2008, con la quale, in risposta alla comunicazione di IMT di cui sopra, il Ministero conferma le osservazioni gia' espresse nella suddetta nota del 29 gennaio 2008;
Visto che le modifiche allo Statuto vigente deliberate in data 8 febbraio 2008 dal Consiglio direttivo di IMT riguardano gli articoli 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26;
Tenuto conto che la modifica all'art. 19 recepisce l'osservazione del Ministero di cui alla sopraccitata nota del 29 gennaio 2008;
Accertato pertanto che le modifiche allo Statuto vigente deliberate dal Consiglio direttivo di IMT nella seduta dell'8 febbraio 2008 sono state ritenute conformi dal MIUR;
Decreta:
Art. 1.
Lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca e' modificato come riportato nel seguito.
 
Art. 2.
All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, prima della parola «Sulla», sono inserite le seguenti: «Ai sensi dell'art. 1, comma 7,».
 
Art. 3.
All'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2 alle parole «da tutti i professori e i ricercatori a tempo pieno presso la Scuola» sono sostituite le seguenti: «dai professori di ruolo della Scuola».
b) Al comma 4, lettera a) alle parole «assunti con contratto a tempo pieno» sono sostituite le seguenti: «di ruolo».
c) Al comma 4, lettera d) la parola «generali» e' soppressa.
 
Art. 4.
All'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di nomina di un Direttore scelto all'esterno della Scuola, sara' acquisito l'assenso dell'Ateneo di incardinamento e sara' assicurato il rimborso allo stesso del costo complessivo della retribuzione al lordo delle ritenute e degli oneri previdenziali e fiscali».
 
Art. 5.
All'art. 10 e' apportata la seguente modifica:
a) Al comma 1, lettera e) le parole «in Consiglio Direttivo» sono soppresse.
 
Art. 6.
All'art. 14 e' apportata la seguente modifica:
a) Al comma 1 dopo le parole «l'organico del personale» sono aggiunte le seguenti: «dirigente e».
 
Art. 7.
All'art. 17 e' apportata la seguente modifica:
a) Al comma 1 la parola «tre» e' sostituita con la parola «cinque».
 
Art. 8.
All'art. 18 e' apportata la seguente modifica:
a) Al comma 1 dopo la parola «effettivi,» sono aggiunte le seguenti: «tra cui il Presidente,».
 
Art. 9.
All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Il corpo accademico si compone di professori universitari di prima e di seconda fascia e di ricercatori assunti in conformita' alla normativa vigente».
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. La Scuola si avvale inoltre di docenti ed esperti, italiani e stranieri, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita' didattico-scientifiche, in conformita' con la normativa vigente».
c) Il comma 3 e' soppresso.
 
Art. 10.
L'art. 20 e' soppresso.
 
Art. 11.
L'art. 21 e' rinumerato come «art. 20».
 
Art. 12.
L'art. 22 e' rinumerato come «art. 21»; al medesimo articolo sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «b) contributi della FLAFR».
b) Al comma 1 le lettere «b)», «c)», «d)» sono rinominate rispettivamente «c)», «d)», «e)».
c) Al comma 1 lettera c) (ex lettera «b») dopo le parole «contributi di» e' aggiunta la seguente parola: «altri».
 
Art. 13.
L'art. 23 e l'art. 24 sono rinumerati rispettivamente come «art. 22» e «art. 23».
 
Art. 14.
L'art. 25 e' rinumerato come «art. 24»; il titolo dell'articolo e' modificato come segue:
a) Dopo la parola «transitorie» sono aggiunte le seguenti: «e finali».
 
Art. 15.
L'art. 26 e' rinumerato come «art. 25».
Lucca, 6 marzo 2008
Il direttore: Pammolli
 
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