Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 marzo 2008
Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volonta' dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo agli articoli 4, 5, comma 1, 7 e 23, rispettivamente concernenti la dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione, le disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volonta', i principi organizzativi sui prelievi e sui trapianti di organi e di tessuti e le disposizioni transitorie;
Visto il decreto ministeriale in data 8 aprile 2000, contenente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto;
Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale che al comma 2 individua le strutture sanitarie deputate alla raccolta della predetta dichiarazione di volonta';
Ritenuto opportuno prevedere l'ampliamento dei punti di ricezione della dichiarazione di volonta', al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi, coinvolgendo i comuni e i centri di riferimento regionali per i trapianti nelle attivita' di accettazione della dichiarazione di volonta', in aggiunta alle strutture menzionate nel suindicato art. 2, comma 2, del decreto ministeriale dell'8 aprile 2000;
Vista la nota del 29 febbraio 2008, con la quale il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani ha espresso la propria condivisione sulla proposta avanzata dal direttore del Centro nazionale trapianti, in merito a tale iniziativa;
Decreta:
Art. 1.
Dopo l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 8 aprile 2000, citato nelle premesse, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Le attivita' di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni di volonta' di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere svolte anche dai comuni, singoli od associati, previa convenzione con l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, con cui sono individuate le modalita' organizzative ed i criteri di ripartizione della spesa connessi alle menzionate attivita', e dai Centri di riferimento regionali per i trapianti, di cui all'art. 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91. La conservazione e la trasmissione delle dichiarazioni di volonta' puo' avvenire tramite l'utilizzo di supporti informatici.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2008
Il Ministro: Turco
 
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