Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 26 marzo 2008
Disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attivita' delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 20).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 87, comma 1, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonche' l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
b) «attivita' essenziale o importante»: attivita' la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacita' dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio, oppure comprometterebbe gravemente i risultati finanziari, la stabilita' dell'impresa o la continuita' e qualita' dei servizi verso gli assicurati;
c) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dalle imprese di assicurazione ai sensi degli articoli 31, comma 1 e 34, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «capogruppo»: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia come definita dall'art. 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione;
e) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
f) «esternalizzazione»: l'accordo tra un'impresa di assicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio di attivita' assicurativa, in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attivita' che verrebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di assicurazione;
g) «gruppo assicurativo»: gruppo di societa' di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e relative disposizioni di attuazione;
h) «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
i) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione;
j) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
k) «sede secondaria»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
l) «S.E.E.»: lo Spazio Economico Europeo di cui all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
m) «societa' di revisione»: la societa' di revisione contabile di cui all'art. 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
n) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
o) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
p) «stress test»: analisi qualitativa o quantitativa finalizzata a valutare l'impatto sulla situazione finanziaria delle imprese di andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio, singolarmente considerati o combinati in un unico scenario.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia;
b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
c) alle sedi secondarie in Italia di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
d) alle capogruppo, limitatamente alle disposizioni di cui al capo VI.
 
Art. 4.
Obiettivi del sistema dei controlli interni
1. Le imprese di assicurazione si dotano di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema dei controlli interni, proporzionati alle dimensioni e alle caratteristiche operative dell'impresa e alla natura e alla intensita' dei rischi aziendali.
2. Il sistema dei controlli interni e' costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:
a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
b) l'adeguato controllo dei rischi;
c) l'attendibilita' e l'integrita' delle informazioni contabili e gestionali;
d) la salvaguardia del patrimonio;
e) la conformita' dell'attivita' dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
 
Art. 5.
Organo amministrativo
1. L'organo amministrativo ha la responsabilita' ultima del sistema dei controlli interni del quale deve assicurare la costante completezza, funzionalita' ed efficacia, anche con riferimento alle attivita' esternalizzate. L'organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta la identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformita' alle norme.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile:
a) approva l'assetto organizzativo dell'impresa nonche' l'attribuzione di compiti e responsabilita' alle unita' operative, curandone l'adeguatezza nel tempo;
b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni;
c) approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilita', avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati;
d) definisce le direttive in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operativita' aziendale e delle condizioni esterne;
e) definisce e, almeno una volta l'anno, valuta ai fini dell'eventuale revisione le strategie e le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, in coerenza con il livello di adeguatezza patrimoniale dell'impresa; sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, fissa i livelli di tolleranza al rischio e li rivede almeno una volta l'anno;
f) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini dell'esercizio della vigilanza supplementare di cui al titolo XV del decreto, nonche' le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestivita' dei relativi flussi informativi;
g) verifica che l'alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalita' e l'adeguatezza;
h) richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestivita' le criticita' piu' significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalla funzione di revisione interna, dal personale, impartendo con tempestivita' le direttive per l'adozione di misure correttive;
i) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione.
 
Art. 6.
Comitato per il controllo interno
1. Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema dei controlli interni, l'organo amministrativo puo' costituire un comitato di controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, preferibilmente indipendenti ai sensi dell'art. 2387 codice civile, al quale affidare funzioni consultive e propositive.
2. In particolare il comitato di controllo interno assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali.
3. L'organo amministrativo definisce la composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento del comitato. L'istituzione del comitato di controllo interno non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilita'.
 
Art. 7.
Alta direzione
1. L'alta direzione e' responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformita' alle norme, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo.
2. L'alta direzione:
a) definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilita' delle unita' operative e dei relativi addetti, nonche' i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni in modo da evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse;
b) attua le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi fissate dall'organo amministrativo, assicurando la definizione di limiti operativi e la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonche' il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei livelli di tolleranza;
c) cura il mantenimento della funzionalita' e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, incluso il rischio di non conformita' alle norme;
d) verifica che l'organo amministrativo sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e della funzione di compliance e comunque tempestivamente ogni qualvolta siano riscontrate criticita' significative;
e) da' attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti;
f) propone all'organo amministrativo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.
 
Art. 8.
Organo di controllo
1. L'organo di controllo verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo puo' richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono funzioni di controllo.
3. L'organo di controllo:
a) acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo aziendale ed esamina i risultati del lavoro della societa' di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile;
b) verifica l'idoneita' della definizione delle deleghe, nonche' l'adeguatezza dell'assetto organizzativo prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilita' nei compiti e nelle funzioni;
c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalita'; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto;
d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna;
e) cura il tempestivo scambio con la societa' di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della societa' di revisione;
f) segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la societa' di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operativita' della societa' che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni;
g) in caso di societa' appartenenti al medesimo gruppo assicurativo assicura i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre imprese;
h) conserva una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attivita' di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.
 
Art. 9.
Formalizzazione degli atti
1. L'operato dell'organo amministrativo, direttivo e di controllo e' adeguatamente documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.
 
Art. 10.
Cultura del controllo interno
1. L'organo amministrativo promuove un alto livello di integrita' e una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza e utilita' dei controlli interni.
2. L'alta direzione e' responsabile della promozione della cultura del controllo interno e assicura che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo e delle proprie responsabilita', in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attivita'. A tal fine assicura la formalizzazione e l'adeguata diffusione tra il personale del sistema delle deleghe e delle procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi e i canali di reportistica.
3. L'alta direzione promuove continue iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l'effettiva adesione di tutto il personale ai principi di integrita' morale ed ai valori etici.
4. Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrita' e dei valori etici da parte di tutto il personale, nonche' per prevenire condotte devianti di cui possono essere chiamate a rispondere ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche' ai sensi dell'art. 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese adottano un codice etico che definisca le regole comportamentali, disciplini le situazioni di potenziale conflitto di interesse e preveda azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive e dalle procedure approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello stesso codice etico.
5. Le imprese evitano, ad ogni livello aziendale, politiche e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attivita' illegali o devianti rispetto agli standard etico-legali ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con l'interesse della societa'.
 
Art. 11.
Attivita' di controllo e separazione dei compiti
1. Il sistema dei controlli interni prevede l'esecuzione, a tutti i livelli dell'impresa, di attivita' di controllo proporzionate alle dimensioni, natura e complessita' degli affari, che contribuiscono a garantire l'attuazione delle direttive aziendali e a verificarne il rispetto.
2. Le attivita' di controllo di cui al comma 1 sono formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale. Tali attivita' comprendono meccanismi di doppie firme, autorizzazioni, verifiche e raffronti, liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonche' la limitazione dell'accesso alle operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle operazioni effettuate.
3. Compatibilmente con le dimensioni aziendali, le imprese assicurano, nell'ambito delle funzioni aziendali, un adeguato livello di indipendenza del personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi.
 
Art. 12.
Flussi informativi e canali di comunicazione
1. Le imprese devono possedere informazioni contabili e gestionali che garantiscano adeguati processi decisionali e consentano di definire e valutare se siano stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dall'organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione. A tal fine, l'alta direzione assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti, anche attraverso la predisposizione di un'adeguata reportistica.
2. Il sistema dei controlli interni garantisce che le informazioni rispettino i principi di accuratezza, completezza, tempestivita', coerenza, trasparenza e pertinenza cosi' definiti:
a) accuratezza: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e anteriormente rispetto al loro uso;
b) completezza: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa in termini di quantita' e qualita', inclusi gli indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell'attivita';
c) tempestivita': le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali efficaci e consentire all'impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri;
d) coerenza: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili;
e) trasparenza: le informazioni devono essere presentate in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza delle componenti essenziali;
f) pertinenza: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalita' per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessita' dell'impresa.
3. Le informazioni dirette a terzi, quali l'Autorita', gli assicurati, il mercato, devono essere attendibili, tempestive, pertinenti e devono essere comunicate in maniera chiara ed efficace.
4. Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne registra correttamente i fatti di gestione e fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa e in conformita' con le leggi e la normativa secondaria.
5. Le imprese istituiscono e mantengono canali di comunicazione efficaci sia all'interno, in ogni direzione, sia all'esterno.
6. Il sistema deve favorire le segnalazioni di criticita' anche attraverso la previsione di modalita' che consentano al personale di portare direttamente all'attenzione dei livelli gerarchici piu' elevati le situazioni di particolare gravita'.
 
Art. 13.
Produzione di dati e informazioni
ai fini della vigilanza supplementare
1. Le imprese istituiscono efficaci flussi informativi per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, ove applicabile, adottando idonee procedure di controllo interno ed individuando una funzione specifica per la produzione di tali dati e informazioni.
2. Le imprese conservano i dati e le informazioni di cui al comma 1 presso la propria sede, per eventuali verifiche da parte dell'ISVAP.
 
Art. 14.
Sistemi informatici
1. I sistemi informatici devono essere appropriati rispetto alle dimensioni e all'attivita' dell'impresa e devono fornire informazioni, sia all'interno che all'esterno, rispondenti ai principi di cui all'art. 12, comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) l'organo amministrativo approva un piano strategico sulla tecnologia della informazione e comunicazione (ICT), volto ad assicurare l'esistenza e il mantenimento di una architettura complessiva dei sistemi altamente integrata sia dal punto di vista applicativo che tecnologico e adeguata ai bisogni dell'impresa;
b) gli ambienti di sviluppo e di produzione sono separati. Gli accessi ai diversi ambienti sono regolamentati e controllati attraverso procedure disegnate tenendo conto dell'esigenza di limitare i rischi di frode derivanti da intrusioni esterne o da infedelta' del personale. A tal fine le procedure garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati, restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati stessi a soggetti autorizzati e prevedono che tutte le violazioni vengano evidenziate; le procedure sono soggette a verifiche da parte della funzione di revisione interna;
c) le procedure per l'approvazione e l'acquisizione dell'hardware e del software, nonche' per la cessione all'esterno di determinati servizi, sono formalizzate;
d) sono adottate procedure che assicurino la sicurezza fisica dell'hardware, del software e delle banche dati, anche attraverso procedure di disaster recovery e back up;
e) al fine di garantire la continuita' dei processi dell'organizzazione, sono adottate e documentate procedure e standard operativi orientati alla individuazione e gestione degli eventi che possono pregiudicare la continuita' del business, quali, in via esemplificativa, eventi imprevisti, black-out, incendi, allagamenti, malfunzionamenti dei componenti hardware e software, errori operativi da parte del personale incaricato della gestione dei sistemi o da parte degli utenti, introduzione involontaria di componenti dannosi per il sistema informativo e di rete, atti dolosi miranti a ridurre la disponibilita' delle informazioni.
3. In caso di operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni di portafoglio, l'impresa predispone un piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati:
a) ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione;
b) la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati e alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri etc.) sara' completata;
c) le unita' e i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione.
 
Art. 15.
Funzione di revisione interna
1. Le imprese istituiscono una funzione di revisione interna, incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e le necessita' di adeguamento, anche attraverso attivita' di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.
2. La funzione di revisione interna deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) la collocazione della funzione nell'ambito della struttura organizzativa deve essere tale da garantirne l'indipendenza e l'autonomia, affinche' non ne sia compromessa l'obiettivita' di giudizio; la funzione di revisione interna non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative; ai soggetti preposti alla funzione di revisione interna non devono essere affidate responsabilita' operative o incarichi di verifica di attivita' per le quali abbiano avuto in precedenza autorita' o responsabilita' se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo;
b) il responsabile della funzione e' nominato dall'organo amministrativo: egli deve avere specifica competenza e professionalita' per lo svolgimento dell'attivita'; i compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti ed approvati con delibera del consiglio, che ne fissa anche poteri, responsabilita' e modalita' di reportistica all'organo amministrativo stesso;
c) agli incaricati della funzione deve essere consentita liberta' di accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione relativa all'area aziendale oggetto di verifica, incluse le informazioni utili per la verifica dell'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate;
d) la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno; il responsabile della funzione e' dotato dell'autorita' necessaria a garantire l'indipendenza della stessa;
e) la struttura dedicata deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alle dimensioni dell'impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire. Gli addetti alla struttura devono possedere competenze specialistiche e deve essere curato l'aggiornamento professionale.
3. La funzione di revisione interna uniforma la propria attivita' agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica:
a) i processi gestionali e le procedure organizzative;
b) la regolarita' e la funzionalita' dei flussi informativi tra settori aziendali;
c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilita' affinche' non sia inficiata la qualita' delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;
d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilita';
e) l'efficienza dei controlli svolti sulle attivita' esternalizzate.
4. La funzione di revisione interna pianifica l'attivita' in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente ad audit. Il piano di audit e' sottoposto all'approvazione dell'organo amministrativo e individua, almeno, le attivita' a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali questi sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento e' seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono organizzati in modo da fronteggiare le esigenze impreviste.
5. A seguito dell'analisi sull'attivita' oggetto di controllo, la funzione procede, secondo le modalita' e la periodicita' fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo stesso, all'alta direzione ed all`organo di controllo la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticita'; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravita'. I rapporti di audit devono essere obiettivi, chiari, concisi, tempestivi e contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e devono essere conservati presso la sede della societa'.
6. La revisione interna si conclude con l'attivita' di follow-up, consistente nella verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema.
 
Art. 16.
Esternalizzazione della funzione di revisione interna
1. Le imprese per le quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione della funzione di revisione interna non risponda a criteri di economicita', possono esternalizzare tale funzione, anche nell'ambito del gruppo assicurativo, nel rispetto delle condizioni di cui al capo VIII.
2. Le attivita' relative alla funzione di revisione interna possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unita' specializzata, a condizione che:
a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le attivita' della funzione di revisione interna definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.
 
Art. 17.
Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo
1. L'organo di controllo, la societa' di revisione, la funzione di revisione interna, di risk management e di compliance, l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'attuario incaricato e ogni altro organo o funzione a cui e' attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro, scambiandosi ogni informazione utile per l'espletamento dei rispettivi compiti.
2. L'organo amministrativo definisce e formalizza i collegamenti tra le varie funzioni a cui sono attribuiti compiti di controllo.
 
Art. 18.
Obiettivi del sistema di gestione dei rischi
1. Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilita' patrimoniali dell'impresa, i rischi a cui sono esposte, le imprese si dotano di un adeguato sistema di gestione dei rischi, proporzionato alle dimensioni, alla natura e alla complessita' dell'attivita' esercitata, che consenta la identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, intendendosi per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilita' dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali.
2. Le imprese provvedono alla catalogazione dei rischi in funzione della natura e dimensioni dell'attivita'. La catalogazione include almeno i seguenti rischi:
a) rischio di assunzione: il rischio derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione, associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tariffazione e selezione dei rischi, all'andamento sfavorevole della sinistralita' effettiva rispetto a quella stimata;
b) rischio di riservazione: il rischio legato alla quantificazione di riserve tecniche non sufficienti rispetto agli impegni assunti verso assicurati e danneggiati;
c) rischio di mercato: il rischio di perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili;
d) rischio di credito: il rischio legato all'inadempimento contrattuale degli emittenti degli strumenti finanziari, dei riassicuratori, degli intermediari e di altre controparti;
e) rischio di liquidita': il rischio di non poter adempiere alle obbligazioni verso gli assicurati e altri creditori a causa della difficolta' a trasformare gli investimenti in liquidita' senza subire perdite;
f) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, inclusi quelli utilizzati per la vendita a distanza, o da eventi esterni, quali la frode o l'attivita' dei fornitori di servizi;
g) rischio legato all'appartenenza al gruppo: rischio di «contagio», inteso come rischio che, a seguito dei rapporti intercorrenti dall'impresa con le altre entita' del gruppo, situazioni di difficolta' che insorgono in un'entita' del medesimo gruppo possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibilita' dell'impresa stessa; rischio di conflitto di interessi;
h) rischio di non conformita' alle norme: il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorita' di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali;
i) rischio reputazionale: il rischio di deterioramento dell'immagine aziendale e di aumento della conflittualita' con gli assicurati, dovuto anche alla scarsa qualita' dei servizi offerti, al collocamento di polizze non adeguate o al comportamento della rete di vendita.
 
Art. 19.
Individuazione e valutazione dei rischi
1. Le imprese raccolgono in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici, a cui sono esposte e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.
2. Le imprese devono essere in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, di comprendere la natura dei rischi individuati, la loro origine, la possibilita' o necessita' di controllarli e gli effetti che ne possono derivare, sia in termini di perdite che di opportunita'. Il processo di analisi include sia una valutazione qualitativa sia, per i rischi quantificabili, l'adozione di metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio, inclusi, ove appropriati, sistemi di determinazione dell'ammontare della massima perdita potenziale.
3. Nella misurazione le imprese considerano, ove possibile, le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.
4. Le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.
5. Le politiche di assunzione, misurazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attivita' e delle passivita' di bilancio, considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di asset-liability management e' fondamentale per la corretta comprensione e la gestione delle esposizioni al rischio che possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attivita' e passivita'.
6. I processi di individuazione e valutazione dei rischi sono effettuati su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura e dimensione degli affari e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione e' posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.
7. Le imprese definiscono procedure in grado di evidenziare con tempestivita' l'insorgere di rischi che possono danneggiare la situazione patrimoniale ed economica o il superamento delle soglie di tolleranza fissate. Per le maggiori fonti di rischio identificate l'impresa predispone adeguati piani di emergenza.
 
Art. 20.
Stress test
1. Per ciascuna delle fonti di rischio identificate dalle imprese come maggiormente significative sulla base dei processi di cui all'art. 19, le imprese stesse effettuano analisi prospettiche quantitative attraverso l'uso di stress test.
2. Gli stress test, basati su modelli deterministici o stocastici, sono disegnati e sviluppati in coerenza con le dimensioni e la natura dell'attivita' dell'impresa e ripetuti con la frequenza resa necessaria dal tipo di rischio, dall'evoluzione delle dimensioni e dell'attivita' dell'impresa e del contesto di mercato, e in ogni caso con cadenza almeno annuale.
3. I risultati degli stress test, unitamente alle ipotesi sottostanti, sono portati all'attenzione dell'organo amministrativo, al fine di offrire un contributo alla revisione e al miglioramento delle politiche di gestione dei rischi, delle linee operative e dei limiti di esposizione fissati dall'organo amministrativo stesso.
4. Se i risultati delle prove di stress indicano una particolare vulnerabilita' di fronte a una data serie di circostanze, le imprese adottano idonee misure per gestire adeguatamente i relativi rischi.
5. Su richiesta dell'ISVAP, le imprese effettuano stress test standardizzati sulla base di fattori di rischio e parametri prefissati dall'ISVAP stesso.
 
Art. 21.
Funzione di risk management
1. Le imprese istituiscono una funzione di risk management, appropriata alla natura, dimensione e complessita' dell'attivita', che:
a) concorre alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi;
b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;
c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operativita';
d) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;
e) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operativita' svolta dalla impresa;
f) concorre all'effettuazione delle prove di stress test di cui all'art. 20.
2. La collocazione organizzativa della funzione di risk management e' lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Le imprese valutano se utilizzare unita' interne o avvalersi di strutture esterne nel rispetto dei criteri di cui al capo VIII.
3. Le attivita' relative alla funzione di risk management possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unita' specializzata, a condizione che:
a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le attivita' della funzione di risk management definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto al profilo di rischio della singola impresa.
4. La funzione di risk management, anche quando non costituita in forma di specifica unita' organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di risk management deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.
5. Il collegamento tra la funzione di revisione interna e quella di risk management e' definito e formalizzato dall'organo amministrativo.
 
Art. 22.
Obiettivi della verifica di conformita' alle norme
1. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, le imprese si dotano, ad ogni livello aziendale pertinente, di specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorita' di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.
2. Nella identificazione e valutazione del rischio di non conformita' alle norme, le imprese pongono particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, piu' in generale, alla tutela del consumatore.
 
Art. 23.
Funzione di compliance
1. Le imprese istituiscono una funzione di compliance, proporzionata alla natura, dimensione e complessita' dell'attivita' svolta, cui e' affidato il compito di valutare che l'organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 22.
2. L'istituzione della funzione di compliance e' formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilita', i compiti, le modalita' operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate.
3. La funzione di compliance:
a) identifica in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali;
b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformita' alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;
c) valuta l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;
d) predispone adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.
4. La funzione di compliance deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, avere libero accesso a tutte le attivita' dell'impresa e a tutte le informazioni pertinenti e disporre delle risorse quantitativamente e professionalmente adeguate per lo svolgimento delle attivita'.
5. Le imprese, nella loro autonomia, organizzano la funzione di compliance valutando se costituirla in forma di specifica unita' organizzativa o mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unita' aziendali. In tale ultimo caso l'indipendenza va garantita attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse.
6. In ogni caso, e' garantita la separatezza della funzione di compliance dalle funzioni operative e dalle altre funzioni di controllo, attraverso la definizione espressa dei rispettivi ruoli e competenze.
7. Il collegamento tra la funzione di compliance e le funzioni di revisione interna e di risk management e' definito e formalizzato dall'organo amministrativo.
8. La funzione di compliance e' comunque separata dalla funzione di revisione interna ed e' sottoposta a verifica periodica da parte della stessa.
 
Art. 24.
Responsabile della funzione di compliance
1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'art. 23, comma 5, le imprese nominano un responsabile della funzione di compliance, in possesso di adeguati requisiti di professionalita', indipendenza ed autorevolezza. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.
2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative ne' deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative, la responsabilita' della funzione puo' essere attribuita ad un amministratore, purche' privo di deleghe.
3. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta l'anno, una relazione all'organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dall'impresa per la gestione del rischio di non conformita' alle norme.
 
Art. 25.
Esternalizzazione della funzione di compliance
1. Le imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione di una specifica funzione di compliance non risponda a criteri di economicita', possono esternalizzare tale funzione nel rispetto delle condizioni di cui al capo VIII.
2. Le attivita' relative alla funzione di compliance possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unita' specializzata, a condizione che:
a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di non conformita' definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.
 
Art. 26.
Ruolo della capogruppo
1. La capogruppo, nel quadro dell'attivita' di direzione e coordinamento del gruppo assicurativo, esercita:
a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attivita' in cui il gruppo assicurativo opera e dei rischi ad esse correlate. Il controllo verte sia sull'espansione delle attivita' svolte dalle societa' appartenenti al gruppo assicurativo sia sulle politiche di acquisizione o dismissione da parte delle societa' del gruppo assicurativo;
b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, sia delle singole imprese che del gruppo assicurativo nel suo insieme;
c) un controllo tecnico operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo assicurativo dalle singole controllate.
 
Art. 27.
Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo
1. Fermo restando che ciascuna impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia appartenente al gruppo assicurativo si dota di un sistema di controllo e gestione dei rischi secondo le disposizioni di cui ai capi III, IV e V, la capogruppo dota il gruppo assicurativo di un sistema di controlli interni idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso che sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.
2. In particolare, sono previste:
a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento, anche informativo, tra le societa' appartenenti al gruppo assicurativo e la capogruppo per tutte le aree di attivita';
b) meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l'affidabilita' delle rilevazioni su base consolidata;
c) flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonche' il rispetto delle normative;
d) procedure di segnalazione e contabili che consentano l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni tra entita' del gruppo assicurativo;
e) procedure che assicurino la coerenza tra i dati e le informazioni prodotti ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare e quelli prodotti ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo;
f) la definizione dei compiti e delle responsabilita' delle diverse unita' deputate al controllo dei rischi all'interno del gruppo assicurativo e i meccanismi di coordinamento;
g) procedure idonee a garantire in modo accentrato la identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
3. La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le societa' del gruppo assicurativo i criteri di identificazione, misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo all'interno del gruppo assicurativo.
4. Al fine di verificare la rispondenza dei comportamenti delle societa' appartenenti al gruppo assicurativo agli indirizzi della capogruppo e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, la capogruppo si attiva affinche' siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle societa' che compongono il gruppo assicurativo, anche mediante la funzione di revisione interna delle stesse.
5. La capogruppo informa tempestivamente l'ISVAP dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le societa' estere del gruppo assicurativo ostino al rispetto delle disposizioni del presente capo.
 
Art. 28.
Comunicazioni all'ISVAP
1. Le imprese comunicano all'ISVAP la nomina e la revoca dei responsabili della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance entro trenta giorni dall'adozione del relativo atto.
2. Unitamente al bilancio di esercizio, le imprese trasmettono all'ISVAP la seguente documentazione:
a) una relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, che illustri le iniziative eventualmente intraprese nell'esercizio o le modifiche apportate, le attivita' di revisione interna svolte, le eventuali carenze segnalate e le azioni correttive adottate;
b) le modifiche eventualmente apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe gia' comunicati all'ISVAP;
c) una relazione sulle eventuali modifiche apportate in termini di risorse e di organizzazione alla funzione di revisione interna, di risk management e di compliance.
3. La documentazione di cui al comma 2 e' previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.
 
Art. 29.
Esternalizzazione di attivita'
1. Le imprese possono concludere accordi di esternalizzazione a condizione che la natura e la quantita' delle attivita' esternalizzate e le modalita' della cessione non determinino lo svuotamento dell'attivita' dell'impresa cedente.
2. Non puo' in ogni caso essere esternalizzata l'attivita' di assunzione dei rischi.
3. L'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli organi sociali e l'alta direzione dell'impresa dalle rispettive responsabilita'.
 
Art. 30.
Esternalizzazione di attivita' essenziali o importanti
1. Quando le imprese affidano ad un terzo l'esecuzione di attivita' essenziali o importanti, garantiscono che le modalita' di esternalizzazione:
a) non rechino pregiudizio alla qualita' del sistema di governance dell'impresa;
b) non compromettano i risultati finanziari e la stabilita' dell'impresa e la continuita' delle sue attivita';
c) non compromettano la capacita' dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli assicurati e ai danneggiati;
d) non determinino un ingiustificato incremento del rischio operativo.
 
Art. 31.
Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori
1. L'organo amministrativo definisce la politica per la esternalizzazione delle attivita' dell'impresa, con delibera che include almeno:
a) i criteri di individuazione delle attivita' da esternalizzare;
b) i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalita', dell'onorabilita' e della capacita' finanziaria;
c) l'adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore (service level agreement).
 
Art. 32.
Accordi di esternalizzazione
1. Nella stipulazione degli accordi di esternalizzazione le imprese di assicurazione hanno cura di assicurare in particolare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la chiara definizione dell'attivita' oggetto della cessione, delle modalita' di esecuzione e del relativo corrispettivo;
b) il fornitore svolga adeguatamente l'esecuzione delle attivita' esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'impresa;
c) il fornitore informi tempestivamente l'impresa di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacita' di eseguire le attivita' esternalizzate in conformita' alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
d) il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi all'impresa ed agli assicurati;
e) l'impresa abbia facolta' di controllo e accesso all'attivita' e alla documentazione del fornitore;
f) il fornitore garantisca l'accesso completo ed immediato dell'ISVAP ai locali e alla documentazione del fornitore stesso;
g) l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
h) l'impresa possa recedere o modificare il contratto in caso di richiesta dell'ISVAP;
i) il contratto non possa essere oggetto di subcessione senza il consenso dell'impresa.
2. Gli accordi di esternalizzazione sono formalizzati in forma scritta.
3. Nel caso di accordi di esternalizzazione della funzione di revisione interna, risk management e compliance, da stipularsi esclusivamente con un fornitore con sede legale nello SEE, le imprese assicurano altresi' che siano adeguatamente definiti:
a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;
b) modalita' e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'alta direzione;
c) possibilita' di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operativita' e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.
 
Art. 33.
Controllo sulle attivita' esternalizzate
1. Relativamente alle attivita' esternalizzate, il sistema dei controlli interni garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le attivita' fossero svolte direttamente dall'impresa. La politica di gestione dei rischi include i rischi specifici connessi all'esternalizzazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese adottano idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente le attivita' esternalizzate, la loro conformita' a norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure aziendali, il rispetto dei limiti operativi e delle soglie di tolleranza al rischio fissate dall'impresa e di intervenire tempestivamente ove il fornitore non rispetti gli impegni assunti o la qualita' del servizio fornito sia carente.
3. Ferme restando le limitazioni di cui all'art. 29, le imprese individuano al proprio interno uno o piu' responsabili delle attivita' di controllo sulle attivita' esternalizzate e ne formalizzano compiti e responsabilita'. Il numero dei responsabili deve essere proporzionato alla natura e alla quantita' delle attivita' esternalizzate e, nel caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, risk management e compliance, deve trattarsi di soggetti con adeguate caratteristiche di autorevolezza e indipendenza.
4. Le imprese adottano idonee misure per assicurare la continuita' della attivita' in caso di interruzione o grave deterioramento della qualita' del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attivita'.
5. Qualora l'impresa di assicurazione e il fornitore di servizi appartengano allo stesso gruppo assicurativo, l'impresa nell'adozione dei presidi contrattuali e organizzativi previsti dal presente capo puo' tener conto della misura in cui esercita sul fornitore il controllo ai sensi dell'art. 72 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
 
Art. 34.
Poteri di intervento dell'ISVAP
1. L'ISVAP verifica che l'esternalizzazione delle attivita' e la loro esecuzione rispettino le condizioni di cui al presente capo.
2. Qualora, in considerazione della dimensione e della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione, della natura dell'attivita' esternalizzata, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualita' del servizio da questo reso, l'ISVAP ritenga che possa essere compromessa la sana e prudente gestione dell'impresa o arrecato pregiudizio agli interessi degli assicurati e dei danneggiati, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, puo' imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi piu' gravi, di recedere dal contratto.
3. L'esternalizzazione di attivita' ad un fornitore residente fuori dal SEE deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
 
Art. 35.
Comunicazione in caso di esternalizzazione
di attivita' essenziali o importanti
1. Nel caso di esternalizzazione di attivita' essenziali o importanti, le imprese ne danno preventiva comunicazione all'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima della esecuzione del contratto, comunicando i dati relativi all'attivita' ceduta, al fornitore, alla durata dell'esternalizzazione e al luogo in cui si svolge l'attivita' esternalizzata, secondo il modello di cui all'allegato 1.
2. Le imprese comunicano tempestivamente all'ISVAP se in corso di contratto sono intervenuti cambiamenti rilevanti in merito al fornitore che incidono sul servizio.
3. Le imprese comunicano all'ISVAP la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalita' di reinternalizzazione dell'attivita' o di affidamento ad altro fornitore.
 
Art. 36.
Esternalizzazione della funzione di revisione
interna, di risk management e di compliance
1. Nel caso di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance, le imprese danno preventiva comunicazione all'ISVAP, allegando la bozza del contratto.
2. Al contratto puo' essere data esecuzione trascorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'ISVAP della bozza di contratto e di ogni altro elemento informativo che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicita', efficienza ed affidabilita', nonche' la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attivita' di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'ISVAP.
 
Art. 37.
Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attivita'
1. Nel caso di esternalizzazione di attivita' diverse da quelle essenziali o importanti le imprese danno comunicazione all'ISVAP dei contratti stipulati, in occasione dell'invio del bilancio di esercizio, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.
 
Art. 38.
Disposizioni transitorie
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le imprese trasmettono all'ISVAP un prospetto riepilogativo dei contratti di esternalizzazione in vigore, secondo il modello di cui all'allegato 3.
 
Art. 39.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate:
a) la circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005;
b) la circolare ISVAP n. 456 del 6 novembre 2001, limitatamente al punto 2.
 
Art. 40.
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al capo V, nonche' agli articoli 27, comma 3, 31, 33 e 35 entro il 1° gennaio 2009. Per le attivita' gia' esternalizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento il termine di adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 32 e' fissato al 1° aprile 2009.
Roma, 26 marzo 2008
Il Presidente: Giannini
 
Allegato 1

----> Vedere allegato a pag. 159 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato a pag. 160 <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato a pag. 161 <----
 
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