Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008, n. 52 |
Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni, del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, recante riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, ed in particolare gli articoli 31, 32, 33 e 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recante utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, espresso nell'adunanza del l° dicembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2007; Ritenuto di non poter recepire l'indicazione del citato Consesso relativa all'articolo 11, comma 2, del presente regolamento, in quanto il grado massimo del maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 29 e dalla tabella E del citato decreto legislativo n. 78 del 1991, e' quello di tenente colonnello; Ritenuto altresi', in ordine all'indicazione del citato Consesso relativa all'articolo 14, comma 1, che i maestri della banda musicale dell'Arma dei carabinieri non appartengano al ruolo speciale, ma abbiano un proprio stato giuridico disciplinato dal citato decreto legislativo n. 78 del 1991, e che pertanto occorra prevedere che essi possano transitare, e non permanere, nel ruolo speciale degli ufficiali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008; Sulla proposta del Ministro della difesa;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
Reclutamento 1. Il reclutamento del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami indetti dalla Direzione generale per il personale militare, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni. 2. I bandi di concorso stabiliscono: a) il numero dei posti da mettere a concorso per i ruoli o le parti da ricoprire; b) il termine e le modalita' di presentazione delle domande; c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso; d) la nomina delle commissioni; e) i criteri per la formazione delle graduatorie. 3. Con decreti del Direttore della Direzione generale per il personale militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i vincitori dei concorsi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2000) recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e' il seguente: «4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.». - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, recante «Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1991. - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. - La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999. - Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, e 34 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006: «Art. 31 (Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici) (legge 9 febbraio 1963, n. 66, art. 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2). - 1. La donna puo' accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. 2. L'altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell'accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la Commissione per la parita' tra uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». «Art. 32 (Divieti di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 1). - 1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile.». «Art. 33 (Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza. (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2). - 1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi della legge medesima. 2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' il personale femminile volontario di truppa in fase di addestramento e specializzazione iniziale, e' posto in licenza straordinaria per maternita' a decorrere dalla presentazione all'amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di congedo di maternita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza del servizio trascorso in licenza straordinaria per maternita' non e' computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie. 3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternita' ai sensi del comma 2, puo' chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione di qualsiasi attivita' fisica, fino all'inizio del periodo del congedo di maternita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'accoglimento della domanda e' disposto dal Comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'istituto di formazione. 4. La licenza straordinaria per maternita' di cui al comma 3 e' assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall'art. 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale femminile, nel predetto periodo di assenza, e' attribuito il trattamento economico di cui all'art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, qualora piu' favorevole, quello stabilito dai provvedimenti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001, non possa frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, e' rinviato al primo corso utile successivo e, qualora lo superi con esito favorevole, assume l'anzianita' relativa al corso originario di appartenenza.». «Art. 34 (Divieto di discriminazione nelle carriere militari (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articoli 3, 4 e 5). - 1. Lo stato giuridico del personale militare femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. 2. L'avanzamento del personale militare femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. 3. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, concernente «Utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1981. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre 1988: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe-razione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
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| Art. 2.
Titoli, prove e procedure d'esame 1. Il candidato viene valutato in base alle prove d'esame e ai titoli presentati, secondo quanto indicato nei bandi di concorso. 2. Le prove d'esame sono stabilite come segue: a) prove pratiche scritte e di direzione, per il maestro direttore e per il maestro vice direttore; b) prove pratiche di esecuzione, per gli orchestrali; c) prove pratiche di armonizzazione, correzione di partiture, catalogazione e organizzazione di una biblioteca musicale, per l'archivista; d) prova teorica, per tutti i candidati. 3. I titoli incidono per il 30 per cento sulla valutazione complessiva. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) categoria I - titoli accademici: 1) diploma accademico di secondo livello, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 10/100; 2) diploma accademico di primo livello, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 8/100; b) categoria II - titoli didattici: 1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 5/100; c) categoria III - titoli professionali: 1) attivita' e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalita': fino a punti 15/100. 4. I bandi di concorso fissano anche le modalita' di accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, il cui giudizio e' definitivo. 5. Nell'attribuzione dei punteggi massimi si deve tener conto della specifica professionalita' richiesta per la partecipazione al concorso. 6. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma dei carabinieri. Nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali, a parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri sono preferiti, nell'ordine: a) gli allievi del centro di addestramento musicale; b) il candidato che rivesta il grado piu' elevato e, in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio. 7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti all'Arma dei carabinieri, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994: «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.».
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| Art. 3.
Reclutamento del maestro direttore 1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non superato il 40°; b) abbiano conseguito il diploma di strumentazione per banda e il diploma di composizione o di direzione d'orchestra in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; c) siano in possesso degli altri requisiti per la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; 2. Si prescinde dal limite massimo d'eta' per il concorrente che sia gia': a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo di polizia; b) ufficiale maestro vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri. |
| Art. 4.
Reclutamento del maestro vice direttore 1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non superato il 40°, eccetto gli orchestrali della banda dell'Arma, per i quali si prescinde dai limiti di eta'; b) abbiano conseguito il diploma in strumentazione per banda in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; c) siano in possesso degli altri requisiti per la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. |
| Art. 5.
Reclutamento degli orchestrali 1. Gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che: a) abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 40°; b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o in uno strumento affine, come da tabella B annessa al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni; c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possano conseguirlo entro l'anno in cui viene bandito il concorso; d) siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 2. Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta'. 3. Il limite massimo di eta' e' elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. 4. Per gli allievi del centro di addestramento musicale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, si prescinde dai limiti di eta'.
Nota all'art. 5: - Si riporta la tabella B annessa al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, di cui alle note alle premesse e il testo dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo:
«Tabella B
STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI Flauto, ottavino. Oboe, corno inglese. L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni. Fagotto, contrabasso ad ancia. Corno. Tromba in Sib acuto, Tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib Trombone tenore, Trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso. Percussioni in generale (compreso il pianoforte). 6. Preparazione musicale. 1. La preparazione dei militari dell'Arma che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella banda viene curata nel centro addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.».
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| Art. 6.
Reclutamento dell'archivista 1. L'archivista della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' reclutato mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 40°; b) abbiano conseguito un diploma di strumento a fiato in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possano conseguirlo entro l'anno in cui viene bandito il concorso; d) siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 2. Il limite massimo di eta' e' elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. |
| Art. 7.
Commissione per il concorso a maestro direttore 1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 3 e' composta da: a) un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) due insegnanti di conservatorio statale; c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale. |
| Art. 8.
Commissione per il concorso a maestro vice direttore 1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 4 e' composta: a) da un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) da un insegnante di strumentazione per banda presso un conservatorio statale; c) dal maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale. |
| Art. 9.
Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 sono composte: a) da un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) dal maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia; c) da un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale. |
| Art. 10.
Nomina del maestro direttore 1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. 2. Il concorrente, gia' ufficiale di grado superiore a quello di maggiore maestro direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 3, consegue la nomina con il grado e l'anzianita' posseduti. |
| Art. 11.
Nomina del maestro vice direttore 1. La nomina dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. 2. Il concorrente, gia' ufficiale di grado superiore a quello di tenente maestro vice direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 4, consegue la nomina con il grado e l'anzianita' posseduti. In tale caso il grado gia' posseduto non puo' essere superiore a quello massimo di tenente colonnello previsto per l'incarico dalla tabella E annessa al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni.
Nota all'art. 11: - Si riporta la tabella E annessa al citato decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78:
«Tabella E
PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Direttore
===================================================================== GRADO | ANZIANITA' ===================================================================== Maggiore .... | 5 anni Tenente colonnello .... | -. Vice direttore
===================================================================== GRADO | ANZIANITA' ===================================================================== Tenente .... | 2 anni Capitano .... | -
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| Art. 12.
Nomina degli orchestrali e dell'archivista 1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati marescialli aiutanti, marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come da tabella G, annessa al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni. 2. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista e' nominato maresciallo ordinario del ruolo degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda. 3. La nomina a orchestrale o ad archivista decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 4. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri: a) se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; b) se di grado superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta. 5. Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 6. Gli orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
Nota all'art. 12: - Si riporta la tabella G, annessa al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, di cui alle note alle premesse: «Tabella «G» (art. 44, comma 4)
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE NEL PRESENTE DECRETO
===================================================================== Maestro direttore |Maggiore ===================================================================== Maestro vice direttore |Tenente A |Maresciallo Aiutante I parte | B |Maresciallo Capo A |Maresciallo Capo II parte | B |Maresciallo Capo A |Maresciallo Ordinario III parte | B |Maresciallo Ordinario Archivista |Maresciallo Ordinario
».
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| Art. 13.
Formazione 1. Il maestro direttore e il maestro vice direttore all'atto della nomina seguono un corso di formazione, tranne i casi in cui, al momento del concorso, siano ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Gli orchestrali e l'archivista all'atto della nomina seguono un corso di formazione, tranne i casi in cui, al momento del concorso, siano marescialli dell'Arma dei carabinieri. 3. Il personale della banda puo' essere reimpiegato in altro incarico d'istituto ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4, previa frequenza di un corso di aggiornamento analogo a quello previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, per il maestro direttore e il maestro vice direttore, ed a quello previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera b), e 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per gli orchestrali e l'archivista. 4. Il luogo, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera b, del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298: «2. I vincitori di concorso sono: a) (Omissis); b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. - Si riporta il testo degli articoli 14, comma 1, lettera b) e 23 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 198: «Art. 14 (Reclutamento degli ispettori). - 1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti: a) (Omissis); b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico mediante concorso interno, con la seguente ripartizione: 1) un terzo ai brigadieri capi; 2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri; 3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. Per il personale di cui alla lettera b), l'immissione nel ruolo ispettori e' subordinata al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei.». «Art. 23 (Svolgimento del corso semestrale). - 1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che: a) non superino gli esami dopo aver gia' ripetuto il corso; b) dichiarino di rinunciare al corso; c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni anche non consecutivi; d) si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 4. 3. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12. 4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel Regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale del ruolo.».
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| Art. 14.
Impiego del personale non idoneo 1. Il maestro direttore e il maestro vice direttore che perdono l'idoneita' tecnica, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, in alternativa al collocamento nella riserva possono transitare a domanda nel ruolo speciale. In tal caso il periodo di servizio presso la banda e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado e in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali del ruolo speciale di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 2. L'orchestrale e l'archivista che perdono l'idoneita' tecnica, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, in alternativa al collocamento nella riserva possono transitare a domanda nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ed essere iscritti in ruolo mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 viene impiegato secondo le esigenze dell'amministrazione, individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Lo stesso personale, se non supera il corso di cui all'articolo 13, comma 3, e' collocato nella riserva ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni. 4. Il personale della banda, invalido ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e' impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa. A tale fine: a) se maestro direttore o vice direttore, transita nel ruolo speciale e in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali del ruolo speciale, di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni; b) se orchestrale o archivista, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ed e' iscritto in ruolo, mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione. 5. I transiti di cui al presente articolo sono definiti con decreto del Direttore della Direzione generale per il personale militare.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78: «Art. 27 (Inidoneita' tecnica). - 1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, che per fondati motivi non siano piu' ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate e composte a norma degli articoli 12 e 15. 2. Gli orchestrali e l'archivista della banda dell'Arma dei carabinieri, che a giudizio del maestro direttore di banda non siano piu' ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 18. 3. Il maestro direttore della banda ed il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non piu' idonei, sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. 4. L'orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non piu' idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilita' di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. L'orchestrale conserva il grado e l'anzianita' posseduti. 5. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non piu' idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, di cui alle note alle premesse: «Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido). - Il personale delle Forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.».
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| Art. 15.
Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni del capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni. |
| Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali 1. Le commissioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, hanno la stessa composizione di quelle previste agli articoli 7, 8 e 9 e sono nominate con decreto del Direttore della Direzione generale per il personale militare. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano anche al personale reclutato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Parisi, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 63
Nota all'art. 16: - Per l'art. 27 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, si veda nelle note all'art. 14.
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